Ordinanza collegiale 29 maggio 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 29/12/2025, n. 8481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 8481 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08481/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04098/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4098 del 2024, proposto da
PROVINCIA DI AVELLINO, rappresentata e difesa dall’Avv. Oscar Mercolino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
REGIONE CAMPANIA, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Fabrizio Niceforo e Tiziana Monti dell’Avvocatura Regionale, con domicilio eletto in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81 e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’ottemperanza
al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 315 del 21 gennaio 2019, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7897 del 22 agosto 2023, nonché per la declaratoria di nullità del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 118 del 14 maggio 2024, con cui si è inteso dare esecuzione al predetto deliberato giurisdizionale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente;
Vista l’ordinanza collegiale n. 4138 del 29 maggio 2025, emessa ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a. in ordine all’eccezione di incompetenza funzionale sollevata ex officio;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti gli artt. 113 e 114 c.p.a.;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 il dott. CA ELIO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con l’odierno ricorso, la Provincia di Avellino domanda l’ottemperanza al giudicato discendente dalla sentenza del TAR Campania Napoli, Sez. III, n. 315 del 21 gennaio 2019, come confermata dalla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 7897 del 22 agosto 2023, instando altresì per la declaratoria di nullità del decreto dirigenziale della Regione Campania n. 118 del 14 maggio 2024, con cui si è inteso dare esecuzione al predetto deliberato giurisdizionale, il quale è intervenuto in materia di ripartizione degli oneri finanziari a copertura dei servizi minimi del trasporto pubblico locale (TPL);
- con la succitata sentenza n. 315/2019 si era statuito quanto segue: “Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, e per l’effetto: - dichiara l’obbligo della Regione Campania di provvedere all’integrale rimborso in favore della Provincia di Avellino della quota IVA corrisposta alle aziende erogatrici dei servizi minimi dal mese di ottobre 2010 al mese di maggio 2014, detratto l’importo già rimborsato o comunque rimborsabile dallo Stato in virtù dell’attivazione, da parte della Provincia, della prescritta procedura di cui alla legge n. 472/1999; - dichiara l’obbligo della Regione Campania di trasferire alla Provincia di Avellino il personale ed i beni necessari per l’esercizio delle funzioni attribuite in applicazione della normativa regionale.”;
Rilevato che:
- nella parte motiva della sentenza n. 315/2019 questo Tribunale aveva anche dichiarato la parziale illegittimità del regolamento regionale in tema di trasferimento alle province delle risorse per l’erogazione dei servizi minimi di TPL, così pronunciando: “Ciò posto, il regolamento approvato con deliberazione di G.R. n. 4833 del 5.08.2002, emanato ai sensi dell’art.46 della L.R. n. 3/2002 - secondo cui la Giunta Regionale stabilisce, con apposito regolamento, le modalità ed i criteri di trasferimento degli stanziamenti a favore delle Province e dei Comuni Capoluogo di Provincia - deve ritenersi contrario alla normativa di legge richiamata, nella parte in cui la Regione, nel trasferire alla Provincia “le risorse necessarie alla stipula dei contratti-ponte”, ha limitato all’anno 2003 il trasferimento della maggiorazione del corrispettivo del 10% a titolo di IVA, prevedendo per gli anni successivi l’attivazione da parte degli Enti Locali “delle procedure necessarie al rimborso delle relative somme”, ai sensi dell’art. 9 della legge n. 472/1999. La Regione, infatti, con tale regolamento da un lato ha arbitrariamente escluso la voce relativa all’IVA dai “costi” dei servizi minimi trasferiti alla Provincia, dall’altro non ha tenuto conto della circostanza che la procedura di rimborso suindicata - come affermato da parte ricorrente nel ricorso introduttivo e non contestato dall’amministrazione resistente- non è idonea ad assicurare l’integrale rimborso dell’IVA alla Provincia da parte dello Stato. Peraltro, che l’importo dei corrispettivi previsti nei contratti-ponte dovesse essere maggiorato del 10 % a titolo di IVA, costituisce circostanza specificamente pattuita con le aziende erogatrici dei servizi minimi dalla stessa Regione, alla quale la Provincia è subentrata, giusta delibera n.1035 del 18.12 2003, dal 1.12.2003 (cfr. art.15 contratti-ponte).”;
- in forza di tale statuizione, nella stessa parte motiva in commento si perveniva alla seguente conclusione, poi riprodotta nel dispositivo di sentenza: “… va affermato il diritto dell’amministrazione provinciale ricorrente ad ottenere il rimborso da parte della Regione Campania della quota corrisposta a titolo d’IVA per i periodi indicati nel ricorso introduttivo e nei successivi motivi aggiunti, in virtù dei contratti-ponte nella titolarità dei quali la Provincia è subentrata ai sensi delle delibera n.1035 del 18.12 2003, dal 1.12.2003. Da tale importo dovrà, in ogni caso, essere detratto l’importo già rimborsato dallo Stato nonché la quota IVA della quale la Provincia è legittimata ad ottenere il rimborso dallo Stato, attivando la procedura di cui alla legge n. 472/1999.”;
- tuttavia il Consiglio di Stato, nel respingere l’appello proposto dalla Regione Campania avverso la sentenza n. 315/2019, si esprimeva, nella parte motiva della sua sentenza n. 7897/2023, per la non illegittimità (parziale) del suddetto regolamento, emendando in parte qua la pronuncia di questo Tribunale nei seguenti termini: “1.3.2. Ai fini dell’inquadramento della fattispecie, va richiamato l’art. 46 della l.r. n. 3 del 2002, relativo alla «Proroga dei servizi esercitati dalle aziende titolari di concessione», il quale prevedeva a tal fine la stipula di cd. «contratti di servizio ponte», così definiti perché destinati a durare per un tempo limitato e cioè fino all’affidamento in concessione del servizio a nuovi operatori economici individuati con procedure di evidenza pubblica. Il primo comma dell’art. 46 citato stabiliva che: «I servizi di trasporto esercitati dalle aziende e imprese titolari di concessione alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla effettiva scadenza della concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2003, previa formalizzazione di uno specifico contratto di servizio ponte da sottoscrivere entro il termine perentorio di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge”, e il terzo comma, che: «I contratti di servizio ponte rimangono in vigore fino alla consegna del servizio al soggetto prescelto attraverso le procedure concorsuali previste all’articolo 32 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005 […]». Al contempo, nell’art. 13 del Regolamento attuativo, di cui alla D.G.R. n. 4833 del 5 agosto 2002, era definita la modalità di calcolo delle somme necessarie alla stipula dei contratti ponte, con specifica previsione che: «Gli importi di cui agli articoli precedenti saranno maggiorati per l’anno 2002 di una somma pari al 10% dell’Iva sui corrispettivi previsti dal contratto di servizio ponte. Per l’anno 2003 alle Province e ai Comuni capoluogo di provincia verrà trasferito un importo pari alla percentuale di Iva sui contratti di servizio attribuita alla Regione. Gli Enti locali attiveranno le procedure necessarie al rimborso delle somme relative alla restante percentuale dell’Iva». È accaduto nella specie, come pacifico fra le parti, che i suddetti contratti-ponte previsti dall’art. 46 l.r. n. 3 del 2002 per la gestione dei servizi di t.p.l., da parte delle aziende già titolari di concessione, nelle more dell’espletamento delle procedure competitive - con durata in origine prevista non oltre il 31 dicembre 2003, poi con introdotta facoltà di rinnovo sino al 31 dicembre 2005 - sono stati prorogati anche per gli anni successivi al 2003 (nella specie, come già posto in risalto, rileva il periodo compreso fra ottobre 2010 e maggio 2014). A quanto consta dalle difese delle parti è mancata, però, per gli anni successivi al 2003, una disciplina regolamentare che definisse le somme dovute alle Province per proseguire nell’attuazione dei contratti di servizio - ponte. Per gli anni successivi al 2003 non è dato dunque rinvenire una disposizione che, come il riportato art. 13, disponga, nella vigenza (prorogata) dei contratti-ponte relativamente alla restituzione dell’Iva corrisposta dalla Provincia alle aziende esercenti il servizio di t.p.l. Per tali ragioni la sentenza di primo grado va corretta nella parte in cui ha ritenuto l’art. 13 contrastante con la normativa primaria per aver previsto che per gli anni successivi al 2003 gli enti locali dovessero ottenere il rimborso dell’Iva mediante la procedura di cui all’art. 9 l. n. 472 del 1999. In realtà, il suddetto articolo 13 nulla disponeva per gli anni successivi al 2003 - per cui non è ipotizzabile neppure in astratto il contrasto sotto questo profilo con la normativa primaria - e l’attivazione della suddetta procedura di rimborso era prevista dallo stesso art. 13, comma 2, per recuperare le somme corrisposte a titolo di Iva, per l’anno 2003, che non sarebbero state rimborsate dalla Regione. Si giunge, così, al punto centrale dell’odierna controversia: per quanto manchi per gli anni successivi al 2003 una disposizione come quella di cui all’art. 13 che ponga a carico della Regione, sia pure pro quota (quella non recuperabile mediante la procedura di rimborso di cui all’art. 9 l. n. 472 del 1999), l’Iva corrisposta dalle Province alle aziende, può ritenersi che tale regola sia immanente alla disciplina dei contratti-ponte come ricavabile dalla normativa primaria e che, dunque, possa valere a regolare il rapporto tra Regione e Provincia anche negli anni successivi al 2003. Occorre, infatti, considerare che per gli anni di vigenza i contratti-ponte, nel loro insieme, definivano i servizi minimi di t.p.l. nella provincia, dei quali assicuravano dunque l’erogazione; essi erano stati stipulati dalla Regione direttamente con le singole imprese e le Province vi erano solamente subentrate nella medesima posizione accettandone l’intero contenuto, ivi compresa la previsione, del resto conforme alle disposizioni in materia, dell’assoggettamento ad Iva della prestazione resa.”;
Considerato che:
- a termini dell’art. 113, comma 1, c.p.a., quando la sentenza di primo grado viene confermata dal Consiglio di Stato con motivazione dal medesimo contenuto dispositivo e conformativo il ricorso per l’ottemperanza al giudicato va proposto al giudice di primo grado, mentre, al contrario, sussiste la competenza funzionale del Consiglio di Stato nel momento in cui la sentenza di appello, anche laddove confermi la sentenza del TAR, modifichi sostanzialmente la motivazione, influendo sull’effetto conformativo derivante dal giudicato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VII, 16 marzo 2022 n. 1898; Consiglio di Stato, Sez. III, 3 febbraio 2020 n. 871);
- ebbene, nel caso di specie il Collegio ravvisa l’incompetenza funzionale di questo Tribunale a pronunciare in merito all’ottemperanza al deliberato giurisdizionale in epigrafe, avendo la motivazione della sentenza di appello una portata, quanto meno conformativa, non sovrapponibile alle statuizioni contenute nella sentenza di primo grado;
- infatti, il contenuto conformativo della sentenza di secondo grado si profila alquanto differente da quello della decisione di primo grado almeno sotto i seguenti due aspetti: i) la sentenza di primo grado avrebbe implicato, in capo all’amministrazione regionale, una doverosa riformulazione dell’art. 13 del regolamento attuativo del 2002 per renderlo conforme a legge con riguardo alle annualità successive al 2003, mentre è ovvio che tale riformulazione non sarebbe necessaria nell’ottica della sentenza di secondo grado, la quale, viceversa, ha ritenuto non illegittima la citata disposizione; ii) i criteri, rispettivamente individuati da questo Tribunale e dal Consiglio di Stato per determinare la misura percentuale di IVA da riconoscere alla Provincia di Avellino a copertura degli oneri finanziari derivanti dai contratti-ponte, non appaiono coincidenti, laddove il giudice di primo grado faceva riferimento ad un integrale recupero della percentuale di IVA corrisposta alle aziende erogatrici nel periodo ottobre 2010 – maggio 2014, detratto l’importo già rimborsato o comunque rimborsabile dallo Stato in virtù dell’attivazione della procedura di cui alla legge n. 472/1999, mentre secondo il giudice di secondo grado l’IVA andrebbe restituita pro-quota, nella misura del 10%, sulla scorta dell’immanenza della regola contenuta nell’art. 13 del regolamento attuativo alla disciplina dei contratti-ponte come ricavabile dalla normativa primaria, con conseguente sostanziale ultrattività di detta disposizione anche per le annualità successive al 2003;
- per converso, vanno assolutamente disattese le deduzioni contenute nella memoria illustrativa depositata dalla difesa attorea il 18 giugno 2025, secondo le quali la correzione motivazionale effettuata dal Consiglio di Stato non avrebbe comportato alcun “effetto modificativo o di novazione del giudicato, bensì (…) una precisazione ermeneutica che non incide sull’assetto sostanziale degli obblighi derivanti dalla sentenza di primo grado, la quale resta, dunque, perfettamente suscettibile di ottemperanza dinanzi allo stesso giudice che l’ha pronunciata originariamente”;
- invero, come già spiegato, è incontrovertibile la differenza di contenuto conformativo esistente tra le due sentenze in questione, con la conseguenza che da tale differenza non può che derivare un diverso vincolo dell’attività amministrativa in sede di esecuzione del dictum giudiziale;
- per completezza, giova richiamare le seguenti condivisibili osservazioni espresse in materia dal massimo giudice amministrativo: “22. La giurisprudenza ha da tempo fornito indicazioni univoche sulla corretta interpretazione dell’art. 113 del codice del processo amministrativo. 23. In ragione del riferimento normativo al “contenuto dispositivo”, per stabilire il giudice funzionalmente competente a conoscere l'azione per l'ottemperanza ad un provvedimento del giudice amministrativo (secondo la formula di cui all'art. 112, comma 2, lett. a) occorre esaminare preliminarmente il contenuto del dispositivo della sentenza (si parla, più esattamente, di “indice testuale esplicito contenuto nel dispositivo della sentenza”; in questo senso, Consiglio di Stato, sez. IV, 24 gennaio 2020, n. 612), con la conseguenza che, in caso di identità di contenuto tra i provvedimenti di primo e secondo grado la competenza funzionale è del Tribunale amministrativo regionale. 24. Il riferimento normativo al contenuto “conformativo” della motivazione, oltre che a quello “dispositivo”, impone di confrontare anche la parte motivazionale dei due provvedimenti, riconoscendo la competenza del Consiglio di Stato se la motivazione della sentenza d'appello rechi una modificazione sostanziale del dictum giudiziario quale ricavabile dalla sentenza di primo grado in senso variamente ampliativo o restrittivo della condotta richiesta per dar attuazione alla pretesa, essendo, invece, irrilevante il mero arricchimento della motivazione a supporto di un medesimo decisum, una sentenza di appello non potendo mai riproporre un percorso motivazionale identico (ovvero addirittura ripetitivo) a quello della sentenza impugnata, non foss'altro per la necessità di confrontarsi con censure differenti da quelle proposte con il ricorso introduttivo del giudizio. 25. Tale orientamento è coerente con la ratio sottesa alla disciplina della competenza funzionale per l'azione di ottemperanza così come posta dal codice del processo amministrativo che è quella di garantire il collegamento tra cognizione ed esecuzione, il giudice che ha posto l'obbligo conformativo essendo anche naturalmente destinato a meglio assicurare l'interpretazione della portata effettiva del suo dictum (Consiglio di Stato sez. V, 21 settembre 2020, n. 5485). 26. Ne segue che il Consiglio di Stato è competente a conoscere dell'azione per l'ottemperanza solo se con la sentenza di appello siano stati ampliati gli obblighi conformativi o sia stato dato ad essi un contenuto diverso (come appunto avvenuto nella specie, ndr.), poiché solo così si rinnova, dopo la sentenza di primo grado, il collegamento tra cognizione ed esecuzione.” (così Consiglio di Stato, Sez. V, 1° febbraio 2022 n. 698; nello stesso senso cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 26 agosto 2024 n. 7233);
Ritenuto, in conclusione, che:
- ribadite le suesposte considerazioni, va dichiarata l’incompetenza funzionale di questo Tribunale sulla domanda di ottemperanza proposta dalla ricorrente, essendone competente, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., il Consiglio di Stato, davanti al quale il giudizio potrà essere riproposto nei limiti temporali prescritti dall’art. 114, comma 1, c.p.a., con la conseguenza che l’odierno ricorso merita di essere dichiarato inammissibile (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 29 settembre 2020 n. 5727);
- la natura puramente in rito della decisione giustifica l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della ricorrente amministrazione provinciale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per incompetenza funzionale in favore del Consiglio di Stato.
Spese compensate, con contributo unificato a carico di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LO MA OR, Presidente
CA ELIO, Consigliere, Estensore
Cesira Casalanguida, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CA ELIO | LO MA OR |
IL SEGRETARIO