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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 04/11/2025, n. 2157 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2157 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VELLETRI
N. 6052/2024 R.G.
UDIENZA 4/11/2025
Il Giudice, dott. Renato Buzi premesso
- che è stata disposta la “trattazione scritta” della causa;
- che la modalità alternativa di celebrazione della stessa è stata comunicata alle parti costituite;
- che l'Avv. RO GA ha depositato nota 9/7/2025 in cui si segnala “(…) DICHIARA Di voler rinunciare, come in effetti rinuncia al procedimento promosso nei confronti del Condominio Canducci RG n.
6052/2024 perché il Condominio resistente non risulta costituito e
CHIEDE L'estinzione del processo (…)”;
- che pertanto il procedimento va deciso;
- che lo scrivente magistrato si è ritirato in camera di consiglio per la redazione della sentenza alle ore 8.10;
- che, alle ore 8.55, all'esito della camera di consiglio, viene riaperto il verbale dell'odierna udienza a “trattazione scritta”; tanto premesso, il Giudice, dà lettura virtuale del dispositivo e della motivazione della sentenza allegata al presente verbale.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente provvedimento e per l'inserimento, nello storico del fascicolo informatico, dell'annotazione “trattazione scritta”.
Velletri, 4/11/2025
Il Giudice
(dott. Renato Buzi)
Pagina 1 Dott. Renato Buzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Velletri, in persona del dott. Renato Buzi, in funzione di giudice unico, ha pronunciato - ex art. 281 sexies c.p.c. - la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 6052, Ruolo Generale
dell'anno 2024, all'udienza del 4/11/2025, a trattazione scritta, con lettura del dispositivo e della motivazione, vertente
TRA
Avv. RO GA, rappresentato e difeso personalmente ex art. 86
c.p.c.;
ricorrente
E
Condominio Canducci, con sede in Via Dante Canducci 13, Nettuno;
resistente
OGGETTO: AZIONE IN MATERIA CONDOMINIALE;
CONCLUSIONI: COME IN ATTI.
Pagina 2 Dott. Renato Buzi MOTIVAZIONE
Preliminarmente, va rilevato che si omette di sviluppare lo svolgimento integrale del processo, atteso che, a norma dell'art. 132 c.p.c. come novellato a seguito della L. 18/6/09, n. 69, la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Ai fini della concreta determinazione della portata dell'espressione contenuta in detta norma, appare del tutto corretto tenere conto dell'art. 16, comma 5, D. L.vo 5/03, che, seppur abrogato dalla L.
69/09, costituisce un significativo elemento interpretativo della volontà del legislatore in materia, costituendo l'unica concreta applicazione legislativa dell'affermato criterio generale della “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Tale disposizione prevede che la sentenza possa essere sempre motivata in forma abbreviata “mediante rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa” e la “esposizione delle ragioni in diritto” anche con riferimento a “precedenti conformi”, e chiarisce, quindi, che la concisa esposizione in fatto può certamente tradursi nel rinvio agli elementi di fatto riportati negli atti di causa, come la concisa esposizione in diritto può consistere nel riferimento ai precedenti giurisprudenziali. Tanto premesso, quanto agli elementi di fatto nella prospettazione delle parti e alle domande, si rinvia al ricorso e a tutte le memorie depositate nel corso del giudizio.
L'Avv. RO GA conveniva in giudizio il Condominio di cui in epigrafe, allegando e concludendo:
“(…) Che il ricorrente vanta nei confronti del Condominio Canducci, in persona dell'Amministratore pro tempore un credito Controparte_1 derivante da decreto Ingiuntivo su parere di congruità n. 940/2023 r.g.
653/2023 emesso dal Giudice di Pace di Velletri, in data 21.02.2023 e depositato in cancelleria in data 02.05.2023, con il quale veniva ingiunto al Condominio Canducci il pagamento della somma di € 4.572,82 a titolo di credito professionale. oltre gli interessi come da domanda, le spese di ingiunzione liquidate in complessivi € 480,00, oltre IVA e CPA come per legge;
Che detto titolo, copia attestata conforme all'originale del 23.05.2023, veniva notificato unitamente alla richiesta comunicazione completa dati condomini morosi e relativi millesimi al
Condominio Canducci, in p. dell'amm.re p.t. in data Controparte_1
15.06.2023; Che infatti, in base alla nuova formulazione dell'art. 63
Pagina 3 Dott. Renato Buzi disp.att. c.p.c., così come modificato dalla legge n.220/2012,
l'amministratore del Condominio “è tenuto a comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino, i dati dei condomini morosi. I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con
i pagamenti se non dopo l'escussione degli altri condomini”. Che nonostante la richiesta all'amministratore del Condominio Canducci, per
l'individuazione dei condomini morosi non vi è stata alcuna comunicazione;
Che tale comportamento dell'amministratore si pone in contrasto con l'art. 63 suddetto e contro le normali regole del vivere civile. Il silenzio serbato rappresenta un abuso di posizione e di conseguenza un abuso del diritto che arreca grave danno all'attore, il quale non può procedere alla esecuzione nei confronti dei singoli condomini, ignorando quali non sono in regola con i versamenti. Il comportamento è tanto più grave ove si consideri che la comunicazione de qua non solo è un atto dovuto ai sensi di legge, ma è anche un atto che non arreca alcun pregiudizio o apprezzabile sacrificio all'amministratore condominiale, si tratta dunque di un comportamento ostracistico fine a sé stesso, volto solo (per motivi non comprensibili)
a rendere difficoltosa la possibilità per l'attore di agire in esecuzione. Ebbene il dovere legale di informazione è da ritenere posto direttamente in capo all'amministratore, non soltanto per il dettato letterale della norma del codice, ma anche perché lo stesso vi soggiace ed è tenuto quindi ad assolverlo, dal lato passivo, in funzione dell'introduzione del beneficio di escussione preventiva. Del resto
l'amministratore è anche, di regola, il titolare del trattamento dei dati personali protetti nell'ambito dell'attività di gestione condominiale, come tale, non può che essere personalmente responsabile della relativa comunicazione, sia agli stessi condomini sia ai terzi creditori, nel rigoroso rispetto dei limiti di legge. Tutto ciò premesso il sottoscritto Avvocato;
CHIEDE Che l'On.le Tribunale adito Voglia fissare, ai sensi dell'art. 281 undecies comma 2 c.p.c., con decreto emesso entro cinque giorni dalla designazione del Giudice istruttore,
l'udienza di comparizione delle parti, assegnando il termine per la costituzione del convenuto che dovrà avvenire non oltre dieci giorni prima dell'udienza con avvertimento che la mancata costituzione delle parti comporterà la decadenza di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. che in caso di mancata costituzione si procederà in sua legittima e dichiaranda contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti CONCLUSIONI a.
Pagina 4 Dott. Renato Buzi Piaccia al Tribunale adito ordinare ai sensi dell'art 63 disp att c.c. all'amm.re p.t. del Condominio Canducci, , di CP_2 Controparte_1 comunicare allo Studio dell'Avv RO GA i nominativi dei condomini morosi;
b. Ai sensi dell'art 614 bis c.p.c. piaccia al
Tribunale adito condannare il Condominio Canducci, in persona dell'amministratore p.t. a versare allo Controparte_3
la somma di euro 100,00 o quella diversa ritenuta di
[...] giustizia dalla domanda e per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento;
c. Piaccia al Tribunale adito condannare il Condominio
Canducci in persona dell'amm.re p.t. al risarcimento del danno non patrimoniale subito dallo Controparte_3 nella misura che sarà ritenuta di giustizia;
d. Condanna alle spese legali da distrarsi a favore dello Controparte_3
distrattario delle spese;
(…)”.
[...]
Nessuno si costituiva per il resistente Condominio Canducci.
La causa era istruita con produzione documentale, mentre era risultata superflua ogni ulteriore attività istruttoria.
La causa, a fronte della presentazione da parte del ricorrente di istanza di cessazione della materia del contendere, va decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 281-sexies c.p.c., con lettura virtuale del dispositivo e della motivazione.
In particolare, all'esito della c.d. Riforma Cartabia (D. Lgs. 10 ottobre
2022, n. 149), deve continuare a ritenersi legittimo lo svolgimento dell'udienza di discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281- sexies c.p.c. in forma scritta, mediante l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune anteriore alla data dell'udienza per il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.; tanto che, in conformità al principio di delega (legge 26 novembre 2021, n. 206, art. 1, comma 5, lettera L, n. 2), è stato inserito un terzo comma all'articolo 281-sexies
c.p.c. al fine di prevedere che il giudice, in alternativa alla lettura contestuale della sentenza e del dispositivo ai sensi dei primi due commi, possa riservare il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni. D'altro canto, la S.C. (Cass. 37137/2022) ha ritenuto come l'assegnazione alle parti di un termine unico e comune per il deposito di note scritte, in linea generale (e salve le eccezioni normativamente previste), debba ritenersi una forma adeguata a garantire il contraddittorio in tutti i casi in cui sia per legge consentita la trattazione della causa in forma scritta e non sia invece imposta la
Pagina 5 Dott. Renato Buzi discussione in forma orale (o addirittura in presenza), anche, quindi, in relazione alla fase decisoria del giudizio di merito, senza che possa ammettersi in proposito una valutazione casistica fondata sull'oggetto, sulla rilevanza e sull'eventuale complessità della controversia, che determinerebbe una intollerabile incertezza in ordine alla validità dei provvedimenti decisori, non fondata sull'applicazione di precisi schemi procedurali fissi, ma sulla base di valutazioni legate a valori mutevoli, opinabili e controvertibili (v. anche Cass. 13735/2023, Cass. 32358/2023,
Cass. 13176/2024, Cass. 17587/2024 e Cass. S.U. 17603/2025).
In particolare, come sopra detto, l'Avv. GA ha concluso per la cessazione della materia del contendere, deducendo quanto di seguito:
“(…) DICHIARA Di voler rinunciare, come in effetti rinuncia al procedimento promosso nei confronti del Condominio Canducci RG n.
6052/2024 perché il Condominio resistente non risulta costituito e CHIEDE
L'estinzione del processo (…)” (v. nota depositata il 9/7/2025 da Avv.
RO GA).
Ne discende che si è verificata la cessazione della materia del contendere riguardo alla domanda azionata dall'Avv. GA, per la motivazione sopra espressa.
Stante origine e natura della controversia, qualità dei soggetti in causa, comportamento processuale delle parti, l'esistenza di una giurisprudenza basata su di un principio di diritto astrattamente non controverso ma variamente enunciato nella concretezza delle sue applicazioni determinante d decisioni altalenanti dipendenti dalla difficoltà pratica d'identificare la fattispecie corrispondente, ricorre l'ipotesi contemplata dall'art. 92, comma 2, c.p.c. per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Visto l'art. 281-sexies c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara la cessazione della materia del contendere sulla domanda proposta da Avv. RO GA nei confronti di Controparte_4
, per le ragioni espresse in motivazione;
[...]
- compensa le spese di lite.
Velletri, 4/11/2025
Il Giudice
Dott. Renato Buzi
Pagina 6 Dott. Renato Buzi