Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/05/2025, n. 582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 582 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2829/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, composto dai seguenti magistrati:
Mariangela Mastro Presidente rel.
Silvia Codispoti Giudice
Luca Bordin Giudice
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2829/2024 promossa da
), Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. MONICA PASSAMONTI, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Silvi (TE) Via Roma 457/A;
RICORRENTE contro
, Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. LIBORIO ROMITO, con domicilio eletto presso lo studio del difensore in Pescara, Corso Umberto I° 55/4;
RESISTENTE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso).
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 14 maggio 2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1
all'intestato Tribunale , chiedendo l'accoglimento delle seguenti Controparte_1
conclusioni:
“voglia l'on. Tribunale adito:
1) disporre l'affido esclusivo del piccolo alla madre per tutto quanto esposto nella Per_1
narrativa dell'atto;
2) ordinare al sig. il versamento di €. 300,00 mensili a titolo di Controparte_1
mantenimento in favore del figlio entro il giorno 5 di ciascun mese e rivalutabili Per_1
annualmente secondo gli indici ISTAT;
3) disporre che il mantenimento in favore del piccolo ed a carico del padre Per_1
retroagisca al giorno del deposito del ricorso;
4) stabilire che le spese straordinarie in favore del figlio, come da protocollo del Tribunale di
Teramo, siano divise al 50% tra i genitori e che sino alla concorrenza di €. 200,00 la ricorrente non debba concordare le spese stesse;
5) stabilire che l'assegno unico venga percepito per intero dalla ricorrente;
6) stabilire il diritto di visita del padre come meglio riterrà il Tribunale, stante l'età infantile del minore;
7) con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio oltre accessori come per legge.”
Con memoria difensiva depositata in data 31 marzo 2025 si è costituito in giudizio CP
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
[...]
“1)-disporre l'affidamento condiviso del piccolo che sarà collocato Per_1 prevalentemente presso l'abitazione della madre;
2)-disporre che il bambino potrà stare con il padre tutti i fine settimana dal venerdì sera alla domenica sera, nonché una/due sere alla settimana durante i giorni feriali, nonché nei seguenti periodi: - una settimana consecutiva durante il periodo natalizio, alternando negli anni la settimana di natale (dal 23 al 30 dicembre) con quella di capodanno (dal 31 dicembre al 6 gennaio); - per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale alternando negli anni la domenica di Pasqua (ossia dal venerdì santo alla domenica) con quella del lunedì dell'Angelo (dal lunedì mattina al mercoledì sera);
- per due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi con congruo anticipo;
3)- disporre che il sig. versi, a titolo di contributo per mantenimento della prole, la CP somma mensile di € 150,00. In tal caso l'assegno unico si intende interamente in favore della sig.ra
In alternativa disporre che, sempre a titolo di contributo per il mantenimento del piccolo Parte_1
2 , il resistente versi la somma mensile di € 250,00. In tal caso l'assegno unico dovrà essere Per_1
equamente diviso tra i genitori o comunque compensato, nella misura del 50%, tra le somme dare/vare.
Con vittoria di spese e competenze di lite.”
All'udienza di comparizione delle parti in data 14 maggio 2025 le parti, assistite dai rispettivi difensori, hanno dato atto di aver raggiunto un accordo transattivo, alle seguenti condizioni:
1. Affido condiviso del minore a entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre;
2. I tempi di permanenza con ciascun genitore saranno così ripartiti:
- con il padre un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 10:00 del sabato sino alle ore
21:00 della domenica;
- con il padre due pomeriggi a settimana dall'uscita dell'asilo sino alle ore 21:00;
- una settimana consecutiva durante il periodo natalizio, alternando con ciascun genitore negli anni la settimana di natale (dal 23 al 30 dicembre) con quella di capodanno (dal 31 dicembre al
6 gennaio); per tre giorni consecutivi durante il periodo pasquale alternando con coascun genitore negli anni dal venerdì santo alla domenica di Pasqua, e dal lunedì dell'Angelo fino al mercoledì sera;
- per due settimane con ciascun genitore anche non consecutive durante il periodo estivo da concordarsi con congruo anticipo entro il 15 di giugno di ogni anno;
- durante i periodi festivi (Natale, Pasqua ed Estate) verrà sospeso il diritto di visita;
3. prescindendo dal precedente calendario: il minore festeggerà il proprio compleanno, ove possibile, con entrambi i genitori;
ciascun genitore potrà festeggiare il proprio compleanno con il minore;
parimenti, il minore trascorrerà la festa della mamma con la mamma e la festa del papà con il padre.
4. Il genitore che avrà con sé il minore prenderà da solo le decisioni di ordinaria gestione;
5. statuizioni economiche: il padre sarà tenuto a versare in favore della ricorrente un contributo economico per il mantenimento del figlio pari a € 300,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT a far data dal giorno 23 del mese corrente;
spese straordinarie ripartite al
50% tra le parti come da protocollo in vigore presso l'intestato Tribunale;
assegno unico dell'importo di € 200,00 circa equamente diviso al 50% tra le parti;
6. spese di lite integralmente compensate.
7. I genitori si impegnano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio dei documenti del minore, ivi compresi quelli validi per l'espatrio.
3 L'accordo raggiunto dalle parti risulta conforme all'interesse del minore e, pertanto, devono essere recepite dal Collegio le condizioni ivi previste con integrale compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, definitivamente decidendo la causa iscritta al n.
2829/2025 R.G., ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa ed assorbita, così provvede:
- recepisce la regolamentazione stabilita di comune accordo tra le parti così come riportata nel verbale d'udienza del 14 maggio 2025;
- compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni.
Così deciso, in Teramo, il giorno 14 maggio 2025.
Il Presidente
Mariangela Mastro
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