Ordinanza cautelare 17 gennaio 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 09/04/2026, n. 1603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1603 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01603/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03081/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3081 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Alessandro Salzano, Alessandro Alfieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Bartolomeo Cozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Maria Lodovica Bognetti, Paola Cozzi, Antonello Mandarano, Danilo Parvopasso, con domicilio eletto presso lo studio Antonello Mandarano in Milano, via della Guastalla 6;
Ats Città Metropolitana di Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Simona Falconieri, Paolo Garavaglia, con domicilio eletto presso lo studio Simona Falconieri in Milano, corso Italia, 19;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
per l’annullamento
- della nota del 4 settembre 2024 (prot. n.-OMISSIS- con cui il Comune di Milano 5 ha trasmesso l’ordine motivato a non eseguire le opere ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990;
- della nota del 19 settembre 2024 (prot. n. -OMISSIS-) con cui il Comune di Milano ha trasmesso l’ordinanza di ripristino ai sensi degli artt. 27 e 37 del D.P.R. n. 380/2000;
- e di ogni ulteriore atto rispetto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 11\2\2025:
per l’annullamento:
- del Provvedimento del 25 novembre 2024 emesso dal Comune di Milano (prot. n. prot. -OMISSIS- e JPE 21596/2024 – 429357/2024;
- e, ove occorrer possa, del parere negativo (prot. n. 183024), allegato al supra individuato provvedimento, emesso il 7 ottobre 2024 dal Sistema Socio-Sanitario, Regione Lombardia, ATS Milano, Città Metropolitana;
- di ogni ulteriore atto rispetto presupposto, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- in data 1\5\2025:
Per l’annullamento:
- del Provvedimento del 4 febbraio 2025 (prot. n. -OMISSIS-) emesso dal Comune di Milano, Direzione Rigenerazione Urbana, Direzione Specialistica Attuazione Diretta PGT e SUE, Unità Interventi Diretti Municipi 5 - 9, Municipio 5 (prot. n. prot. -OMISSIS- e -OMISSIS-).
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Milano e di Ats Città Metropolitana di Milano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 febbraio 2026 il dott. GI ET e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La società ricorrente, -OMISSIS-, ha impugnato il provvedimento del 4 settembre 2024 con cui il Comune di Milano ha ordinato la sospensione dei lavori oggetto di una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) e il successivo provvedimento del 19 settembre 2024 con cui la medesima Amministrazione ha ingiunto il ripristino dello stato dei luoghi ai sensi degli artt. 27 e 37 del D.P.R. n. 380/2001.
La vicenda trae origine dalla presentazione, in data 1° settembre 2023, di una Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) per opere di manutenzione straordinaria presso un’unità immobiliare sita in Milano,-OMISSIS-al piano seminterrato. Durante l’esecuzione dei lavori, si è resa necessaria la realizzazione di ulteriori interventi, consistenti nello spostamento di una finestra e in modifiche minori alla distribuzione interna.
Per regolarizzare tali opere, in data 7 agosto 2024, la società ha presentato una SCIA, sostitutiva della precedente CILA, descrivendo il progetto come un intervento di manutenzione straordinaria ai sensi dell’art. 3, co. 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, senza mutamento della destinazione d’uso. L’intervento comprendeva la demolizione e costruzione di nuovi tavolati, la chiusura e l’apertura di una finestra sul cortile interno e la realizzazione di opere di isolamento.
In data 4 settembre 2024, il Comune di Milano ha notificato un ordine di non esecuzione delle opere ai sensi dell’art. 19, comma 3, della L. n. 241/1990 (“Ordinanza di Sospensione”), motivato da presunti contrasti regolamentari e carenze documentali.
Successivamente, in data 12 settembre 2024, la Polizia Locale ha effettuato un sopralluogo, il cui verbale, secondo la ricorrente, non sarebbe mai stato trasmesso alla società.
Infine, in data 19 settembre 2024, l’Amministrazione Comunale ha emesso l’ordinanza di ripristino (“Ingiunzione di Demolizione”), intimando la rimozione delle opere entro 90 giorni, sulla base delle medesime motivazioni dell’Ordinanza di Sospensione.
La ricorrente ha presentato istanza di annullamento in autotutela in data 7 ottobre 2024, che non ha ricevuto riscontro.
Con ricorso introduttivo, munito d’istanza cautelare, notificato in data 31.10.2024 e depositato in data 26.11.2024, la società ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe meglio precisati, deducendo i seguenti motivi di ricorso:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3, 6 E 9-BIS DEL D.P.R. N. 380/2001, ALL’ART. 11, COMMA 3, DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO DEI SERVIZI DEL PIANO DEL GOVERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI MILANO, AGLI ARTT. 88, 94, 97, 106, 119, 122 E 133 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI MILANO, ALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE DELLA LOMBARDIA N. 7/2017, ALL’ART. 3.2.6 DEL REGOLAMENTO LOCALE D’IGIENE – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITORIETA’ MANIFESTA – TRAVISAMENTO DI ELEMENTI DI FATTO E DI DIRITTO.
Con il primo motivo, la ricorrente contesta l’erronea qualificazione dell’intervento da parte dell’Amministrazione Comunale, la quale avrebbe illegittimamente ritenuto che le opere fossero finalizzate a un cambio di destinazione d’uso da laboratorio a residenza.
Segnatamente, la società sostiene che l’intervento oggetto di SCIA consisterebbe in una manutenzione straordinaria senza cambio d’uso. La dicitura “camera” in una tavola progettuale sarebbe un mero refuso, smentito da altra documentazione (la tavola T5 che indica “camera-laboratorio”) e dalla natura delle utenze, attive per “altri usi” e non per uso domestico.
In via subordinata, la ricorrente afferma che, anche qualora l’intervento avesse comportato un cambio d’uso, questo sarebbe stato ammissibile. L’art. 3, co. 1, lett. b) del D.P.R. 380/2001 lo consente se non vi è un aumento del carico urbanistico. Nel caso di specie, la superficie dell’immobile (176,62 mq) è inferiore alla soglia di 250 mq prevista dal PGT di Milano, oltre la quale è richiesto un aumento delle dotazioni per servizi in caso di passaggio da categoria “commerciale” a “residenziale”.
La ricorrente deduce, quindi, che le presunte carenze documentali contestate dal Comune sarebbero una conseguenza dell’errata qualificazione dell’intervento. Nello specifico:
- il parere igienico-sanitario dell’ATS non sarebbe necessario, poiché l’immobile era già destinato ad attività lavorativa sin dal 1928 e non si sta creando una nuova unità abitativa;
- i presunti contrasti con gli artt. 94, 97, 106, 119 e 122 del Regolamento Edilizio e con l’art. 3.2.6 del Regolamento Locale d’Igiene sono contestati come generici, apodittici o inconferenti, in quanto presupporrebbero un cambio d’uso residenziale non avvenuto;
- la documentazione sul clima acustico (artt. 119 e 122 RE) non sarebbe richiesta in assenza di cambio a destinazione residenziale.
Altre carenze rilevate dal Comune (mancanza della planimetria originaria, del book per la Commissione Paesaggio, dello schema di allaccio fognario) sono ritenute infondate o comunque superabili.
II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 E ALL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO.
Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta che l’Amministrazione avrebbe agito per finalità estranee all’interesse pubblico, ingerendosi in rapporti di natura privatistica. La contestazione relativa alla mancata delibera condominiale per la modifica delle finestre atterrebbe a rapporti civilistici, che non potrebbero ostacolare il rilascio di un titolo edilizio, il quale sarebbe sempre rilasciato “con salvezza dei diritti dei terzi”. L’azione amministrativa sarebbe quindi viziata da sviamento di potere, in quanto preordinata a tutelare interessi privati condominiali anziché l’interesse pubblico a un corretto uso del territorio. Peraltro, la ricorrente evidenzia che il condominio aveva comunque espresso il proprio consenso allo spostamento della finestra.
III. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 6 DELLA L. N. 241/1990 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 1 DELLA L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI BUON ANDAMENTO, TRASPARENZA, LEALE COLLABORAZIONE, EFFICIENZA ED ECONOMICITA’ DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Con il terzo motivo, la ricorrente censura le modalità procedurali con cui è stata adottata l’Ingiunzione di Demolizione. L’Amministrazione avrebbe violato i principi fondamentali del procedimento amministrativo, precludendo alla società ogni effettiva partecipazione.
Difatti, l’Ingiunzione di Demolizione sarebbe stata emessa a soli 15 giorni dall’Ordinanza di Sospensione, senza dare alla società il tempo materiale per presentare controdeduzioni o chiarimenti che avrebbero potuto risolvere le criticità sollevate.
Il verbale di sopralluogo della Polizia Locale, richiamato nel provvedimento, non sarebbe mai stato notificato alla società, ledendo il diritto al contraddittorio.
L’Amministrazione avrebbe dovuto, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b) della L. n. 241/1990, attivare il soccorso istruttorio per richiedere integrazioni e chiarimenti, in ossequio ai principi di efficienza, economicità, leale collaborazione e buon andamento. Tale istituto, qualificato come generale del procedimento amministrativo, sarebbe stato doveroso prima di adottare un provvedimento inibitorio.
L’Ingiunzione di Demolizione sarebbe anche generica, in quanto ordina il ripristino della totalità delle opere senza specificare quali siano da considerarsi illegittime, rendendo il provvedimento di difficile esecuzione.
In data 25 novembre 2024, il Comune di Milano, con comunicazione prot. -OMISSIS- e -OMISSIS-, ha fornito riscontro alla predetta istanza di annullamento in autotutela, confermando integralmente le motivazioni dei provvedimenti in questione, nonché ha avviato il procedimento, ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 241/1990, per l’eventuale dichiarazione di inammissibilità/inefficacia della CILA presentata in data 1° settembre 2023.
In data 28.11.2024 si costituisce il Comune di Milano, con atto di mera forma, chiedendo di dichiarare il ricorso o inammissibile, irricevibile, improcedibile e comunque respingerlo in quanto infondato.
In data 13.01.2025, la difesa comunale provvede a depositare memoria integrativa delle proprie argomentazioni difensive, evidenziando, in sintesi, i due motivi di illegittimità sostanziale dell’intervento proposto, rilevati attraverso il provvedimento impugnato: a) lo stato di fatto dei luoghi non sarebbe conforme allo stato legittimo (si tratterebbe di un bagno esterno e di un deposito), con conseguente incremento della Superficie LO; b) le opere edilizie da realizzare depongono univocamente per un suo uso a fini residenziali, ovvero un mutamento di destinazione d’uso dissimulato, non ammesso legittimamente in regime di manutenzione straordinaria “ in mancanza delle necessarie verifiche di compatibilità urbanistica ed igienico sanitaria, nonché in mancanza del conferimento degli standard urbanistici dovuti per la nuova e più gravosa destinazione funzionale ”.
Con Ordinanza n. 75 del 17.01.2025 viene accolta l’istanza cautelare di sospensione dell’efficacia dell’ordinanza di ripristino del 19 settembre 2024 (prot. n. -OMISSIS-) con la seguente motivazione: “ in considerazione del pregiudizio correlato alla rimozione delle opere, è necessario disporre la sospensione del provvedimento impugnato onde mantenere la res adhuc integra fino alla definizione del presente giudizio;”.
In data 24 dicembre 2024, i legali di -OMISSIS- hanno riscontrato la comunicazione del Comune del 25.11.2024 e, a fronte di nuovi rilievi istruttori sollevati nella predetta comunicazione dall’Amministrazione Comunale, hanno rinnovato la richiesta, ai sensi dell’art. 21 nonies della Legge n. 241/1990, di annullamento in autotutela dei provvedimenti comunali.
Con un primo atto di motivi aggiunti, notificato in data 24.01.2025 e regolarmente depositato, la società ricorrente impugna la comunicazione prot. -OMISSIS- e -OMISSIS-, avente ad oggetto “ l’avvio del procedimento finalizzato, ove e per quanto occorre, alla dichiarazione di inammissibilità e conseguente inefficacia della Comunicazione di Inizio Lavori a sanatoria presentata in data 1.9.2023 -OMISSIS- ” e recante in allegato il parere prot. n. 183024 reso dall’ATS il 7 ottobre 2024.
A sostegno del gravame deduce il seguente motivo aggiunto:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 3 DELLA LEGGE REGIONALE N. 7/2017 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, CARENZA DEI PRESUPPOSTI IN FATTO E DIRITTO, DIFETTO DI ISTRUTTORIA E MOTIVAZIONE
La ricorrente lamenta l’illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento del 25 novembre 2024 e del presupposto parere ATS.
In particolare -OMISSIS- contesta nuovamente la tesi del Comune secondo cui le opere sarebbero finalizzate a un cambio di destinazione d’uso da “laboratorio” a “residenza”. Tale conclusione, secondo la ricorrente, deriverebbe da un’istruttoria parziale e da un palese errore di valutazione, basato unicamente sulla dicitura “camera” apposta per mero refuso su una tavola progettuale (“tavola T4”). La ricorrente sottolinea che tutta la restante documentazione tecnica, a partire dalla relazione di asseverazione, qualificherebbe in modo univoco l’intervento come “manutenzione straordinaria” senza mutamento d’uso. A riprova di ciò, un altro elaborato grafico (“tavola T5”) riporta la corretta indicazione di “camera-laboratorio” nella tabella dei calcoli delle superfici e dei rapporti aeroilluminanti (R.A.I.). L’Amministrazione avrebbe quindi fondato il proprio convincimento su un singolo dato erroneo, ignorando la chiara e prevalente documentazione progettuale che descriverebbe opere di ridistribuzione interna e isolamento, senza alcuna modifica della destinazione d’uso, che era e rimane produttiva/lavorativa.
La ricorrente sostiene, inoltre, che il parere igienico-sanitario negativo dell’ATS, posto a fondamento della comunicazione impugnata, sarebbe del tutto inconferente. L’art. 3 della Legge Regionale n. 7/2017, richiamato dal Comune, impone l’acquisizione del parere ATS esclusivamente per il “ recupero di locali seminterrati a uso abitativo ”. Poiché l’intervento in oggetto non comporterebbe un cambio di destinazione d’uso verso la residenza, tale disciplina non sarebbe applicabile al caso di specie. Di conseguenza, il parere dell’ATS andrebbe considerato “ultroneo e inconferente”, in quanto richiesto e ottenuto in assenza dei presupposti di legge, e non potrebbe legittimamente fondare alcuna determinazione negativa da parte del Comune.
In subordine, la ricorrente evidenzia che, anche qualora la norma fosse applicabile, la stessa L.R. n. 7/2017 (art. 3, comma 3) collega la trasmissione degli atti all’ATS alla presentazione della Segnalazione Certificata di Agibilità ( ex art. 24 D.P.R. n. 380/2001), che interviene solo al termine dei lavori. La richiesta del parere da parte del Comune in una fase antecedente, e ai fini della valutazione del titolo edilizio, costituirebbe un vizio procedurale che ne inficia ulteriormente la rilevanza.
Infine, la ricorrente lamenta che la comunicazione impugnata, nella parte in cui afferma che le osservazioni del privato non superano i rilievi già evidenziati, si presenterebbe come apodittica e priva di una reale motivazione. L’Amministrazione non avrebbe fornito alcuna effettiva contro-argomentazione rispetto ai puntuali rilievi sollevati dalla società nell’istanza di autotutela, limitandosi a una generica conferma delle proprie posizioni. Ciò integrerebbe un grave difetto di motivazione e di istruttoria, rendendo gli atti impugnati illegittimi e meritevoli di annullamento.
In data 14.03.2025 si costituisce con memoria di stile l’Agenzia di tutela della salute della Città Metropolitana di Milano.
In data 4 febbraio 2025 il Comune ha trasmesso alla ricorrente la nota prot. -OMISSIS- (“Comunicazione di Inammissibilità”), mediante la quale ha fornito riscontro rispetto alle controdeduzioni presentate da -OMISSIS- il 24 dicembre 2024, dichiarando l’inammissibilità e l’inefficacia della CILA e confermando l’ordine di demolizione, limitatamente alle porzioni immobiliari individuate nella Comunicazione di Avvio e nella stessa Comunicazione di Inammissibilità, precisando altresì “ che l’efficacia dell’ordine di ripristino è differita all’esito del giudizio R.G. 3081/2024 pendente avanti al TAR Lombardia, Milano, Sezione Seconda ”.
Con un secondo Atto per motivi aggiunti, notificato in data 04.04.2025 e depositato in data 01.05.2025, parte ricorrente ha impugnato la predetta Dichiarazione di inammissibilità della CILA, articolando il seguente motivo di ricorso:
I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE, CON RIFERIMENTO ALL’ART. 31 DELLA L. 1150/1942 – ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E CARENZA DI MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DI TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO, LEALE COLLABORAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO
Con l’unico motivo di ricorso, la società lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato sotto un duplice profilo: il difetto di istruttoria e la carenza di motivazione.
In primo luogo, la ricorrente contesta la valutazione del Comune secondo cui l’immobile presenterebbe abusi edilizi consistenti in incrementi di superficie (un bagno e un vano sottoscala) realizzati successivamente all’entrata in vigore della Legge Urbanistica n. 1150/1942, che introdusse l’obbligo della licenza edilizia.
Secondo la prospettazione di parte ricorrente, l’Amministrazione avrebbe condotto un’istruttoria carente e superficiale, ignorando gli elementi probatori forniti dalla società nelle proprie controdeduzioni del 24 dicembre 2024, idonei a dimostrare l’anteriorità di tali volumi al 1942 e, di conseguenza, la loro legittimità. In particolare, la società aveva prodotto:
- una cartolina d’epoca, databile tra il 1928 e il 1941, che ritrae l’esterno del fabbricato e comprova l’esistenza del volume contestato;
- una planimetria catastale del 1940 in cui è rappresentata la proiezione del volume del bagno;
- i disegni degli atti di fabbrica originali, dai quali si evincerebbe che il volume in questione era a servizio del piano seminterrato sin dall’origine.
La ricorrente richiama la giurisprudenza amministrativa consolidata in materia di onere della prova per gli immobili realizzati ante 1942. Sebbene tale onere gravi sul privato, esso può essere assolto tramite “ inconfutabili atti, documenti o altri elementi di prova ” oggettivi, quali aerofotogrammetrie e mappe catastali.
La società sostiene di aver fornito prove documentali certe e univoche, conformemente a quanto richiesto dalla giurisprudenza, e sottolinea come la valenza probatoria della documentazione fotografica sia oggi espressamente riconosciuta anche dall’art. 9-bis, comma 1-bis, del D.P.R. n. 380/2001. Il rigetto di tali prove da parte del Comune, basato su argomentazioni sbrigative (es. “la planimetria catastale del 1940 non è del piano sotterraneo”), dimostrerebbe un palese difetto di istruttoria che vizia il provvedimento impugnato.
In secondo luogo, -OMISSIS- lamenta la totale assenza di motivazione nel provvedimento impugnato in relazione a numerosi altri rilievi (dal punto 6 al punto 14 della Comunicazione di Avvio) che erano stati puntualmente confutati nelle controdeduzioni presentate in sede procedimentale.
L’Amministrazione si sarebbe limitata a una mera clausola di stile, affermando che “ le ulteriori considerazioni addotte dal privato [...] non superano i rilievi ivi evidenziati ”, senza esplicitare l’iter logico-giuridico che l’ha portata a disattendere le argomentazioni della società. Tale condotta, secondo la ricorrente, violerebbe l’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della L. n. 241/1990 e i principi di leale collaborazione e partecipazione procedimentale.
L’assenza di qualsiasi argomentazione renderebbe il provvedimento apodittico e impedirebbe di comprendere le ragioni della decisione, configurando un grave vizio di carenza di motivazione che ne inficia la legittimità.
In vista dell’udienza di discussione le parti si scambiano memorie e repliche ex art. 73 c.p.a.
All’udienza del 26.02.2026 l’affare viene trattenuto in decisione
DIRITTO
In punto di diritto, il Collegio è chiamato a pronunciarsi sulla legittimità della qualificazione dell’intervento edilizio e del contestato mutamento di destinazione d’uso dell’unità immobiliare di proprietà della società ricorrente. Quest’ultima ha articolato le proprie censure attraverso il ricorso introduttivo e due successivi atti di motivi aggiunti, i quali devono essere esaminati congiuntamente e rigettati in quanto infondati.
In ragione di quanto sopra, si prescinde dalla disamina dell’eccezione d’inammissibilità del primo atto di motivi aggiunti.
Sulla qualificazione dell’intervento e il mutamento di destinazione d’uso (Ricorso introduttivo – Primo ricorso per motivi aggiunti)
Con il primo motivo del ricorso introduttivo e il primo atto di motivi aggiunti, in sintesi, la società ricorrente ha lamentato l’erronea qualificazione dell’intervento da parte del Comune di Milano, sostenendo che le opere, oggetto di CILA e successiva SCIA, configurerebbero un intervento di “ manutenzione straordinaria ” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. b) del D.P.R. n. 380/2001, senza alcun mutamento di destinazione d’uso da “laboratorio” a “residenza”.
A sostegno di tale tesi, ha dedotto che la dicitura “camera” in una tavola progettuale fosse un mero refuso, che la destinazione d’uso a “laboratorio” fosse confermata da altri elaborati e che, di conseguenza, le contestazioni relative a carenze documentali, tra cui la mancanza del parere dell’ATS, fossero illegittime in quanto basate su un presupposto errato.
Il Collegio ritiene tali doglianze prive di pregio.
La qualificazione di un intervento edilizio non può prescindere da una valutazione complessiva e funzionale delle opere, che vada oltre il mero nomen iuris attribuito dalla parte proponente. La giurisprudenza è costante nell’affermare che la destinazione d’uso di un immobile è quella impressa dal titolo abilitativo e che ogni modifica che incida sulla funzione originaria, alterando il carico urbanistico, assume rilevanza giuridica (Cfr. Consiglio di Stato, Sez.VI, 19.10.2022, n.8906). Nel caso di specie, l’Amministrazione Comunale ha correttamente qualificato l’intervento non come una semplice manutenzione straordinaria, bensì come un’operazione volta a realizzare un mutamento di destinazione d’uso, seppur dissimulato.
Tale valutazione non si è fondata su un singolo elemento, ma su un complesso di indizi desumibili dalla documentazione progettuale presentata dalla stessa ricorrente. Gli elaborati grafici allegati alla SCIA e la documentazione fotografica posta a corredo del Verbale di Sopralluogo del 12.09.2024, illustrano in modo inequivocabile un’articolazione degli spazi interni che, per caratteristiche distributive e funzionali, è oggettivamente e univocamente preordinata a un utilizzo abitativo. La suddivisione in più “camere” e la previsione di ben tre servizi igienici in un’unità di dimensioni contenute non sono coerenti con la destinazione a “laboratorio”, ma depongono per una trasformazione a fini residenziali, in palese contrasto con la configurazione originaria legittimata dai titoli storici.
La tesi del “mero refuso” addotta dalla ricorrente per giustificare la dicitura “camera” non appare condivisibile ed è inidonea a superare l’evidenza oggettiva del progetto. Le opere di demolizione e costruzione di tavolati, pur rientrando astrattamente nella categoria della manutenzione straordinaria, devono essere valutate nel loro complesso, poiché evidenziano una radicale alterazione funzionale dell’immobile, finalizzata a renderlo idoneo a soddisfare esigenze abitative. Tale trasformazione costituisce un “mutamento rilevante della destinazione d’uso” ai sensi dell’art. 23-ter del D.P.R. n. 380/2001, in quanto comporta il passaggio dalla categoria funzionale “produttiva e direzionale” (laboratorio) a quella “residenziale”.
Corollario della corretta qualificazione dell’intervento come mutamento di destinazione d’uso a fini abitativi è la legittimità della richiesta del parere igienico-sanitario dell’ATS. L’art. 88 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano, in combinato disposto con la L.R. n. 7/2017 sul recupero dei locali seminterrati, subordina tale trasformazione a una verifica di compatibilità igienico-sanitaria. Pertanto, il parere dell’ATS, lungi dall’essere “ultroneo e inconferente” come sostenuto dalla ricorrente, costituisce un presupposto necessario per la legittimità dell’intervento. Il suo esito ampiamente negativo, con il rilievo di ben undici difformità, non fa che confermare l’incompatibilità del progetto con la normativa di settore e rafforza la legittimità dei provvedimenti impugnati.
In via subordinata, la ricorrente deduce l’ammissibilità dell’intervento anche qualora si configurasse un mutamento di destinazione d’uso, in quanto la superficie lorda dell’immobile (pari a 176,62 mq) sarebbe inferiore alla soglia di 250 mq prevista dall’art. 11, comma 3, delle Norme di Attuazione del Piano dei Servizi del PGT del Comune di Milano. Secondo tale prospettazione, il mancato superamento di detta soglia escluderebbe l’aumento del carico urbanistico e la necessità di reperire dotazioni territoriali per servizi, rendendo l’intervento ammissibile.
Anche tale censura non può trovare accoglimento e deve essere rigettata.
La questione, difatti, è da ritenersi superata da un rilievo pregiudiziale e assorbente. Come correttamente eccepito dall’Amministrazione resistente, l’intervento oggetto di CILA e SCIA insiste su un’unità immobiliare connotata da abusi edilizi preesistenti, contestati nei provvedimenti gravati con i motivi aggiunti, che hanno comportato un incremento della Superficie LO (SL) in violazione dell’articolo 5, comma 6, delle Norme di Attuazione del Piano delle Regole. La presenza di tali abusi non sanati, dei quali si tratterà successivamente, costituisce un impedimento radicale alla presentazione e all’efficacia di qualsiasi ulteriore titolo edilizio, se non previa regolarizzazione dello stato di fatto mediante ripristino o, ove ammissibile, accertamento di conformità.
La legittimità dello stato dei luoghi è, infatti, presupposto indefettibile per la legittimità di ogni successiva trasformazione.
Pertanto, l’argomento basato sulla soglia dei 250 mq risulta irrilevante in ragione della presenza di abusi pregressi che rendono l’immobile non suscettibile di ulteriori interventi.
Sulle lacune procedimentali relative all’Ingiunzione di Demolizione (Ricorso introduttivo).
Con il terzo motivo del ricorso introduttivo, la società ricorrente lamenta la violazione degli articoli 1 e 6 della Legge n. 241/1990 e dell’articolo 97 della Costituzione, nonché l’eccesso di potere sotto vari profili.
Più precisamente, il fulcro delle censure mosse dalla ricorrente risiede nella presunta violazione delle garanzie partecipative e nella mancata attivazione del “soccorso istruttorio” da parte dell’Amministrazione.
La censura è complessivamente infondata.
Ad avviso del Collegio, la prospettazione di parte ricorrente non coglie nel segno, in quanto si scontra con la natura vincolata dei poteri di vigilanza e repressione degli abusi edilizi esercitati dal Comune.
L’ordinanza di ripristino impugnata è stata adottata ai sensi degli artt. 27 e 37 del D.P.R. 380/2001, a seguito dell’accertamento di interventi edilizi eseguiti in assenza dei presupposti di legge. La giurisprudenza amministrativa è pacifica nel qualificare tali provvedimenti come atti dovuti e vincolati, che conseguono obbligatoriamente all’oggettivo riscontro di un’attività edilizia contra legem . In questo contesto, l’apporto partecipativo del privato non è idoneo a modificare il contenuto dispositivo dell’atto, il quale è predeterminato dalla legge.
Di conseguenza, la doglianza relativa alla mancata partecipazione al procedimento che ha condotto all’Ingiunzione di Demolizione è irrilevante. Trova infatti applicazione il principio generale sancito dall’art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241/1990, secondo cui il provvedimento non è annullabile per vizi procedimentali qualora, per la sua natura vincolata, sia palese che il suo contenuto non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Nel caso di specie, una volta accertata l’esecuzione di opere in assenza di un titolo valido ed efficace, l’Amministrazione era tenuta a ordinarne il ripristino, senza margini di discrezionalità.
Parimenti infondata è la censura relativa alla mancata attivazione del soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), della L. 241/1990. Tale istituto è finalizzato a consentire la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete, ma non può essere invocato per sanare la carenza di presupposti sostanziali dell’azione amministrativa o per sopperire alla mancanza di requisiti essenziali per l’ammissibilità di un titolo edilizio.
Dagli atti di causa emerge che le ragioni ostative all’intervento non erano mere irregolarità formali, ma vizi sostanziali e insanabili che inficiavano la CILA e la SCIA ab origine , quali, in primis , la qualificazione dell’intervento come mutamento di destinazione d’uso urbanisticamente rilevante, non assentibile tramite CILA e, come si andrà ad evidenziare, la presenza di abusi edilizi pregressi sull’unità immobiliare, consistenti in un incremento della Superficie LO (SL) realizzato in assenza di titolo, che avrebbe richiesto una preventiva regolarizzazione prima di qualsiasi ulteriore intervento. Assume rilevanza in tale prospettiva, infine, anche la carenza di documentazione essenziale, come la planimetria riferita alla licenza di occupazione originaria e l’asseverazione sulla legittima consistenza dell’immobile, indispensabili per verificare la conformità dell’intervento.
Queste non sono semplici omissioni emendabili tramite soccorso istruttorio, ma carenze strutturali che impedivano in radice la formazione di un valido titolo edilizio. Consentire un’integrazione postuma equivarrebbe a permettere alla parte di precostituire ex post un presupposto dell’azione che doveva inderogabilmente esistere al momento della presentazione della comunicazione.
Le ulteriori censure relative ai vizi del verbale di sopralluogo e alla genericità dell’ordinanza di ripristino sono parimenti da disattendere.
L’eventuale mancata sottoscrizione del verbale da parte della società o del suo tecnico non ne inficia la valenza probatoria, trattandosi di un atto pubblico fidefacente redatto da pubblici ufficiali nell’esercizio delle loro funzioni, alla presenza, peraltro, del professionista incaricato dalla ricorrente. La legittimità dell’ordinanza, inoltre, non si fonda esclusivamente su tale verbale, ma sull’intero compendio istruttorio, inclusa la documentazione presentata dalla stessa ricorrente, che ha permesso all’Amministrazione di riscontrare le difformità e le illegittimità sopra descritte.
Infine, l’ordinanza non può essere considerata generica. Essa fa esplicito riferimento alle opere eseguite in forza di una CILA e di una SCIA dichiarate inammissibili e inefficaci. L’oggetto del ripristino è dunque chiaramente e inequivocabilmente individuato nelle opere descritte negli elaborati tecnici allegati a tali comunicazioni. L’ordine di “ ripristino dello stato dei luoghi ” impone la rimozione di tutte le opere realizzate abusivamente, con il conseguente ritorno alla situazione fattuale e giuridica preesistente al loro avvio, che è l’unica legittima. Non è necessario, a tal fine, un elenco analitico di ogni singola lavorazione da rimuovere, essendo sufficiente l’identificazione complessiva dell’intervento illecito.
Per le ragioni esposte, il motivo di ricorso deve essere rigettato in ogni sua articolazione.
Sulla legittimità dello stato di fatto e le opere asseritamente realizzate ante 1942 (Secondo ricorso per motivi aggiunti).
Con il secondo atto di motivi aggiunti, la società ricorrente ha impugnato la declaratoria di inammissibilità della CILA, la quale si fondava, come già rilevato, sulla presenza di abusi edilizi preesistenti che avrebbero comportato un illegittimo incremento della Superficie LO (SL). La ricorrente ha contestato tale valutazione, sostenendo la piena legittimità dei volumi in questione (un servizio igienico esterno e un’area sottoscala), in quanto realizzati in epoca anteriore al 1942, e ha censurato l’operato del Comune per grave difetto di istruttoria e di motivazione, asserendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente considerato la documentazione probatoria fornita a supporto di tale anteriorità.
Il Collegio ritiene che anche tali censure siano infondate.
In via di principio, occorre ribadire il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui l’onere di provare la data di realizzazione di un manufatto edilizio, al fine di dimostrarne la conformità al regime normativo vigente all’epoca della sua costruzione, grava integralmente sul privato che contesta il provvedimento sanzionatorio o repressivo dell’Amministrazione in quanto «solo il privato può fornire (in quanto ordinariamente ne dispone e dunque in applicazione del principio di vicinanza della prova) inconfutabili atti, documenti o altri elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell'epoca di realizzazione degli interventi (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. VI, 8 novembre 2023, n. 9612)» ( ex multis , Cons. Stato, VII, 2 aprile 2024, n. 2990), anche per dimostrare «la consistenza originaria dell'immobile abusivo» (Cons. Stato, Sez.VI, 29.12.2023, n. 11300; T.A.R. Lombardia – Milano, Sez. II, 03.06.2025, n.1906). Tale prova deve essere rigorosa, certa e univoca, basata su elementi oggettivi e incontrovertibili, quali atti pubblici, fotografie con data certa, o altra documentazione probante che attesti con ragionevole certezza non solo l’esistenza dell’opera, ma anche la sua esatta consistenza planivolumetrica in un’epoca in cui non era richiesto un titolo abilitativo.
Inoltre, l’assunto della ricorrente, secondo cui gli interventi realizzati prima dell’entrata in vigore della Legge Urbanistica fondamentale (L. 17 agosto 1942, n. 1150) sarebbero ipso facto legittimi, non appare condivisibile. La giurisprudenza, anche costituzionale, ha da tempo chiarito che l’obbligo di munirsi di un titolo autorizzatorio per le nuove costruzioni poteva discendere anche da regolamenti edilizi comunali preesistenti alla legge nazionale (T.A.R. Lombardia – Milano, n.1906/2025, cit.).
In tale prospettiva è stato affermato che “ prima della legge n. 1150 del 1942, la necessità di un titolo abilitativo edilizio veniva, a ben vedere, disposta anche da altre fonti ” e “ l’obbligo di previa autorizzazione alla costruzione poteva essere disposto dal regolamento edilizio comunale, emanato in esecuzione della potestà regolamentare attribuita ai comuni nella materia edilizia dai testi unici della legge comunale e provinciale susseguitisi nel tempo: regio decreto 10 febbraio 1889, n. 5921 (Che approva il testo unico della legge comunale e provinciale), regio decreto 21 maggio 1908, n. 269 (Che approva l’annesso testo unico della legge comunale e provinciale), regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148 (È approvato l’annesso nuovo testo unico della legge comunale e provinciale) ”( Corte Costituzionale sentenza n. 217/2022). Peraltro, la giurisprudenza amministrativa ha più volte evidenziato l’assoggettamento alle misure sanzionatorie delle costruzioni realizzate in assenza del titolo edilizio, anche se eseguite al di fuori del centro abitato o delle zone di espansione, ove l’obbligo fosse stato previsto dai regolamenti edilizi comunali (in tal senso cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 8 luglio 2008, n. 5141; Consiglio di Stato, sez. VI, 7 agosto 2015, n. 3899 e 5 gennaio 2015, n. 13).
Per la città di Milano, in particolare, tale obbligo era già previsto da un Regolamento Edilizio, vigente del 1° agosto del 1921 (con applicazione per tutto il territorio di Milano dal 1° giugno 1927) che all’articolo 1 prescriveva l’obbligo di denuncia delle opere edilizie, al fine del rilascio del nulla osta alla relativa esecuzione. La previsione così stabiliva: “ Chiunque intenda di eseguire nel territorio del Comune di Milano opere edilizie, siano costruzioni di edifici nuovi, siano aggiunte modificazioni o demolizioni da compiersi in fabbricati esistenti, o intenda introdurre varianti ad opere già approvate prima o dopo che sia iniziata l'esecuzione, deve farne denuncia al Sindaco e presentare allo stesso il relativo progetto redatto e completato nei modi prescritti dall'art. 3 e chiedere il nulla osta alla sua esecuzione, agli effetti del presente regolamento ” (Cfr. T.A.R., Sez. II, 31.07.2025, n.2802). Si tratta di disposizione regolamentare che, alla stregua del principio iura novit curia , deve, in ogni caso, essere considerata dal Collegio. Ciò rende necessario per il privato non solo dimostrare l’anteriorità dell’opera al 1942, ma anche la sua conformità alla regolamentazione edilizia comunale allora vigente. A conferma di ciò, la Licenza di Occupazione del 1932, diretta al rilascio del NULLA OSTA all’occupazione dei locali, così riporta: “ Visto il nulla osta in data 12-7-1928 […] con cui fu autorizzata la costruzione dei locali di compendio dello stabile sito al N.9 di via Calabiana […] ”. Si tratta di un chiaro indice di un preesistente potere comunale di pianificazione e controllo edilizio.
Applicando tali principi al caso di specie, l’istruttoria condotta dal Comune di Milano appare completa, logica e immune da vizi. L’Amministrazione ha correttamente confrontato lo stato di fatto dichiarato dalla ricorrente con i titoli edilizi originari, in particolare con la licenza di occupazione del 1932 e la relazione di visita tecnica del 1929. Da tale confronto è emersa in modo inequivocabile una difformità: i titoli storici attestavano la presenza di un “ lavorerio ” configurato come open space , privo del bagno esterno e del vano sottoscala oggi esistenti. Tali volumi aggiuntivi, pertanto, sono stati correttamente qualificati come realizzati in assenza di titolo edilizio in un’epoca successiva al 1932, comportando un illegittimo incremento della Superficie LO.
A fronte di tale preciso rilievo, la documentazione prodotta dalla ricorrente non è stata in grado di fornire la prova rigorosa richiesta.
Peraltro, la documentazione fotografica (cartolina databile tra il 1928 e il 1941) è stata motivatamente ritenuta inidonea, in quanto non mostra l’interno del locale né permette di apprezzarne l’esatta consistenza e configurazione interna, limitandosi a provare l’esistenza di un volume esterno la cui destinazione e legittimità rimangono indimostrate.
Le planimetrie catastali, inclusa quella del 1940, sono state correttamente giudicate insufficienti. È noto che la documentazione catastale ha finalità primariamente fiscali e non può assurgere a prova della legittimità edilizia di un immobile, né può sostituire un titolo abilitativo mancante. Peraltro, il Comune ha specificato che la planimetria del 1940 non riguardava il piano seminterrato oggetto di intervento.
In definitiva, la ricorrente non ha superato l’onere probatorio su di essa incombente. L’Amministrazione ha legittimamente concluso per la presenza di abusi edilizi non sanati, consistenti in un ampliamento della consistenza originaria dell’immobile. Tale circostanza costituisce un impedimento radicale e pregiudiziale all’efficacia di qualsiasi ulteriore titolo edilizio, quale la CILA presentata, che insista sull’immobile medesimo. Infatti, come già rilevato, la legittimità dello stato dei luoghi è presupposto indefettibile per la realizzazione di successive trasformazioni, essendo precluso assentire nuovi interventi su un bene che non sia stato previamente ricondotto alla legalità tramite ripristino o, ove ammissibile, attraverso un accertamento di conformità.
Sulla carenza di motivazione e la violazione dei principi di partecipazione e trasparenza (Secondo ricorso per motivi aggiunti)
La ricorrente deduce, inoltre, la violazione dell’obbligo di motivazione sancito dall’art. 3 della Legge n. 241/1990, sostenendo che l’Amministrazione non avrebbe adeguatamente esternato le ragioni del rigetto delle proprie osservazioni procedimentali.
Tale prospettazione non può essere condivisa.
Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’obbligo di motivazione, pur fondamentale per garantire la trasparenza e la controllabilità dell’azione amministrativa, non si traduce nella necessità di una confutazione puntuale e analitica di ogni singola argomentazione prodotta dal privato nel corso del procedimento. È infatti sufficiente che dal complesso del provvedimento finale emerga che l’Amministrazione abbia tenuto conto delle osservazioni dell’interessato e che le ragioni poste a fondamento della decisione siano idonee a far comprendere l’iter logico-giuridico seguito, rendendo così palesi i motivi del mancato accoglimento delle deduzioni di parte.
Nel caso di specie, la Comunicazione di Inammissibilità del 4 febbraio 2025, pur utilizzando una formula sintetica per respingere le controdeduzioni, si fonda su un presupposto chiaro e assorbente: la perdurante assenza di prove documentali idonee a dimostrare la legittima consistenza dell’immobile. L’Amministrazione, in sostanza, ha ribadito che, anche all’esito del supplemento istruttorio sollecitato dalla parte, non sono emersi atti necessari a giustificare l’ampliamento dell’unità immobiliare. Ad avviso del Collegio, la motivazione, sebbene concisa, risulta saldamente ancorata alle risultanze dell’istruttoria e consente di ricostruire pienamente il percorso logico seguito dall’ente, incentrato sulla mancata dimostrazione della legittimità urbanistica dei volumi oggetto della CILA.
La censura relativa al difetto di istruttoria è parimenti infondata. Dagli atti di causa emerge che l’Amministrazione ha compiutamente valutato la documentazione integrativa prodotta dalla ricorrente, concludendo motivatamente che essa non fosse probante. In particolare, come già evidenziato, le planimetrie catastali del 1978 e 1993, una planimetria del 1940 non afferente al piano seminterrato e delle fotografie generiche sono state ritenute, con giudizio tecnico non palesemente illogico o irragionevole, inidonee a comprovare l’anteriorità al 1942 delle superfici contestate o la legittima consistenza dell’unità immobiliare
L’istruttoria ha invece confermato la presenza di opere abusive, quali ampliamenti nel sottoscala e la realizzazione di un bagno esterno, che hanno determinato un incremento della Superficie LO (SL) in assenza di un valido titolo edilizio, in un’epoca successiva al rilascio della Licenza di Occupazione del 1932.
In tale contesto, assume un rilievo dirimente la natura vincolata del potere esercitato dal Comune. La normativa urbanistica locale (art. 5, comma 6, delle Norme di attuazione del Piano delle Regole del PGT) preclude la presentazione di pratiche edilizie modificative su immobili che presentino incrementi di Superficie LO non legittimati da un titolo abilitativo. Accertata la presenza di tali abusi e l’assenza di prove sufficienti a dimostrarne la legittimità o l’irrilevanza, l’Amministrazione non aveva altra scelta se non quella di dichiarare l’inammissibilità della CILA.
Trova dunque piena applicazione il principio di dequotazione dei vizi formali sancito dall’art. 21- octies , comma 2, della Legge n. 241/1990.
In applicazione di tale principio, a fronte di un’attività vincolata, anche un’eventuale omissione degli adempimenti partecipativi non determina l’illegittimità del provvedimento finale, se questo rappresenta l’unica soluzione consentita dalla normativa vigente. A maggior ragione, una presunta laconicità nella confutazione delle memorie difensive non può inficiare la validità di un atto il cui esito era legalmente necessitato dalle circostanze di fatto accertate.
In conclusione, la motivazione del provvedimento impugnato, letta nel suo complesso e alla luce dell’intera istruttoria, risulta sufficiente a sorreggerne il contenuto dispositivo, il quale, stante la natura vincolata dell’attività amministrativa di repressione degli abusi edilizi, si palesa come l’unico esito possibile del procedimento.
In virtù delle considerazioni sopra esposte, che confermano la piena legittimità dei provvedimenti impugnati sia sotto i profili sostanziali dell’illecito mutamento di destinazione d’uso e della preesistenza di abusi edilizi non sanati, sia per ciò che concerne i presunti vizi formali e procedurali, il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame della ulteriore censura sollevata dalla parte ricorrente nel secondo motivo del ricorso introduttivo.
Trova applicazione, nel caso di specie, il consolidato principio giurisprudenziale della motivazione plurima e dell’assorbimento dei motivi di ricorso. Secondo tale principio, qualora un provvedimento amministrativo sia fondato su una pluralità di ragioni giustificatrici, autonome e indipendenti tra loro, è sufficiente che anche una sola di esse sia immune da vizi per sorreggere la legittimità dell’atto nel suo complesso. In tal senso: “ Per sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento; pertanto, il giudice, qualora ritenga infondate le censure indirizzate verso uno dei motivi assunti a base dell’atto controverso, idoneo, di per sé, a sostenerne ed a comprovarne la legittimità, ha la potestà di respingere il ricorso sulla sola base di tale rilievo, con assorbimento delle censure dedotte avverso altri capi del provvedimento, indipendentemente dall’ordine con cui i motivi sono articolati nel gravame, in quanto la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze .” (Consiglio di Stato sez. IV, 9.12.2025, n. 9668).
Alla luce di quanto precede, la riscontrata legittimità delle motivazioni principali e dirimenti poste a fondamento degli atti impugnati comporta il rigetto del ricorso, con assorbimento di ogni altra censura dedotta dalla parte ricorrente.
La peculiarità delle questioni trattate suggerisce l’integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 26 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
GA TA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI ET, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI ET | GA TA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.