Art. 3.
Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del Prestito redimibile di cui al precedente art. 1, dei tagli da L. 100 e L. 500, richieste all'Amministrazione del debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990 .
Alle operazioni di riunione dei titoli al portatore del Prestito redimibile di cui al precedente art. 1, dei tagli da L. 100 e L. 500, richieste all'Amministrazione del debito pubblico con domande presentate posteriormente alla data del 3 ottobre 1948 e fino al 31 marzo 1950, sono applicabili le agevolazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990 .