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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 05/02/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Verbale di udienza con sentenza contestuale
Tribunale Ordinario di Oristano SEZIONE ORDINARI/SPECIALI CIVILE
Giudice: Nicolò Sesta
Indicazione delle parti
(c.f. ), residente in [...], Parte_1 P.IVA_1
35 NUORO Difeso dall'avv. CADEDDU NICOLA (c.f. ) C.F._1 con studio in VIA FILIPPO BRUNELLESCHI N. 31 09170 ORI-
STANO
– Parte principale –
(c.f. ), residente in [...]Parte_2 P.IVA_2
ENRICO CARBONI, 4 Parte_3
dall'avv. BARDI ANTONIO (c.f. ),
[...] C.F._2 con studio in
– Controparte –
Ruolo: n. 269/2024 r.g.c.c.
Svolgimento dell'udienza
Il 5 febbraio 2025 sono presenti le note conclusive delle parti.
Le parti concludono come segue:
: Parte_1
— 1 — - Accertare la illegittimità e per l'effetto dichiarare nulla e/o an- nullare la Ordinanza Ingiunzione n. 95/2023 del 28.12.2023 emessa dalla Provincia di , con Pt_2 Parte_4 ogni conseguente statuizione di Legge;
- Con vittoria di spese e compensi professionali del presente Giu- dizio.
PROVINCIA DI : Pt_2
1 accertare la legittimità del provvedimento impugnato e degli atti ad esso presupposti e per l'effetto rigettare la domanda della ricor- rente
2 dichiarare la responsabilità della ricorrente quale trasgressore e/o obbligato in solido per la violazione accertata 3 Con vittoria di spese, diritti ed onorari ed accessori di legge
La lettura della sentenza è sostituita dal deposito.
Ragioni della decisione
I fatti di causa.
Il processo riguarda un impianto di depurazione a , fra- Pt_2 zione di Torre Grande, gestito da Pt_1 Nel 2014 ha affidato la gestione dell'impianto ad Ac- Pt_1 ciona Agua s.a., società di diritto spagnolo. Nel 2016 ha otte- Pt_1 nuto l'autorizzazione allo scarico. Nel 2019 l' Controparte_1 ha svolto accertamenti, all'esito dei quali ha riscon-
[...] trato il superamento dei valori di azoto nitroso stabiliti dal codice dell'ambiente. Il 4 marzo 2024 la ha notificato Parte_2 ordinanza ingiunzione al pagamento di 14.000 € a titolo di sanzione. Il 2 aprile 2024 ha depositato opposizione sulla base dei Pt_1 motivi di seguito illustrati.
1. La violazione contestata.
Con un primo motivo, sostiene che l'impianto non fosse Pt_1
— 2 — tenuto a rispettare alcun valore relativo all'azoto nitroso, in quanto l'im- pianto è destinato a trattare reflui di origine prevalentemente domestica, non industriale.
Il motivo è infondato.
Come correttamente rilevato dalla Provincia, in Sardegna vigono norme più restrittive di quelle nazionali. Al rispetto della tabella 3, in- fatti, sono tenuti non solo i depuratori che servono impianti industriali, ma anche i depuratori che servono un'area di dimensioni superiori a 2.000 abitanti equivalenti (art. 14 comma 5 della delibera della Giunta regionale n. 69/25 del 2008). Ebbene, stessa, nella richiesta di rinnovo dell'autorizza- Pt_1 zione, ha specificato che i depuratori in questione servono un'area di 500 abitanti equivalenti nel periodo invernale e 4.000 abitanti equiva- lenti nel periodo estivo. Anche a voler fare una media dei due periodi, si giungerebbe a una media di 2.250 abitanti equivalenti nell'arco di un anno. Ritiene, quindi, questo giudice, che l'impianto in questione sia obbligato all'osservanza della tabella 3.
2. L'accertamento della violazione.
Con un secondo motivo, sostiene che l'accertamento sia Pt_1 stato svolto in modo illegittimo. L avrebbe dovuto prelevare CP_1 campioni per ventiquattro ore e fare la media ponderata, invece si è li- mitata a prelevare due campioni. Inoltre, avrebbe dovuto dare conto del rispetto del protocollo, che prevede la conservazione a 4°C, l'esecu- zione delle operazioni entro 24 ore e il mantenimento del ph inferiore a
2, cosa che non ha fatto.
Il motivo è infondato. Come rilevato dalla Provincia, e come anche ammesso da Pt_5
il metodo di campionamento indicato in opposizione è prescritto
[...] per i valori di cui alle tabelle 1 e 2 (siamo nella parte 3, allegato 5 c. amb.). I parametri relativi all'azoto nitroso, tuttavia, non sono collocati nelle tabelle 1 e 2, ma nella tabella 3 (parametro n. 34), per la quale non è prescritto questo metodo di accertamento.
— 3 —
3. La delega dell'attività censurata.
Con un terzo motivo, sostiene di essere esente da re- Pt_1 sponsabilità, per aver affidato lo svolgimento del servizio ad Acciona
Agua.
Il motivo è infondato. Ammesso che l'affidamento del servizio ad Acciona Agua abbia tutte le caratteristiche di una delega di funzione, è principio ampiamente consolidato che la delega non libera da responsabilità per i casi di culpa in eligendo e culpa in vigilando. Nel caso di specie, ha provato Pt_1 di aver selezionato Acciona Agua con una procedura a evidenza pub- blica, il che di per sé può anche essere ritenuto sufficiente a escludere una culpa in eligendo, ma non ha mai dato prova di aver svolto una qualsivoglia vigilanza sull'operato della società incaricata.
Per il principio di vicinanza, doveva essere a fornire Pt_1 questa prova, in quanto nella posizione di poterla fornire molto più age- volmente. Ciò val quanto dire che non è esigibile che la si Parte_2 faccia carico di dimostrare che non ha vigilato, pena la neces- Pt_1 sità di compiere atti istruttori penetranti, come accessi, ispezioni e se- questri documentali, del tutto sproporzionati al tipo di violazione accer- tata.
In particolare, il contratto di appalto prevedeva che Acciona Agua ogni settimana compisse analisi chimiche e fisiche, con riferimento a tutti i parametri da rispettare, incluso, naturalmente, l'azoto nitroso.
[...] avrebbe potuto facilmente richiedere quei dati ad Acciona Agua, Per_1 constatando così la violazione dei parametri. La prova della vigilanza, pertanto avrebbe richiesto di dimostrare che ha sempre verifi- Pt_1 cato periodicamente quei dati e che non ha riscontrato violazioni, op- pure che non ha potuto riscontrare violazioni perché i dati erano errati o falsi. Nulla di tutto ciò ha fatto Pt_1
4. La doverosità dell'attività.
Con un quarto motivo, sostiene di dover andare esente Pt_1 da responsabilità per aver adempiuto un dovere, quello di gestire il ser- vizio di depurazione, nonostante le criticità strutturali dell'impianto. Il motivo è infondato.
Ammesso che tali criticità esistessero al 2014, anno in cui Pt_5 ha dato in gestione l'impianto ad Acciona Agua, si deve rilevare
[...]
— 4 — che l'accertamento oggetto di causa è stato compiuto nel 2019, ben cin- que anni dopo, senza che nessuno abbia dato conto di una qualsiasi at- tività compiuta per il superamento di tali criticità. Dover gestire l'impianto di depurazione, infatti, significa anche farlo nel rispetto della legge. Nessuno può invocare a giustificazione di violazioni sistematiche della legge il fatto che l'attività sia doverosa, senza dare conto di alcuna attività svolta per eliminare le circostanze che causano le violazioni.
Le spese del processo.
Le spese seguono la soccombenza, tenuto conto che la causa è stata di valore pari a 14.000 €, di complessità minima, senza attività difensive rilevanti in sede di trattazione e decisione.
Dispositivo
Il Tribunale:
1. rigetta l'opposizione
2. condanna al rimborso delle spese processuali, che si Pt_1 liquidano in 2.540 € per compensi, oltre accessori di legge
Si comunichi.
5 febbraio 2025
Il giudice
Nicolò Sesta
— 5 —