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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 05/03/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3324/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Civile
Ufficio di Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice relatrice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 3324/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Loc. Il Paradiso n. 43, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cipriani del Foro di Siena
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggibonsi (SI), Via C.F._2
Salceto n. 91, come da procura in atti;
Ricorrente per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Testimone_1 C.F._3
Colle di Val D'Elsa (SI), Loc. Il Paradiso n. 43;
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso l'08/10/2024).
Conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale di Siena fissi l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'adottando, dei genitori dell'adottando, affinché raccolga, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
296 e 311 c.c., il consenso del ricorrente e dell'adottando, la manifestazione di assenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.c., dei genitori dell'adottando, Sig. nato a [...]
Cuneo il 19.06.1966 (C.F. ) residente negli USA a Rainbow Avenue APT 2/A C.F._4
Bloomington nello stato di Illinois e della Sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), Voglia dichiarare l'adozione del Sig. nato a [...] il C.F._5 Parte_3
1 14.10.1999 (C.F. e residente a [...]di Val D'Elsa Loc. Il Paradiso nr. 43 da C.F._3 parte del Sig. nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Val D'Elsa Loc. Il Paradiso nr. 43 con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2024, coniugato con (C.F. Parte_1 Parte_2
) - nata a [...] il [...] e con lui residente in [...]di Val D'Elsa C.F._5
(SI), Loc. Il Paradiso n. 43 – in forza di matrimonio celebrato il 25.11.2020 a Colle di Val D'Elsa (SI), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 22, Parte 1, dell'anno 2020, ha chiesto di poter adottare il maggiorenne (C.F. ), nato a [...] il Testimone_1 C.F._3
14.10.1999, figlio della moglie.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto la ricorrenza dei presupposti di legge, avendo egli sessantadue anni (ed avendo quindi compiuto i trentacinque anni) e superando la sua età di oltre diciotto anni quella dell'adottando. Ha esposto poi di non avere discendenti e di essere molto affezionato al maggiorenne convivente con lui e con la moglie ormai da lungo tempo, e Testimone_1
con il quale avrebbe instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intenderebbe dare riconoscimento giuridico.
All'udienza tenuta avanti al Dott. Paolo Bernardini, quale Giudice delegato alle funzioni giurisdizionali presidenziali, in data 08.10.2024, è stato espresso il consenso all'adozione sia da parte dell'adottante, sia da parte della persona adottanda, nonché da parte dalla madre e del padre della stessa.
Interpellati dal Giudice, l'adottante e l'adottando hanno spiegato che, riguardo al cognome dell'adottante, questo verrebbe aggiunto al cognome della persona adottanda.
È stato sentito il P.M., al quale sono stati ritualmente trasmessi gli atti in data 08.10.2024.
All'udienza odierna, il procuratore del ricorrente è comparso di fronte al Collegio ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Osserva il Collegio che risultano sussistenti le condizioni di cui all'art. 291 c.c. per l'accoglimento della domanda, dovendosi aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata norma alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., per come offerta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte EDU.
Deve infatti rilevarsi che la ratio della disposizione in esame è notevolmente mutata nel diritto vivente e che non può più rinvenirsi nella sola esigenza di dare un discendente a chi non abbia figli legittimi, mirando invece a conferire una adeguata veste e tutela giuridica a legami familiari non regolati dal
2 Codice Civile, nell'ottica di tutela del maggiorenne adottando e in coerenza con il dettato dell'art. 8
CEDU, norma che impone allo Stato di garantire un'effettiva tutela della vita familiare, nonché in ossequio agli artt. 2 e 3 Cost.
Ciò premesso, nella fattispecie che ci occupa si evince dagli atti processuali che il ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati e risultano integrati i limiti di età, individuati dall'art. 291 c.c., considerato che l'odierno adottante ha compiuto i trentacinque anni e che la differenza di età tra l'adottante e l'adottato è di oltre diciotto anni. Infatti, è nato il [...] e ha quindi 63 Parte_1
anni, mentre è nato il [...] e ha quindi 26 anni. Testimone_1
All'udienza del 08.10.2024 hanno espresso consenso favorevole all'adozione la persona adottanda e l'adottante (art. 296 c.c.), nonché la madre e il padre della persona adottanda (art. 297 c.c.), senza che siano emerse incongruenze.
Per come è stata descritta la attuale situazione familiare, non appare, infine, dubitabile la convenienza in termini economici e morali dell'adozione (art. 312 c.c.), necessaria per ratificare in termini di diritto una situazione familiare di fatto già ampiamente consolidata, dovendosi tenere in considerazione l'interesse dell'adottando maggiorenne, stabilmente inserito nel contesto familiare insieme al proprio genitore naturale, a vedersi inserita anche formalmente nel contesto familiare e affettivo di appartenenza (v. Cass. Civ. n. 2426/2006).
Il ricorso va pertanto accolto.
3. Quanto al cognome, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 135/2023 ha sancito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario.
Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero
3 emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età”.
Poiché nella presente fattispecie le parti hanno espresso la volontà di aggiungere il cognome dell'adottante a quello dell'adottando, ritenuto che non vi siano ragioni ostative, si dispone che a quest'ultimo sia attribuito il doppio cognome Persona_2
4. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e all'assenza di soccombenti anche virtuali.
P.Q.M.
- visto l'art. 313 c.c., dispone farsi luogo all'adozione di (C.F. Testimone_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]di Val D'Elsa (SI), Loc. C.F._3
Il Paradiso n. 43 da parte di (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SI) il 09.05.1962 e ivi residente in [...]. Il Paradiso n. 43;
- dispone che al maggiorenne adottato, sia attribuito il doppio cognome Testimone_1 Persona_2
- nulla sulle spese.
Dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 co. 1 c.c.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 05.03.2025.
La Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli
La Giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SIENA
Sezione Civile
Ufficio di Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Giulia Capannoli Presidente
Dott.ssa Valentina Lisi Giudice relatrice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli Giudice o.p. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n. r.g. 3324/2024 v.g., promosso da:
(C.F. ), nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in Loc. Il Paradiso n. 43, rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Cipriani del Foro di Siena
(C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Poggibonsi (SI), Via C.F._2
Salceto n. 91, come da procura in atti;
Ricorrente per l'adozione di
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente in Testimone_1 C.F._3
Colle di Val D'Elsa (SI), Loc. Il Paradiso n. 43;
Con l'intervento del Pubblico Ministero (fatto avviso l'08/10/2024).
Conclusioni: “che l'Ill.mo Tribunale di Siena fissi l'udienza per la comparizione del ricorrente, dell'adottando, dei genitori dell'adottando, affinché raccolga, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt.
296 e 311 c.c., il consenso del ricorrente e dell'adottando, la manifestazione di assenso, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 297 c.c., dei genitori dell'adottando, Sig. nato a [...]
Cuneo il 19.06.1966 (C.F. ) residente negli USA a Rainbow Avenue APT 2/A C.F._4
Bloomington nello stato di Illinois e della Sig.ra nata a [...] il [...] (C.F. Parte_2
), Voglia dichiarare l'adozione del Sig. nato a [...] il C.F._5 Parte_3
1 14.10.1999 (C.F. e residente a [...]di Val D'Elsa Loc. Il Paradiso nr. 43 da C.F._3 parte del Sig. nato a [...] il [...], (C.F. ) Parte_1 C.F._1 residente in [...]di Val D'Elsa Loc. Il Paradiso nr. 43 con tutti gli effetti di legge, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere ad ogni conseguente adempimento”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 09.09.2024, coniugato con (C.F. Parte_1 Parte_2
) - nata a [...] il [...] e con lui residente in [...]di Val D'Elsa C.F._5
(SI), Loc. Il Paradiso n. 43 – in forza di matrimonio celebrato il 25.11.2020 a Colle di Val D'Elsa (SI), trascritto nei Registri dello stato civile del predetto Comune al n. 22, Parte 1, dell'anno 2020, ha chiesto di poter adottare il maggiorenne (C.F. ), nato a [...] il Testimone_1 C.F._3
14.10.1999, figlio della moglie.
A fondamento della domanda il ricorrente ha dedotto la ricorrenza dei presupposti di legge, avendo egli sessantadue anni (ed avendo quindi compiuto i trentacinque anni) e superando la sua età di oltre diciotto anni quella dell'adottando. Ha esposto poi di non avere discendenti e di essere molto affezionato al maggiorenne convivente con lui e con la moglie ormai da lungo tempo, e Testimone_1
con il quale avrebbe instaurato un forte legame affettivo, quasi genitoriale, al quale intenderebbe dare riconoscimento giuridico.
All'udienza tenuta avanti al Dott. Paolo Bernardini, quale Giudice delegato alle funzioni giurisdizionali presidenziali, in data 08.10.2024, è stato espresso il consenso all'adozione sia da parte dell'adottante, sia da parte della persona adottanda, nonché da parte dalla madre e del padre della stessa.
Interpellati dal Giudice, l'adottante e l'adottando hanno spiegato che, riguardo al cognome dell'adottante, questo verrebbe aggiunto al cognome della persona adottanda.
È stato sentito il P.M., al quale sono stati ritualmente trasmessi gli atti in data 08.10.2024.
All'udienza odierna, il procuratore del ricorrente è comparso di fronte al Collegio ed ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
2. Osserva il Collegio che risultano sussistenti le condizioni di cui all'art. 291 c.c. per l'accoglimento della domanda, dovendosi aderire all'interpretazione costituzionalmente orientata della richiamata norma alla luce degli artt. 2 e 3 Cost., per come offerta della giurisprudenza della Corte di Cassazione, della Corte costituzionale e della Corte EDU.
Deve infatti rilevarsi che la ratio della disposizione in esame è notevolmente mutata nel diritto vivente e che non può più rinvenirsi nella sola esigenza di dare un discendente a chi non abbia figli legittimi, mirando invece a conferire una adeguata veste e tutela giuridica a legami familiari non regolati dal
2 Codice Civile, nell'ottica di tutela del maggiorenne adottando e in coerenza con il dettato dell'art. 8
CEDU, norma che impone allo Stato di garantire un'effettiva tutela della vita familiare, nonché in ossequio agli artt. 2 e 3 Cost.
Ciò premesso, nella fattispecie che ci occupa si evince dagli atti processuali che il ricorrente non ha discendenti legittimi o legittimati e risultano integrati i limiti di età, individuati dall'art. 291 c.c., considerato che l'odierno adottante ha compiuto i trentacinque anni e che la differenza di età tra l'adottante e l'adottato è di oltre diciotto anni. Infatti, è nato il [...] e ha quindi 63 Parte_1
anni, mentre è nato il [...] e ha quindi 26 anni. Testimone_1
All'udienza del 08.10.2024 hanno espresso consenso favorevole all'adozione la persona adottanda e l'adottante (art. 296 c.c.), nonché la madre e il padre della persona adottanda (art. 297 c.c.), senza che siano emerse incongruenze.
Per come è stata descritta la attuale situazione familiare, non appare, infine, dubitabile la convenienza in termini economici e morali dell'adozione (art. 312 c.c.), necessaria per ratificare in termini di diritto una situazione familiare di fatto già ampiamente consolidata, dovendosi tenere in considerazione l'interesse dell'adottando maggiorenne, stabilmente inserito nel contesto familiare insieme al proprio genitore naturale, a vedersi inserita anche formalmente nel contesto familiare e affettivo di appartenenza (v. Cass. Civ. n. 2426/2006).
Il ricorso va pertanto accolto.
3. Quanto al cognome, la recente pronuncia della Corte Costituzionale n. 135/2023 ha sancito che “è costituzionalmente illegittimo l'art. 299, comma 1, c.c., nella parte in cui non consente, con la sentenza di adozione, di aggiungere, anziché di anteporre, il cognome dell'adottante a quello dell'adottato maggiore d'età, se entrambi nel manifestare il consenso all'adozione si sono espressi a favore di tale effetto. La rigidità di una previsione insensibile alle esigenze di tutela del diritto alla identità personale dell'adottando rischia di frapporre irragionevoli ostacoli a talune delle funzioni che l'istituto svolge a livello sociale, oltre chiaramente a ledere la stessa identità personale. L'adottando maggiore d'età può essere una persona per la quale è importante l'anteposizione del proprio cognome, rispetto a quello dell'adottante, nei casi in cui la sua identità sia fortemente correlata al cognome originario.
Quest'ultimo potrebbe avere una particolare incidenza sulla sua identificabilità nel mondo professionale, oltre che nei rapporti sociali;
così come il cognome potrebbe essere stato trasmesso ai propri figli. E non si deve trascurare che, anche nel caso del maggiorenne, che era stato affidato da minorenne all'adottante o che sia figlio del coniuge (o del convivente) dell'adottante, potrebbero
3 emergere ragioni tali da giustificare l'anteposizione del cognome che, sino a quel momento, ha connotato l'identità del maggiore d'età”.
Poiché nella presente fattispecie le parti hanno espresso la volontà di aggiungere il cognome dell'adottante a quello dell'adottando, ritenuto che non vi siano ragioni ostative, si dispone che a quest'ultimo sia attribuito il doppio cognome Persona_2
4. Nulla va disposto in ordine alle spese processuali, avuto riguardo alla natura della controversia e all'assenza di soccombenti anche virtuali.
P.Q.M.
- visto l'art. 313 c.c., dispone farsi luogo all'adozione di (C.F. Testimone_1
), nato a [...] il [...] e residente in [...]di Val D'Elsa (SI), Loc. C.F._3
Il Paradiso n. 43 da parte di (C.F. ), nato a [...] Parte_1 C.F._1
(SI) il 09.05.1962 e ivi residente in [...]. Il Paradiso n. 43;
- dispone che al maggiorenne adottato, sia attribuito il doppio cognome Testimone_1 Persona_2
- nulla sulle spese.
Dispone infine che in caso di diffusione del presente provvedimento fuori dall'ambito strettamente processuale siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone in esso menzionate ai sensi dell'art. 52 D. Lgs n. 196/2003.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314 co. 1 c.c.
Così deciso in Siena nella camera di consiglio del 05.03.2025.
La Presidente
Dott.ssa Giulia Capannoli
La Giudice est.
Dott.ssa Valentina Lisi
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