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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 19/03/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei SInori Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2025 R.G. V.G., promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Francesca Bonatto (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Treviso;
– RICORRENTE ADOTTANTE –
avente ad oggetto l'adozione di
(C.F. ), Persona_1 C.F._3
– ADOTTANDO –
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente adottante:
Come da ricorso depositato.
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 142/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 rappresentava di voler adottare Parte_1
la SI.ra Persona_1
A sostegno della propria domanda osservava che in data 18/03/2000 contraeva matrimonio con la SI.ra , madre dell'adottanda, successivamente deceduta in Belluno data Persona_2
22/02/2018 (cfr. doc. 5); che il SI. , padre dell'adottanda e precedente marito Persona_3
Per della SI.ra , decedeva in Belluno in data 27/04/2010 (cfr. doc. 5); che il SI. Pt_1
Per anche in seguito al matrimonio contratto con la SI.ra , conviveva con la SI.ra Per_1
rafforzando un legame affettivo al punto che per l'adottanda il SI. doveva
[...] Pt_1
essere qualificato a tutti gli effetti come “il suo papà”; che le parti facevano reciproco affidamento l'uno sull'altra, considerandosi una famiglia.
Dato atto della sussistenza dei presupposti di legge, chiedeva quindi di fissare l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda al fine della manifestazione del consenso richiesto dalla legge.
All'udienza di prima comparizione del 17/03/2025 compariva il ricorrente unitamente al proprio procuratore, nonché l'adottanda, i quali nulla opponevano all'adozione insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio per la decisione.
1. Sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha compiuto gli anni trentacinque e la sua età supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottando e inoltre sono stati prestati i
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 142/2025 consensi richiesti dai soggetti indicati dall'art. 296 cod. civ.
Infatti l'adottante, SI. ha compiuto 80 anni, l'adottanda ha Parte_1 Persona_1
49 anni e dunque la differenza tra le rispettive età è di 31 anni.
Ai sensi dell'art. 296 cod. civ. l'adottante e l'adottanda hanno presentato il proprio consenso,
ribadendolo all'udienza del 17/03/2025. Stante il decesso dei genitori dell'adottanda, SI.ri e e non essendo l'adottanda coniugata, non è richiesto alcun Persona_2 Persona_3
assenso ai sensi dell'art. 297 cod. civ.
Sulla base di quanto osservato, quindi, la richiesta di adozione deve dunque senz'altro ritenersi conforme all'interesse di considerato l'intenso rapporto affettivo che Persona_1
lega le parti da diversi anni.
Alla luce di tali argomentazioni deve pertanto accogliersi il ricorso e farsi luogo all'adozione.
2. Sulle spese di lite
Nulla sulle spese processuali, stante la natura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) visto l'art. 313 cod. civ., dispone farsi luogo alla adozione di (C.F. Persona_1
) nata il [...] a [...], da parte di (C.F. C.F._3 Parte_1
) nato il [...] a C.F._1 Pt_1
b) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, comma primo, cod. civ.;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 142/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Treviso, nella persona dei SInori Magistrati:
- Dott. Deli Luca Presidente rel.
- Dott.ssa Marina Righi Giudice
- Dott.ssa Giulia Civiero Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 142/2025 R.G. V.G., promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, in forza di procura rilasciata su foglio separato e allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Francesca Bonatto (C.F. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso il suo studio in Treviso;
– RICORRENTE ADOTTANTE –
avente ad oggetto l'adozione di
(C.F. ), Persona_1 C.F._3
– ADOTTANDO –
Conclusioni delle parti
Per il ricorrente adottante:
Come da ricorso depositato.
____________________________________________________________________________________________
1 Tribunale di Treviso – R.G. n. 142/2025 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE ex art. 132, comma secondo, n. 4), cod. proc. civ.
Con ricorso depositato in data 10/01/2025 rappresentava di voler adottare Parte_1
la SI.ra Persona_1
A sostegno della propria domanda osservava che in data 18/03/2000 contraeva matrimonio con la SI.ra , madre dell'adottanda, successivamente deceduta in Belluno data Persona_2
22/02/2018 (cfr. doc. 5); che il SI. , padre dell'adottanda e precedente marito Persona_3
Per della SI.ra , decedeva in Belluno in data 27/04/2010 (cfr. doc. 5); che il SI. Pt_1
Per anche in seguito al matrimonio contratto con la SI.ra , conviveva con la SI.ra Per_1
rafforzando un legame affettivo al punto che per l'adottanda il SI. doveva
[...] Pt_1
essere qualificato a tutti gli effetti come “il suo papà”; che le parti facevano reciproco affidamento l'uno sull'altra, considerandosi una famiglia.
Dato atto della sussistenza dei presupposti di legge, chiedeva quindi di fissare l'udienza per la comparizione del ricorrente e dell'adottanda al fine della manifestazione del consenso richiesto dalla legge.
All'udienza di prima comparizione del 17/03/2025 compariva il ricorrente unitamente al proprio procuratore, nonché l'adottanda, i quali nulla opponevano all'adozione insistendo per l'accoglimento del ricorso.
Il Giudice si riservava quindi di riferire al Collegio per la decisione.
1. Sulla fondatezza della domanda
La domanda è fondata e deve trovare accoglimento.
Dalla documentazione in atti emerge che il ricorrente ha compiuto gli anni trentacinque e la sua età supera di almeno diciotto anni l'età dell'adottando e inoltre sono stati prestati i
____________________________________________________________________________________________
2 Tribunale di Treviso – R.G. n. 142/2025 consensi richiesti dai soggetti indicati dall'art. 296 cod. civ.
Infatti l'adottante, SI. ha compiuto 80 anni, l'adottanda ha Parte_1 Persona_1
49 anni e dunque la differenza tra le rispettive età è di 31 anni.
Ai sensi dell'art. 296 cod. civ. l'adottante e l'adottanda hanno presentato il proprio consenso,
ribadendolo all'udienza del 17/03/2025. Stante il decesso dei genitori dell'adottanda, SI.ri e e non essendo l'adottanda coniugata, non è richiesto alcun Persona_2 Persona_3
assenso ai sensi dell'art. 297 cod. civ.
Sulla base di quanto osservato, quindi, la richiesta di adozione deve dunque senz'altro ritenersi conforme all'interesse di considerato l'intenso rapporto affettivo che Persona_1
lega le parti da diversi anni.
Alla luce di tali argomentazioni deve pertanto accogliersi il ricorso e farsi luogo all'adozione.
2. Sulle spese di lite
Nulla sulle spese processuali, stante la natura non contenziosa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così
provvede:
a) visto l'art. 313 cod. civ., dispone farsi luogo alla adozione di (C.F. Persona_1
) nata il [...] a [...], da parte di (C.F. C.F._3 Parte_1
) nato il [...] a C.F._1 Pt_1
b) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 314, comma primo, cod. civ.;
c) nulla sulle spese.
Così deciso in Treviso, 18 marzo 2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
____________________________________________________________________________________________
3 Tribunale di Treviso – R.G. n. 142/2025