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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 11/02/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 628/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio e con successive memorie, Ricorrente_1 nato ad [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. di Enna, la intimazione di pagamento n. 29420249002730014000, notificata in data
14.05.2025, in relazione alla cartella di pagamento n. 29420190000596870000, asseritamente notificata il
24.06.2019, avente ad oggetto irpef, add. Reg. irpef 2014 per l'importo complessivo di € 1.735,00, e alla cartella di pagamento n. 29420190001698924000, asseritamente notificata il 30.12.2019, avente ad oggetto tassa rifiuti e tributo provinciale 2009 e 2010 per l'importo complessivo di € 768,10.
Col ricorso proposto e successiva memoria, parte ricorrente adduce, fra l'altro, la illegittimità della intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito il rigetto in quanto infondato.
Si è costituito altresì, il Comune di Enna, chiamato in giudizio dall'ADER, contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone la inammissibilità ed il rigetto previa conferma dell'atto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che parte ricorrente aveva già proposto ricorso (RGR 400/2025) dinanzi alla C.G.T. di primo grado di Enna, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2948202400000075000 avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento presupposte e che tale procedimento 8RGR 400/2025) è stato concluso con la sentenza n. 958/2025, divenuta definitiva in quanto notificata in data 06/11/2025 e non impugnata dall'ADER nel termine di 60 giorni, dalla quale risulta che sulla base della “ragione più liquida” è stato accolto il primo motivo di ricorso ( illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo disposta in assenza di atti presupposti notificati).
Considerato che parte ricorrente eccepisce nell'odierno procedimento il giudicato sulla questione attinente alla mancata notificazione delle cartelle n. 29420180000596870000 e n. 29420190001698924000 presupposte alla intimazione di pagamento che ci occupa, il ricorso viene accolto risultando assorbente il motivo attinente alla illegittimità della intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati.
In altri termini le prodromiche cartelle, intese come matrice dell'odierna pretesa, sono già state annullate con la sentenza n.958/2025 (divenuta definitiva) in quanto non regolarmente notificate, pertanto gli stessi atti presupposti, per il principio del ne bis in idem non possono nell'odierno procedimento, ritenersi validamente notificate e quindi il ricorso non può che essere accolto per il succitato assorbente motivo.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l'ADER e il Comune di Enna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, determinate in euro 450,00 oltre iva e C.P. se ed in quanto dovute.
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
ANTONUCCIO ALDO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 628/2025 depositato il 01/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Enna
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 IRPEF-ALTRO 2014
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 TARSU/TIA 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29420249002730014000 TARSU/TIA 2010 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 61/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: l'Avv. Difensore_1 insiste in atti per l'accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: nessuno è presente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Col ricorso del presente grado di giudizio e con successive memorie, Ricorrente_1 nato ad [...] il data_1 ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso come indicato in atti, ha impugnato, contro l'A.D.E.R. di Enna, la intimazione di pagamento n. 29420249002730014000, notificata in data
14.05.2025, in relazione alla cartella di pagamento n. 29420190000596870000, asseritamente notificata il
24.06.2019, avente ad oggetto irpef, add. Reg. irpef 2014 per l'importo complessivo di € 1.735,00, e alla cartella di pagamento n. 29420190001698924000, asseritamente notificata il 30.12.2019, avente ad oggetto tassa rifiuti e tributo provinciale 2009 e 2010 per l'importo complessivo di € 768,10.
Col ricorso proposto e successiva memoria, parte ricorrente adduce, fra l'altro, la illegittimità della intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati.
Si è costituita in giudizio l'A.D.E.R. contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone, in via preliminare, la inammissibilità e, nel merito il rigetto in quanto infondato.
Si è costituito altresì, il Comune di Enna, chiamato in giudizio dall'ADER, contro deducendo ai motivi di ricorso chiedendone la inammissibilità ed il rigetto previa conferma dell'atto opposto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso che parte ricorrente aveva già proposto ricorso (RGR 400/2025) dinanzi alla C.G.T. di primo grado di Enna, avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 2948202400000075000 avente ad oggetto le medesime cartelle di pagamento presupposte e che tale procedimento 8RGR 400/2025) è stato concluso con la sentenza n. 958/2025, divenuta definitiva in quanto notificata in data 06/11/2025 e non impugnata dall'ADER nel termine di 60 giorni, dalla quale risulta che sulla base della “ragione più liquida” è stato accolto il primo motivo di ricorso ( illegittimità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo disposta in assenza di atti presupposti notificati).
Considerato che parte ricorrente eccepisce nell'odierno procedimento il giudicato sulla questione attinente alla mancata notificazione delle cartelle n. 29420180000596870000 e n. 29420190001698924000 presupposte alla intimazione di pagamento che ci occupa, il ricorso viene accolto risultando assorbente il motivo attinente alla illegittimità della intimazione di pagamento disposta in assenza di atti presupposti notificati.
In altri termini le prodromiche cartelle, intese come matrice dell'odierna pretesa, sono già state annullate con la sentenza n.958/2025 (divenuta definitiva) in quanto non regolarmente notificate, pertanto gli stessi atti presupposti, per il principio del ne bis in idem non possono nell'odierno procedimento, ritenersi validamente notificate e quindi il ricorso non può che essere accolto per il succitato assorbente motivo.
Le spese di giudizio, determinate nella misura indicata in parte motiva, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla gli atti impugnati. Condanna l'ADER e il Comune di Enna, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio, da distrarsi direttamente in favore del difensore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario, determinate in euro 450,00 oltre iva e C.P. se ed in quanto dovute.