Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 34224
CASS
Sentenza 27 dicembre 2025

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  • Accolto
    Inapplicabilità dell'art. 137 del Codice Privacy

    Il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo che le pubblicazioni fossero riconducibili all'esercizio di pubblici poteri e nel pubblico interesse, escludendo l'applicabilità dell'art. 137 del Codice Privacy e conseguentemente dei limiti in esso previsti.

  • Accolto
    Inapplicabilità della sanzione ex art. 166 del Codice Privacy

    Il Tribunale ha ritenuto la sanzione non applicabile per il caso di violazione dell'art. 137 del Codice, non espressamente richiamato.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 136, comma 1, lett. c) del Codice Privacy, degli artt. 137 e 139

    La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo che le pubblicazioni sul profilo social personale del Sindaco non potessero essere ricondotte all'esercizio di pubblici poteri in assenza di un formale provvedimento amministrativo e che, pur rientrando nella libera manifestazione del pensiero, dovessero rispettare le disposizioni del Codice Privacy e le regole deontologiche, in particolare a tutela dei minori.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 2 ter del Codice Privacy e dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento

    La Corte di Cassazione ha ritenuto che il trattamento dei dati personali sia riconducibile all'esercizio di pubblici poteri solo se necessario per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri, basato su una norma di legge o di regolamento, presupposti che nella specie mancavano.

  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 83, par. 5, lett. d) e 85 del Regolamento

    La Corte di Cassazione ha accolto il motivo, ritenendo che l'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento sanzioni la violazione di obblighi previsti dalle legislazioni degli Stati membri, inclusi quelli relativi alla libertà di espressione e informazione, come disciplinati dall'art. 137 del Codice Privacy.

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

La Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, ha esaminato il ricorso proposto dal Garante per la Protezione dei Dati Personali avverso la sentenza del Tribunale di Messina, che aveva annullato un provvedimento sanzionatorio emesso nei confronti di Cateno De Luca. Il Garante aveva irrogato una sanzione di € 50.000,00 a De Luca, all'epoca Sindaco di Messina, per aver diffuso sulla sua pagina Facebook dati personali, inclusi video e immagini di minorenni e persone in condizioni di disagio, senza un'apparente ragione di interesse pubblico e in violazione dei principi di liceità e correttezza del trattamento dei dati, nonché delle regole deontologiche. Il Tribunale di Messina aveva accolto l'opposizione, ritenendo che le pubblicazioni fossero riconducibili all'esercizio di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri da parte del Sindaco, escludendo l'applicabilità degli articoli 136 e 137 del Codice Privacy e la conseguente sanzione. Il Garante, nel suo ricorso per cassazione, ha sollevato tre motivi: a) la violazione e falsa applicazione degli articoli 136, 137 e 139 del Codice Privacy e dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE, sostenendo che le pubblicazioni sul profilo social personale non potessero essere ricondotte all'esercizio di pubblici poteri, ma rientrassero nella libera manifestazione del pensiero con obbligo di rispetto dei limiti normativi; b) la violazione e falsa applicazione dell'art. 2-ter del Codice Privacy e dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento UE, contestando la riconduzione delle divulgazioni a un compito di interesse pubblico in assenza di una norma di legge o regolamento che lo prevedesse; c) la violazione e falsa applicazione degli articoli 5, par. 1, lett. a), 83, par. 5, lett. d) e 85 del Regolamento UE, in merito all'applicabilità della sanzione pecuniaria anche in caso di violazione dell'art. 137 del Codice Privacy.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Garante, cassando la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, ai fini dell'art. 137 del Codice Privacy, che autorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica e di altre forme di manifestazione del pensiero anche senza il consenso dell'interessato, non rileva solo il trattamento effettuato nell'esercizio della professione giornalistica, ma anche quello finalizzato alla libera manifestazione del pensiero, inclusa la pubblicazione su profili social personali accessibili a un numero indefinito di persone. Ha sottolineato che il rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole Deontologiche, in particolare quelle a tutela dei minori e la Carta di Treviso, costituisce una condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di Messina avesse erroneamente escluso l'applicabilità degli articoli 136 e 137 del Codice Privacy, non avendo accertato la sussistenza di un formale provvedimento amministrativo che riconducesse la condotta del Sindaco all'esercizio di pubblici poteri e non avendo valutato la liceità delle pubblicazioni alla luce delle norme sulla libera manifestazione del pensiero e della tutela dei dati personali, specie con riferimento ai minori. Inoltre, la Corte ha chiarito che la sanzione prevista dall'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento UE è applicabile anche in caso di violazione dell'art. 137 del Codice Privacy, poiché quest'ultimo rientra tra gli obblighi previsti dalle legislazioni degli Stati membri in materia di trattamento e libertà di espressione e informazione. La Corte ha quindi rinviato la causa per un nuovo esame, demandando al giudice del rinvio la liquidazione delle spese.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 34224
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 34224
    Data del deposito : 27 dicembre 2025

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