Articolo 1 della Legge 4 marzo 1997, n. 65
Articolo 2
Versione
26 marzo 1997
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.
Entrata in vigore il 26 marzo 1997