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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/10/2025, n. 3295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3295 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE SPECIALIZZATA AGRARIA
Il Collegio composto dai seguenti Magistrati ed Esperti
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott. Emanuele Alcidi Giudice relatore
Dott. Diego Dinardo Giudice
Dott. Donato Stanca ES
Geom. Biagio EN ES ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1023/2025 del ruolo generale civile, avente ad oggetto: “azione di condanna al rilascio del fondo per altri motivi”
TRA
(C.F. elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliato presso lo studio dell'Avv. Patrizia Di Buccio (C.F.
) sito in Piedimonte Matese (CE), alla via Vincenzo C.F._2
Caso n. 29, che lo rappresenta e difende;
RICORRENTE
E
(C.F. ), rapp.ta e difesa Controparte_1 C.F._3 dall'Avv. Uberto Rispo;
RESISTENTE
CONCLUSIONI: come da atti e verbale di udienza del 23.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
1 Con ricorso depositato il 18.02.2025 premette che il Parte_1
09.06.2022 si aggiudicava l'immobile in esproprio, in seguito a vendita espletata in modalità telematica, nella procedura di espropriazione immobiliare avente R.G.E. n. 366/2017 (lotto 2 terreno sito in San Potito
Sannitico, Contrada Ponterotto, dati catastali: foglio 12, p.lla 78, seminativo irriguo di classe 2, ha 01.21.88, r.d. euro 116,45, r.a. euro
56,65; foglio 12, p.lla 137, seminativo irriguo di classe 2, ha 02.14.43,
r.d. euro 204,88, r.a., euro 99,67) e che il 28.09.2022 veniva emesso decreto di trasferimento. Premette, altresì, che nel corso della procedura di immissione in possesso veniva a conoscenza di un contratto di affitto tra e (precedente Controparte_1 Parte_2 proprietario e debitore della procedura di espropriazione immobiliare ), stipulato il 23.02.2017 e con scadenza il 22.02.2027. Afferma che la
[...]
, nonostante i numerosi solleciti, non ha provveduto al pagamento CP_1 del canone di affitto relativo alle annualità 2023 , 2024 e 2025 (pari a €
1.000,00 annui) e al pagamento dei contributi consortili (irrigazione) relativi agli anni 2023 e 2024, ammontanti a € 139,77 ed € 245,90.
Rappresenta di aver provveduto alla di ffida e al previo tentativo di conciliazione. Chiede la risoluzione e il rilascio.
Si costituiva, solo successivamente alla prima udienza , la parte resistente la quale eccepiva l'assenza di identità tra quanto chiesto nella procedura stragiudiziale e quanto domandato nel presente giudizio.
Presentava, poi, istanza di termine di grazia.
LA DECISIONE
La domanda è improponibile. Occorre constatare, infatti, come non possa dirsi correttamente svolta la previa fase conciliativa in quanto nella richiesta di convocazione per il tentativo di conciliazione il ricorrente non chiede quanto domandato in questa sede, ossia di dichiarare risolto il contratto di affitto di fondo rustico con conseguente rilascio.
Come si evince dalla documentazione agli atti, infatti, con la suddetta richiesta di convocazione parte ricorrente si limita a indicare, quale oggetto della controversia, “mancato pagamento canoni di affitto e oneri” e, nel corpo dell'atto, nel soffermarsi sulle ragioni della pretesa, evidenzia il mancato pagamento di canoni e contributi consortili senza,
2 tuttavia, specificare le proprie volontà (e, in particolare, senza chiarire se l'oggetto dell'istanza di conciliazione e della successiva azione giurisdizionale abbia a oggetto il pagamento dei canoni o la risoluzione).
Si precisi che tale ragione di improponibilità è diversa rispetto a quella , non condividibile, sviluppata da parte resistente nella propria comparsa.
Ciononostante, tale aspetto non determina il superamento dell'improponibilità, trattandosi di verifica da farsi d'ufficio. In proposito, invero, si rammenti che “in materia agraria, la necessità del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione, secondo quanto previsto dall'art. 46 della legge 3 maggio 1982, n. 203, configura una condizione di proponibilità della domanda, la cui mancanza, rilevabile anche d'ufficio nel corso del giudizio di merito, comporta la definizione della causa con sentenza dichiarativa di improponibilità” (cfr. C.
2046/2010).
Sulle spese processuali
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate secondo il D.M.
55/2014. Stante l'assenza di attività istruttoria, si ritiene equo non comprendere anche la medesima. Tenuto conto del carattere agevole della vicenda, si ritiene equo applicare le riduzioni di cui all'art. 4 comma 1 D.M. 55/2014 in relazione alle altre fasi del giudizio.
Vanno applicate, inoltre, le ulteriori riduzioni per pronuncia in rito e per assenza di un particolare esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto.
P.Q.M
.
La Sezione, definitivamente pronunziando, così provvede:
• Dichiara improponibile la domanda;
• Condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese processuali che liquida in € 1.017,10 oltre CP_1
IVA, CPA e spese generali come per legge.
S. Maria C. V., 23.10.2025.
Il giudice relatore dott. Emanuele Alcidi
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
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