Art. 1268
(Delega provvisoria ai comuni).
Nelle localita' non collegate per via navigabile con localita' ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.
(Delega provvisoria ai comuni).
Nelle localita' non collegate per via navigabile con localita' ove siano uffici di porto della navigazione interna, le attribuzioni spettanti a tali uffici sono esercitate dai comuni fino a quando non sia diversamente stabilito dal ministro per le comunicazioni.