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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/11/2025, n. 669 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 669 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1407/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 15/9/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Lentini in via Conte
Alaimo n.73, presso lo studio dell'avv. Nicola Aiello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Carlentini (SR), in C.da Balate di Zacco, via Amerigo Vespucci n. 19, elettivamente domiciliato in Carlentini (SR), Via Archeologica, I^ Trav., Pal. F, snc, presso lo studio dell'avv. Gianmarco
Urso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caltagirone, il giorno 3/5/2002 (Anno 2002,
Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
-di avere scelto il regime della separazione dei beni;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati tre figli, (a Lentini, il 25/07/2017) ad oggi minorenne, Persona_1
(a Lentini, il 03/10/2004) e (a Lentini, il 03/04/2007) maggiorenni ma Persona_2 Persona_3
non economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 15/5/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 14/7/2025, il Presidente – considerato che il ricorso prevede un trasferimento immobiliare – ha rinviato all'udienza del 15/9/2025 per la preventiva verifica degli atti.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caltagirone, il 3/5/2002
[...]
(Anno 2002, Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALTAGIRONE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7/11/2025.
pagina2 di 3
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al 1407/2025 V.G. avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi posta in decisione all'esito dell'udienza camerale del 15/9/2025; promossa congiuntamente da:
, (C.F. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente a [...], elettivamente domiciliata a Lentini in via Conte
Alaimo n.73, presso lo studio dell'avv. Nicola Aiello, che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
e
, (C.F. ), nato a [...] il [...] e residente Parte_2 C.F._2
a Carlentini (SR), in C.da Balate di Zacco, via Amerigo Vespucci n. 19, elettivamente domiciliato in Carlentini (SR), Via Archeologica, I^ Trav., Pal. F, snc, presso lo studio dell'avv. Gianmarco
Urso, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
- ricorrenti
IN FATTO
I coniugi sopra indicati hanno esposto in premessa:
-di aver contratto matrimonio con rito concordatario in Caltagirone, il giorno 3/5/2002 (Anno 2002,
Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1);
-di avere scelto il regime della separazione dei beni;
pagina1 di 3 -che dalla loro unione sono nati tre figli, (a Lentini, il 25/07/2017) ad oggi minorenne, Persona_1
(a Lentini, il 03/10/2004) e (a Lentini, il 03/04/2007) maggiorenni ma Persona_2 Persona_3
non economicamente autosufficienti.
Tutto ciò premesso, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. depositato in data 15/5/2025, le parti hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni ivi indicate, da intendersi integralmente riportate.
Con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 14/7/2025, il Presidente – considerato che il ricorso prevede un trasferimento immobiliare – ha rinviato all'udienza del 15/9/2025 per la preventiva verifica degli atti.
Comparsi all'udienza suindicata, le parti hanno ribadito la volontà di non riconciliarsi e hanno insistito sulla chiesta declaratoria alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
Il Presidente, dato atto, ha rimesso la causa al collegio per la decisione.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
IN DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi dei medesimi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi, pertanto, può essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole, nonché ai rapporti economici e personali tra le parti.
Visto l'art. 473 bis 51 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, sulla causa in epigrafe,
1. omologa la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
, i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Caltagirone, il 3/5/2002
[...]
(Anno 2002, Numero 19, Parte II, Serie A, Ufficio 1), in conformità alle condizioni indicate in ricorso, come precisate in sede di prima comparizione, che qui si intendono integralmente trascritte;
2. nulla sulle spese;
4.manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CALTAGIRONE perché provveda alle annotazioni e ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Sezione Volontaria Giurisdizione del
Tribunale, il 7/11/2025.
pagina2 di 3
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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