Versione
10 luglio 1956
10 luglio 1956
Art. 11.
Per tutto quanto non e' esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.
Per tutto quanto non e' esplicitamente previsto dalla presente legge nei riguardi dei collocatori si osserveranno, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato.