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Sentenza 7 dicembre 2025
Sentenza 7 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 07/12/2025, n. 1629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1629 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.1267/2023 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.1267/023 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
[...]
[...]
, cf. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IC MA Capogreco, del Foro di Locri (RC), con studio sito in Bovalino (RC), via P. Giovanni XXIII° n. 20, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione del 03.02.2025.
-RICORRENTE-
CONTRO
cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
TR OT del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
ST V.to (TV) come da mandato separato alla memoria di costituzione del
24.3.2023. -CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni della ricorrente:
Con la presente si esprime la posizione finale nel merito del giudizio in epigrafe con l'obiettivo primario di confermare la decisione dell'Ill.re Magistrato conducente circa l'avvio immediato del percorso educativo per i minori in struttura eterofamiliare: conferma possibile per l'anteriore consenso formalizzato dalla sig.ra ora, Pt_1
consolidato dalla visita delle strutture e dall'avvio del percorso di inserimento graduale.
L'esperienza di orientamento costruttivo e riflessivo della sig.ra anche alla Pt_1
luce di episodi di particolare significatività, la conduceva alla maturazione della decisione di affidare i propri figli a professionalità che possano assicurare loro più sane prospettive di vita. Il profilo soggettivo della signora bisognava da rassicurazione, di accompagnamento per consentirle maturazione e comprensione del fatto che l'affidamento esterno non sarebbe equivalso a perdita dei figli né alla perdita del loro diritto a vivere una vita di adeguato agio anche per effetto della richiesta responsabilizzazione dell'altro genitore.
Nella consapevolezza di natura e fine del presente giudizio, si è cercato di rinnovare la sottolineatura del profilo umano-culturale e della sofferenza da vessazione coniugale della sig.ra i cui effetti incidevano e continuano ad incidere sull'ordinata Pt_1
serenità della responsabilità genitoriale. Il legame materno della sig.ra con i Pt_1
figli è di profondità estrema e tale profondità ha avuto tratti di inefficienza educativa non sanati da valido affiancamento coniugale che, in base agli stessi atti peritali, palesa fittizietà ed estemporaneità di impegno genitoriale.
Purtroppo, il temperamento forte ed inciso da vessazioni ha comportato un diffuso ed infruttuoso porsi dell'odierna rappresentata col sistema di supporto istituzionale vanificando la bontà del suo agire per l'estesa tutela dei figli dalla sfera educativa a quella patrimoniale visto il dissipamento causato da prodigalità ed incapacità di autogoverno imprenditoriale del coniuge.
2 La maturazione di maggiore consapevolezza dei bisogni educativi dei figli, appurata l'impossibilità di collaborazione coniugale -anche nella soggezione della presenza di
Servizi, curatela, Tribunale- riqualificava la disponibilità della sig.ra alla Pt_1
partecipazione attiva ai suggeriti percorsi SERD e di supporto psicologico. Ciò avveniva per plurali sensibilità: la prima è quella di migliorare le sue competenze genitoriali elaborando e superando le restrizioni della sua infanzia traspostesi in eccessi di agi nei confronti dei figli;
tornare ad essere un genitore correttamente educante, adeguato all'età dei figli ed alle dinamiche sociali;
dimostrare la sua pura volontà di essere genitore valido e riacquisire pienamente l'esercizio della potestà genitoriale di madre.
Pertanto, rispetto alle conclusioni peritali, è espressa contrarietà ed opposizione alla riserva / suggerimento di interventi sulla potestà genitoriale della madre sig.ra
[...]
Per_1
Sia questa la sede deputata o meno, la fattispecie in trattazione, alla luce di quanto sopra in merito all'inserimento dei minori nelle strutture eterofamiliari, porta ad anticipare la richiesta di tutela della sig.ra e della figlia maggiorenne Pt_1 Per_2
in termini di certezze di mantenimento in quanto non autosufficienti ed esposte all'umiliante discrezionalità degli adempimenti da parte del sig. . CP_1
Per inciso, si comunica di aver sollecitato il corretto adempimento in sede extragiudiziale ma nessun risposta perveniva. Richiesta di rispetto delle esigenze di vita della coniuge e della figlia, richiesta di chiarezza sul tipo di lavoro, reddito mensile, tipologia di contratto, importo ed uso dell'assegno unico universale per i figli dell'INPS destinato alla madre e mai versato per accredito richiesto e percepito da parte del
[...]
il minimo di chiarezza nei confronti dei familiari e delle Istituzioni. Nulla. CP_1
In conseguenza di ciò, considerata l'ordinanza di rettifica delle condizioni di mantenimento del 13.12.2024 da parte di codesto Tribunale, considerato il prossimo collocamento dei figli minori in struttura eterofamiliare, rinviene nuovamente e di primaria necessità la richiesta di riformulazione del mantenimento spettante, rispettivamente, alla sig.ra ed alla figlia maggiorenne non Pt_1 Per_2
economicamente autosufficiente la quale, dal settembre 2025, riprenderà gli studi con frequenza diurna presso l'IPSIA “Galilei” di ST;
in più è chiesto -o si anticipa
3 richiesta- che la riformulazione del mantenimento avvenga sull'importo originario di €
2.600,00, maggiorato -e non comprensivo, come da ordinanza del 23.08.23- dall'attribuzione diretta od indiretta degli AUU INPS alla sig.ra ed alla figlia Pt_1
maggiorenne per la sua quota. Dunque, quote AUU in aggiunta al mantenimento e non compresi come finora in atto, senza alcuna motivazione.
La superiore richiesta od anticipazione di richiesta interviene sulla base della modificazione giudiziale delle condizioni di mantenimento del 13.12.24 e per precaria situazione economico-patrimoniale del e della prossima iniziativa Controparte_1
di rilascio forzoso da parte di EN LE SR proprietaria dello stabile ove risiedono la sig.ra e la figlia e dove dovrebbero tornare a vivere i minori ad Pt_1 Per_2
epilogo del percorso educativo.
In conclusione, è chiesto al codesto Ill.re Tribunale, in persona della dott.ssa D.
Ronzani, di voler accogliere quanto sopra comunicato e richiesto, disponendo, secondo giustizia, in funzione della parte sig.ra e sua rappresentanza legale, come per Pt_1
Legge.
Conclusioni del convenuto:
Tutto ciò premesso, si chiede al Giudice Istruttore di rimettere la causa la Collegio per la decisione, chiedendo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, precisando nel seguente modo le proprie
CONCLUSIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, rigettando l'avversa richiesta di addebito per colpa del sig. . Controparte_1
2) Assegnare l'abitazione sita a ST Veneto (TV), Via Bellini n. 7, alla madre affinché vi abiti con i figli.
3) In merito all'affidamento ai Servizi Sociali dei figli e Persona_3 Persona_4
, ancora minorenni, ci si rimette alla decisione del Tribunale così come al
[...]
mantenimento della figura del Curatore Speciale per i minori, opponendosi alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
4) Nell'ipotesi in cui il Tribunale confermasse l'affidamento dei figli e Persona_3
ai Servizi sociali, a fronte dell'inserimento dei minori in due diverse Persona_4
4 Comunità Educative Residenziali, si chiede che vengano determinate in tale sede le modalità con le quali il sig. sia onerato al versamento Controparte_1
Per_ dell'assegno per il contributo al mantenimento per i figli ed , indicando il Per_4
soggetto/ente a cui andrà fatto il versamento, nonché ad indicare, anche con l'ausilio dei Servizi sociali un calendario di visita, affinché il sig. possa Controparte_1
continuare a vedere i propri figli.
5) La figlia , divenuta maggiorenne, ma non ancora Persona_5
economicamente autosufficiente, essendo ancora impegnata con il proprio percorso scolastico, potrà gestire autonomamente le visite paterne, accordandosi direttamente con il sig. per stabilire i tempi di visita e di pernotto della stessa Controparte_1
presso l'abitazione paterna, dandone comunicazione alla sig.ra Pt_1
6) Onerarsi il sig. a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1
di riferimento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli una somma mensile non superiore ad € 900,00 complessivi (pari ad € 300,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Treviso, previamente concordate e successivamente documentate.
7) Onerarsi il sig. a corrispondere alla ricorrente entro il giorno Controparte_1
15 di ogni mese di riferimento, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa una somma mensile non superiore ad € 300,00, fino a che la sig.ra non Parte_1
reperirà un'occupazione lavorativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone alle avverse richieste così come formulate del ricorso introduttivo, nella memoria integrativa del 20.10.2023 ed in memoria istruttoria a prova diretta del 19.01.2024 e, per l'effetto, si chiede il RIGETTO delle istanze di seguito indicate:
- disporre indagini della polizia tributaria volte ad accertare la capacità di reddito del sig.
, di acquisire documentazione sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, CP_1
beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi d'investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimenti sui conti correnti bancari, deposito titoli, certificati di deposito, cassette di
5 sicurezza e qualunque titolo posseduto riconducibile al sig. con il CP_1
presumibile valore di detti beni;
- disporre l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sulla posizione del sig. ; CP_1
- disporre l'acquisizione presso le banche interessate come da informativa della
Centrale Rischi di tutti gli estratti di conto corrente o deposito titoli e certificati di deposito del sig. e di tutta la documentazione attinente alla sua Controparte_1
situazione economica patrimoniale;
- disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Informazioni presso l'Ufficio Italiano Cambi;
- richiedere informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'Anagrafe conti di deposito istituita con decreto ministeriale n. 269 del 04.08.2000 e ciò per i depositi dal 2000 ad oggi.
Infine, si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domane ed eccezioni nuove indicate da parte avversa nelle proprie note d'udienza.
Conclusioni del P.M.: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
TO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 , nata in [...] il [...], Parte_1
riferiva di aver contratto matrimonio in ST V.to (TV) con , Controparte_1
Per_ nato ivi il 08.12.1976 dalla cui unione erano nati il 19.11.2006; il Per_2
6.6.2012 e il 10.9.2013. Per_4
Riferiva la deducente che il marito si era dimostrato insensibile alle esigenze familiari e della prole, ponendo in essere nel tempo condotte violente ai suoi danni che l'avevano costretta ad accessi presso la struttura ospedaliera, riportando lesioni di diversa natura a seguito delle percosse ricevute.
Poiché il marito aveva dimostrato una propensione alla ludopatia, aveva omesso di aiutarla nella gestione dei tre figli, limitando anche la contribuzione economica per il mantenimento proprio e della prole, intrattenendo, peraltro, anche relazioni
6 extraconiugali, adiva l'intestato Ufficio chiedendo la separazione personale con addebito in capo al convenuto;
l'assegnazione della casa coniugale ubicata in
ST V.to, via per Salvatronda n.17/C, con spese a carico del marito per l'installazione di contatori, allacciamento delle utenze e manutenzione dell'immobile;
l'affidamento condiviso dei tre figli, con collocazione prevalente presso la madre, formulando un piano genitoriale di permanenza dei minori con il padre, un assegno complessivo di €.3.600,00 a carico del per il mantenimento della moglie e CP_1
dei figli (€.800,00 cadauno) oltre il 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si costituiva nella fase presidenziale con memoria difensiva il Controparte_1
quale precisava come la crisi coniugale fosse collocabile già nel 2018; negava ogni addebito di violenza ai danni della ricorrente, precisando come agli asseriti episodi di aggressione non avesse fatto seguito alcun procedimento penale e che mai il deducente era stato convocato dalle forze dell'ordine.
Che alcun tradimento era stato poi provato e che quanto asserito dalla ricorrente veniva riferito al 2019 quando il resistente aveva già lasciato la casa coniugale.
Precisava di aver sempre concorso ai bisogni della famiglia corrispondendo
€.1.000/1.500,00 anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, denaro che, di contro, la moglie si era dimostrata incapace di gestire con oculatezza, avendo anche distrutto l'autovettura RAV 4 acquistata dal marito nel 2020, uscendo di strada autonomamente e pur dotata di una autovettura sostitutiva Golf, la stessa ne aveva fatto un uso improprio prestandola a conoscenti che l'avevano impiegata per una rapina.
Concordava per l'affidamento condiviso dei figli e per l'assegnazione della casa coniugale, offrendo di corrispondere un assegno mensile complessivo di €.1.200,00 mensili per la prole e per la ricorrente, oltre il 70% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza il Presidente emetteva provvedimenti provvisori ed urgenti che prevedevano l'affidamento della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
un programma di visita e permanenza del padre con i figli e un obbligo contributivo in capo
7 allo stesso di complessivi €.2.600,00 di cui €.1.000,00 per la moglie;
€.600 per la figlia ed €.500,00 per ciascuno dei figli minori, oltre il 70% delle spese straordinarie Per_2
come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il G.I. designato incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti ad effettuare una indagine attesa la criticità palesata dal nucleo familiare e con provvedimento in data
29.10.2024 venivano modificati i provvedimenti provvisori nei seguenti termini:
“Il Giudice a scioglimento della riserva espressa all'udienza trattata con modalità cartolari;
letta la relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti del 7.10.2024;
instaurato sul punto il contraddittorio cartolare osserva:
le preoccupanti criticità del nucleo familiare, così come descritte nella predetta relazione, il
possibile grave pregiudizio per i minori, impone di intervenire, anche in via ufficiosa,
modificando i provvedimenti provvisori ed urgenti, per garantire una tutela alla prole che ha
posto in essere atteggiamenti altamente disfunzionali.
Per tali motivi, richiamato in toto il contenuto dell'indicata relazione;
ritenuto necessario
procedere alla nomina di un Curatore speciale
P.Q.M
a. Dispone l'affidamento dei minori che raggiungerà la maggiore età il 19.11.2024; Per_2
Per_
e , ai Servizi Sociali territorialmente competenti su ST V.to, i Persona_4
quali eserciteranno poteri di ordinaria amministrazione sui predetti minori, con possibilità di
assumere decisioni di straordinaria amministrazione di concerto con entrambi i genitori, in caso
di dissenso adiranno l'intestato Ufficio.
b. Conferma in via provvisoria la collocazione prevalente della prole presso la residenza
materna.
c. Conferma i tempi di visita e permanenza dei minori con il padre secondo quanto già stabilito.
quale Curatore speciale l'avv.to Elena Favarin del Foro di Treviso che si costituirà in CP_2
causa entro la data del 15.11.2024, salvo richiesta di proroga.
e. I servizi sociali affidatari di concerto con il Curatore speciale si attiveranno per individuare
Per_ una struttura per attuare il regime del Diurnato sia per che . Nel contempo Per_4
forniranno informazioni su una possibile Comunità Educativa Residenziale quale “extrema
Per_ ratio” per la collocazione di .
8 f. Compatibilmente alle risorse disponibili, i predetti Servizi, medio tempore, attiveranno una
assistenza domiciliare presso la residenza materna, con accesso di una figura professionale
qualificata che fornisca un ausilio pratico a supporto dei minori.
g. Manda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l'attivazione di ogni
iniziativa ritenuta utile a tutela dei minori.
h. Dispone CTU nominando perito la dott.ssa al fine di individuare il miglior Persona_6
affidamento della prole, modulerà l'indagine anche in relazione a quanto verrà attivato dalla
indicata Procura.
Il Ctu potrà sperimentare turni di responsabilità in itinere e sottoporre i genitori, previo
consenso, a tutti gli accertamenti utili a sondare la capacità genitoriale delle parti”.
Con ordinanza del 13.12.2024 a fronte delle problematiche palesatesi anche con riguardo alla idoneità della casa assegnata alla ricorrente il G.I. così disponeva:
“Il Giudice a scioglimento della riserva espressa a verbale, osserva:
la situazione di disagio abitativo come descritta dal Ctu, è stata confermata nel contraddittorio
anche sulla base del riferito in udienza del Curatore speciale che ha fatto accesso presso la casa
familiare e dai Servizi sociali affidatari;
rilevato che è necessario provvedere con urgenza per la tutela della incolumità fisica della prole,
attesa l'assoluta inidoneità abitativa (gli ambienti vengono riscaldati con provvisorie stufette e
la casa non dispone di acqua calda, inoltre, trattandosi di unità abitativa in leasing ed essendo
già stato risolto il contratto, è ragionevole ritenere che a breve verrà azionata una procedura di
rilascio dell'immobile);
che la ricorrente non ha accettato di trasferirsi presso l'immobile in proprietà del marito ove il
medesimo abita e dove i minori trascorrono tempi di permanenza con il padre, neppure
nell'ipotesi in cui quest'ultimo, come dichiarato, rilasci l'abitazione;
che, pertanto, nel superiore interesse dei minori si impone una modifica dell'attuale
Per_ collocamento di e presso il padre nell'immobile sito in ST V.to via Bellini Per_4
9 che la contribuzione diretta nel mantenimento della prole da parte del convenuto, impone una
riduzione dell'assegno stabilito a carico del;
CP_1
che attesa la comprovata disparità economico reddituale inter-partes, si ritiene congruo
stabilire, a carico del convenuto, un assegno perequativo di complessivi €.750,00 (€.250,00 per
ciascun figlio), impregiudicato l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente e la
ripartizione delle spese straordinarie al 70% in capo al padre e per la restante parte in capo alla
madre.
L'assegno unico ed universale per circa €.170,00 complessivi, va ripartito secondo i criteri ex
lege.
Nell'interesse superiore della prole, le parti dovranno collaborare con il Curatore speciale e
provvedere a consegnare la documentazione richiesta all'udienza del 12.12.2024, mentre la
ricorrente avrà cura di precisare come impegnerà la somma devoluta per il mantenimento della
prole con finalità perequativa.
I Servizi affidatari continueranno nella gestione dell'affidamento dei minori nei termini già
stabiliti, favorendo l'attuazione del diurnato per e ricercando analoga soluzione per Per_4
Per_
, di concerto con il Curatore speciale, impregiudicata l'educativa domiciliare già attivata
che dovrà riguardare sia l'abitazione paterna che materna.
Sia i Servizi affidatari, sia il Curatore speciale, forniranno brevi report all'Ufficio per aggiornare
sullo sviluppo della situazione.
Il presente provvedimento va comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Treviso, in continuità con quanto già segnalato con il provvedimento 29.10.2024 di
quest'Ufficio
P.Q.M.
Per_ 1.Impregiudicato l'affidamento dei minori e ai Servizi sociali Persona_4
territorialmente competenti su ST V.to, colloca i medesimi in via prevalente presso il
padre nella residenza di quest'ultimo in ST V.to via Bellini n.7.
2.La madre potrà vedere e stare con i figli secondo il calendario prima modulato a favore del
padre.
10 3.Riduce l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento della prole ad €.750,00 (€.250,00 per
ciascun figlio), attesa la disparità reddituale/patrimoniale inter partes e per finalità
perequative. Conferma la ripartizione delle spese straordinarie come sopra indicato.
4.Le parti dovranno collaborare con il Curatore speciale e provvedere a consegnare la
documentazione richiesta all'udienza del 12.12.2024, mentre la ricorrente avrà cura di precisare
come impegnerà la somma devoluta per il mantenimento della prole con finalità perequativa.
5. I Servizi affidatari continueranno nella gestione dell'affidamento dei minori nei termini già
stabiliti, favorendo l'attuazione del diurnato per e ricercando analoga soluzione per Per_4
Per_
, di concerto con il Curatore speciale, impregiudicata l'educativa domiciliare già attivata
che dovrà riguardare sia l'abitazione paterna che materna.
6.Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, in continuità con quanto già segnalato con l'ordinanza del 29.10.2024 di
quest'Ufficio.
7.Invita il Curatore speciale e i Servizi affidatari a fornire brevi report all'Ufficio per aggiornare
sullo sviluppo della situazione.
8. Conferma il rinvio della causa all'udienza del 20.5.2025 ore 9.15, in presenza.
Si comunichi a tutti i soggetti indicati, compreso il Ctu designato.
Treviso, 13/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ronzani”.
Con istanza del 31.1.2025 il Curatore speciale Avv.to che aveva sostituito CP_3
l'avv. , impossibilitata ad assumere l'incarico, chiedeva fossero assunti i Parte_2
provvedimenti de potestate ex art. 330 e 333 cc. ai danni di entrambi i genitori,
Per_ individuando la soluzione abitativa più adeguata per i minori e con Per_4
collocamento etero-familiare in una Comunità educativa da individuarsi a cura dei
Servizi sociali affidatari, disponendo lo svolgimento di visite protette sia con il padre che con la madre.
Per_ Il G.I procedeva all'ascolto dei due minori e e sentiva entrambi i genitori Per_4
nei confronti dei quali era stata promossa azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e in data 16.6.2025, tenuto conto del consenso espresso dai genitori in
11 forma scritta, veniva disposto, inaudita altera parte, l'inserimento dei minori in una struttura residenziale protetta. Tale provvedimento veniva confermato nel contraddittorio delle parti all'udienza cartolare del 19.6.2025 e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Separazione personale
La domanda di separazione giudiziale va accolta per le ragioni di cui appresso.
Dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
2.Domande di addebito
La domanda di addebito così come formulata dalla ricorrente, va respinta per le ragioni di cui appresso, invero, dalla narrazione delle parti è emerso che il marito lasciava la casa coniugale già nel 2019, trovando una distinta soluzione abitativa, è evidente che già in allora era venuta meno l'affectio coniugalis e la a cui incombeva il Pt_1
relativo onere, non ha provato né che ciò sia avvenuto a seguito dell'asserito tradimento del marito, né che tale tradimento si sia realmente verificato, essendo gli assunti rimasti privi di circostanziato riscontro probatorio, tenuto altresì conto del tempo decorso tra i presunti episodi e il promovimento della presente azione di separazione.
Per quanto poi attiene alle aggressioni che la moglie avrebbe subito a causa del comportamento violento del , gli accessi presso il pronto soccorso si CP_1
collocano negli anni 2021 e 2022 quando ormai, da tempo, il convenuto aveva lasciato la casa coniugale e quindi non possono essere considerati la causa del venir meno dell'unione coniugale, inoltre, nelle certificazioni allegate le percosse subite sono riferite de relato da parte della ricorrente, di talchè, non vi è prova che l'autore sia stato effettivamente il marito e in che preciso contesto.
2.Decadenza della responsabilità genitoriale
12 La domanda dedotta dal Curatore speciale, a ciò legittimato, di provvedimenti de potestate ed in particolare di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti va accolta.
Dalle risultanze acquisite dalla disposta CTU è emerso che: “Entrambi i genitori
mostrano un quadro di significativa compromissione delle competenze genitoriali. La madre,
pur mostrando affettività nei confronti dei figli, appare disorganizzata, con difficoltà a
strutturare una quotidianità stabile e regolare. Le sue condizioni di vita domestica e di
conseguenza dei figli sono precarie, la signora si dimostra completamente Pt_1
dipendente dal marito anche per i servizi essenziali (riscaldamento, acqua, luce) e per la
sopravvivenza economica che sembra gestire con disordine senza alcuna programmazione
volta a garantire ai figli le necessità primarie (farmaci, abbonamenti dei mezzi pubblici,
assistenza sanitaria). La signora giustifica la propria completa dipendenza Pt_1
economica con il bisogno di accudimento dei figli (ora 12 e 13 anni, oltre alla figlia
maggiorenne) anche se di fatto quando la scuola la chiama per i gravi problemi di
contenimento dei figli che richiederebbe l'allontanamento ella spesso non risponde al telefono, perciò, non provvedere all'emergenza che riguarda la scuola e i figli”….. “Il padre,
d'altro canto, appare ritirato e passivo, scarsamente coinvolto nella vita. I Servizi Sociali ma
anche la stessa signora riferiscono che la madre ha lamentato di non avere denaro Pt_1
per acquistare un semplice farmaco da banco e la figlia maggiorenne attende da anni di
ricevere delle cure odontoiatriche quotidiana e scolastica dei figli, con elevata tendenza
all'evitamento e alla minimizzazione dei problemi. Ambedue i genitori appaiono più centrati
sul conflitto reciproco che sulle necessità evolutive dei figli, i quali sono sovente
strumentalizzati nei discorsi tra adulti.
Il sig. sembra non avere un'adeguata capacità di gestione dei figli non garantendo CP_1
nemmeno i requisiti minimi di custodia e protezione materiale. (diverse le segnalazioni della
signora in cui il padre non si assicura della custodia dei minori). Pt_1
Il sig. , pare, anche se lo nega, abbia lasciato a casa da soli i figli tutti e tre CP_1
minorenni nell'estate del 2024 per recarsi in Puglia (per lavoro o per svago personale). Il sig.
nega di averli lasciati a loro stessi sostenendo di aver delegati i propri zii, che CP_1
abitano nello stesso pianerottolo, nella custodia dei figli. Seppur convocati gli zii non si sono
13 presentati, ….Il sig. appare coinvolto nella crescita dei figli solo limitatamente alla CP_1
propria disponibilità momentanea, secondo ciò che riesce a fare e all'impulso del momento
senza costanza e programmazione.
L'interazione tra i genitori è caratterizzata da assenza totale di cooperazione, da continui
attacchi e impossibilità di costruire accordi condivisi, con ricadute dirette sui figli. Il padre
appare solo marginalmente consapevole della grave situazione di difficoltà in cui versano i
figli di cui si occupa solo marginalmente e se ciò non interferisce con i propri programmi
personali/professionali mentre la madre, seppur appaia più concentrata sui minori di fatto
non è in grado di costruire e far rispettare alcuna regola. La signora da quanto è Pt_1
dato sapere, sembra essere maggiormente in grado, rispetto al padre, di provvedere alla cura
dell'ambiente domestico (pulizia e preparazione dei pasti) ma non appare assolutamente in
grado di far fronte alle esigenze emotive, di crescita, di contenimento, di rassicurazione dei
figli”.
Con analisi approfondita e scevra da rilievi, il Ctu ha poi precisato che valutata la situazione segnalata dai Servizi Sociali affidatari e nell'esclusivo interesse dei minori, sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
Anche dagli atti redatti dal Curatore speciale emergono le gravi carenze genitoriali e lo
Per_ stato di sostanziale abbandono nel quale versano i minori e i quali nel Per_4
corso dell'anno scolastico sono stati destinatari di due procedimenti disciplinari e non hanno fatto più rientro a scuola, entrambi non sono stati ammessi alla classe terza
Per_
e alla classe seconda . Per_4
Analogo fallimento scolastico ha riguardato anche la figlia maggiorenne che Per_2
non è stata ammessa alla classe successiva delle scuole serali che frequentava da ottobre 2024, dopo aver abbandonato il corso di studi all'Istituto Lepido Rocco di
ST (V.to).
Anche a seguito del collocamento presso distinte strutture residenziali dei figli minori,
l'atteggiamento diseducativo e disinteressato dei genitori non è cambiato, infatti, il
Curatore speciale ha avuto modo di precisare che paradossalmente, la madre e il padre hanno manifestato preoccupazione non tanto per il pregiudizio evolutivo a cui i
14 ragazzi sono esposti in modo allarmante, quanto piuttosto al fatto di doversi occupare dei medesimi durante il week-end.
In particolare: “Se da un lato il sig. è completamente delegante, anche per non CP_1
doversi occupare dei figli, dall'altro la signora si affida alle strutture e ai Servizi ma Pt_1
non riesce a essere centrata. Gli educatori affidano alla signora qualche piccolo compito
quando i figli sono a casa nel weekend ma lei li porta a termine con difficoltà.
Il sig. è presente solamente quanto va a recuperare i figli il giovedì sera (lui CP_1
riprende il giovedì, mentre il compagno della madre li accompagna il lunedì mattina, poiché
la signora ancora non ha la patente). Pt_1
Il team dei Servizi e gli educatori riferiscono che si tratta di un nucleo molto confondente e
confusivo e c'è sempre poca chiarezza.
Per_
e comunque, il giovedì sera, e dal mese corrente dal venerdì sera, vengono Per_4
sempre accompagnati a casa della mamma, poiché a casa del papà non ci vanno mai.
I responsabili di entrambe le strutture hanno riferito come sia fondamentale il fatto che i
genitori svolgano un lavoro di consapevolezza e miglioramento della gestione della
Per_ responsabilità genitoriale, altrimenti i percorsi di e serviranno a poco: Per_4
purtroppo, al momento entrambi i genitori sono ben lontani dal comprendere il senso del
percorso.
Essi hanno anche sottolineato che il legame tra fratello e sorella non ha connotati negativi e,
pertanto, i rispettivi percorsi di “rieducazione” non interferiscono tra loro”.
Ritiene il Collegio ritiene che:
-la trascuratezza fisica intesa come mancata soddisfazione dei bisogni dei ragazzi anche sotto il profilo dell'abbigliamento appropriato e delle cure mediche necessarie, come ben descritte dal Ctu;
-l'assenza di supervisione adeguata con esposizione dei minori a situazioni di
Per_ pericolo: e , sono stati lasciati a casa da soli, entrambi sono usciti più volte Per_4
Per_ dall'abitazione senza dare notizie di sé, addirittura nel mese di settembre 2024 è stata ricoverata per intossicazione da alcol;
-la trascuratezza emotiva palesata da entrambi i genitori che hanno dimostrato di non essere in grado di comprendere i reali bisogni dei figli;
15 -la trascuratezza educativa, con totale disinteresse per il percorso scolastico intrapreso dai minori;
-l'eccessiva permissività che ha impedito ai ragazzini di sviluppare un senso di responsabilità adeguato alla loro età;
-l'esposizione dei minori a situazioni dannose come il loro coinvolgimento nei conflitti familiari;
-l'esposizione a comportamenti inappropriati: la madre è risultata positiva alla cocaina, motivo per il quale le è stata ritirata la patente di guida e anche recentemente ha rifiutato di sottoporsi al controllo del Serd, mentre anche il padre è stato destinatario di provvedimenti di sospensione della patente di guida;
-la circostanza che i minori hanno necessariamente subito un processo di adultizzazione venendo coinvolti in questioni non pertinenti e compatibili con la loro giovane età;
-la dipendenza da sostanze da parte dei genitori con evidente compromissione della capacità genitoriale, sono tutti indicatori gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere e Parte_1
inidonei a svolgere la funzione genitoriale, con conseguente Controparte_1
pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
3.Nomina di un Tutore
A fronte della predetta declaratoria a mente dell'art.473 bis 7 cpc., va nominato un
Tutore dei minori che il Tribunale individua nell'avv.to già Curatore Controparte_4
speciale che ovviamente con la definizione di questo Giudizio cessa tali sue funzioni.
Va disposta d'ufficio l'apertura di una Tutela e copia della presente sentenza è trasmessa al Giudice tutelare per le prescritte annotazioni nel registro delle tutele e avanti il quale il Tutore presterà il giuramento.
I poteri del Tutore verranno espressamente evidenziati nel paragrafo successivo relativo all'affidamento dei minori.
4.Affidamento ai Servizi Sociali.
Per_ I minori e vanno quindi affidati al Servizio Sociale Persona_4
territorialmente competenti su ST V.to (TV).
16 Relativamente ai poteri spettanti a tale Servizio, allo stesso viene attribuito il potere di assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, di concerto con il
Tutore nominato.
I Servizi interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso il quale potrà assumere le decisioni previste dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38 cpc.
Ad ogni buon conto, il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà garantire il superiore interesse dei minori.
Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominato
Tutore dei minori.
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio sociale, adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.
A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24 mesi, decorrenti dal 24.10.2024, quando è stato inizialmente disposto.
Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio ai minori.
A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnalerà al Pubblico Ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
L'affidamento al Servizio sociale cesserà con il decorso del termine di cui sopra o, eventualmente, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse dei minori, quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio ai minori.
17 Attesa la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, al Tutore vengono assegnati poteri di coordinamento e di controllo e in particolare:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà interfacciarsi con le strutture che ospitano i minori sollecitando un percorso di sostegno per gli stessi, accertando che i medesimi svolgano anche adeguata attività ludico/sportiva,
-dovrà monitorare i rientri dei minori presso la residenza paterna e/o materna nei fine settimana,
-dovrà sollecitare, congiuntamente al Servizio Sociale affidatario, la presa in carico presso il SERD (Servizio per le dipendenze) dei sigg. e , Pt_1 CP_1
-dovrà sollecitare la presa in carico presso NPI (Servizio di Neuropsichiatria Infantile) e
Per_ SEE (Servizio dell'Età Evolutiva) di e Per_4
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei minori.
Il compenso del Tutore dei minori verrà liquidato dal Giudice tutelare alla conclusione dell'affidamento, su richiesta del predetto Tutore e verrà posto a carico solidale di entrambi i genitori, attesa la finalità che sottende la sua nomina.
5.Piano genitoriale
Poiché la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude automaticamente la possibilità di regolamentare il diritto di incontro e/o frequentazione del genitore decaduto con il minore (cfr. Cass. civ n.27171/2024, già citata dal Curatore speciale), ritiene il Collegio che il Servizio sociale affidatario possa predisporre un progetto di visita e permanenza dei minori con entrambi i genitori, inizialmente solo per il week-end dal venerdì sera al lunedì mattina, stabilendo il ritiro e il riaccompagnamento dei ragazzini, mentre durante la settimana i genitori potranno incontrare i figli solo all'interno della struttura.
Durante i periodi non scolastici il medesimo Servizio individuerà la soluzione più corrispondente all'interesse dei minori.
18
6.Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale in ST V.to (TV) via per Salvatronda 17/C attualmente occupata dalla ricorrente va assegnata alla medesima affinchè la abiti con la figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nonché con i figli Per_2
Per_
e quando i medesimi faranno rientro dalle rispettive strutture. Per_4
Qualora, medio tempore, dovesse intervenire un ordine di rilascio dell'immobile, alla
NS verrà assegnata la casa in proprietà del convenuto, ubicata in ST
V.to via Bellini 7 (TV), saranno a carico della ricorrente le spese ordinarie per la gestione dell'immobile.
7.Profili economici
Ritiene il Collegio di confermare per il mantenimento della prole l'importo già stabilito dal G.I nella somma complessiva di €.750,00 (€.250,00 per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale a carico del padre.
Per_ L'assegno ordinario per e verrà versato in apposito conto corrente, Per_4
intestato ai minori, vincolato all'ordine del Giudice la cui apertura a spese dei genitori, è delegata al Tutore, il quale provvederà alla riscossione degli importi in caso di inadempimento e al versamento degli stessi alle strutture che ospitano i minori, in relazione alle esigenze dei medesimi e alle richieste inoltrate dalle Comunità, redigendo annualmente un rendiconto da presentare al Giudice tutelare.
Analogamente il Tutore controllerà l'effettuazione e il pagamento delle spese straordinarie a favore dei minori, sempre a carico dei genitori nella misura del 70% in capo al padre e nella misura del 30% in capo alla madre.
L'assegno per verrà, invece, corrisposto dal padre direttamente alla ricorrente Per_2
oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura già precisata del 70%.
Per quanto attiene al mantenimento della poiché la medesima con la Pt_1
collocazione etero familiare dei figli minori potrà usufruire di un maggior tempo per reperire una attività lavorativa, essendo la medesima idonea al lavoro ed avendo da tempo, circa due anni, una stabile relazione con un nuovo compagno che la supporta anche nel ritiro dei minori presso la struttura, valutato comunque che presso la madre
19 generalmente soggiornano i figli durante il week-end, ritiene il Collegio che l'iniziale assegno di €.1.000,00 possa essere ridotto nella somma di €.700,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi direttamente all'avente diritto entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicati gli effetti della precedente statuizione fino a tale data.
L'assegno unico ed universale verrà versato nel medesimo conto corrente sopra indicato ed impiegato per le finalità già prospettate nell'interesse dei minori.
8.Curatore speciale
Il Curatore speciale dei minori, avv.to è stato nominato con Controparte_4
provvedimento del 29.10.2024 e al medesimo sono stati attribuiti poteri non solo processuali ma anche sostanziali;
è documentalmente provata la sua complessa attività di intervento e sostegno per i minori, svolta anche nel senso di reperire una struttura adeguata per gli stessi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che possa e debba essere liquidato un importo di
€.4.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge e che a fronte degli esiti del giudizio con decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti, la somma vada posto a carico delle stesse, in via solidale, nella misura di metà ciascuna.
9.Spse di lite
Attesa la particolarità della vicenda e gli esiti del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura di metà nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 31/05/2014 e trascritto al n.15, Parte I^, Serie-, Anno
[...]
20 2.Dichiara e decaduti dalla responsabilità Parte_1 Controparte_1
genitoriale.
3.Nomina Tutore ex art.473 bis 7 cpc l'avv.to del foro di Treviso Controparte_4
alla quale vanno assegnati poteri di coordinamento e di controllo e in particolare:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà interfacciarsi con le strutture che ospitano i minori sollecitando un percorso di sostegno per gli stessi, accertando che i medesimi svolgano anche adeguata attività ludico/sportiva,
-dovrà monitorare i rientri dei minori presso la residenza paterna e/o materna nei fine settimana,
-dovrà sollecitare, congiuntamente al Servizio Sociale affidatario, la presa in carico presso il SERD (Servizio per le dipendenze) dei sigg. e , Pt_1 CP_1
-dovrà sollecitare la presa in carico presso NPI (Servizio di Neuropsichiatria Infantile) e
Per_ SEE (Servizio dell'Età Evolutiva) di e Per_4
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei minori.
-Il compenso del Tutore dei minori verrà liquidato dal Giudice tutelare alla conclusione dell'affidamento, su richiesta del predetto Tutore e verrà posto a carico solidale di entrambi i genitori.
Per_ 4.Affida i minori e al Servizio sociale territorialmente Persona_4
competente su ST V.To (TV), con il potere di assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, di concerto con il Tutore nominato.
-I Servizi interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso il quale potrà assumere le decisioni previste dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38 cpc.
-Il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà garantire il superiore interesse dei minori.
21 -Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominato
Tutore dei minori.
-Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio sociale, adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.
-A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24 mesi, decorrenti dal 24.10.2024, quando è stato inizialmente disposto.
-Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
-A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali sarà prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio ai minori.
-Prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il Servizio sociale segnalerà al
Pubblico Ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
-L'affidamento al Servizio sociale cesserà con il decorso del termine di cui sopra o, eventualmente, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse dei minori, quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio ai minori.
5.Formula il seguente piano genitoriale: il Servizio sociale affidatario predisporrà un progetto di visita e permanenza dei minori con entrambi i genitori, inizialmente solo per il week-end dal venerdì sera al lunedì mattina, stabilendo il ritiro e il riaccompagnamento dei ragazzini, mentre durante la settimana i genitori potranno incontrare i figli solo all'interno della struttura.
Durante i periodi non scolastici il medesimo Servizio individuerà la soluzione più corrispondente all'interesse dei minori.
6.Assegna la casa coniugale in ST V.to (TV) via per Salvatronda 17/C attualmente occupata dalla ricorrente, alla medesima affinchè la abiti con la figlia
22 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nonché con i figli Per_2
Per_
e quando i medesimi faranno rientro dalle rispettive strutture. Per_4
Qualora, medio tempore, dovesse intervenire un ordine di rilascio dell'immobile, alla
NS verrà assegnata la casa in proprietà del convenuto, ubicata in ST
V.to via Bellini 7 (TV), saranno a carico della ricorrente le spese ordinarie per la gestione dell'immobile.
7.Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un assegno complessivo di €.750,00 (€.250,00 per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Per_
-L'assegno ordinario per e verrà versato in apposito conto corrente, Per_4
intestato ai minori, vincolato all'ordine del Giudice la cui apertura a spese dei genitori, è delegata al Tutore, il quale provvederà alla riscossione degli importi in caso di inadempimento e al versamento degli stessi alle strutture che ospitano i minori, in relazione alle esigenze dei medesimi e alle richieste inoltrate dalle Comunità, redigendo annualmente un rendiconto da presentare al Giudice tutelare.
-Il Tutore controllerà l'effettuazione e il pagamento delle spese straordinarie a favore dei minori, sempre a carico dei genitori nella misura del 70% in capo al padre e nella misura del 30% in capo alla madre.
-L'assegno per verrà, invece, corrisposto dal padre direttamente alla Per_2
ricorrente oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura già precisata del
70%.
-Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della ricorrente mediante la corresponsione di un assegno di €.700,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi direttamente all'avente diritto entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicati gli effetti della precedente statuizione fino a tale data.
-L'assegno unico ed universale verrà versato nel medesimo conto corrente sopra indicato ed impiegato per le finalità già prospettate nell'interesse dei minori.
23 8.Condanna entrambe le parti, in via solidale, a corrispondere al Curatore speciale, avv.to il compenso che liquida in €.4.000,00 oltre spese generali, Controparte_4
Iva e cpa se dovuti per legge.
9.Compensa le spese di lite, le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura di metà nei rapporti interni.
10. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali competenti su
ST V.to (TV), nonché al Tutore nominato e al Giudice Tutelare per l'apertura d di Tutela. Controparte_5
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 che, come accertato, è ubicato a breve distanza dagli Istituti scolastici frequentati dai minori;
che, la madre potrà vedere e stare con i figli secondo il calendario prima predisposto per il
padre;
2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO
(TV);
1.Rigetta la domanda di addebito dedotta dalla ricorrente.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO - I^ SEZIONE CIVILE
N.1267/2023 RG.
Composto dai seguenti magistrati:
dott. Daniela Ronzani Presidente rel. dott. Susanna Menegazzi Giudice dott. Alessandra Pesci Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile portante il n.1267/023 RG. promossa
Oggetto:
separazione giudiziale.
[...]
[...]
, cf. rappresentata e difesa dall'avv.to Parte_1 C.F._1
IC MA Capogreco, del Foro di Locri (RC), con studio sito in Bovalino (RC), via P. Giovanni XXIII° n. 20, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione del 03.02.2025.
-RICORRENTE-
CONTRO
cf. , rappresentato e difeso dall'avv.to Controparte_1 C.F._2
TR OT del Foro di Treviso e con domicilio eletto presso lo studio dello stesso in
ST V.to (TV) come da mandato separato alla memoria di costituzione del
24.3.2023. -CONVENUTO-
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Treviso
Conclusioni della ricorrente:
Con la presente si esprime la posizione finale nel merito del giudizio in epigrafe con l'obiettivo primario di confermare la decisione dell'Ill.re Magistrato conducente circa l'avvio immediato del percorso educativo per i minori in struttura eterofamiliare: conferma possibile per l'anteriore consenso formalizzato dalla sig.ra ora, Pt_1
consolidato dalla visita delle strutture e dall'avvio del percorso di inserimento graduale.
L'esperienza di orientamento costruttivo e riflessivo della sig.ra anche alla Pt_1
luce di episodi di particolare significatività, la conduceva alla maturazione della decisione di affidare i propri figli a professionalità che possano assicurare loro più sane prospettive di vita. Il profilo soggettivo della signora bisognava da rassicurazione, di accompagnamento per consentirle maturazione e comprensione del fatto che l'affidamento esterno non sarebbe equivalso a perdita dei figli né alla perdita del loro diritto a vivere una vita di adeguato agio anche per effetto della richiesta responsabilizzazione dell'altro genitore.
Nella consapevolezza di natura e fine del presente giudizio, si è cercato di rinnovare la sottolineatura del profilo umano-culturale e della sofferenza da vessazione coniugale della sig.ra i cui effetti incidevano e continuano ad incidere sull'ordinata Pt_1
serenità della responsabilità genitoriale. Il legame materno della sig.ra con i Pt_1
figli è di profondità estrema e tale profondità ha avuto tratti di inefficienza educativa non sanati da valido affiancamento coniugale che, in base agli stessi atti peritali, palesa fittizietà ed estemporaneità di impegno genitoriale.
Purtroppo, il temperamento forte ed inciso da vessazioni ha comportato un diffuso ed infruttuoso porsi dell'odierna rappresentata col sistema di supporto istituzionale vanificando la bontà del suo agire per l'estesa tutela dei figli dalla sfera educativa a quella patrimoniale visto il dissipamento causato da prodigalità ed incapacità di autogoverno imprenditoriale del coniuge.
2 La maturazione di maggiore consapevolezza dei bisogni educativi dei figli, appurata l'impossibilità di collaborazione coniugale -anche nella soggezione della presenza di
Servizi, curatela, Tribunale- riqualificava la disponibilità della sig.ra alla Pt_1
partecipazione attiva ai suggeriti percorsi SERD e di supporto psicologico. Ciò avveniva per plurali sensibilità: la prima è quella di migliorare le sue competenze genitoriali elaborando e superando le restrizioni della sua infanzia traspostesi in eccessi di agi nei confronti dei figli;
tornare ad essere un genitore correttamente educante, adeguato all'età dei figli ed alle dinamiche sociali;
dimostrare la sua pura volontà di essere genitore valido e riacquisire pienamente l'esercizio della potestà genitoriale di madre.
Pertanto, rispetto alle conclusioni peritali, è espressa contrarietà ed opposizione alla riserva / suggerimento di interventi sulla potestà genitoriale della madre sig.ra
[...]
Per_1
Sia questa la sede deputata o meno, la fattispecie in trattazione, alla luce di quanto sopra in merito all'inserimento dei minori nelle strutture eterofamiliari, porta ad anticipare la richiesta di tutela della sig.ra e della figlia maggiorenne Pt_1 Per_2
in termini di certezze di mantenimento in quanto non autosufficienti ed esposte all'umiliante discrezionalità degli adempimenti da parte del sig. . CP_1
Per inciso, si comunica di aver sollecitato il corretto adempimento in sede extragiudiziale ma nessun risposta perveniva. Richiesta di rispetto delle esigenze di vita della coniuge e della figlia, richiesta di chiarezza sul tipo di lavoro, reddito mensile, tipologia di contratto, importo ed uso dell'assegno unico universale per i figli dell'INPS destinato alla madre e mai versato per accredito richiesto e percepito da parte del
[...]
il minimo di chiarezza nei confronti dei familiari e delle Istituzioni. Nulla. CP_1
In conseguenza di ciò, considerata l'ordinanza di rettifica delle condizioni di mantenimento del 13.12.2024 da parte di codesto Tribunale, considerato il prossimo collocamento dei figli minori in struttura eterofamiliare, rinviene nuovamente e di primaria necessità la richiesta di riformulazione del mantenimento spettante, rispettivamente, alla sig.ra ed alla figlia maggiorenne non Pt_1 Per_2
economicamente autosufficiente la quale, dal settembre 2025, riprenderà gli studi con frequenza diurna presso l'IPSIA “Galilei” di ST;
in più è chiesto -o si anticipa
3 richiesta- che la riformulazione del mantenimento avvenga sull'importo originario di €
2.600,00, maggiorato -e non comprensivo, come da ordinanza del 23.08.23- dall'attribuzione diretta od indiretta degli AUU INPS alla sig.ra ed alla figlia Pt_1
maggiorenne per la sua quota. Dunque, quote AUU in aggiunta al mantenimento e non compresi come finora in atto, senza alcuna motivazione.
La superiore richiesta od anticipazione di richiesta interviene sulla base della modificazione giudiziale delle condizioni di mantenimento del 13.12.24 e per precaria situazione economico-patrimoniale del e della prossima iniziativa Controparte_1
di rilascio forzoso da parte di EN LE SR proprietaria dello stabile ove risiedono la sig.ra e la figlia e dove dovrebbero tornare a vivere i minori ad Pt_1 Per_2
epilogo del percorso educativo.
In conclusione, è chiesto al codesto Ill.re Tribunale, in persona della dott.ssa D.
Ronzani, di voler accogliere quanto sopra comunicato e richiesto, disponendo, secondo giustizia, in funzione della parte sig.ra e sua rappresentanza legale, come per Pt_1
Legge.
Conclusioni del convenuto:
Tutto ciò premesso, si chiede al Giudice Istruttore di rimettere la causa la Collegio per la decisione, chiedendo l'assegnazione dei termini per il deposito delle memorie conclusionali e di replica, precisando nel seguente modo le proprie
CONCLUSIONI
1) Pronunciare la separazione personale dei coniugi, anche con sentenza parziale, rigettando l'avversa richiesta di addebito per colpa del sig. . Controparte_1
2) Assegnare l'abitazione sita a ST Veneto (TV), Via Bellini n. 7, alla madre affinché vi abiti con i figli.
3) In merito all'affidamento ai Servizi Sociali dei figli e Persona_3 Persona_4
, ancora minorenni, ci si rimette alla decisione del Tribunale così come al
[...]
mantenimento della figura del Curatore Speciale per i minori, opponendosi alla richiesta di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
4) Nell'ipotesi in cui il Tribunale confermasse l'affidamento dei figli e Persona_3
ai Servizi sociali, a fronte dell'inserimento dei minori in due diverse Persona_4
4 Comunità Educative Residenziali, si chiede che vengano determinate in tale sede le modalità con le quali il sig. sia onerato al versamento Controparte_1
Per_ dell'assegno per il contributo al mantenimento per i figli ed , indicando il Per_4
soggetto/ente a cui andrà fatto il versamento, nonché ad indicare, anche con l'ausilio dei Servizi sociali un calendario di visita, affinché il sig. possa Controparte_1
continuare a vedere i propri figli.
5) La figlia , divenuta maggiorenne, ma non ancora Persona_5
economicamente autosufficiente, essendo ancora impegnata con il proprio percorso scolastico, potrà gestire autonomamente le visite paterne, accordandosi direttamente con il sig. per stabilire i tempi di visita e di pernotto della stessa Controparte_1
presso l'abitazione paterna, dandone comunicazione alla sig.ra Pt_1
6) Onerarsi il sig. a corrispondere entro il giorno 15 di ogni mese Controparte_1
di riferimento, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli una somma mensile non superiore ad € 900,00 complessivi (pari ad € 300,00 per ciascun figlio), soggetta a rivalutazione ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo del
Tribunale di Treviso, previamente concordate e successivamente documentate.
7) Onerarsi il sig. a corrispondere alla ricorrente entro il giorno Controparte_1
15 di ogni mese di riferimento, a titolo di contributo per il mantenimento della stessa una somma mensile non superiore ad € 300,00, fino a che la sig.ra non Parte_1
reperirà un'occupazione lavorativa.
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali interamente rifusi.
In via istruttoria: ci si oppone alle avverse richieste così come formulate del ricorso introduttivo, nella memoria integrativa del 20.10.2023 ed in memoria istruttoria a prova diretta del 19.01.2024 e, per l'effetto, si chiede il RIGETTO delle istanze di seguito indicate:
- disporre indagini della polizia tributaria volte ad accertare la capacità di reddito del sig.
, di acquisire documentazione sui redditi, patrimonio, capitali, investimenti, CP_1
beni mobili, depositi finanziari, conti correnti, fondi d'investimento, titoli di credito, acquisti e vendite di beni immobili, mobili registrati e partecipazioni societarie, movimenti sui conti correnti bancari, deposito titoli, certificati di deposito, cassette di
5 sicurezza e qualunque titolo posseduto riconducibile al sig. con il CP_1
presumibile valore di detti beni;
- disporre l'acquisizione di informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. alla Centrale Rischi della Banca d'Italia sulla posizione del sig. ; CP_1
- disporre l'acquisizione presso le banche interessate come da informativa della
Centrale Rischi di tutti gli estratti di conto corrente o deposito titoli e certificati di deposito del sig. e di tutta la documentazione attinente alla sua Controparte_1
situazione economica patrimoniale;
- disporre ai sensi dell'art. 210 c.p.c. Informazioni presso l'Ufficio Italiano Cambi;
- richiedere informazioni ai sensi dell'art. 210 c.p.c. all'Anagrafe conti di deposito istituita con decreto ministeriale n. 269 del 04.08.2000 e ciò per i depositi dal 2000 ad oggi.
Infine, si dichiara di non accettare il contradditorio su eventuali domane ed eccezioni nuove indicate da parte avversa nelle proprie note d'udienza.
Conclusioni del P.M.: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ex art.132 cpc, così come modificato dalla L.18.6.2009 n.69
TO
Con ricorso depositato in data 22.02.2023 , nata in [...] il [...], Parte_1
riferiva di aver contratto matrimonio in ST V.to (TV) con , Controparte_1
Per_ nato ivi il 08.12.1976 dalla cui unione erano nati il 19.11.2006; il Per_2
6.6.2012 e il 10.9.2013. Per_4
Riferiva la deducente che il marito si era dimostrato insensibile alle esigenze familiari e della prole, ponendo in essere nel tempo condotte violente ai suoi danni che l'avevano costretta ad accessi presso la struttura ospedaliera, riportando lesioni di diversa natura a seguito delle percosse ricevute.
Poiché il marito aveva dimostrato una propensione alla ludopatia, aveva omesso di aiutarla nella gestione dei tre figli, limitando anche la contribuzione economica per il mantenimento proprio e della prole, intrattenendo, peraltro, anche relazioni
6 extraconiugali, adiva l'intestato Ufficio chiedendo la separazione personale con addebito in capo al convenuto;
l'assegnazione della casa coniugale ubicata in
ST V.to, via per Salvatronda n.17/C, con spese a carico del marito per l'installazione di contatori, allacciamento delle utenze e manutenzione dell'immobile;
l'affidamento condiviso dei tre figli, con collocazione prevalente presso la madre, formulando un piano genitoriale di permanenza dei minori con il padre, un assegno complessivo di €.3.600,00 a carico del per il mantenimento della moglie e CP_1
dei figli (€.800,00 cadauno) oltre il 70% delle spese straordinarie come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Si costituiva nella fase presidenziale con memoria difensiva il Controparte_1
quale precisava come la crisi coniugale fosse collocabile già nel 2018; negava ogni addebito di violenza ai danni della ricorrente, precisando come agli asseriti episodi di aggressione non avesse fatto seguito alcun procedimento penale e che mai il deducente era stato convocato dalle forze dell'ordine.
Che alcun tradimento era stato poi provato e che quanto asserito dalla ricorrente veniva riferito al 2019 quando il resistente aveva già lasciato la casa coniugale.
Precisava di aver sempre concorso ai bisogni della famiglia corrispondendo
€.1.000/1.500,00 anche dopo l'allontanamento dalla casa coniugale, denaro che, di contro, la moglie si era dimostrata incapace di gestire con oculatezza, avendo anche distrutto l'autovettura RAV 4 acquistata dal marito nel 2020, uscendo di strada autonomamente e pur dotata di una autovettura sostitutiva Golf, la stessa ne aveva fatto un uso improprio prestandola a conoscenti che l'avevano impiegata per una rapina.
Concordava per l'affidamento condiviso dei figli e per l'assegnazione della casa coniugale, offrendo di corrispondere un assegno mensile complessivo di €.1.200,00 mensili per la prole e per la ricorrente, oltre il 70% delle spese straordinarie.
All'esito dell'udienza il Presidente emetteva provvedimenti provvisori ed urgenti che prevedevano l'affidamento della prole ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre alla quale veniva assegnata la casa coniugale;
un programma di visita e permanenza del padre con i figli e un obbligo contributivo in capo
7 allo stesso di complessivi €.2.600,00 di cui €.1.000,00 per la moglie;
€.600 per la figlia ed €.500,00 per ciascuno dei figli minori, oltre il 70% delle spese straordinarie Per_2
come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Il G.I. designato incaricava i Servizi sociali territorialmente competenti ad effettuare una indagine attesa la criticità palesata dal nucleo familiare e con provvedimento in data
29.10.2024 venivano modificati i provvedimenti provvisori nei seguenti termini:
“Il Giudice a scioglimento della riserva espressa all'udienza trattata con modalità cartolari;
letta la relazione dei Servizi Sociali territorialmente competenti del 7.10.2024;
instaurato sul punto il contraddittorio cartolare osserva:
le preoccupanti criticità del nucleo familiare, così come descritte nella predetta relazione, il
possibile grave pregiudizio per i minori, impone di intervenire, anche in via ufficiosa,
modificando i provvedimenti provvisori ed urgenti, per garantire una tutela alla prole che ha
posto in essere atteggiamenti altamente disfunzionali.
Per tali motivi, richiamato in toto il contenuto dell'indicata relazione;
ritenuto necessario
procedere alla nomina di un Curatore speciale
P.Q.M
a. Dispone l'affidamento dei minori che raggiungerà la maggiore età il 19.11.2024; Per_2
Per_
e , ai Servizi Sociali territorialmente competenti su ST V.to, i Persona_4
quali eserciteranno poteri di ordinaria amministrazione sui predetti minori, con possibilità di
assumere decisioni di straordinaria amministrazione di concerto con entrambi i genitori, in caso
di dissenso adiranno l'intestato Ufficio.
b. Conferma in via provvisoria la collocazione prevalente della prole presso la residenza
materna.
c. Conferma i tempi di visita e permanenza dei minori con il padre secondo quanto già stabilito.
quale Curatore speciale l'avv.to Elena Favarin del Foro di Treviso che si costituirà in CP_2
causa entro la data del 15.11.2024, salvo richiesta di proroga.
e. I servizi sociali affidatari di concerto con il Curatore speciale si attiveranno per individuare
Per_ una struttura per attuare il regime del Diurnato sia per che . Nel contempo Per_4
forniranno informazioni su una possibile Comunità Educativa Residenziale quale “extrema
Per_ ratio” per la collocazione di .
8 f. Compatibilmente alle risorse disponibili, i predetti Servizi, medio tempore, attiveranno una
assistenza domiciliare presso la residenza materna, con accesso di una figura professionale
qualificata che fornisca un ausilio pratico a supporto dei minori.
g. Manda alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso per l'attivazione di ogni
iniziativa ritenuta utile a tutela dei minori.
h. Dispone CTU nominando perito la dott.ssa al fine di individuare il miglior Persona_6
affidamento della prole, modulerà l'indagine anche in relazione a quanto verrà attivato dalla
indicata Procura.
Il Ctu potrà sperimentare turni di responsabilità in itinere e sottoporre i genitori, previo
consenso, a tutti gli accertamenti utili a sondare la capacità genitoriale delle parti”.
Con ordinanza del 13.12.2024 a fronte delle problematiche palesatesi anche con riguardo alla idoneità della casa assegnata alla ricorrente il G.I. così disponeva:
“Il Giudice a scioglimento della riserva espressa a verbale, osserva:
la situazione di disagio abitativo come descritta dal Ctu, è stata confermata nel contraddittorio
anche sulla base del riferito in udienza del Curatore speciale che ha fatto accesso presso la casa
familiare e dai Servizi sociali affidatari;
rilevato che è necessario provvedere con urgenza per la tutela della incolumità fisica della prole,
attesa l'assoluta inidoneità abitativa (gli ambienti vengono riscaldati con provvisorie stufette e
la casa non dispone di acqua calda, inoltre, trattandosi di unità abitativa in leasing ed essendo
già stato risolto il contratto, è ragionevole ritenere che a breve verrà azionata una procedura di
rilascio dell'immobile);
che la ricorrente non ha accettato di trasferirsi presso l'immobile in proprietà del marito ove il
medesimo abita e dove i minori trascorrono tempi di permanenza con il padre, neppure
nell'ipotesi in cui quest'ultimo, come dichiarato, rilasci l'abitazione;
che, pertanto, nel superiore interesse dei minori si impone una modifica dell'attuale
Per_ collocamento di e presso il padre nell'immobile sito in ST V.to via Bellini Per_4
9 che la contribuzione diretta nel mantenimento della prole da parte del convenuto, impone una
riduzione dell'assegno stabilito a carico del;
CP_1
che attesa la comprovata disparità economico reddituale inter-partes, si ritiene congruo
stabilire, a carico del convenuto, un assegno perequativo di complessivi €.750,00 (€.250,00 per
ciascun figlio), impregiudicato l'assegno di mantenimento a favore della ricorrente e la
ripartizione delle spese straordinarie al 70% in capo al padre e per la restante parte in capo alla
madre.
L'assegno unico ed universale per circa €.170,00 complessivi, va ripartito secondo i criteri ex
lege.
Nell'interesse superiore della prole, le parti dovranno collaborare con il Curatore speciale e
provvedere a consegnare la documentazione richiesta all'udienza del 12.12.2024, mentre la
ricorrente avrà cura di precisare come impegnerà la somma devoluta per il mantenimento della
prole con finalità perequativa.
I Servizi affidatari continueranno nella gestione dell'affidamento dei minori nei termini già
stabiliti, favorendo l'attuazione del diurnato per e ricercando analoga soluzione per Per_4
Per_
, di concerto con il Curatore speciale, impregiudicata l'educativa domiciliare già attivata
che dovrà riguardare sia l'abitazione paterna che materna.
Sia i Servizi affidatari, sia il Curatore speciale, forniranno brevi report all'Ufficio per aggiornare
sullo sviluppo della situazione.
Il presente provvedimento va comunicato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Treviso, in continuità con quanto già segnalato con il provvedimento 29.10.2024 di
quest'Ufficio
P.Q.M.
Per_ 1.Impregiudicato l'affidamento dei minori e ai Servizi sociali Persona_4
territorialmente competenti su ST V.to, colloca i medesimi in via prevalente presso il
padre nella residenza di quest'ultimo in ST V.to via Bellini n.7.
2.La madre potrà vedere e stare con i figli secondo il calendario prima modulato a favore del
padre.
10 3.Riduce l'assegno a titolo di concorso nel mantenimento della prole ad €.750,00 (€.250,00 per
ciascun figlio), attesa la disparità reddituale/patrimoniale inter partes e per finalità
perequative. Conferma la ripartizione delle spese straordinarie come sopra indicato.
4.Le parti dovranno collaborare con il Curatore speciale e provvedere a consegnare la
documentazione richiesta all'udienza del 12.12.2024, mentre la ricorrente avrà cura di precisare
come impegnerà la somma devoluta per il mantenimento della prole con finalità perequativa.
5. I Servizi affidatari continueranno nella gestione dell'affidamento dei minori nei termini già
stabiliti, favorendo l'attuazione del diurnato per e ricercando analoga soluzione per Per_4
Per_
, di concerto con il Curatore speciale, impregiudicata l'educativa domiciliare già attivata
che dovrà riguardare sia l'abitazione paterna che materna.
6.Dispone la trasmissione del presente provvedimento alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Treviso, in continuità con quanto già segnalato con l'ordinanza del 29.10.2024 di
quest'Ufficio.
7.Invita il Curatore speciale e i Servizi affidatari a fornire brevi report all'Ufficio per aggiornare
sullo sviluppo della situazione.
8. Conferma il rinvio della causa all'udienza del 20.5.2025 ore 9.15, in presenza.
Si comunichi a tutti i soggetti indicati, compreso il Ctu designato.
Treviso, 13/12/2024
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Ronzani”.
Con istanza del 31.1.2025 il Curatore speciale Avv.to che aveva sostituito CP_3
l'avv. , impossibilitata ad assumere l'incarico, chiedeva fossero assunti i Parte_2
provvedimenti de potestate ex art. 330 e 333 cc. ai danni di entrambi i genitori,
Per_ individuando la soluzione abitativa più adeguata per i minori e con Per_4
collocamento etero-familiare in una Comunità educativa da individuarsi a cura dei
Servizi sociali affidatari, disponendo lo svolgimento di visite protette sia con il padre che con la madre.
Per_ Il G.I procedeva all'ascolto dei due minori e e sentiva entrambi i genitori Per_4
nei confronti dei quali era stata promossa azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale e in data 16.6.2025, tenuto conto del consenso espresso dai genitori in
11 forma scritta, veniva disposto, inaudita altera parte, l'inserimento dei minori in una struttura residenziale protetta. Tale provvedimento veniva confermato nel contraddittorio delle parti all'udienza cartolare del 19.6.2025 e la causa veniva quindi rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini ex art.190 cpc per il deposito degli atti conclusivi.
Diritto
1.Separazione personale
La domanda di separazione giudiziale va accolta per le ragioni di cui appresso.
Dalle stesse motivazioni addotte dalle parti, è emerso che la prosecuzione della convivenza dei coniugi è divenuta intollerabile e che la comunione spirituale e materiale tra gli stessi non può essere ricostituita.
2.Domande di addebito
La domanda di addebito così come formulata dalla ricorrente, va respinta per le ragioni di cui appresso, invero, dalla narrazione delle parti è emerso che il marito lasciava la casa coniugale già nel 2019, trovando una distinta soluzione abitativa, è evidente che già in allora era venuta meno l'affectio coniugalis e la a cui incombeva il Pt_1
relativo onere, non ha provato né che ciò sia avvenuto a seguito dell'asserito tradimento del marito, né che tale tradimento si sia realmente verificato, essendo gli assunti rimasti privi di circostanziato riscontro probatorio, tenuto altresì conto del tempo decorso tra i presunti episodi e il promovimento della presente azione di separazione.
Per quanto poi attiene alle aggressioni che la moglie avrebbe subito a causa del comportamento violento del , gli accessi presso il pronto soccorso si CP_1
collocano negli anni 2021 e 2022 quando ormai, da tempo, il convenuto aveva lasciato la casa coniugale e quindi non possono essere considerati la causa del venir meno dell'unione coniugale, inoltre, nelle certificazioni allegate le percosse subite sono riferite de relato da parte della ricorrente, di talchè, non vi è prova che l'autore sia stato effettivamente il marito e in che preciso contesto.
2.Decadenza della responsabilità genitoriale
12 La domanda dedotta dal Curatore speciale, a ciò legittimato, di provvedimenti de potestate ed in particolare di decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti va accolta.
Dalle risultanze acquisite dalla disposta CTU è emerso che: “Entrambi i genitori
mostrano un quadro di significativa compromissione delle competenze genitoriali. La madre,
pur mostrando affettività nei confronti dei figli, appare disorganizzata, con difficoltà a
strutturare una quotidianità stabile e regolare. Le sue condizioni di vita domestica e di
conseguenza dei figli sono precarie, la signora si dimostra completamente Pt_1
dipendente dal marito anche per i servizi essenziali (riscaldamento, acqua, luce) e per la
sopravvivenza economica che sembra gestire con disordine senza alcuna programmazione
volta a garantire ai figli le necessità primarie (farmaci, abbonamenti dei mezzi pubblici,
assistenza sanitaria). La signora giustifica la propria completa dipendenza Pt_1
economica con il bisogno di accudimento dei figli (ora 12 e 13 anni, oltre alla figlia
maggiorenne) anche se di fatto quando la scuola la chiama per i gravi problemi di
contenimento dei figli che richiederebbe l'allontanamento ella spesso non risponde al telefono, perciò, non provvedere all'emergenza che riguarda la scuola e i figli”….. “Il padre,
d'altro canto, appare ritirato e passivo, scarsamente coinvolto nella vita. I Servizi Sociali ma
anche la stessa signora riferiscono che la madre ha lamentato di non avere denaro Pt_1
per acquistare un semplice farmaco da banco e la figlia maggiorenne attende da anni di
ricevere delle cure odontoiatriche quotidiana e scolastica dei figli, con elevata tendenza
all'evitamento e alla minimizzazione dei problemi. Ambedue i genitori appaiono più centrati
sul conflitto reciproco che sulle necessità evolutive dei figli, i quali sono sovente
strumentalizzati nei discorsi tra adulti.
Il sig. sembra non avere un'adeguata capacità di gestione dei figli non garantendo CP_1
nemmeno i requisiti minimi di custodia e protezione materiale. (diverse le segnalazioni della
signora in cui il padre non si assicura della custodia dei minori). Pt_1
Il sig. , pare, anche se lo nega, abbia lasciato a casa da soli i figli tutti e tre CP_1
minorenni nell'estate del 2024 per recarsi in Puglia (per lavoro o per svago personale). Il sig.
nega di averli lasciati a loro stessi sostenendo di aver delegati i propri zii, che CP_1
abitano nello stesso pianerottolo, nella custodia dei figli. Seppur convocati gli zii non si sono
13 presentati, ….Il sig. appare coinvolto nella crescita dei figli solo limitatamente alla CP_1
propria disponibilità momentanea, secondo ciò che riesce a fare e all'impulso del momento
senza costanza e programmazione.
L'interazione tra i genitori è caratterizzata da assenza totale di cooperazione, da continui
attacchi e impossibilità di costruire accordi condivisi, con ricadute dirette sui figli. Il padre
appare solo marginalmente consapevole della grave situazione di difficoltà in cui versano i
figli di cui si occupa solo marginalmente e se ciò non interferisce con i propri programmi
personali/professionali mentre la madre, seppur appaia più concentrata sui minori di fatto
non è in grado di costruire e far rispettare alcuna regola. La signora da quanto è Pt_1
dato sapere, sembra essere maggiormente in grado, rispetto al padre, di provvedere alla cura
dell'ambiente domestico (pulizia e preparazione dei pasti) ma non appare assolutamente in
grado di far fronte alle esigenze emotive, di crescita, di contenimento, di rassicurazione dei
figli”.
Con analisi approfondita e scevra da rilievi, il Ctu ha poi precisato che valutata la situazione segnalata dai Servizi Sociali affidatari e nell'esclusivo interesse dei minori, sussistano i presupposti per una pronuncia di decadenza della responsabilità genitoriale in capo ad entrambi i genitori.
Anche dagli atti redatti dal Curatore speciale emergono le gravi carenze genitoriali e lo
Per_ stato di sostanziale abbandono nel quale versano i minori e i quali nel Per_4
corso dell'anno scolastico sono stati destinatari di due procedimenti disciplinari e non hanno fatto più rientro a scuola, entrambi non sono stati ammessi alla classe terza
Per_
e alla classe seconda . Per_4
Analogo fallimento scolastico ha riguardato anche la figlia maggiorenne che Per_2
non è stata ammessa alla classe successiva delle scuole serali che frequentava da ottobre 2024, dopo aver abbandonato il corso di studi all'Istituto Lepido Rocco di
ST (V.to).
Anche a seguito del collocamento presso distinte strutture residenziali dei figli minori,
l'atteggiamento diseducativo e disinteressato dei genitori non è cambiato, infatti, il
Curatore speciale ha avuto modo di precisare che paradossalmente, la madre e il padre hanno manifestato preoccupazione non tanto per il pregiudizio evolutivo a cui i
14 ragazzi sono esposti in modo allarmante, quanto piuttosto al fatto di doversi occupare dei medesimi durante il week-end.
In particolare: “Se da un lato il sig. è completamente delegante, anche per non CP_1
doversi occupare dei figli, dall'altro la signora si affida alle strutture e ai Servizi ma Pt_1
non riesce a essere centrata. Gli educatori affidano alla signora qualche piccolo compito
quando i figli sono a casa nel weekend ma lei li porta a termine con difficoltà.
Il sig. è presente solamente quanto va a recuperare i figli il giovedì sera (lui CP_1
riprende il giovedì, mentre il compagno della madre li accompagna il lunedì mattina, poiché
la signora ancora non ha la patente). Pt_1
Il team dei Servizi e gli educatori riferiscono che si tratta di un nucleo molto confondente e
confusivo e c'è sempre poca chiarezza.
Per_
e comunque, il giovedì sera, e dal mese corrente dal venerdì sera, vengono Per_4
sempre accompagnati a casa della mamma, poiché a casa del papà non ci vanno mai.
I responsabili di entrambe le strutture hanno riferito come sia fondamentale il fatto che i
genitori svolgano un lavoro di consapevolezza e miglioramento della gestione della
Per_ responsabilità genitoriale, altrimenti i percorsi di e serviranno a poco: Per_4
purtroppo, al momento entrambi i genitori sono ben lontani dal comprendere il senso del
percorso.
Essi hanno anche sottolineato che il legame tra fratello e sorella non ha connotati negativi e,
pertanto, i rispettivi percorsi di “rieducazione” non interferiscono tra loro”.
Ritiene il Collegio ritiene che:
-la trascuratezza fisica intesa come mancata soddisfazione dei bisogni dei ragazzi anche sotto il profilo dell'abbigliamento appropriato e delle cure mediche necessarie, come ben descritte dal Ctu;
-l'assenza di supervisione adeguata con esposizione dei minori a situazioni di
Per_ pericolo: e , sono stati lasciati a casa da soli, entrambi sono usciti più volte Per_4
Per_ dall'abitazione senza dare notizie di sé, addirittura nel mese di settembre 2024 è stata ricoverata per intossicazione da alcol;
-la trascuratezza emotiva palesata da entrambi i genitori che hanno dimostrato di non essere in grado di comprendere i reali bisogni dei figli;
15 -la trascuratezza educativa, con totale disinteresse per il percorso scolastico intrapreso dai minori;
-l'eccessiva permissività che ha impedito ai ragazzini di sviluppare un senso di responsabilità adeguato alla loro età;
-l'esposizione dei minori a situazioni dannose come il loro coinvolgimento nei conflitti familiari;
-l'esposizione a comportamenti inappropriati: la madre è risultata positiva alla cocaina, motivo per il quale le è stata ritirata la patente di guida e anche recentemente ha rifiutato di sottoporsi al controllo del Serd, mentre anche il padre è stato destinatario di provvedimenti di sospensione della patente di guida;
-la circostanza che i minori hanno necessariamente subito un processo di adultizzazione venendo coinvolti in questioni non pertinenti e compatibili con la loro giovane età;
-la dipendenza da sostanze da parte dei genitori con evidente compromissione della capacità genitoriale, sono tutti indicatori gravi, precisi e concordanti che inducono a ritenere e Parte_1
inidonei a svolgere la funzione genitoriale, con conseguente Controparte_1
pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
3.Nomina di un Tutore
A fronte della predetta declaratoria a mente dell'art.473 bis 7 cpc., va nominato un
Tutore dei minori che il Tribunale individua nell'avv.to già Curatore Controparte_4
speciale che ovviamente con la definizione di questo Giudizio cessa tali sue funzioni.
Va disposta d'ufficio l'apertura di una Tutela e copia della presente sentenza è trasmessa al Giudice tutelare per le prescritte annotazioni nel registro delle tutele e avanti il quale il Tutore presterà il giuramento.
I poteri del Tutore verranno espressamente evidenziati nel paragrafo successivo relativo all'affidamento dei minori.
4.Affidamento ai Servizi Sociali.
Per_ I minori e vanno quindi affidati al Servizio Sociale Persona_4
territorialmente competenti su ST V.to (TV).
16 Relativamente ai poteri spettanti a tale Servizio, allo stesso viene attribuito il potere di assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, di concerto con il
Tutore nominato.
I Servizi interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso il quale potrà assumere le decisioni previste dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38 cpc.
Ad ogni buon conto, il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà garantire il superiore interesse dei minori.
Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominato
Tutore dei minori.
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio sociale, adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.
A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24 mesi, decorrenti dal 24.10.2024, quando è stato inizialmente disposto.
Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali è prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio ai minori.
A tal fine, prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il servizio sociale segnalerà al Pubblico Ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
L'affidamento al Servizio sociale cesserà con il decorso del termine di cui sopra o, eventualmente, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse dei minori, quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio ai minori.
17 Attesa la declaratoria di decadenza della responsabilità genitoriale, al Tutore vengono assegnati poteri di coordinamento e di controllo e in particolare:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà interfacciarsi con le strutture che ospitano i minori sollecitando un percorso di sostegno per gli stessi, accertando che i medesimi svolgano anche adeguata attività ludico/sportiva,
-dovrà monitorare i rientri dei minori presso la residenza paterna e/o materna nei fine settimana,
-dovrà sollecitare, congiuntamente al Servizio Sociale affidatario, la presa in carico presso il SERD (Servizio per le dipendenze) dei sigg. e , Pt_1 CP_1
-dovrà sollecitare la presa in carico presso NPI (Servizio di Neuropsichiatria Infantile) e
Per_ SEE (Servizio dell'Età Evolutiva) di e Per_4
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei minori.
Il compenso del Tutore dei minori verrà liquidato dal Giudice tutelare alla conclusione dell'affidamento, su richiesta del predetto Tutore e verrà posto a carico solidale di entrambi i genitori, attesa la finalità che sottende la sua nomina.
5.Piano genitoriale
Poiché la pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale non esclude automaticamente la possibilità di regolamentare il diritto di incontro e/o frequentazione del genitore decaduto con il minore (cfr. Cass. civ n.27171/2024, già citata dal Curatore speciale), ritiene il Collegio che il Servizio sociale affidatario possa predisporre un progetto di visita e permanenza dei minori con entrambi i genitori, inizialmente solo per il week-end dal venerdì sera al lunedì mattina, stabilendo il ritiro e il riaccompagnamento dei ragazzini, mentre durante la settimana i genitori potranno incontrare i figli solo all'interno della struttura.
Durante i periodi non scolastici il medesimo Servizio individuerà la soluzione più corrispondente all'interesse dei minori.
18
6.Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale in ST V.to (TV) via per Salvatronda 17/C attualmente occupata dalla ricorrente va assegnata alla medesima affinchè la abiti con la figlia
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nonché con i figli Per_2
Per_
e quando i medesimi faranno rientro dalle rispettive strutture. Per_4
Qualora, medio tempore, dovesse intervenire un ordine di rilascio dell'immobile, alla
NS verrà assegnata la casa in proprietà del convenuto, ubicata in ST
V.to via Bellini 7 (TV), saranno a carico della ricorrente le spese ordinarie per la gestione dell'immobile.
7.Profili economici
Ritiene il Collegio di confermare per il mantenimento della prole l'importo già stabilito dal G.I nella somma complessiva di €.750,00 (€.250,00 per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale a carico del padre.
Per_ L'assegno ordinario per e verrà versato in apposito conto corrente, Per_4
intestato ai minori, vincolato all'ordine del Giudice la cui apertura a spese dei genitori, è delegata al Tutore, il quale provvederà alla riscossione degli importi in caso di inadempimento e al versamento degli stessi alle strutture che ospitano i minori, in relazione alle esigenze dei medesimi e alle richieste inoltrate dalle Comunità, redigendo annualmente un rendiconto da presentare al Giudice tutelare.
Analogamente il Tutore controllerà l'effettuazione e il pagamento delle spese straordinarie a favore dei minori, sempre a carico dei genitori nella misura del 70% in capo al padre e nella misura del 30% in capo alla madre.
L'assegno per verrà, invece, corrisposto dal padre direttamente alla ricorrente Per_2
oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura già precisata del 70%.
Per quanto attiene al mantenimento della poiché la medesima con la Pt_1
collocazione etero familiare dei figli minori potrà usufruire di un maggior tempo per reperire una attività lavorativa, essendo la medesima idonea al lavoro ed avendo da tempo, circa due anni, una stabile relazione con un nuovo compagno che la supporta anche nel ritiro dei minori presso la struttura, valutato comunque che presso la madre
19 generalmente soggiornano i figli durante il week-end, ritiene il Collegio che l'iniziale assegno di €.1.000,00 possa essere ridotto nella somma di €.700,00 mensili, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi direttamente all'avente diritto entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicati gli effetti della precedente statuizione fino a tale data.
L'assegno unico ed universale verrà versato nel medesimo conto corrente sopra indicato ed impiegato per le finalità già prospettate nell'interesse dei minori.
8.Curatore speciale
Il Curatore speciale dei minori, avv.to è stato nominato con Controparte_4
provvedimento del 29.10.2024 e al medesimo sono stati attribuiti poteri non solo processuali ma anche sostanziali;
è documentalmente provata la sua complessa attività di intervento e sostegno per i minori, svolta anche nel senso di reperire una struttura adeguata per gli stessi.
Ritiene, pertanto, il Tribunale che possa e debba essere liquidato un importo di
€.4.000,00 oltre spese generali, Iva e cpa se dovuti per legge e che a fronte degli esiti del giudizio con decadenza dalla responsabilità genitoriale di entrambe le parti, la somma vada posto a carico delle stesse, in via solidale, nella misura di metà ciascuna.
9.Spse di lite
Attesa la particolarità della vicenda e gli esiti del giudizio, le spese di lite vanno integralmente compensate.
Le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura di metà nei rapporti interni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, eccezione e conclusione,
-dichiara la separazione personale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
, matrimonio contratto il 31/05/2014 e trascritto al n.15, Parte I^, Serie-, Anno
[...]
20 2.Dichiara e decaduti dalla responsabilità Parte_1 Controparte_1
genitoriale.
3.Nomina Tutore ex art.473 bis 7 cpc l'avv.to del foro di Treviso Controparte_4
alla quale vanno assegnati poteri di coordinamento e di controllo e in particolare:
-dovrà periodicamente interfacciarsi con i Servizi sociali affidatari,
-dovrà interfacciarsi con le strutture che ospitano i minori sollecitando un percorso di sostegno per gli stessi, accertando che i medesimi svolgano anche adeguata attività ludico/sportiva,
-dovrà monitorare i rientri dei minori presso la residenza paterna e/o materna nei fine settimana,
-dovrà sollecitare, congiuntamente al Servizio Sociale affidatario, la presa in carico presso il SERD (Servizio per le dipendenze) dei sigg. e , Pt_1 CP_1
-dovrà sollecitare la presa in carico presso NPI (Servizio di Neuropsichiatria Infantile) e
Per_ SEE (Servizio dell'Età Evolutiva) di e Per_4
-relazionerà ogni 6 mesi al Giudice tutelare,
-dovrà concordare con il Servizio affidatario quando sia necessario e/o opportuno adire
Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc. per l'adozione di provvedimenti nell'interesse dei minori.
-Il compenso del Tutore dei minori verrà liquidato dal Giudice tutelare alla conclusione dell'affidamento, su richiesta del predetto Tutore e verrà posto a carico solidale di entrambi i genitori.
Per_ 4.Affida i minori e al Servizio sociale territorialmente Persona_4
competente su ST V.To (TV), con il potere di assumere le decisioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, di concerto con il Tutore nominato.
-I Servizi interpelleranno il Giudice tutelare del Tribunale di Treviso il quale potrà assumere le decisioni previste dalla legge, impregiudicati i poteri del Giudice per l'attuazione ex art.473 bis 38 cpc.
-Il Servizio sociale nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate, dovrà garantire il superiore interesse dei minori.
21 -Entro 15 gg. dalla comunicazione della sentenza il Servizio sociale comunicherà il nominativo del responsabile dell'affidamento al giudice Tutelare, ai genitori, al nominato
Tutore dei minori.
-Il giudice competente per l'attuazione, ex art.473 bis 38 cpc., su istanza del Servizio sociale, adotterà i provvedimenti opportuni nell'interesse dei minori.
-A mente dell'art.5 bis n.184/1983, l'affidamento avrà una durata non superiore a 24 mesi, decorrenti dal 24.10.2024, quando è stato inizialmente disposto.
-Il predetto Servizio relazionerà ogni sei mesi al Giudice Tutelare sull'andamento degli interventi, sui rapporti mantenuti dai minori con i genitori, sull'attuazione del piano genitoriale di seguito indicato.
-A mente dell'art. 5 bis comma 7 della L.n.184/1983, l'affidamento ai Servizi sociali sarà prorogabile, dal Tribunale per i minorenni, su richiesta del Pubblico Ministero e nel contraddittorio delle parti, qualora la sospensione dell'affidamento rechi grave pregiudizio ai minori.
-Prima del decorso del termine di durata dell'affidamento il Servizio sociale segnalerà al
Pubblico Ministero l'opportunità di richiederne la proroga.
-L'affidamento al Servizio sociale cesserà con il decorso del termine di cui sopra o, eventualmente, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l'interesse dei minori, quando sia venuta meno la situazione che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio ai minori.
5.Formula il seguente piano genitoriale: il Servizio sociale affidatario predisporrà un progetto di visita e permanenza dei minori con entrambi i genitori, inizialmente solo per il week-end dal venerdì sera al lunedì mattina, stabilendo il ritiro e il riaccompagnamento dei ragazzini, mentre durante la settimana i genitori potranno incontrare i figli solo all'interno della struttura.
Durante i periodi non scolastici il medesimo Servizio individuerà la soluzione più corrispondente all'interesse dei minori.
6.Assegna la casa coniugale in ST V.to (TV) via per Salvatronda 17/C attualmente occupata dalla ricorrente, alla medesima affinchè la abiti con la figlia
22 , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente nonché con i figli Per_2
Per_
e quando i medesimi faranno rientro dalle rispettive strutture. Per_4
Qualora, medio tempore, dovesse intervenire un ordine di rilascio dell'immobile, alla
NS verrà assegnata la casa in proprietà del convenuto, ubicata in ST
V.to via Bellini 7 (TV), saranno a carico della ricorrente le spese ordinarie per la gestione dell'immobile.
7.Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole mediante la corresponsione di un assegno complessivo di €.750,00 (€.250,00 per ciascun figlio), rivalutato e rivalutabile secondo gli indici Istat, oltre il 70% delle spese straordinarie, come da protocollo in uso presso questo Tribunale.
Per_
-L'assegno ordinario per e verrà versato in apposito conto corrente, Per_4
intestato ai minori, vincolato all'ordine del Giudice la cui apertura a spese dei genitori, è delegata al Tutore, il quale provvederà alla riscossione degli importi in caso di inadempimento e al versamento degli stessi alle strutture che ospitano i minori, in relazione alle esigenze dei medesimi e alle richieste inoltrate dalle Comunità, redigendo annualmente un rendiconto da presentare al Giudice tutelare.
-Il Tutore controllerà l'effettuazione e il pagamento delle spese straordinarie a favore dei minori, sempre a carico dei genitori nella misura del 70% in capo al padre e nella misura del 30% in capo alla madre.
-L'assegno per verrà, invece, corrisposto dal padre direttamente alla Per_2
ricorrente oltre il pagamento delle spese straordinarie nella misura già precisata del
70%.
-Pone a carico del convenuto l'obbligo di concorrere al mantenimento della ricorrente mediante la corresponsione di un assegno di €.700,00 mensili rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da corrispondersi direttamente all'avente diritto entro il gg.5 di ogni mese, con decorrenza dalla data della presente sentenza, impregiudicati gli effetti della precedente statuizione fino a tale data.
-L'assegno unico ed universale verrà versato nel medesimo conto corrente sopra indicato ed impiegato per le finalità già prospettate nell'interesse dei minori.
23 8.Condanna entrambe le parti, in via solidale, a corrispondere al Curatore speciale, avv.to il compenso che liquida in €.4.000,00 oltre spese generali, Controparte_4
Iva e cpa se dovuti per legge.
9.Compensa le spese di lite, le spese di Ctu nella somma già liquidata, vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in via solidale, nella misura di metà nei rapporti interni.
10. Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
-Manda alla Cancelleria per la comunicazione ai Servizi sociali competenti su
ST V.to (TV), nonché al Tutore nominato e al Giudice Tutelare per l'apertura d di Tutela. Controparte_5
Treviso, così deciso nella camera di consiglio del giorno 25.11.2025.
IL PRESIDENTE est.
Dott. Daniela Ronzani
24 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
7 che, come accertato, è ubicato a breve distanza dagli Istituti scolastici frequentati dai minori;
che, la madre potrà vedere e stare con i figli secondo il calendario prima predisposto per il
padre;
2014 del registro degli atti di matrimonio del Comune di CASTELFRANCO VENETO
(TV);
1.Rigetta la domanda di addebito dedotta dalla ricorrente.