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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Benevento, sez. III, sentenza 17/02/2026, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 151/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RA PATRIZIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3782-1 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, preliminarmente, sul presupposto della violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 6 bis l.n.
212/2000; veniva, altresì, denunciato il difetto di motivazione dell'atto, peraltro in contrasto con la reale situazione dell'immobile oggetto dello stesso, parte del quale non suscettibile di produrre rifiuti.
Si costituiva la AN Tributi s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità dell'emanazione dell'atto.
Con memorie depositate in data 21/1/2026 la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato: premesso che l'atto impugnato contesta alla ricorrente l'infedele dichiarazione in ordine alla superficie dell'immobile assoggettato alla TARI, giova richiamare, in proposito, quanto statuito da Cass.
Civ., ord. n. 8014/23, secondo cui:
… “ Il presupposto della TARI (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641) è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva".
La TARI è dovuta "da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (art. 1, comma 641 L. cit.).
…
Peraltro, la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, pone a carico dei possessori dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione …
A tale proposito è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a differenza delle riduzioni di natura tecnica, previste dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657 ("in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita"), le riduzioni o le esenzioni di natura agevolativa, previste dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 659 e 660 (innanzi citate) sono meramente eventuali e, quindi, subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (in termini: Cass., n. 17334/2020, Rv. 658774 - 01).
E' stato, poi, da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 - 01). (si vedano anche Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 9655 del 10/4/2024; Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 21689 del 28/7/2025)
Si aggiungano, a quanto sopra riportato, le precisazioni contenute nello stesso regolamento comunale, invocato dalla ricorrente, il cui art. 8, riguardante i casi di esclusione del tributo, specifica che
“Le suddette circostanze devono essere espressamente indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.”
Stante quanto sopra detto è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione, altresì, documentandole, le ragioni per l'immobile non sarebbe stato totalmente produttivo di rifiuti, ragioni che, anche in questa sede, non risultano adeguatamente provate.
Quanto all'obbligo del contraddittorio preventivo, va osservato che il co.2, dell'art. 6 bis della l.n. 212/2000, così statuisce
“ Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Orbene, dalla motivazione dell'atto impugnato si ravvisa la sussistenza dei presupposti di cui alla suindicata norma. Si veda anche, al riguardo, per quanto concerne i tributi locali, la nota IFEL del 3/5/2024 menzionata dalla resistente, che precisa che
“Va comunque evidenziato che, anche nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'art.
6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.”
Da quanto sopra detto consegue il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'AN Tributi s.r.l., che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti della AN
Tributi s.r.l., che liquida in 250,00, oltre accessori (R.F. 15%)
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BENEVENTO Sezione 3, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
RA PATRIZIA, Giudice monocratico in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 108/2025 depositato il 06/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AN Tributi Srl - 01412920439
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 3782-1 TARI 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 137/2026 depositato il
13/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: annullamento dell'atto impugnato Resistente/Appellato: rigetto del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento di cui in epigrafe, chiedendone l'annullamento, preliminarmente, sul presupposto della violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 6 bis l.n.
212/2000; veniva, altresì, denunciato il difetto di motivazione dell'atto, peraltro in contrasto con la reale situazione dell'immobile oggetto dello stesso, parte del quale non suscettibile di produrre rifiuti.
Si costituiva la AN Tributi s.r.l., chiedendo il rigetto del ricorso, sul presupposto della legittimità dell'emanazione dell'atto.
Con memorie depositate in data 21/1/2026 la ricorrente ribadiva le proprie argomentazioni e conclusioni.
All'esito dell'udienza del 12/2/2026 la Corte decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato: premesso che l'atto impugnato contesta alla ricorrente l'infedele dichiarazione in ordine alla superficie dell'immobile assoggettato alla TARI, giova richiamare, in proposito, quanto statuito da Cass.
Civ., ord. n. 8014/23, secondo cui:
… “ Il presupposto della TARI (L. n. 147 del 2013, art. 1, comma 641) è "il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva".
La TARI è dovuta "da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani" (art. 1, comma 641 L. cit.).
…
Peraltro, la L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 641, pone a carico dei possessori dei detentori di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti una presunzione legale relativa di produzione di rifiuti, con conseguente soggezione a tassazione …
A tale proposito è stato già chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che, a differenza delle riduzioni di natura tecnica, previste dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, comma 657 ("in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita"), le riduzioni o le esenzioni di natura agevolativa, previste dalla L. 27 dicembre 2013, n. 147, art. 1, commi 659 e 660 (innanzi citate) sono meramente eventuali e, quindi, subordinate ad una esplicita previsione del regolamento comunale, che ne condiziona l'an, la disciplina di dettaglio ed il quantum, tutti elementi non predeterminati dalla legge che, appunto, ne prevede l'introduzione come possibile, ma non dovuta. Inoltre, operando in conseguenza di specifiche condizioni non altrimenti conoscibili dall'ente, in quanto collegate alle posizioni peculiari dei singoli utenti che si vengono a trovare nella situazione per poterne fruire, il riconoscimento del diritto a tali agevolazioni, oltre che ai medesimi oneri probatori delle precedenti, è subordinato alla ulteriore condizione della presentazione di una preventiva domanda del contribuente, corredata naturalmente della documentazione necessaria per giustificarne l'attribuzione (in termini: Cass., n. 17334/2020, Rv. 658774 - 01).
E' stato, poi, da tempo chiarito che tali esclusioni non sono, tuttavia, automatiche, in quanto la norma pone una presunzione iuris tantum di produttività, superabile solo dalla prova contraria del detentore dell'area, disponendo, inoltre, che le circostanze escludenti la produttività e la tassabilità siano dedotte "nella denuncia originaria" o in quella "di variazione", e siano debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione (Cass. n. 31460 del 2019, Rv. 656023 - 01). (si vedano anche Cass. Civ., Sez. V, sent. n. 9655 del 10/4/2024; Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 21689 del 28/7/2025)
Si aggiungano, a quanto sopra riportato, le precisazioni contenute nello stesso regolamento comunale, invocato dalla ricorrente, il cui art. 8, riguardante i casi di esclusione del tributo, specifica che
“Le suddette circostanze devono essere espressamente indicate nella dichiarazione ed essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad idonea documentazione.”
Stante quanto sopra detto è evidente che la ricorrente avrebbe dovuto indicare nella dichiarazione, altresì, documentandole, le ragioni per l'immobile non sarebbe stato totalmente produttivo di rifiuti, ragioni che, anche in questa sede, non risultano adeguatamente provate.
Quanto all'obbligo del contraddittorio preventivo, va osservato che il co.2, dell'art. 6 bis della l.n. 212/2000, così statuisce
“ Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.”
Orbene, dalla motivazione dell'atto impugnato si ravvisa la sussistenza dei presupposti di cui alla suindicata norma. Si veda anche, al riguardo, per quanto concerne i tributi locali, la nota IFEL del 3/5/2024 menzionata dalla resistente, che precisa che
“Va comunque evidenziato che, anche nelle more dell'approvazione della regolamentazione comunale, il Comune è comunque tenuto ad applicare i principi generali desumibili dall'art.
6-bis, legge 212/2000, così come peraltro attuati dal decreto 24 aprile 2024, e quindi non sarà necessario attivare il contraddittorio nei casi in cui le violazioni siano rilevate dall'incrocio di elementi contenuti in banche dati nella disponibilità del Comune (atti automatizzati o sostanzialmente automatizzati) oppure emergano a seguito di controlli effettuati sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti e, comunque, dai dati in possesso dello stesso Comune.”
Da quanto sopra detto consegue il rigetto del ricorso, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti dell'AN Tributi s.r.l., che si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al rimborso delle spese, nei confronti della AN
Tributi s.r.l., che liquida in 250,00, oltre accessori (R.F. 15%)