TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1157
TAR
Sentenza 10 marzo 2026

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  • Rigettato
    Illegittimità degli atti generali impugnati

    Il Tribunale ritiene che gli atti impugnati siano immuni dalle censure. La deliberazione di Giunta n. 199/2024 è considerata un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza giuridica. Le Disposizioni di Servizio non innovano l'ordinamento ma forniscono criteri per l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'applicazione della definizione di 'nuova costruzione'. L'intervento è stato legittimamente qualificato come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti generali impugnati

    Il Tribunale ritiene che gli atti impugnati siano immuni dalle censure. La deliberazione di Giunta n. 199/2024 è considerata un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza giuridica. Le Disposizioni di Servizio non innovano l'ordinamento ma forniscono criteri per l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'applicazione della definizione di 'nuova costruzione'. L'intervento è stato legittimamente qualificato come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti generali impugnati

    Il Tribunale ritiene che gli atti impugnati siano immuni dalle censure. La deliberazione di Giunta n. 199/2024 è considerata un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza giuridica. Le Disposizioni di Servizio non innovano l'ordinamento ma forniscono criteri per l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'applicazione della definizione di 'nuova costruzione'. L'intervento è stato legittimamente qualificato come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti generali impugnati

    Il Tribunale ritiene che gli atti impugnati siano immuni dalle censure. La deliberazione di Giunta n. 199/2024 è considerata un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza giuridica. Le Disposizioni di Servizio non innovano l'ordinamento ma forniscono criteri per l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'applicazione della definizione di 'nuova costruzione'. L'intervento è stato legittimamente qualificato come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità degli atti generali impugnati

    Il Tribunale ritiene che gli atti impugnati siano immuni dalle censure. La deliberazione di Giunta n. 199/2024 è considerata un legittimo atto di indirizzo politico-amministrativo adottato in via prudenziale in un contesto di incertezza giuridica. Le Disposizioni di Servizio non innovano l'ordinamento ma forniscono criteri per l'esercizio della discrezionalità tecnica nell'applicazione della definizione di 'nuova costruzione'. L'intervento è stato legittimamente qualificato come nuova costruzione.

  • Rigettato
    Illegittimità della quantificazione della dotazione di aree a standard e dei relativi valori di monetizzazione

    Il Tribunale ritiene che la monetizzazione degli standard non abbia la stessa natura del contributo di costruzione e non sia soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La quantificazione è regolata dalla legge regionale n. 12/2005 e la determinazione dei valori rientra nella discrezionalità comunale, anche tramite deliberazione di Giunta, per semplificazione ed efficienza. La deliberazione n. 1512/2024 è considerata un mero indirizzo e non strettamente vincolante. L'applicazione di valori equivalenti a quelli della deliberazione è ritenuta corretta anche se il silenzio assenso si è formato prima.

  • Rigettato
    Illegittimità della quantificazione della dotazione di aree a standard e dei relativi valori di monetizzazione

    Il Tribunale ritiene che la monetizzazione degli standard non abbia la stessa natura del contributo di costruzione e non sia soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La quantificazione è regolata dalla legge regionale n. 12/2005 e la determinazione dei valori rientra nella discrezionalità comunale, anche tramite deliberazione di Giunta, per semplificazione ed efficienza. La deliberazione n. 1512/2024 è considerata un mero indirizzo e non strettamente vincolante. L'applicazione di valori equivalenti a quelli della deliberazione è ritenuta corretta anche se il silenzio assenso si è formato prima.

  • Rigettato
    Illegittima quantificazione della dotazione di aree a standard

    Il Tribunale ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come nuova costruzione. La prospettazione attorea sulla quantificazione dello standard non è condivisibile. La Disposizione di servizio n. 4/2024 ha ribadito l'applicazione di quanto previsto dal P.G.T. per la 'nuova costruzione'. L'interpretazione delle norme da parte degli uffici comunali è ritenuta corretta, in quanto l'edificazione di un nuovo volume richiede il reperimento delle corrispondenti dotazioni territoriali.

  • Rigettato
    Illegittima quantificazione della dotazione di aree a standard

    Il Tribunale ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come nuova costruzione. La prospettazione attorea sulla quantificazione dello standard non è condivisibile. La Disposizione di servizio n. 4/2024 ha ribadito l'applicazione di quanto previsto dal P.G.T. per la 'nuova costruzione'. L'interpretazione delle norme da parte degli uffici comunali è ritenuta corretta, in quanto l'edificazione di un nuovo volume richiede il reperimento delle corrispondenti dotazioni territoriali.

  • Rigettato
    Illegittima quantificazione della dotazione di aree a standard

    Il Tribunale ritiene che l'intervento sia stato correttamente qualificato come nuova costruzione. La prospettazione attorea sulla quantificazione dello standard non è condivisibile. La Disposizione di servizio n. 4/2024 ha ribadito l'applicazione di quanto previsto dal P.G.T. per la 'nuova costruzione'. L'interpretazione delle norme da parte degli uffici comunali è ritenuta corretta, in quanto l'edificazione di un nuovo volume richiede il reperimento delle corrispondenti dotazioni territoriali.

  • Rigettato
    Illegittimità della quantificazione della dotazione di aree a standard e dei relativi valori di monetizzazione

    Il Tribunale ritiene che la monetizzazione degli standard non abbia la stessa natura del contributo di costruzione e non sia soggetta alla riserva di legge ex art. 23 Cost. La quantificazione è regolata dalla legge regionale n. 12/2005 e la determinazione dei valori rientra nella discrezionalità comunale, anche tramite deliberazione di Giunta, per semplificazione ed efficienza. La deliberazione n. 1512/2024 è considerata un mero indirizzo e non strettamente vincolante. L'applicazione di valori equivalenti a quelli della deliberazione è ritenuta corretta anche se il silenzio assenso si è formato prima.

  • Accolto
    Mancata applicazione delle riduzioni al contributo di costruzione

    Il Tribunale accoglie il motivo di ricorso, ritenendo che l'Amministrazione comunale debba applicare direttamente le riduzioni previste dalla legge regionale e dal D.P.R., in quanto la determinazione del costo di costruzione non rientra nella competenza comunale. Viene evidenziato che il Comune ha già applicato una riduzione simile per gli oneri di urbanizzazione. La mancata applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 è ingiustificata.

  • Accolto
    Mancata applicazione delle riduzioni al contributo di costruzione

    Il Tribunale accoglie il motivo di ricorso, ritenendo che l'Amministrazione comunale debba applicare direttamente le riduzioni previste dalla legge regionale e dal D.P.R., in quanto la determinazione del costo di costruzione non rientra nella competenza comunale. Viene evidenziato che il Comune ha già applicato una riduzione simile per gli oneri di urbanizzazione. La mancata applicazione della riduzione del 20% prevista dall'art. 17, comma 4-bis, del D.P.R. n. 380/2001 è ingiustificata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Milano, sez. II, sentenza 10/03/2026, n. 1157
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Milano
    Numero : 1157
    Data del deposito : 10 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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