Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/12/2025, n. 34224 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34224 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
Composta da:
LAURA TRICOMI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Numero registro generale 23886/2024 Numero sezionale 4418/2025 Numero di raccolta generale 34224/2025 Data pubblicazione 27/12/2025
Presidente Consigliere Rel.
Oggetto: TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ud.16/12/2025 PU
IA IO
TO AZ
Consigliere
MA DO
Consigliere
RA LI
Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 23886/2024 R.G. proposto da:
GARANTE PROTEZIONE DATI PERSONALI
-
PRIVACY, rappresentato e
difeso dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO,
contro
-ricorrente-
AT DE CA, rappresentato e difeso dall'avvocato CARMELO MOSCHELLA unitamente all'avvocato RAFFAELE TOMMASINI
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di TRIBUNALE MESSINA n. 995/2024 depositata il 17/04/2024. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/12/2025 dal Consigliere IA IO. Sentito il Pubblico Ministero in persona della Dott. Gianna Maria Zannella, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Nessuno presente per le parti.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Messina, con sentenza n. 995/2024, pubblicata il 17/04/2024, ha accolto il ricorso di NO De LU, in opposizione, ex
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art.152 del D.lgs. n. 196 del 2003, a provvedimento del maggio 2021 del Garante per la Protezione dei Dati Personali, con cui il Garante, a seguito di segnalazione nell'agosto 2019 di alcune associazioni di tutela dei cittadini e consumatori e di istruttoria, gli aveva ingiunto il pagamento della sanzione amministrativa di € 50.000,00, per avere diffuso, sulla pagina Facebook "De LU Sindaco di Messina", dati personali - in particolare video ed immagini idonei a rendere identificabili i soggetti ritratti, tra i quali dei minorenni, fornendo, in alcuni casi, anche dettagli riguardanti aspetti particolarmente delicati della loro vita, «senza che ciò potesse dirsi corrispondente ad un interesse pubblico o sociale rilevante e tale dunque da porsi in contrasto con l'art. 137 del Codice e con gli artt. 7, 8, 9 e 10 delle Regole deontologiche, nonché con i principi previsti dall'art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento con riferimento alla liceità e correttezza del trattamento>>. La contestazione del Garante atteneva a: - un video con immagini di persone riprese "in chiaro", in una evidente condizione di difficoltà economico-sociale, apparentemente accampati a terra, in occasione dello sgombero di un edificio cittadino, in assenza di specifiche ragioni di interesse pubblico tali da giustificarne l'identificabilità (all. 11-11.8.);
-
l'immagine di un ragazzo disabile in associazione alla quale è stata diffusa copia di un provvedimento amministrativo riguardante l'assegnazione in concessione ai suoi genitori di un posto auto in prossimità della relativa abitazione - il cui indirizzo era peraltro visibile-, con un post dai toni offensivi nei confronti dei dipendenti dell'ente dallo stesso amministrato, con il quale il Sindaco imponeva ai predetti dipendenti di provvedere celermente a concludere l'iter per rendere fruibile il permesso per il parcheggio predetto (all. 12 - 12.5.); - video e immagini di minori, diffuse "in chiaro" in associazione a una situazione di disagio e di degrado quale quella connessa alla questione
-
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delle "baraccopoli" cittadine (all. 13 - 13.7.) - e in collegamento a un post nel quale venivano descritte le particolari condizioni familiari e di salute di una bambina, la cui immagine è ripresa in un video pubblicato sempre "in chiaro" (all. 14-14.8.). Avviato il procedimento, all'esito dell'istruttoria (constatata la presenza in data 28/9/2019 di alcuni dei post contestati e, al 24/9/2020, data di comunicazione dell'avvio del procedimento, di tutte le immagini contestate), con il provvedimento n. 197 del 13.5.2021 il Garante, accertato l'illecito amministrativo, ha comminato al Sindaco di Messina la sanzione pecuniaria di euro 50.000, oltre all'interdizione all' «ulteriore trattamento dei contenuti specificatamente indicati in premessa o, di altri eventuali contenuti analoghi riconducibili al medesimo titolare, in quanto privi di misure adeguate dirette ad escludere l'identificabilità dei soggetti ripresi, oltreché la diffusione di dettagli non essenziali tali da reputarsi lesivi della riservatezza e della dignità dei medesimi, eccettuata la mera conservazione ai fini di un loro eventuale utilizzo in sede giudiziaria». Impugnato il predetto provvedimento da parte del Sindaco, il Tribunale adito ha annullato il provvedimento del Garante, ritenendo che la vicenda non fosse riconducibile a uno dei casi di cui all'art. 137 del Codice, essendo inapplicabile alla vicenda in esame l'art. 136, comma 1, lett. c) del Codice e conseguentemente i limiti di cui all'art. 137, comma 3, del Codice in quanto «il De LU non appare avere agito in nessuna delle fattispecie di cui alla citata norma» e «le pubblicazioni sono avvenute nell'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento, essendo lo stesso Sindaco del Comune di Messina», e ha inoltre ritenuto che la sanzione ex art. 166 del Codice, che richiama l'art. 83 par. 4 e 5 Regolamento, <<non risulta applicabile per il caso (come quello oggetto di contestazione al De LU) di asserita violazione prevista dal precedente art. 137 del codice medesimo, non espressamente richiamato».
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Avverso la suddetta pronuncia, il Garante per la Protezione dei Dati Personali propone ricorso per cassazione, notificato il 13/11/2024, affidato a tre motivi, nei confronti di NO De Entrambe le parti depositato memoria. Il P.G. ha depositato memoria chiedendo l'accoglimento del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1.L'Autorità Garante ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, ex art. 360 co.1 n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 136, comma 1, lett. c) del Codice cd. Privacy, rubricato le «Finalità Giornalistiche e di manifestazione del pensiero»>, degli artt. 137, che, nel disciplinare le modalità di esercizio del trattamento dei dati personali, individua delle ipotesi derogatorie ed i relativi limiti all'esercizio della professione di giornalismo, e 139, dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento, essendo i trattamenti di dati personali, su account social Network privato e personale del NO De LU e non collegabile alla carica rivestita dallo stesso di Sindaco della Città di Messina, riconducibili alla sfera della libera manifestazione del pensiero, tra cui rientra anche il diritto di critica il cui esercizio deve essere contenuto entro i limiti individuati da dottrina e giurisprudenza, ed effettuati al di fuori dell'esimente del fine esclusivamente personale, essendo i video e le immagini accessibili ad un numero indefinito di persone, e della essenzialità della divulgazione;
b) con il secondo motivo, sempre ex art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell'art. 2 ter del Codice Privacy e dell'art. 6, par. 1, lett. e) del Regolamento, per avere il Tribunale ricondotto le divulgazioni all'art.6 del Regolamento, "liceità del trattamento di dati necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento", occorrendo come presupposto di operatività di tale esimente una norma di legge o di regolamento;
c) con il terzo motivo, ex art.360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la
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violazione e falsa applicazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), 83, par. 5, lett. d) e 85 del Regolamento, in punto di sanzione amministrativa pecuniaria, ritenuta non operante nell'ipotesi di violazione dell'art. 137 del Codice, laddove l'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento sanziona la violazione di <qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX», al cui interno è ricompreso anche l'art. 85 del Regolamento, relativo al «Trattamento e libertà d'espressione e di Informazione»>, che a sua volta rinvia alle disposizioni nazionali di settore. Ad avviso del Garante, i fatti ritenuti costituire illecito amministrativo non potevano ricondursi all'esercizio di doveri o compiti di interesse pubblico, a differenza di quanto implicitamente ritenuto dal Tribunale, laddove aveva accolto il primo motivo di ricorso del Sindaco;
il presupposto per l'esercizio di compiti pubblici da parte titolare del trattamento (art. 6, par. 1, lett. e), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, che avrebbe consentito la liceità delle pubblicazioni è costituito, secondo quanto previsto dall'art.
2-ter, commi 1 e 3 del Codice, esclusivamente dall'esistenza di una norma di legge o di regolamento che lo prevedesse, il che nella specie non era risultato sussistere. Inoltre, le pubblicazioni erano avvenute sul predetto profilo social, intestato personalmente al Sindaco e chiaramente riconducibile in via esclusiva al medesimo, poiché su di esso erano pubblicati anche episodi della di lui vita privata. Conseguentemente, aveva errato il Tribunale ad escludere l'applicabilità dell'art. 137 del codice, nonché degli artt. 7, 8, 9 e 10 delle regole deontologiche e dei principi previsti dall'art. 5, par. 1, lett. a) e b), del Regolamento, che costituivano invece le norme correttamente individuate dal Garante. Esse disciplinavano la diffusione non solo del pensiero tramite l'attività giornalistica, ma anche attraverso «ogni forma di manifestazione del pensiero» che, nella specie, si era accompagnata alla diffusione di immagini assolutamente non necessarie alla divulgazione delle notizie e
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ritraenti peraltro minori, soggetti a particolare tutela allorquando si verte nella manifestazione del proprio pensiero. Infine, secondo l'Autorità ricorrente, la sentenza di primo grado sarebbe censurabile anche in relazione all'ultimo capo di motivazione, in punto di sanzione applicabile.
2. Il P.G. ha chiesto l'accoglimento del ricorso rilevando che la conclusione del Tribunale circa la riconducibilità delle pubblicazioni contestate all'esercizio di pubblici poteri e nel pubblico interesse, contrasta con l'impianto normativo che disciplina il rapporto tra l'esercizio di pubblici poteri e la tutela dei dati personali e degli altri diritti personalissimi, con la conseguenza che il Tribunale risulta aver erroneamente applicato l'art. 6 par. 1 lett. e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e l'art. 2 ter commi 1 e 3 del d.lgs. n. 196 del 2003. Quanto poi al profilo della libera manifestazione del pensiero di cui all'art. 21 Cost., le comunicazioni destinata ad una collettività indistinta di potenziali fruito devono rispettare le previsioni dettata dal Codice Privacy.
3. Il ricorso è fondato.
3.1. Il Tribunale, nell'accogliere l'opposizione, ha ritenuto fondato il motivo di ricorso del Sindaco, il quale si era doluto che erroneamente fosse stato applicato l'art. 137 del codice, dedicato all'attività giornalistica ed alle altre forme di manifestazione del pensiero. Il Sindaco aveva chiarito al Garante, nonché in giudizio, le finalità della pubblicazione delle immagini e dei video sulla pagina Facebook, che avevano lo scopo di «difendere e rendere nota alla cittadinanza, l'azione amministrativa quotidianamente svolta nell'ambito del proprio mandato e quindi interagire con i cittadini e stimolarne la partecipazione», aggiungendo che si trattava di una pubblicazione avvenuta nell'esecuzione di un «<compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare>>.
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Il Tribunale di Messina ha ritenuto non applicabili alla fattispecie gli artt.136 e 137 del Codice Privacy, essendosi, anzitutto, ricondotte le pubblicazioni in argomento all'esercizio di pubblici poteri e nel pubblico interesse ed essendosi escluso che il De LU avesse agito nell'ambito di attività giornalistica o delle altre forme di manifestazione del pensiero descritte nell'art. 136 d.lgs. n. 196/2003. 3.2. Si deve osservare, anzitutto, che non è emerso dagli atti, né emerge nel controricorso, che il Sindaco di Messina abbia eseguito le predette pubblicazioni quale legale rappresentante del Comune e cioè a seguito di specifica formazione della volontà dell'ente, attraverso provvedimenti amministrativi emessi nell'ambito delle funzioni rimesse dalla legge al Comune, nel senso di decidere di pubblicare i suindicati video ed immagini. Difetta quindi, ai fini dell'immedesimazione organica tra il Comune e il Sindaco, un formale provvedimento amministrativo cui la condotta del secondo sia riconducibile, stante l'estrinsecazione di un potere pubblicistico (Cass. n. 865/2024, che richiama, al riguardo, i principi di diritto già enunciati da Cass. Sez. Un. n. 13246 del 16 maggio 2019). E, di conseguenza, il Comune neppure avrebbe avuto alcuna possibilità di valutare e controllare le modalità della diffusione delle predette notizie, dovendosi così escludere che l'ente pubblico potesse ritenersi il titolare del trattamento, quale titolare di pubblici poteri esercitati nell'occasione. E, invero, le pubblicazioni sono avvenute non tramite canali social istituzionali comunali, disciplinati dalla legge n. 150 del 2000, bensì sul profilo Facebook personale del Sindaco, il quale ospitava anche vicende ed informazioni della sua vita privata. Inoltre, il trattamento dati personali è riconducibile all'esercizio di pubblici poteri soltanto quando sia <<necessario per l'esecuzione di un compito di pubblico interesse o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento» (art. 6, par. 1, lett. e), del
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Regolamento n. 679 del 2016, noto come GDPR, General Data Protection Regulation, e quindi sulla base di una norma di legge o di regolamento o, a date condizioni dopo il dicembre 2021, di un atto amministrativo generale (art.6 par. 3, citato e 2-ter, commi 1 e 3 del codice). Al riguardo, va precisato che l'art.
2-ter del d.lgs. 196/2003 è stato introdotto con D.lgs. n. 101 del 10/8/2018, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, e i commi 1 e 3 recitavano: «1. La base giuridica prevista dall'articolo 6, paragrafo 3, lettera b), del regolamento è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento... 3. La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1». Con d.l. n. 139/2021, conv. con modifiche in legge n. 205/2021, al primo comma dell'art.
2-ter è stata aggiunta la previsione, ai fini della base giuridica prevista dall'art.6 del Regolamento, insieme a norma di legge o di regolamento, di «atti amministrativi generali» e si è introdotto il comma 1-bis (cui ha fatto richiamo anche il comma 3, sulla diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità, ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1 «o se necessarie ai sensi del comma 1-bis»), secondo il quale, <<Fermo restando ogni altro obbligo previsto dal Regolamento e dal presente codice, il trattamento dei dati personali da parte di un'amministrazione pubblica... è anche consentito se necessario per l'adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'esercizio
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di pubblici poteri ad esse attribuiti. In modo da assicurare che tale esercizio non possa arrecare un pregiudizio effettivo e concreto alla tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, le disposizioni di cui al presente comma sono esercitate nel rispetto dell'articolo 6 del Regolamento». Nella specie, tali presupposti (una norma di legge o di regolamento, in particolare) sono pacificamente insussistenti, ragione questa per cui si deve ritenere che il Sindaco abbia pertanto utilizzato il proprio profilo social indipendentemente dall'esercizio di alcun pubblico potere. Deve poi rilevarsi che le condotte contestate risultavano visibili, oltre che nel 2019, anche a settembre 2020, in sede di comunicazione di avvio del procedimento ad opera del Garante (vedasi ricorso).
3.3. Le divulgazioni in esame sono state quindi correttamente inquadrate dal Garante nell'ambito della disciplina della libera manifestazione del pensiero, non in ambito strettamente personale in quanto indirizzata a un numero indefinito di persone, sia pure a scopo di propria propaganda politica. Con riguardo alla libertà di manifestazione del pensiero ai sensi dell'art. 21 Cost, essendo possibile che attraverso il proprio profilo social, nella specie Facebook, chiunque così anche il Sindaco di un Comune - possa manifestare il proprio pensiero, compreso quello avente ad oggetto la propria attività di amministratore comunale e, più strettamente, i contenuti della propria azione politica, come è accaduto nella specie, si deve osservare quanto segue. Tale libertà va tuttavia coniugata, all'interno di un sistema di tutela di valori e di diritti, con i diritti fondamentali delle persone a cui si faccia riferimento in occasione della divulgazione del proprio pensiero tramite i social. Il tutto, senza trascurare le caratteristiche proprie della rete Internet, in quanto il web consente la diffusione di immagini e dati personali ad una rapidità tale da rendere difficoltosa e inefficace una qualsiasi forma di controllo sui flussi di informazioni.
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Si ricorda che l'art.6 del Regolamento UE (Liceità del trattamento) contempla i casi in cui il trattamento dei dati personali è lecito (consenso dell'interessato o necessità derivante da una base contrattuale e dalla sua esecuzione o da adempimento di obbligo legale, cui è soggetto il titolare del trattamento, o dalla salvaguardia di interessi vitali dell'interessato o dall'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri), prevedendo espressamente alla lett.f) del primo comma (non applicabile al «trattamento di dati effettuato dalle autorità pubbliche nell'esecuzione dei loro compiti») che è lecito il trattamento <<necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento o di terzi, a condizione che non prevalgano gli interessi o i diritti e le libertà fondamentali dell'interessato che richiedono la protezione dei dati personali, in particolare se l'interessato è un minore». E l'art.85 del Regolamento UE n. 679 (Trattamento e libertà d'espressione e di informazione) ribadisce che «il diritto degli Stati membri concilia la protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento con il diritto alla libertà d'espressione e di informazione, incluso il trattamento a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria», potendo essere previsti dagli Stati membri, in casi specifici, esenzioni e deroghe. Trattandosi di comunicazioni tramite internet della propria manifestazione del pensiero, che, grazie all'utilizzo dei c.d. "canali social", costituiscano una forma di divulgazione dello stesso, destinata ad una collettività indistinta di potenziali fruitori, valgono le previsioni di cui agli artt. 136 e 137 d.lgs. 196/2003. L'art. 136, contenuto nel Titolo XII - «Giornalismo, libertà di informazione e di espressione» e rubricato: «Finalità Giornalistiche e di manifestazione del pensiero», nel testo in vigore dopo le modifiche del d.lgs. n. 101/2018, recita:
1. Le disposizioni del presente titolo si applicano, ai sensi dell'articolo 85 del Regolamento, al trattamento: a) effettuato
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per
nell'esercizio della professione di giornalista e l'esclusivo perseguimento delle relative finalità; b) effettuato dai soggetti iscritti nell'elenco dei pubblicisti o nel registro dei praticanti di cui agli articoli 26 e 33 della legge 3 febbraio 1963, n. 69; c) finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero anche nell'espressione accademica, artistica e letteraria». Tale disposizione non disciplina unicamente l'attività giornalistica e non può quindi ritenersi riferito solo al giornalista professionista ed alle altre categorie ivi indicate, in quanto, alla lettera c), si disciplina il trattamento dei dati che avvenga nell'ambito, anche occasionale, della diffusione di <<altre manifestazioni del pensiero», comprese quelle accademiche, citate solo a titolo esemplificativo;
esso ha inteso quindi disciplinare il trattamento dei dati allorquando avvenga nell'ambito di una generale forma diffusiva della propria libera manifestazione del pensiero, chiunque ne sia l'autore. Quindi anche nei casi di divulgazione del pensiero via social network, si impone un bilanciamento tra diritti fondamentali. Invero, poiché non solo l'esercizio del diritto di cronaca ma in senso più ampio lo stesso diritto di manifestazione del pensiero si pongono in posizione antagonista rispetto alla pretesa di riservatezza dei terzi oggetto della notizia, occorre sempre effettuare un bilanciamento di diritti, pur non potendosi ignorare il favor espresso dal legislatore eurounitario, sin dalla Direttiva 95/46/CE, per l'informazione e la manifestazione del pensiero, tanto da essere imposto agli Stati membri l'obbligo di introdurre deroghe alla disciplina del Regolamento n. 676/2015 (art.85, par.2). Le disposizioni dettate dagli artt. 137 e 139 contengono appunto le deroghe e le previsioni speciali dettate, in relazione al trattamento di dati personali (confermandone la liceità anche laddove si svolga senza il consenso degli interessati purché avvenga ne rispetto dei diritti, delle
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libertà fondamentali e della dignità delle persone cui i dati si riferiscono), per l'esercizio del diritto di cronaca e delle altre espressioni di pensiero tutelate. E la lett.c) dell'art. 136 concerne per l'appunto proprio quel trattamento <<finalizzato esclusivamente alla pubblicazione o diffusione anche occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero». Tutte le categorie dei soggetti (non solo i giornalisti) contemplati dall'art. 136 fruiscono delle disposizioni speciali dettate dall'intero Titolo XII e dunque anche dell'art. 137 e dell'art. 139 in materia di regole deontologiche. La Corte di Giustizia nella pronuncia del 14.2.2019, nella causa C/345/2017, in relazione alla disciplina unionale vigente "ratione temporis" (Direttiva 95/46/CE), ma espressione degli stessi principi rispetto alle norme attualmente vigenti, ha ritenuto di precisare che, in tale ottica di necessario bilanciamento di diritti fondamentali (tutela della vita privata, da un lato, e libertà d'espressione, dall'altro), gli Stati membri devono prevedere le deroghe e le limitazioni necessarie in materia di misure generali concernenti la legittimità del trattamento [del] dati personali, così da garantire anche il diritto fondamentale alla libertà d'espressione. E al par.55 si è evidenziato come il fatto che l'autore della registrazione del video e della sua pubblicazione su un sito Internet non fosse un giornalista di professione non implicava necessariamente la non operatività dell'art.9 della Direttiva, contenente deroghe per «attività giornalistiche>>, spettando al giudice di rinvio verificare se unica finalità della pubblicazione fosse «la divulgazione al pubblico di informazioni, opinioni o idee». Invero, la libertà di manifestazione del pensiero deve essere letta in armonia con l'art.85 del Regolamento n. 679 del 2016 e con il Considerando 153 («Il diritto degli Stati membri dovrebbe conciliare le norme che disciplinano la libertà di espressione e di informazione, comprese l'espressione giornalistica, accademica, artistica o letteraria, con
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il diritto alla protezione dei dati personali ai sensi del presente regolamento. Il trattamento dei dati personali effettuato unicamente a scopi giornalistici o di espressione accademica, artistica o letteraria dovrebbe essere soggetto a deroghe o esenzioni rispetto ad alcune disposizioni del presente regolamento se necessario per conciliare il diritto alla protezione dei dati personali e il diritto alla libertà d'espressione e di informazione sancito nell'articolo 11 della Carta... È pertanto opportuno che gli Stati adottino misure legislative che prevedano le deroghe e le esenzioni necessarie ai fini di un equilibrio tra tali diritti fondamentali»), che impone di bilanciare la libera manifestazione del pensiero con gli altri diritti di pari rango costituzionale, compreso quello alla tutela dei propri dati personali. Anche all'interno della nostra Carta costituzionale, peraltro, la libertà di manifestazione del pensiero non ha valore assoluto, ma risente, oltre che del limite esplicito ex art. 21, ult. comma, Cost., anche di limiti impliciti ed immanenti, che si rinvengono nel rispetto di altri valori costituzionali di pari rango, con cui questa libertà deve contemperarsi, quali i diritti fondamentali della persona di cui all'art. 2 Cost. ed il principio di uguaglianza consacrato dal successivo art. 3, oltre interessi di matrice pubblicistica, per esempio all'amministrazione della giustizia ed alla sicurezza dello Stato. L'art. 137 del d.lgs. n. 196/2003, che disciplina le modalità di esercizio del trattamento dei dati personali, individua talune deroghe e i relativi limiti all'esercizio della professione di giornalismo, libertà d'informazione e di manifestazione del pensiero: *1. Con riferimento a quanto previsto dall'articolo 136, possono essere trattati i dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento anche senza il consenso dell'interessato, purché nel rispetto delle regole deontologiche di cui all'articolo 139...3. In caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'articolo 136 restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'articolo 1,
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paragrafo 2, del Regolamento e all'articolo 1 del presente codice e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico. Possono essere trattati i dati personali relativi a circostanze o fatti resi noti direttamente dagli interessati o attraverso loro comportamenti in pubblico». La norma prescrive che nel trattamento dei dati personali sia prestato ossequio anche alle «regole deontologiche di cui all'art. 139», vale a dire le Regole deontologiche relative ad attività giornalistiche relative al trattamento dei dati di cui all'articolo 136, che prevedono misure ed accorgimenti a garanzia degli interessati rapportate alla natura dei dati, in particolare per quanto riguarda quelli relativi alla salute e alla vita o all'orientamento sessuale. Dette Regole rappresentano un adattamento del precedente Codice deontologico e la loro osservanza condiziona liceità del trattamento dei dati personali, comuni o sensibili.
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Tali regole deontologiche, pubblicate, per quanto interessa nel presente giudizio, in G.U. n. 3 del 4.1.2019, integrano le norme applicabili e si riferiscono (vedasi art.13 delle Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 29 novembre 2018) non soltanto ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti ma anche <<a chiunque altro, anche occasionalmente, eserciti attività pubblicistica >> e quindi anche a chiunque manifesti il proprio pensiero con le modalità di cui all'art. 136 dello stesso codice, anche se sono principalmente dettate per la cronaca ed alla critica giornalistiche.
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Tra le Regole deontologiche va menzionato l'art. 7, a tutela dei minori (<
1.Al fine di tutelarne la personalità, il giornalista non pubblica i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornisce particolari in grado di condurre alla loro identificazione.
2. La tutela della personalità del minore
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si estende, tenuto conto della qualità della notizia e delle sue componenti, ai fatti che non siano specificamente reati.
3. Il diritto del minore alla riservatezza deve essere sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca;
qualora, tuttavia, per motivi di rilevante interesse pubblico e fermo restando i limiti di legge, il giornalista decida di diffondere notizie o immagini riguardanti minori, dovrà farsi carico della responsabilità di valutare se la pubblicazione sia davvero nell'interesse oggettivo del minore, secondo i principi e i limiti stabiliti dalla "Carta di Treviso">>), nonché la c.d. Carta di Treviso ivi richiamata, in vigore dal 1990 ed anteriore quindi all'entrata in vigore dello stesso Codice della Privacy, destinata proprio alla tutela dei minori in occasione della cronaca giornalistica, al fine di proteggerne l'armonioso sviluppo ed evitare traumi collegati all'esposizione mediatica, laddove li renda riconoscibili senza una reale ragione collegata alla natura dell'informazione. Peraltro, anche la Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo del 20 novembre del 1989, ratificata in Italia con la L. 27 maggio 1991, n. 176, contempla l'impegno degli Stati aderenti a garantire che il fanciullo non subisca intrusioni nella sua vita privata, nella sua famiglia, nel suo domicilio o nella sua corrispondenza nonché qualsiasi tipo di pregiudizio alla sfera del suo onore, della sua reputazione e della sua immagine. Tali regole deontologiche, quindi, devono essere rispettate anche da chiunque effettui un trattamento di dati personali, senza consenso dell'interessato, in una pubblicazione o diffusione, anche occasionale, come forma di manifestazione del pensiero.
3.4. Nella specie, è stato omesso, a fronte della ritenuta inapplicabilità della disciplina di cui agli artt. 136 e ss. del D.lgs. n. 196/2003, ogni accertamento giudiziale sulla contestata violazione dell'art. 137 del Codice e delle Regole Deontologiche ivi richiamate e quindi sulla liceità e correttezza del trattamento dati.
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Nella specie, la contestazione del Garante dipendeva dall'essere state le immagini, per lo più di soggetti minori, abbinate alla narrazione di alcuni episodi di cronaca e di critica politica, focalizzate sull'attività svolta dal Sindaco, in difetto di un'evidente ragione che ne imponesse la diffusione e, quindi, in difetto del requisito dell'essenzialità»> dell'informazione (vedasi art.6 delle Regole deontologiche) o, altrimenti, della necessità della identificazione dei soggetti ritratti ai fini della diffusione delle notizie. Questa Corte ha, di recente, posto in evidenza la necessaria ricorrenza di tali requisiti, in tema di trattamento dei dati personali, in Cass. n.20387 del 2025, ove si è ribadito anche come l'intero tenore del Regolamento UE n.679/16 è improntato all'equo contemperamento fra diritti fondamentali di informazione e diritto alla privacy. Come osserva il PG, nella specie, le pubblicazioni delle immagini, peraltro di minori, <<non aggiungevano, né specificavano in alcun modo il contenuto della notizia, né erano ad essa funzionali, ma apparivano piuttosto spiegabili con la volontà di catturare l'attenzione del lettore, attratto da immagini di bambini o piccoli ragazzi o di veicolare l'azione del Sindaco quale persona particolarmente vicina e sensibile alle problematiche sociali dei minori o particolarmente propositiva in occasione di alcuni episodi cittadini». E vanno richiamati i principi già espressi da questo giudice di legittimità: «<l'interesse pubblico alla diffusione di una notizia, in presenza delle condizioni legittimanti l'esercizio del diritto di cronaca, va distinto dall'interesse alla pubblicazione o diffusione anche dell'immagine delle persone coinvolte, la cui liceità postula, giusta la disciplina complessivamente desumibile dagli artt. 10 c.c., 96 e 97 della I. n. 633 del 1941, 137 del d.lgs. n. 196 del 2003 ed 8 del codice deontologico dei giornalisti, il concreto accertamento di uno specifico ed autonomo interesse pubblico alla conoscenza delle fattezze dei protagonisti della vicenda narrata ai fini della completezza e correttezza della divulgazione
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della notizia, oppure il consenso delle persone ritratte, o l'esistenza delle altre condizioni eccezionali giustificative previste dall'ordinamento» (Cass. del 2021 n. 4477).
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nel
Con riguardo poi alla protezione riservata ai minori, <<In tema di tutela del diritto all'immagine, l'integrazione delle norme regolatrici contenute nell'art. 10 c.c. e negli artt. 96 e 97 della l. n. 633 del 1941 con quelle relative alla protezione dei dati personali implica che - salve le ipotesi tassative in cui la pubblicazione dell'immagine è consentita senza il consenso dell'interessato, ai sensi del comma 1 dell'art. 97 cit. bilanciamento tra l'esigenza di protezione della sfera privata della persona e la contraria esigenza di consentirne l'esposizione e la diffusione dell'immagine debba attribuirsi un peso maggiore alla tutela della situazione individuale, che assume particolare preminenza nell'ipotesi in cui si tratti di persona minore d'età, se la riproduzione dell'immagine non sia casuale, ma anzi espressamente diretta a polarizzare l'attenzione sull'identità del minore e sulla sua riconoscibilità» (Cass. del 2024 n.2978). Sempre questa Corte, in relazione alle regole deontologiche richiamate dall'art. 137 del Codice, ha affermato che «il trattamento dei dati personali per finalità giornalistiche può essere effettuato anche senza il consenso dell'interessato, ai sensi dell'art. 137, comma 2, del d.lgs. n. 196 del 2003, ma pur sempre con modalità che garantiscano il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, della dignità dell'interessato, del diritto all'identità personale, nonché del codice deontologico dei giornalisti, che ha valore di fonte normativa in quanto richiamato dall'art. 139 del detto d.lgs. n. 196 del 2003» (Cass. del 2018 n.18006). Come rileva anche il PG, il fatto che le immagini dei minori siano state trasmesse al Sindaco dai familiari dei minori non è decisivo, in quanto, dalle stesse prospettazioni contenute nel controricorso, ciò è avvenuto al solo scopo di sensibilizzare il Sindaco rispetto alle problematiche insorte,
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non anche al fine di consentirgli indistintamente di adoperare le immagini e pubblicarle su Facebook. Tale necessario accertamento non è stato compiuto dal giudice dell'opposizione per le ragioni sopra illustrate, attesa l'erronea ricostruzione della cornice normativa della vicenda.
3.5. Anche l'ultimo motivo di ricorso, in punto di sanzione ex art.166 Codice Privacy, che richiama l'art. 83, paragrafi 4 e 5, del Regolamento, è fondato. Il Tribunale ha ritenuto che tale sanzione non sia applicabile per il caso di asserita violazione prevista dal precedente art. 137 del Codice medesimo, <<non espressamente richiamato». Ma l'art. 83, par. 5, lett. d) del Regolamento sanziona la violazione di <qualsiasi obbligo ai sensi delle legislazioni degli Stati membri adottate a norma del capo IX», al cui interno è ricompreso anche l'art. 85 del Regolamento relativo al «Trattamento e libertà d'espressione e di informazione», che a sua volta rinvia alle disposizioni nazionali di settore, quindi, anche all'intero Titolo XII del Codice della privacy, rubricato <<Giornalismo, libertà di informazione e di espressione»>, nel quale sono compresi gli artt. 136 e 137 su citati. Quindi l'art. 137 del d.lgs. 196/2003 è richiamato dall'art.83 del Regolamento UE del 2016, che rinvia appunto alle legislazioni degli Stati membri in tema di trattamento e libertà di espressione e di informazione. La sanzione risulta quindi espressamente comminata in relazione ad un illecito per il quale essa è stata prevista dalla predetta normativa di
settore.
4.Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Messina in diversa composizione per nuovo esame. Va affermato il seguente principio di diritto:
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<<In materia di trattamento di dati personali, ai fini dell'art. 137 del codice della privacy D.Lgs 196/03, norma che autorizza il trattamento dei dati personali nell'ambito dell'attività giornalistica anche senza il consenso dell'interessato, da vagliarsi con specifico riferimento al DM attuativo d.d. 31.01.2019, <<Regole deontologiche relative al trattamento di dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica pubblicate ai sensi dell'art. 20, comma 4, del d.lgs. 10 agosto 2018, n. 101 - 29 novembre 2018», non rileva solo il trattamento di dati personali avvenuto nell'esercizio dell'attività giornalistica ma anche il trattamento, inclusa la pubblicazione e diffusione anche su profilo personale social network, ove accessibile a un numero indefinito di persone, finalizzato alla libera manifestazione del pensiero ai sensi del primo comma dell'art. 136, lett.c). Il rispetto delle disposizioni contenute nelle Regole Deontologiche nello specifico dell'art. 7 a tutela dei minori e della Carta di Treviso ivi richiamata costituisce condizione essenziale per la liceità e correttezza del trattamento dei dati personali».
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Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Tribunale di Messina in diversa composizione, anche in ordine alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 16 dicembre 2025.
La Consigliera Est.
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La Presidente
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