CASS
Sentenza 8 gennaio 2026
Sentenza 8 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 08/01/2026, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 8 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1. SO AN, nato a [...] il [...] 2. LO ZI, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 09/12/2024 della Corte di appello di Trieste;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;
letti i motivi nuovi depositati nell'interesse di LO ZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dei ricorrenti: l'Avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno, in difesa di SO AN, e l'Avv. Valter Buttignol del Foro di Pordenone, in difesa di LO ZI, che, illustrando i motivi di ricorso, hanno insistito per il loro accoglimento;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste - confermando il relativo capo della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone all'esito del giudizio abbreviato - ha ritenuto ZI LO, funzionario dell'Agenzia delle Penale Sent. Sez. 6 Num. 525 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 12/11/2025 Entrate di Pordenone, responsabile del delitto previsto dall'art. 319-quater, primo comma, cod. pen. (capo 4). A seguito di appello proposto dal Pubblico ministero, la Corte di appello di Trieste - riformando la sentenza assolutoria di primo grado - ha invece ritenuto ZI LO responsabile dei delitti previsti dagli artt. 81, secondo comma, e 319 cod. pen. (capo 5), ritenendo altresì la responsabilità di AN SO, cui si ascrive il ruolo di privato corruttore, in relazione ai delitti previsti e puniti dagli artt. 81, secondo comma, e 321, in relazione all'art. 319, cod. pen. (capo 6). 1.1. Con riferimento al capo 4), la Corte di appello di Trieste ha ritenuto dimostrato che: ZI LO, nell'ambito di una verifica fiscale condotta nei mesi di giugno e luglio 2018 presso una società di capitali (verifica relativa all'anno di imposta 2015) - avendo rinvenuto elementi suggestivi di irregolarità fiscali (relative al pagamento di straordinari "in nero"), riferibili a successivi anni di imposta (l'anno di imposta 2017) - abbia indotto l'amministratore della società di capitali (il sig. EN AÈ) a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione (a beneficio di una associazione sportiva dilettantistica, di cui il pubblico ufficiale era tesoriere), prospettandogli la possibilità di non formulare rilievi sulle irregolarità rilevate. La sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione (per l'importo di 20.000 euro), avvenuta a dicembre 2019 (con una retrodatazione del contratto al luglio 2019), ha comportato l'esborso di una prima rata del corrispettivo pattuito (per l'importo di 5.000 euro, oltre IVA) in data 18 dicembre 2019. Sennonché - stando alla ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Trieste (conforme alle statpizioni del giudice di primo grado) - la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione sarebbe: da un lato, lo strumento formale utilizzato dal pubblico ufficiale LO per dissimulare l'elargizione di utilità da parte del privato (AÈ); dall'altro lato, il frutto non di una libera scelta del privato, bensì l'effetto della pressione morale esercitata sulla persona di EN AÈ da parte del pubblico ufficiale (pressione morale che ZI LO avrebbe esercitato sul privato, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, ossia prospettandogli la possibilità di non segnalare le irregolarità fiscali rilevate e di non estendere la verifica fiscale alle altre annualità). La scelta di AÈ di sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione (pagando anche alcune tranche del corrispettivo indicato) sarebbe dunque la conseguenza della pressione morale subita ad opera del pubblico ufficiale. 1.2. Con riferimento ai capi 5) e 6), come anticipato, la Corte di appello di Trieste ha riformato la decisione assolutoria di primo grado, condannando LO e SO per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. La Corte di appello di Trieste ha ritenuto dimostrato - valorizzando prove dichiarative e documentali e il contenuto delle intercettazioni telefoniche - che il pubblico ufficiale LO abbia commesso atti contrari ai doveri di ufficio (capo 5), 2 quale corrispettivo di utilità a lui date e/o promesse dall'imprenditore SO, cui è attribuito il ruolo di privato corruttore (capo 6). Nella sentenza impugnata si individuano - come atti contrari ai doveri di ufficio - tre accessi abusivi alle banche dati in uso all'Agenzia delle Entrate;
detti accessi abusivi, ascrivibili a LO, sarebbero avvenuti nell'interesse del privato e il pubblico ufficiale LO, dopo avere tratto dalle banche dati in uso all'ente di appartenenza le informazioni ritenute di interesse, le ha rivelate al privato SO, somministrando altresì consigli utili ad orientare le scelte imprenditoriali di quest'ultimo (sentenza di secondo grado, pag. 52-57). Nella valutazione della Corte di appello di Trieste, i tre accessi abusivi di cui si è detto non costituiscono un fenomeno isolato, bensì dimostrano lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (sentenza di secondo grado, pag. 57- 58); tale convinzione sarebbe ricavabile dal numero enorme di accessi abusivi a sistema informatico di cui si è reso responsabile LO nel corso degli anni e il tenore di alcune intercettazioni, da cui si ricaverebbe la consuetudine del pubblico ufficiale a fornire tale genere di informazioni al privato corruttore. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, le utilità date o promesse dal privato SO al pubblico ufficiale LO - poste in relazione sinallagmatica con il compimento dell'atto contrario, in esecuzione dell'accordo illecito - sono, schematicamente, riconducibili a due tipologie di utilità. In primo luogo, viene in rilievo la promessa di futura assunzione del pubblico ufficiale LO, alle dipendenze della società amministrata dall'imprenditore SO: al riguardo, la Corte di appello ha escluso che i riferimenti effettuati da LO a tale futura assunzione - emergenti dalle intercettazioni telefoniche, e anche oggetto di alcune testimonianze indirette - siano stati meri auspici del pubblico ufficiale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado. La sentenza impugnata spiega altresì che un elemento valorizzato in senso assolutorio dal giudice di primo grado - l'assenza di espliciti riferimenti a tale accordo nelle conversazioni intercettate tra il privato e il pubblico ufficiale - può trovare spiegazione nel fatto che quest'ultimo si recava spesso direttamente presso i locali dell'azienda condotta dal primo (sentenza di secondo grado, pag. 58-64). In secondo luogo, l'utilità data al pubblico ufficiale dal privato SO è rappresentata dalla fornitura di beni strumentali per la preparazione dei campi da gioco (acquistati direttamente da SO o dalla società da lui amministrate) e assegnati all'associazione sportiva di cui il pubblico ufficiale LO era tesoriere. La consegna di tali beni strumentali sarebbe la controprestazione dell'accordo corruttivo e non, invece, una attività di sponsorizzazione, né una erogazione liberale di SO (sentenza di secondo grado, pag. 65-67). Secondo la Corte di appello di Trieste, tra la promessa di assunzione e la consegna di beni strumentali all'associazione sportiva - da un lato - e l'attività 3 contraria ai doveri di ufficio - dall'altro lato - è individuabile un nesso sinallagmatico (sentenza di secondo grado, pag. 67-72). A tale ultimo riguardo, la Corte di appello ha evidenziato che le elargizioni e le promesse del privato, in sé e per sé considerate, pur potendo - in astratto - essere anche compatibili con una relazione amicale (come ritenuto dal primo giudice), non sono comunque incompatibili con l'esistenza di un accordo corruttivo. Ciò premesso, la Corte di appello valorizza alcuni elementi di prova che dimostrerebbero come il pubblico ufficiale LO avesse un esplicito interesse ad acquisire meriti presso il proprio futuro datore di lavoro e valorizza la stretta contiguità temporale che lega le promesse o la consegna di utilità alle attività illecite (peraltro, a pag. 67, la sentenza impugnata sottolinea che il nesso di contestualità cronologica tra dazioni e accessi abusivi è dato non solo dalla prossimità della consegna dei beni rispetto alle attività contrarie ai doveri di ufficio, bensì anche dalla dimostrata disponibilità del privato a sostenere le spese per la manutenzione di detti beni strumentali). Tali dati probatori - a giudizio della Corte di appello - dimostrano in modo univoco, l'esistenza dell'accordo illecito e l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio e la promessa o consegna di utilità dal privato al pubblico ufficiale. 2. I ricorrenti ZI LO e AN SO impugnano la sentenza della Corte di appello di Trieste, articolando motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. È da segnalare che i motivi di ricorso formulati da ZI LO in relazione al capo 5) sono dichiaratamente sovrapponibili a quelli articolati da AN SO in relazione al capo 6) (lo si evidenzia nel ricorso proposto nell'interesse di LO, pag. 18); sicché, nel darne conto, essi verranno sintetizzati in modo unitario. 3. Con il primo motivo di ricorso proposto da ZI LO in relazione al capo 4), il ricorrente deduce vizio inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 31 e ss. d.P.R. 600/1973, 52 e ss. d.P.R. 633/72). Il motivo di ricorso può essere schematicamente riassunto come segue: la sentenza impugnata individua, come strumento di pressione morale usato da LO, per indurre il privato AÈ alla elargizione indebita, la prospettazione di un possibile abuso dei propri poteri: in particolare, nel corso dell'accertamento fiscale relativo all'anno di imposta 2015, LO avrebbe trovato elementi suggestivi di illeciti tributari relativi ad un diverso anno di imposta;
ventilando la possibilità di 4 estendere la verifica fiscale a tali irregolarità, egli - lasciando intendere che poteva anche astenersi dal farlo - avrebbe indotto il privato ad erogare l'utilità. Sennonché, il ricorrente esclude che LO avesse il potere di cui - secondo la sentenza - avrebbe abusato. Ciò in conseguenza della normativa che disciplina le verifiche fiscali e i poteri attribuiti ai funzionari che vi prendono parte. Il potere di verifica fiscale attribuito al pubblico ufficiale LO era limitato all'anno di imposta 2015; stando alle disposizioni che regolamento i poteri istruttori dei funzionari addetti ai controlli di competenza dell'Amministrazione finanziaria (artt. 32-33 d.P.R. n. 600/1973, artt. 51-52 d.P.R. n. 633/1972, art. 12 legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente), il pubblico ufficiale LO - incaricàto della verifica dell'anno di imposta 2015 - non aveva invece alcun potere di accertamento (né istruttorio) in relazione all'anno di imposta 2017; in secondo luogo, nemmeno esisteva la possibilità di estendere la verifica fiscale in relazione all'anno di imposta 2017: una simile eventualità era preclusa dalla circostanza che, al momento del fatto, non era ancora scaduto il termine per presentare le dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2017; in terzo luogo, nessuna disposizione attribuiva a LO il potere (e tantomeno il dovere) di segnalare eventuali irregolarità fiscali da lui rilevate in relazione a periodi di imposta diversi (e eventuali indicazioni di segno contrario contenute in una circolare della Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate del LI IU - di cui si è discusso nei giudizi di merito - sarebbero illegittime). Dunque, difetterebbe, già sul piano astratto, il potere di cui il pubblico ufficiale avrebbe abusato. Del resto - osserva il ricorrente - è un dato di fatto che, poi, LO non abbia segnalato le irregolarità rilevate per l'anno di imposta 2017; e, a riprova del fatto che egli . non aveva alcun dovere (né potere) di intervento su tale tema, si segnala che il ricorrente non è stato interessato da iniziative disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza. La tesi è sostanzialmente ribadita nei motivi nuovi, ove si evidenzia altresì che nemmeno può ritenersi che LO rivestisse la qualifica di operatore di polizia tributaria, posto che detta qualifica è da ritenere circoscritta al perimetro dell'attività di verifica fiscale, come delineato nella c.d. lettera di incarico che indica quale sia il mandato dei pubblici ufficiali che compongono il c.d. nucleo di verifica. 4. Con riferimento ai capi 5) e 6), i ricorrenti deducono due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente;
come detto, si tratta di motivi dichiaratamente sovrapponibili. 4.1. Con un primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge processuale (ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1, lett. b), c), d), cod. proc. pen.). 5 L'appello proposto dal Pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l'atto di appello si risolverebbe in una mera riproposizione dell'originaria ipotesi d'accusa, con critica apodittica rivolta alla motivazione di primo grado, i cui argomenti non sarebbero stati sottoposti - se non in modo apparente - ad una rivisitazione critica. L'impugnazione del Pubblico ministero sarebbe stata pertanto generica e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono, cumulativamente, vizi per inosservanza della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art 319 cod. pen.) e vizio di manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Lamentano i ricorrenti che - nel ribaltare la sentenza assolutoria - la Corte di appello di Trieste sarebbe venuta meno al dovere di "motivazione rafforzata" con riferimento alla sussistenza: (i) di una promessa di utilità (l'assunzione di LO da parte di SO); (ii) di una dazione di utilità (la consegna dei beni strumentali alla associazione sportiva); (iii) di un patto corruttivo e del rapporto sinallagmatico tra promessa/dazione di utilità e compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. 5. All'udienza del 12 novembre 2025, il procedimento è stato celebrato in pubblica udienza. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. I difensori dei ricorrenti - nel corso della discussione orale - hanno illustrato i motivi di ricorso e i motivi nuovi depositati e hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto da ZI LO in relazione alla condanna per il delitto previsto dall'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 4) è infondato. 1.1. Si è detto quale sia il tenore del motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge (cfr., supra, ritenuto in fatto n. 3): il delitto non sussisterebbe, poiché la sentenza impugnata postula che l'induzione trovi fondamento in un abuso dei poteri che, tuttavia, nel caso in esame, il pubblico ufficiale non aveva nemmeno in astratto (sicché, in tesi, egli, non avendo quel potere, non avrebbe potuto abusarne, per indurre il privato ad erogare l'utilità). 1.2. Per quanto suggestivo, il motivo di ricorso è infondato. Nei gradi di merito - con duplice e conforme accertamento, con motivazione di cui nemmeno il ricorrente lamenta l'illogicità - si è accertato, in punto di fatto, che: (i) il pubblico 6 ufficiale LO, nel corso di una verifica fiscale - condotta nel 2018, ma relativa all'anno di imposta 2015 - abbia rinvenuto tracce documentali suggestive di irregolarità tributarie ascrivibili al contribuente verificato (la società amministrata da AÈ), relative all'anno di imposta 2017; (ii) il pubblico ufficiale LO abbia lasciato intendere al privato AÈ che egli avrebbe potuto utilizzare tali irregolarità, segnalandole ai livelli competenti dell'Agenzia delle Entrate, con la prospettiva di compiere ulteriori approfondimenti, eventualmente estendendo la verifica fiscale;
(iii) il privato AÈ volesse evitare l'eventualità dell'estensione della verifica fiscale;
(iv) il privato AÈ si sia risolto a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione (per il valore di 20.000 euro, parte dei quali effettivamente corrisposti) in favore della società sportiva di cui il pubblico ufficiale LO era tesoriere;
(v) vi sia stato un nesso psicologico tra la decisione del privato AÈ di sottoscrivere il contratto e la prospettazione di LO di usare le notizie relative alle possibili irregolarità fiscali rilevate;
(vi) detto contratto di sponsorizzazione fosse unicamente lo strumento formale per dissimulare la corresponsione dell'indebita utilità dal privato al pubblico funzionario (tant'è che, in alcun modo, la società amministrata da AÈ ha "speso" il proprio nome per avere un ritorno di immagine da detta sponsorizzazione;
ciò che, secondo i giudici di merito, dimostra che la "vera causa" del contratto e la vera giustificazione dell'obbligazione era altrove). Il ricorrente non contesta tale ricostruzione, nemmeno per dedurne l'illogicità della motivazione, che, del resto, risulta logica e congrua rispetto agli elementi di fatto in essa rappresentati. Ne discende che, in questa sede di legittimità, si può dare per consolidato il risultato probatorio al quale sono giunti i giudici di merito: vi fu l'erogazione di una utilità da parte del privato (la sponsorizzazione, usata come simulacro della corresponsione dell'utilità); l'erogazione dell'utilità è posta in relazione di causa- effetto con la prospettazione del pubblico ufficiale di potere esercitare o non esercitare un suo potere. 1.3. La Corte di appello qualifica l'attività di LO quale abuso di potere in chiave omissiva (il non segnalare - come ritenuto doveroso dal giudice di secondo grado - le irregolarità rilevate per l'anno di imposta 201) e rimarca che LO «aveva evidenziato a AÈ che proprio grazie al suo intervento era riuscito ad evitare un approfondimento della prassi dello "straordinario fuori busta", così garantendogli un risparmio immediato in termini di costi, ma soprattutto evitando la possibilità che l'approfondimento venisse esteso ad ulteriori dipendenti ed annualità» (sentenza di secondo grado, pag. 44). Per sottrarsi a tale conseguenza sfavorevole, il privato AÈ «finiva col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta (la sponsorizzazione), perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale dalla condotta omissiva di LO» (sentenza di secondo grado, pag. 45); 7 l'imprenditore, infatti, «a seguito della scoperta si trovava in una condizione di seria "difficoltà" (...) e, pertanto, facilmente "suggestionabile" dalla pretesa di danaro rivoltagli dal LO per definire al meglio la pratica, pretesa che il privato era ben consapevole fosse del tutto indebita» (sentenza di secondo grado, pag. 48). 1.4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che l'impostazione data dal ricorrente al motivo di ricorso finisca con il risolversi in una questione nominalistica. Deve, anzitutto, osservarsi che - in imputazione - si ascrive a LO di avere abusato «della sua qualità e dei suoi poteri», essendo dunque contestato tanto il c.d. abuso soggettivo, quanto il c.d. abuso oggettivo. Vanno, a questo punto, ricordati - per la loro chiarezza analitica - gli insegnamenti delle Sezioni unite Maldera. L'abuso della qualità «consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 10.1). Si tratta di una forma di abuso soggettivo che deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato, che «deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli». L'abuso dei poteri «consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 10.2). Il nucleo del motivo di ricorso del ricorrente è, come già evidenziato, teso a contestare che vi possa essere stato uso distorto del potere da parte di LO, perché, quel potere, il ricorrente non lo aveva. Ma sotto tale profilo, occorre ancora richiamare l'insegnamento delle Sezioni unite: «tale abuso va individuato (...) in relazione al tipo di deviazione dalla causa tipica dei poteri conferiti al soggetto pubblico e deve essere ricondotto alle seguenti ipotesi: a) esercizio dei poteri fuori dei casi previsti dalla legge;
b) mancato esercizio di tali poteri quando sarebbe doveroso esercitarli;
c) esercizio dei poteri in modo difforme da quello dovuto;
d) minaccia di una delle situazioni descritte» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 10.2). 8 In tale linea interpretativa, dunque, si deve ritenere che la condotta ascritta al ricorrente sia stata legittimamente qualificata come condotta di abuso della qualità e dei poteri. 1.5. Va, infatti e anzitutto, evidenziato che la tesi del ricorrente - che postula l'assenza di qualsiasi potere, da parte di LO, di segnalare (e tantomeno utilizzare) le notizie relative ad irregolarità fiscali di un anno di imposta diverso da quello in verifica - non risulta del tutto convincente. Se è vero che il potere ispettivo è limitato all'annualità in verifica (nel caso in esame, l'anno 2015), occorre considerare che, tuttavia, non si rinviene, nel tessuto normativo, una disposizione che vieti al pubblico ufficiale accertatore di segnalare all'Amministrazione di appartenenza quel dato (suggestivo di irregolarità), per avviare future verifiche. Non sembra, in altri termini, preclusa la possibilità di "recuperare" l'elemento di sospetta irregolarità (pur relativo al diverso anno di imposta 2017), per avviare una futura verifica fiscale. Anzi, in giurisprudenza, si è persino escluso che «l'imprecisa indicazione fornita al contribuente circa l'estensione temporale della verifica comportasse l'automatica invalidità dell'atto», laddove l'effetto invalidante non sia espressamente previsto dalla legge (Sez. civ. 5, 21/01/2015, n. 992, Rv. 634407 - 01). A ciò si deve aggiungere che, solo successivamente ai fatti oggetto di questo giudizio, il legislatore ha qualificato come inutilizzabili «ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge» (così l'art.
7-quinquies della legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219). Ne discende che - quantomeno a livello potenziale - non si poteva escludere in astratto che LO potesse fare uso della notizia di quella sospetta irregolarità (pur relativa all'anno 2017), per stimolare il compimento di ulteriori verifiche su anni di imposta diversi da quello in verifica. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno valorizzato in chiave probatoria il fatto che LO abbia prospettato la possibilità di fare (o non fare) uso di quel potere amministrativo. 1.6. Ma, soprattutto, occorre considerare che - sotto il profilo della asimmetria di posizioni - questa eventualità poneva LO in grado di esercitare una attività di pressione psicologica sul privato AÈ. 1.6.1. L'attività induttiva consiste in una «alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 14.4). Essa si può concretizzare «nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno (sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della 9 dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio;
diversamente, si configurerebbe il reato di truffa), anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 14.5). 1.6.2. Il riferimento all'attitudine ingannatoria dell'attività di induzione porta altresì a ritenere persino non decisivo stabilire quale uso potesse fare il pubblico ufficiale LO delle notizie relative alle irregolarità fiscali riferibili ad un anno di imposta diverso da quello in verifica. È sufficiente considerare che si trattava di una prospettazione che, comunque, faceva riferimento al possibile uso di poteri in astratto attribuiti al ricorrente (e, comunque, connessi alla qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita) ed è sufficiente considerare altresì l'effetto di pressione e suggestione psicologica che tale prospettazione ha esercitato sul privato. La disposizione incriminatrice pone su un piano di equivalenza l'abuso di qualità e l'abuso di poteri posto che - ove una di tali forme di abuso sia ravvisabile - uno dei nuclei di disvalore del fatto di reato si pone, oltre che sul piano degli interessi pubblicistici coinvolti, sul piano della «alterazione del processo volitivo altrui». Quando, in conseguenza della prospettazione della possibilità di abuso della qualità o del potere, si è in presenza di uno «squilibrio di posizione», il "privato indotto" accede alla illecita pattuizione, poiché «condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici» (Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268791 - 01). Del resto, in giurisprudenza si è già chiarito che la fattispecie incriminatrice postula che «la qualità od i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato» (Sez. 6, n. 41726 del 14/06/2019, Pg, Rv. 278332 - 03). Per altro verso, l'abuso delle qualità o dei poteri può esercitare sul privato indotto all'erogazione dell'utilità una «spinta motivante di natura utilitaristica [...], nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 14.5). 1.6.3. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno esattamente ritenuto che - prospettando il possibile esercizio di un potere che, osservato dall'angolo visuale del privato indotto, il pubblico ufficiale LO aveva la possibilità di esercitare - il ricorrente abbia esercitato su AÈ una forma di «prevaricazione abusiva» capace di produrre l'evento finale della indebita dazione o promessa. (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439 - 01). I giudici di merito hanno infatti ritenuto che AÈ si sia determinato a contrarre le obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione, perseguendo l'interesse dì evitare che la scoperta delle irregolarità tributarie relative al pagamento di straordinari "fuori busta" potesse determinare conseguenze pregiudizievoli per la società da lui amministrata. Tale 10 giudizio è sviluppato dai giudici di merito con argomenti (sintetizzati supra, considerato in diritto 1.3) che muovono da dati di fatto di cui non si assume il travisamento e che vengono valutati con argomenti non manifestamente illogici. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Con riferimento ai capi 5) e 6), vengono anzitutto in rilievo le censure dei ricorrenti relative alla ritenuta inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti della sentenza assolutoria di primo grado (cfr., supra, ritenuto in fatto, n. 4.1.). 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'appello «è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nondimeno, la stessa giurisprudenza ha altresì messo in evidenza la diversità strutturale del giudizio di appello (che ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo) rispetto a quello del giudizio di legittimità (a critica vincolata); proprio tale diversità strutturale «deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello»; purché, comunque, l'appellante proponga «motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, considerato in diritto n. 8). 2.2. Nel caso in esame, la lettura dell'atto di appello a suo tempo proposto dal Pubblico ministero (cui questa Corte ha accesso, considerata la natura del vizio dedotto;
per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), permette di verificare che l'impugnazione soddisfa i requisiti di specificità delineati nei termini anzidetti. Infatti, l'atto di appello proposto dal Pubblico ministero - per la parte che qui interessa - non si risolve in una mera riproposizione dell'ipotesi d'accusa sconfessata dal Giudice per l'udienza preliminare, ma si caratterizza: (i) per una diffusa critica alla valutazione delle prove dichiarative e del significato delle intercettazioni utilizzate e in una - altrettanto diffusa - critica agli argomenti logici utilizzati dal primo giudice (tutto l'atto di appello del Pubblico ministero ne è costellato, alle pagine 18-38 e ciò solleva questa Corte da indicazioni maggiormente puntuali); (il) per la proposizione di una eccezione di inutilizzabilità di una prova dichiarativa valorizzata dal primo giudice in senso assolutorio (atto u di appello, pag. 28); (iii) per la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria il dibattimentale, con richiesta di assumere la deposizione di tre testimoni, uno dei quali mai esaminato nel corso del procedimento (atto di appello, pag. 38). 2.3. Tanto basta a far ritenere che correttamente la Corte di appello di Trieste abbia ritenuto ammissibile l'atto di appello proposto dal Pubblico ministero. Ne discende che il motivo di ricorso è infondato, ai limiti dell'infondatezza manifesta. 3. Con l'ulteriore motivo di ricorso formulato in relazione ai capi 5) e 6), i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del fatto che - nel ribaltare la sentenza assolutoria - il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno al dovere di motivazione rafforzata in relazione a tre aspetti cruciali della vicenda corruttiva descritta nelle citate imputazioni (con riferimento alla promessa di utilità - la ipotizzata promessa di futura assunzione del pubblico ufficiale alle dipendenze del privato corruttore;
alla consegna di beni dal privato corruttore in favore della società sportiva dilettantistica di cui il pubblico era tesoriere;
alla ritenuta esistenza del nesso sinallagmatico tra promessa e dazioni, da un lato, e compimento di atti contrari ai doveri di ufficio). 3.1. Va premesso che la Corte di appello, non accogliendo le richieste istruttorie formulate dal Pubblico ministero appellante, non ha rinnovato l'istruttoria, se non limitatamente all'ammissione di una rinnovazione dell'esame dell'imputato LO, limitatamente ai fatti oggetto di contestazione ai capi 5) e 6) Al riguardo, si osserva che - essendosi il giudizio di primo grado celebrato nelle forme del giudizio abbreviato ed avendo la Corte di appello celebrato il giudizio di secondo grado nel 2024 - non vi era il dovere di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ciò in ragione delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore a far data dal 30 dicembre 2022). Come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, tale disposizione trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum" (conf. Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01, che ha precisato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto). Sicché, sotto tale profilo, non possono rilevarsi vizi nella sentenza oggetto di ricorso. 3.2. Tuttavia, la modifica del dato normativo - sulla non indispensabilità della rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello del pubblico ministero avverso 12 sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato - non fa venire meno il dovere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di secondo grado, nel caso di ribaltamento della sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio di primo grado. Restano tuttora attuali gli insegnamenti resi dalle Sezioni unite nella sentenza Troise, ove si è evidenziato - sul piano dei principi - che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, considerato in diritto n., 4). Dal che discende - sul piano empirico - che «per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, considerato in diritto n. 2); il che, sul piano dell'estensione dell'obbligo di motivazione, comporta che «nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria [...], al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, considerato in diritto n. 4). I principi di diritto scolpiti nella citata sentenza delle Sezioni unite sono poi stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (anche successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022). Tra le molte, Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01 che ha affermato che lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato non può limitarsi all'utilizzo «di criteri alternativi di giudizio, quali "la consistente verosimiglianza" o la forte plausibilità" della ricostruzione adottata», essendo viceversa necessario che il giudice sottoponga «nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese» (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01, considerato in diritto 6.1). Secondo Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01 «il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da 13 giustificare la riforma del provvedimento impugnato [...]. Qualora ad essere sovvertita sia [...] una pronunzia assolutoria, il giudice dell'impugnazione non è più chiamato ad argomentare il dubbio processualmente plausibile dell'innocenza dell'imputato, bensì la certezza della sua colpevolezza, che gli impone di giustificare per quale motivo il diverso apprezzamento delle risultanze processuali deve ritenersi come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01, considerato in diritto n. 3.1). 3.3. Nel caso in esame, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello non ha assolto in modo adeguato al dovere di motivazione rafforzata. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, esplicita in modo chiaro la ragione per cui i giudici di secondo grado ritengono di dovere affermare come "maggiormente plausibile" la prospettazione accusatoria (rispetto alla tesi assolutoria); tuttavia, difetta - nella sentenza impugnata - una adeguata spiegazione delle ragioni per cui la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe affetta da vizi logici o inadeguatezze probatorie, tali da inficiare «la permanente sostenibilità del primo giudizio» (per usare l'espressione di Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, cit.). 3.4. L'ipotesi d'accusa è chiaramente formalizzata: in esecuzione dell'accordo corruttivo, LO avrebbe compiuto atti contrari ai doveri di ufficio (erogando informazioni a SO, a seguito di accessi abusivi a banche dati dell'Agenzia delle Entrate), accettando la promessa o la consegna di utilità (la promessa di assunzione e la consegna dei beni strumentali in favore dell'associazione sportiva di cui LO era tesoriere). 3.4.1. Con riferimento al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, il giudice di primo grado ha evidenziato che - su una moltitudine di accessi abusivi alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che risultano ascrivibili a LO (oltre 2.000, relativi a 93 soggetti) - le prove dimostrerebbero quelli che possono essere ricollegabili al rapporto tra LO e SO ammontano a tre soli accessi (quelli sopra indicati tra dicembre 2019 e gennaio 2020; cfr. sentenza di primo grado, pag. 57-58). Si tratta di un elemento di rilievo, posto che l'individuazione di quei tre accessi colloca il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio solo nel periodo dicembre 2019-gennaio 2020 (quando la consegna di due delle utilità che il privato avrebbe erogato al pubblico ufficiale si colloca in epoca significativamente precedente, ossia nel 2016 e nella primavera del 2018). Si tratta, dunque, di un elemento che il giudice di primo grado ha valorizzato, con argomentazioni non implausibili, per dubitare - «in difetto di un chiaro nesso di contestualità 14 cronologica» - dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l'erogazione di tali utilità e il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio. Rispetto a tale argomento, la Corte di appello offre una risposta che non soddisfa i requisiti che deve avere la c.d. motivazione rafforzata. In primo luogo, la Corte di appello reputa che i tre accessi abusivi del dicembre 2019-gennaio 2020 non costituiscano un fenomeno isolato, bensì dimostrino lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (sentenza di secondo grado, pag. 57-58, punto 1.9). Sennonché, la Corte di appello non si fa carico di corroborare tale affermazione con puntuali considerazioni in fatto o con approfondimenti istruttori utili a comprendere se - tra gli altri duemila accessi abusivi ascrivibili a LO - ve ne siano stati altri ricollegabili in qualche modo agli interessi di SO;
si tratta di approfondimenti che, da un lato, avrebbero indebolito l'efficacia argomentativa della sentenza impugnata;
e, dall'altro lato, avrebbero corroborato in modo più efficace e meno assertivo l'ipotesi accusatoria (posto che un simile approfondimento potrebbe consentire di ottenere il risultato probatorio di avvicinare cronologicamente due delle consegne di utilità che si assumono componente del patto corruttivo - avvenute nel 2016 e nel 2018 - al compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio, il cui compimento è positivamente dimostrato solo a partire a dicembre 2019). In secondo luogo, la Corte di appello tenta di smentire il ragionamento del giudice di primo grado, evidenziando che, con riferimento alla terza utilità consegnata all'associazione sportiva (l'acquisto di un bene strumentale a fine ottobre 2019), era possibile individuare - tra utilità e atti contrari ai doveri di ufficio -un nesso di contestualità cronologica (tanto più, aggiunge la Corte di appello, in considerazione del fatto che il privato SO si era anche reso disponibile a pagare un intervento di manutenzione su detto attrezzo, proprio pochi giorni prima del compimento degli accessi abusivi;
cfr. sentenza di secondo grado, pag. 67, punto 4.6). Sennonché, il giudice di primo grado aveva posto in dubbio la possibilità di collegare questa consegna di utilità (come le precedenti) al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio con un argomento: alcuni elementi di prova, a giudizio del primo giudice, hanno dimostrato che SO aveva consuetudine a sponsorizzare, effettuare donazioni o anche elargire aiuti informali a piccole realtà sportive gravitanti nel territorio (e non solo all'associazione sportiva di cui LO era tesoriere); le elargizioni alla società sportiva di cui LO era componente, poi, non erano incoerenti con il rapporto amicale tra LO e SO (si vedano, in particolare, le pag. 67-69 della sentenza di primo grado). La Corte di appello offre una diversa interpretazione di tale aspetto della vicenda, senza però proporre argomenti di pregnanza tale da fare emergere 15 «evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, cit.). Da un lato - ma in modo eccessivamente assertivo - la Corte di appello (sentenza di secondo grado, pag. 65-67) si limita ad escludere: che le erogazioni di SO in favore della associazione sportiva dilettantistica potessero essere una sponsorizzazione (perché la società amministrata da SO non ne ha avuto alcun ritorno di immagine); che le dette erogazioni di SO fossero manifestazione di spirito di liberalità (posto che alcune di tali dazioni furono poste economicamente a carico della società da lui amministrata). Tuttavia, la Corte di appello non si sofferma in modo sufficientemente efficace - se non per poche righe a pag. 65 - sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da alcune persone informate sui fatti (membri di altre società sportive), che ricevettero da SO erogazioni paragonabili a quelle effettuate in favore di LO (donazioni "non manifeste", erogate per liberalità, o vere e proprie sponsorizzazioni, regolarmente formalizzate). Dichiarazioni che, viceversa, il giudice di primo grado aveva ampiamente - e non illogicamente - valorizzato in senso assolutorio, osservando che «SO non si era prodigato solo per la ASD AN O» (ossia, l'associazione di cui LO era tesoriere), ma anche di altre società sportive del territorio (sentenza di primo grado, pag. 67-69). Sul punto, la Corte di appello non ha adeguatamente confutato - né assumendo prove di segno contrario, né portando argomenti logici capaci di ribaltare quello (non manifestamente illogico) del primo giudice - la motivazione della sentenza assolutoria di primo grado. 3.4.2. Anche con riferimento alla promessa di assunzione - secondo l'accusa: l'altra utilità "promessa" dal privato al pubblico ufficiale - la Corte di appello non porta argomenti capaci di sovvertire la decisione di primo grado in modo adeguato a soddisfare il dovere di motivazione rafforzata. La Corte di appello - schematizzandone la motivazione - valorizza in tal senso i seguenti argomenti: in numerose intercettazioni telefoniche, emergono riferimenti di LO a SO, come suo («forse») futuro datore di lavoro;
le indagini hanno documentato che LO si prestava a fare anche delle commissioni in favore di SO, così dimostrando una disponibilità assimilabile a quella di un dipendente;
una persona informata sui fatti ha riferito che LO gli aveva confidato che SO gli aveva offerto un lavoro;
altra persona informata sui fatti ha riferito che LO aveva manifestato voglia di cambiare lavoro;
un dipendente di SO era prossimo al pensionamento e rivestiva una figura professionale che avrebbe potuto essere di interesse proprio per LO. Sennonché, tali argomenti - che certo non sono privi di coerenza rispetto all'ipotesi d'accusa - non sono di pregnanza tale da disarticolare l'interpretazione che, di quegli stessi elementi di prova, ha offerto il giudice di primo grado (che, 16 anche sotto tale profilo, ha svolto un ragionamento non manifestamente illogico o implausibile). Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto non vi fosse prova univoca dell'esistenza di un patto - intercorso tra LO e SO - che contemplava l'assunzione del primo alle dipendenze del secondo. Al riguardo, la sentenza di primo grado rileva che, effettivamente, una serie di elementi di prova (intercettazioni telefoniche o sommarie informazioni testimoniali rese da persone informate sui fatti), conferma che LO aveva ripetutamente prospettato la possibilità di cambiare lavoro e andare a lavorare alle dipendenze di un suo amico, da alcune fonti esplicitamente individuato in SO;
sennonché - evidenzia il G.i.p. - la fonte di tali informazioni probatorie è sempre individuabile nel solo LO;
nessun elemento di prova, viceversa, dimostrerebbe che SO abbia fatto quella promessa al pubblico ufficiale (solo in un'occasione - stando alle fonti di prova - SO e LO, parlando tra loro al telefono, avrebbero in qualche modo lambito il tema della futura assunzione: in una conversazione, tra le molte registrate, a fronte di un cenno di LO alla possibilità di andare a lavorare per lui, SO si sarebbe limitato a tacere, sorridendo, senza però respingere esplicitamente l'eventualità). Secondo la valutazione del primo giudice, dunque, è possibile che i riferimenti di LO alla possibilità di lavorare in futuro per SO costituiscano la manifestazione di un suo progetto o di un suo desiderio;
detti riferimenti, tuttavia, non dimostrano però, che SO abbia fatto quella promessa di assunzione. Anche la disponibilità di LO a fare commissioni a beneficio di SO sarebbe in sé scarsamente significativa: essa potrebbe trovare plausibile spiegazione nel rapporto di amicizia che lega i due ricorrenti. La sentenza di primo grado, per corroborare tali argomentazioni, svolge due ulteriori considerazioni: da un lato, vi sono alcune fonti di prova dichiarativa che confermerebbero che - tra LO e SO - si era instaurata un legame di amicizia;
dall'altro lato - aggiunge il primo giudice - è singolare che, nelle 122 telefonate intercettate tra LO e SO (per tre ore complessive di registrazione), mai vi sia stato un riferimento esplicito di SO alla possibilità che LO andasse a lavorare alle sue dipendenze. Sicché, verrebbe meno la solida dimostrazione della promessa di utilità (dal privato al pubblico ufficiale), da porre in relazione sinallagmatica con il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (si veda la sentenza di primo grado, in particolare, pag. 58-64, in particolare, pag. 63-64). A tali argomenti, la Corte di appello non oppone censure decisive: da un lato, osserva che - della promessa di assunzione - SO e LO avrebbero ben potuto parlare nei non rari incontri di persona che avevano;
dall'altro, dubita dell'esistenza di un rapporto di amicizia (posto che, dalle intercettazioni tra i due, 17 non emergono riferimenti ad appuntamenti per passare insieme del tempo, per attività di svago, et similia). Ma tali argomentazioni si limitano a proporre una versione alternativa (non spetta a questa Corte dire se più o meno probabile rispetto a quella offerta dal primo giudice), senza però destrutturare uno degli argomenti spesi dal primo giudice per spiegare i rapporti tra LO e SO (cioè: l'ipotizzato legame di amicizia, di cui, come detto, riferiscono alcune persone informate sui fatti). 3.4.3. La sentenza impugnata, dunque, non confuta in modo adeguato gli argomenti spesi dalla sentenza assolutoria di primo grado, non riuscendo a mettere in luce «evidenti vizi logici»; né essa porta argomenti dotati di efficacia persuasiva decisiva, tali da imporre di individuare, come unica soluzione processualmente sostenibile, quella della responsabilità dei due ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 5) e 6). 4. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi 5) e 6). Il giudice del rinvio dovrà farsi carico - se necessario, anche assumendo ulteriori prove - di riesaminare almeno i profili evidenziati ai punti 3.4.1-3.4.3 della motivazione che precede (sotto il profilo dell'esistenza di altri elementi sintomatici della disponibilità di LO a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, oltre ai tre accessi abusivi indicati in imputazione;
sotto il profilo della esistenza - o meno - di una consuetudine amicale tra LO e SO;
sotto il profilo della consuetudine - o meno - di SO di erogare aiuti, con sponsorizzazioni o in altra forma, in favore di realtà associative del territorio). Il rigetto del motivo di ricorso relativo al capo 4) comporta, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., che deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza con riferimento alla responsabilità dell'imputato in relazione a detta imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6) della contestazione nei confronti di SO AN e LO ZI e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio su tali capi. Rigetta il ricorso proposto da LO ZI in relazione al reato di cui al capo 4), dichiarando per tale capo l'irrevocabilità della sentenza con riferimento alla responsabilità dell'imputato. Così deciso il 12/11/2025
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Andrea Natale;
letti i motivi nuovi depositati nell'interesse di LO ZI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Cristina Marzagalli, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
uditi i difensori dei ricorrenti: l'Avv. Maurizio Paniz del Foro di Belluno, in difesa di SO AN, e l'Avv. Valter Buttignol del Foro di Pordenone, in difesa di LO ZI, che, illustrando i motivi di ricorso, hanno insistito per il loro accoglimento;
RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Trieste - confermando il relativo capo della sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Pordenone all'esito del giudizio abbreviato - ha ritenuto ZI LO, funzionario dell'Agenzia delle Penale Sent. Sez. 6 Num. 525 Anno 2026 Presidente: FIDELBO GIORGIO Relatore: NATALE ANDREA Data Udienza: 12/11/2025 Entrate di Pordenone, responsabile del delitto previsto dall'art. 319-quater, primo comma, cod. pen. (capo 4). A seguito di appello proposto dal Pubblico ministero, la Corte di appello di Trieste - riformando la sentenza assolutoria di primo grado - ha invece ritenuto ZI LO responsabile dei delitti previsti dagli artt. 81, secondo comma, e 319 cod. pen. (capo 5), ritenendo altresì la responsabilità di AN SO, cui si ascrive il ruolo di privato corruttore, in relazione ai delitti previsti e puniti dagli artt. 81, secondo comma, e 321, in relazione all'art. 319, cod. pen. (capo 6). 1.1. Con riferimento al capo 4), la Corte di appello di Trieste ha ritenuto dimostrato che: ZI LO, nell'ambito di una verifica fiscale condotta nei mesi di giugno e luglio 2018 presso una società di capitali (verifica relativa all'anno di imposta 2015) - avendo rinvenuto elementi suggestivi di irregolarità fiscali (relative al pagamento di straordinari "in nero"), riferibili a successivi anni di imposta (l'anno di imposta 2017) - abbia indotto l'amministratore della società di capitali (il sig. EN AÈ) a sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione (a beneficio di una associazione sportiva dilettantistica, di cui il pubblico ufficiale era tesoriere), prospettandogli la possibilità di non formulare rilievi sulle irregolarità rilevate. La sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione (per l'importo di 20.000 euro), avvenuta a dicembre 2019 (con una retrodatazione del contratto al luglio 2019), ha comportato l'esborso di una prima rata del corrispettivo pattuito (per l'importo di 5.000 euro, oltre IVA) in data 18 dicembre 2019. Sennonché - stando alla ricostruzione effettuata dalla Corte di appello di Trieste (conforme alle statpizioni del giudice di primo grado) - la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione sarebbe: da un lato, lo strumento formale utilizzato dal pubblico ufficiale LO per dissimulare l'elargizione di utilità da parte del privato (AÈ); dall'altro lato, il frutto non di una libera scelta del privato, bensì l'effetto della pressione morale esercitata sulla persona di EN AÈ da parte del pubblico ufficiale (pressione morale che ZI LO avrebbe esercitato sul privato, abusando delle sue qualità e dei suoi poteri, ossia prospettandogli la possibilità di non segnalare le irregolarità fiscali rilevate e di non estendere la verifica fiscale alle altre annualità). La scelta di AÈ di sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione (pagando anche alcune tranche del corrispettivo indicato) sarebbe dunque la conseguenza della pressione morale subita ad opera del pubblico ufficiale. 1.2. Con riferimento ai capi 5) e 6), come anticipato, la Corte di appello di Trieste ha riformato la decisione assolutoria di primo grado, condannando LO e SO per il delitto di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio. La Corte di appello di Trieste ha ritenuto dimostrato - valorizzando prove dichiarative e documentali e il contenuto delle intercettazioni telefoniche - che il pubblico ufficiale LO abbia commesso atti contrari ai doveri di ufficio (capo 5), 2 quale corrispettivo di utilità a lui date e/o promesse dall'imprenditore SO, cui è attribuito il ruolo di privato corruttore (capo 6). Nella sentenza impugnata si individuano - come atti contrari ai doveri di ufficio - tre accessi abusivi alle banche dati in uso all'Agenzia delle Entrate;
detti accessi abusivi, ascrivibili a LO, sarebbero avvenuti nell'interesse del privato e il pubblico ufficiale LO, dopo avere tratto dalle banche dati in uso all'ente di appartenenza le informazioni ritenute di interesse, le ha rivelate al privato SO, somministrando altresì consigli utili ad orientare le scelte imprenditoriali di quest'ultimo (sentenza di secondo grado, pag. 52-57). Nella valutazione della Corte di appello di Trieste, i tre accessi abusivi di cui si è detto non costituiscono un fenomeno isolato, bensì dimostrano lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (sentenza di secondo grado, pag. 57- 58); tale convinzione sarebbe ricavabile dal numero enorme di accessi abusivi a sistema informatico di cui si è reso responsabile LO nel corso degli anni e il tenore di alcune intercettazioni, da cui si ricaverebbe la consuetudine del pubblico ufficiale a fornire tale genere di informazioni al privato corruttore. Secondo la ricostruzione della Corte di appello, le utilità date o promesse dal privato SO al pubblico ufficiale LO - poste in relazione sinallagmatica con il compimento dell'atto contrario, in esecuzione dell'accordo illecito - sono, schematicamente, riconducibili a due tipologie di utilità. In primo luogo, viene in rilievo la promessa di futura assunzione del pubblico ufficiale LO, alle dipendenze della società amministrata dall'imprenditore SO: al riguardo, la Corte di appello ha escluso che i riferimenti effettuati da LO a tale futura assunzione - emergenti dalle intercettazioni telefoniche, e anche oggetto di alcune testimonianze indirette - siano stati meri auspici del pubblico ufficiale, come invece ritenuto dal giudice di primo grado. La sentenza impugnata spiega altresì che un elemento valorizzato in senso assolutorio dal giudice di primo grado - l'assenza di espliciti riferimenti a tale accordo nelle conversazioni intercettate tra il privato e il pubblico ufficiale - può trovare spiegazione nel fatto che quest'ultimo si recava spesso direttamente presso i locali dell'azienda condotta dal primo (sentenza di secondo grado, pag. 58-64). In secondo luogo, l'utilità data al pubblico ufficiale dal privato SO è rappresentata dalla fornitura di beni strumentali per la preparazione dei campi da gioco (acquistati direttamente da SO o dalla società da lui amministrate) e assegnati all'associazione sportiva di cui il pubblico ufficiale LO era tesoriere. La consegna di tali beni strumentali sarebbe la controprestazione dell'accordo corruttivo e non, invece, una attività di sponsorizzazione, né una erogazione liberale di SO (sentenza di secondo grado, pag. 65-67). Secondo la Corte di appello di Trieste, tra la promessa di assunzione e la consegna di beni strumentali all'associazione sportiva - da un lato - e l'attività 3 contraria ai doveri di ufficio - dall'altro lato - è individuabile un nesso sinallagmatico (sentenza di secondo grado, pag. 67-72). A tale ultimo riguardo, la Corte di appello ha evidenziato che le elargizioni e le promesse del privato, in sé e per sé considerate, pur potendo - in astratto - essere anche compatibili con una relazione amicale (come ritenuto dal primo giudice), non sono comunque incompatibili con l'esistenza di un accordo corruttivo. Ciò premesso, la Corte di appello valorizza alcuni elementi di prova che dimostrerebbero come il pubblico ufficiale LO avesse un esplicito interesse ad acquisire meriti presso il proprio futuro datore di lavoro e valorizza la stretta contiguità temporale che lega le promesse o la consegna di utilità alle attività illecite (peraltro, a pag. 67, la sentenza impugnata sottolinea che il nesso di contestualità cronologica tra dazioni e accessi abusivi è dato non solo dalla prossimità della consegna dei beni rispetto alle attività contrarie ai doveri di ufficio, bensì anche dalla dimostrata disponibilità del privato a sostenere le spese per la manutenzione di detti beni strumentali). Tali dati probatori - a giudizio della Corte di appello - dimostrano in modo univoco, l'esistenza dell'accordo illecito e l'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio e la promessa o consegna di utilità dal privato al pubblico ufficiale. 2. I ricorrenti ZI LO e AN SO impugnano la sentenza della Corte di appello di Trieste, articolando motivi di ricorso, qui di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. È da segnalare che i motivi di ricorso formulati da ZI LO in relazione al capo 5) sono dichiaratamente sovrapponibili a quelli articolati da AN SO in relazione al capo 6) (lo si evidenzia nel ricorso proposto nell'interesse di LO, pag. 18); sicché, nel darne conto, essi verranno sintetizzati in modo unitario. 3. Con il primo motivo di ricorso proposto da ZI LO in relazione al capo 4), il ricorrente deduce vizio inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale (ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 31 e ss. d.P.R. 600/1973, 52 e ss. d.P.R. 633/72). Il motivo di ricorso può essere schematicamente riassunto come segue: la sentenza impugnata individua, come strumento di pressione morale usato da LO, per indurre il privato AÈ alla elargizione indebita, la prospettazione di un possibile abuso dei propri poteri: in particolare, nel corso dell'accertamento fiscale relativo all'anno di imposta 2015, LO avrebbe trovato elementi suggestivi di illeciti tributari relativi ad un diverso anno di imposta;
ventilando la possibilità di 4 estendere la verifica fiscale a tali irregolarità, egli - lasciando intendere che poteva anche astenersi dal farlo - avrebbe indotto il privato ad erogare l'utilità. Sennonché, il ricorrente esclude che LO avesse il potere di cui - secondo la sentenza - avrebbe abusato. Ciò in conseguenza della normativa che disciplina le verifiche fiscali e i poteri attribuiti ai funzionari che vi prendono parte. Il potere di verifica fiscale attribuito al pubblico ufficiale LO era limitato all'anno di imposta 2015; stando alle disposizioni che regolamento i poteri istruttori dei funzionari addetti ai controlli di competenza dell'Amministrazione finanziaria (artt. 32-33 d.P.R. n. 600/1973, artt. 51-52 d.P.R. n. 633/1972, art. 12 legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente), il pubblico ufficiale LO - incaricàto della verifica dell'anno di imposta 2015 - non aveva invece alcun potere di accertamento (né istruttorio) in relazione all'anno di imposta 2017; in secondo luogo, nemmeno esisteva la possibilità di estendere la verifica fiscale in relazione all'anno di imposta 2017: una simile eventualità era preclusa dalla circostanza che, al momento del fatto, non era ancora scaduto il termine per presentare le dichiarazioni fiscali per l'anno di imposta 2017; in terzo luogo, nessuna disposizione attribuiva a LO il potere (e tantomeno il dovere) di segnalare eventuali irregolarità fiscali da lui rilevate in relazione a periodi di imposta diversi (e eventuali indicazioni di segno contrario contenute in una circolare della Direzione generale dell'Agenzia delle Entrate del LI IU - di cui si è discusso nei giudizi di merito - sarebbero illegittime). Dunque, difetterebbe, già sul piano astratto, il potere di cui il pubblico ufficiale avrebbe abusato. Del resto - osserva il ricorrente - è un dato di fatto che, poi, LO non abbia segnalato le irregolarità rilevate per l'anno di imposta 2017; e, a riprova del fatto che egli . non aveva alcun dovere (né potere) di intervento su tale tema, si segnala che il ricorrente non è stato interessato da iniziative disciplinari da parte dell'Amministrazione di appartenenza. La tesi è sostanzialmente ribadita nei motivi nuovi, ove si evidenzia altresì che nemmeno può ritenersi che LO rivestisse la qualifica di operatore di polizia tributaria, posto che detta qualifica è da ritenere circoscritta al perimetro dell'attività di verifica fiscale, come delineato nella c.d. lettera di incarico che indica quale sia il mandato dei pubblici ufficiali che compongono il c.d. nucleo di verifica. 4. Con riferimento ai capi 5) e 6), i ricorrenti deducono due motivi di ricorso, esaminabili congiuntamente;
come detto, si tratta di motivi dichiaratamente sovrapponibili. 4.1. Con un primo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono violazione di legge processuale (ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all'art. 581, comma 1, lett. b), c), d), cod. proc. pen.). 5 L'appello proposto dal Pubblico ministero avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per difetto di specificità: l'atto di appello si risolverebbe in una mera riproposizione dell'originaria ipotesi d'accusa, con critica apodittica rivolta alla motivazione di primo grado, i cui argomenti non sarebbero stati sottoposti - se non in modo apparente - ad una rivisitazione critica. L'impugnazione del Pubblico ministero sarebbe stata pertanto generica e la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare l'inammissibilità dell'atto di appello. 4.2. Con un secondo motivo di ricorso, i ricorrenti deducono, cumulativamente, vizi per inosservanza della legge penale (art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art 319 cod. pen.) e vizio di manifesta illogicità della motivazione (ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.). Lamentano i ricorrenti che - nel ribaltare la sentenza assolutoria - la Corte di appello di Trieste sarebbe venuta meno al dovere di "motivazione rafforzata" con riferimento alla sussistenza: (i) di una promessa di utilità (l'assunzione di LO da parte di SO); (ii) di una dazione di utilità (la consegna dei beni strumentali alla associazione sportiva); (iii) di un patto corruttivo e del rapporto sinallagmatico tra promessa/dazione di utilità e compimento di atti contrari ai doveri di ufficio. 5. All'udienza del 12 novembre 2025, il procedimento è stato celebrato in pubblica udienza. Il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Cristina Marzagalli, ha concluso, chiedendo il rigetto del ricorso. I difensori dei ricorrenti - nel corso della discussione orale - hanno illustrato i motivi di ricorso e i motivi nuovi depositati e hanno chiesto di annullare la sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo di ricorso proposto da ZI LO in relazione alla condanna per il delitto previsto dall'art. 319-quater cod. pen. contestato al capo 4) è infondato. 1.1. Si è detto quale sia il tenore del motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione di legge (cfr., supra, ritenuto in fatto n. 3): il delitto non sussisterebbe, poiché la sentenza impugnata postula che l'induzione trovi fondamento in un abuso dei poteri che, tuttavia, nel caso in esame, il pubblico ufficiale non aveva nemmeno in astratto (sicché, in tesi, egli, non avendo quel potere, non avrebbe potuto abusarne, per indurre il privato ad erogare l'utilità). 1.2. Per quanto suggestivo, il motivo di ricorso è infondato. Nei gradi di merito - con duplice e conforme accertamento, con motivazione di cui nemmeno il ricorrente lamenta l'illogicità - si è accertato, in punto di fatto, che: (i) il pubblico 6 ufficiale LO, nel corso di una verifica fiscale - condotta nel 2018, ma relativa all'anno di imposta 2015 - abbia rinvenuto tracce documentali suggestive di irregolarità tributarie ascrivibili al contribuente verificato (la società amministrata da AÈ), relative all'anno di imposta 2017; (ii) il pubblico ufficiale LO abbia lasciato intendere al privato AÈ che egli avrebbe potuto utilizzare tali irregolarità, segnalandole ai livelli competenti dell'Agenzia delle Entrate, con la prospettiva di compiere ulteriori approfondimenti, eventualmente estendendo la verifica fiscale;
(iii) il privato AÈ volesse evitare l'eventualità dell'estensione della verifica fiscale;
(iv) il privato AÈ si sia risolto a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione (per il valore di 20.000 euro, parte dei quali effettivamente corrisposti) in favore della società sportiva di cui il pubblico ufficiale LO era tesoriere;
(v) vi sia stato un nesso psicologico tra la decisione del privato AÈ di sottoscrivere il contratto e la prospettazione di LO di usare le notizie relative alle possibili irregolarità fiscali rilevate;
(vi) detto contratto di sponsorizzazione fosse unicamente lo strumento formale per dissimulare la corresponsione dell'indebita utilità dal privato al pubblico funzionario (tant'è che, in alcun modo, la società amministrata da AÈ ha "speso" il proprio nome per avere un ritorno di immagine da detta sponsorizzazione;
ciò che, secondo i giudici di merito, dimostra che la "vera causa" del contratto e la vera giustificazione dell'obbligazione era altrove). Il ricorrente non contesta tale ricostruzione, nemmeno per dedurne l'illogicità della motivazione, che, del resto, risulta logica e congrua rispetto agli elementi di fatto in essa rappresentati. Ne discende che, in questa sede di legittimità, si può dare per consolidato il risultato probatorio al quale sono giunti i giudici di merito: vi fu l'erogazione di una utilità da parte del privato (la sponsorizzazione, usata come simulacro della corresponsione dell'utilità); l'erogazione dell'utilità è posta in relazione di causa- effetto con la prospettazione del pubblico ufficiale di potere esercitare o non esercitare un suo potere. 1.3. La Corte di appello qualifica l'attività di LO quale abuso di potere in chiave omissiva (il non segnalare - come ritenuto doveroso dal giudice di secondo grado - le irregolarità rilevate per l'anno di imposta 201) e rimarca che LO «aveva evidenziato a AÈ che proprio grazie al suo intervento era riuscito ad evitare un approfondimento della prassi dello "straordinario fuori busta", così garantendogli un risparmio immediato in termini di costi, ma soprattutto evitando la possibilità che l'approfondimento venisse esteso ad ulteriori dipendenti ed annualità» (sentenza di secondo grado, pag. 44). Per sottrarsi a tale conseguenza sfavorevole, il privato AÈ «finiva col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non dovuta (la sponsorizzazione), perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale dalla condotta omissiva di LO» (sentenza di secondo grado, pag. 45); 7 l'imprenditore, infatti, «a seguito della scoperta si trovava in una condizione di seria "difficoltà" (...) e, pertanto, facilmente "suggestionabile" dalla pretesa di danaro rivoltagli dal LO per definire al meglio la pratica, pretesa che il privato era ben consapevole fosse del tutto indebita» (sentenza di secondo grado, pag. 48). 1.4. Tutto ciò premesso, il Collegio ritiene che l'impostazione data dal ricorrente al motivo di ricorso finisca con il risolversi in una questione nominalistica. Deve, anzitutto, osservarsi che - in imputazione - si ascrive a LO di avere abusato «della sua qualità e dei suoi poteri», essendo dunque contestato tanto il c.d. abuso soggettivo, quanto il c.d. abuso oggettivo. Vanno, a questo punto, ricordati - per la loro chiarezza analitica - gli insegnamenti delle Sezioni unite Maldera. L'abuso della qualità «consiste nell'uso indebito della posizione personale rivestita dal pubblico funzionario e, quindi, nella strumentalizzazione da parte di costui non di una sua attribuzione specifica, bensì della propria qualifica soggettiva - senza alcuna correlazione con atti dell'ufficio o del servizio - così da fare sorgere nel privato rappresentazioni costrittive o induttive di prestazioni non dovute» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 10.1). Si tratta di una forma di abuso soggettivo che deve avere una efficacia psicologicamente motivante per il soggetto privato, che «deve comunque avvertire la possibile estrinsecazione dei poteri del pubblico agente, con conseguenze per sé pregiudizievoli o anche ingiustamente favorevoli». L'abuso dei poteri «consiste invece nella strumentalizzazione da parte del pubblico agente dei poteri a lui conferiti, nel senso che questi sono esercitati in modo distorto, vale a dire per uno scopo oggettivamente diverso da quello per cui sono stati conferiti e in violazione delle regole giuridiche di legalità, imparzialità e buon andamento dell'attività amministrativa» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 10.2). Il nucleo del motivo di ricorso del ricorrente è, come già evidenziato, teso a contestare che vi possa essere stato uso distorto del potere da parte di LO, perché, quel potere, il ricorrente non lo aveva. Ma sotto tale profilo, occorre ancora richiamare l'insegnamento delle Sezioni unite: «tale abuso va individuato (...) in relazione al tipo di deviazione dalla causa tipica dei poteri conferiti al soggetto pubblico e deve essere ricondotto alle seguenti ipotesi: a) esercizio dei poteri fuori dei casi previsti dalla legge;
b) mancato esercizio di tali poteri quando sarebbe doveroso esercitarli;
c) esercizio dei poteri in modo difforme da quello dovuto;
d) minaccia di una delle situazioni descritte» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 10.2). 8 In tale linea interpretativa, dunque, si deve ritenere che la condotta ascritta al ricorrente sia stata legittimamente qualificata come condotta di abuso della qualità e dei poteri. 1.5. Va, infatti e anzitutto, evidenziato che la tesi del ricorrente - che postula l'assenza di qualsiasi potere, da parte di LO, di segnalare (e tantomeno utilizzare) le notizie relative ad irregolarità fiscali di un anno di imposta diverso da quello in verifica - non risulta del tutto convincente. Se è vero che il potere ispettivo è limitato all'annualità in verifica (nel caso in esame, l'anno 2015), occorre considerare che, tuttavia, non si rinviene, nel tessuto normativo, una disposizione che vieti al pubblico ufficiale accertatore di segnalare all'Amministrazione di appartenenza quel dato (suggestivo di irregolarità), per avviare future verifiche. Non sembra, in altri termini, preclusa la possibilità di "recuperare" l'elemento di sospetta irregolarità (pur relativo al diverso anno di imposta 2017), per avviare una futura verifica fiscale. Anzi, in giurisprudenza, si è persino escluso che «l'imprecisa indicazione fornita al contribuente circa l'estensione temporale della verifica comportasse l'automatica invalidità dell'atto», laddove l'effetto invalidante non sia espressamente previsto dalla legge (Sez. civ. 5, 21/01/2015, n. 992, Rv. 634407 - 01). A ciò si deve aggiungere che, solo successivamente ai fatti oggetto di questo giudizio, il legislatore ha qualificato come inutilizzabili «ai fini dell'accertamento amministrativo o giudiziale del tributo gli elementi di prova acquisiti oltre i termini di cui all'articolo 12, comma 5, o in violazione di legge» (così l'art.
7-quinquies della legge n. 212/2000, c.d. Statuto del contribuente, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. g) del d.lgs. 30 dicembre 2023, n. 219). Ne discende che - quantomeno a livello potenziale - non si poteva escludere in astratto che LO potesse fare uso della notizia di quella sospetta irregolarità (pur relativa all'anno 2017), per stimolare il compimento di ulteriori verifiche su anni di imposta diversi da quello in verifica. Correttamente, pertanto, i giudici di merito hanno valorizzato in chiave probatoria il fatto che LO abbia prospettato la possibilità di fare (o non fare) uso di quel potere amministrativo. 1.6. Ma, soprattutto, occorre considerare che - sotto il profilo della asimmetria di posizioni - questa eventualità poneva LO in grado di esercitare una attività di pressione psicologica sul privato AÈ. 1.6.1. L'attività induttiva consiste in una «alterazione del processo volitivo altrui, che, pur condizionato da un rapporto comunicativo non paritario, conserva, rispetto alla costrizione, più ampi margini decisionali» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 14.4). Essa si può concretizzare «nella persuasione, nella suggestione, nell'allusione, nel silenzio, nell'inganno (sempre che quest'ultimo non verta sulla doverosità della 9 dazione o della promessa, del cui carattere indebito il privato resta perfettamente conscio;
diversamente, si configurerebbe il reato di truffa), anche variamente e opportunamente collegati e combinati tra di loro» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 14.5). 1.6.2. Il riferimento all'attitudine ingannatoria dell'attività di induzione porta altresì a ritenere persino non decisivo stabilire quale uso potesse fare il pubblico ufficiale LO delle notizie relative alle irregolarità fiscali riferibili ad un anno di imposta diverso da quello in verifica. È sufficiente considerare che si trattava di una prospettazione che, comunque, faceva riferimento al possibile uso di poteri in astratto attribuiti al ricorrente (e, comunque, connessi alla qualità di pubblico ufficiale da lui rivestita) ed è sufficiente considerare altresì l'effetto di pressione e suggestione psicologica che tale prospettazione ha esercitato sul privato. La disposizione incriminatrice pone su un piano di equivalenza l'abuso di qualità e l'abuso di poteri posto che - ove una di tali forme di abuso sia ravvisabile - uno dei nuclei di disvalore del fatto di reato si pone, oltre che sul piano degli interessi pubblicistici coinvolti, sul piano della «alterazione del processo volitivo altrui». Quando, in conseguenza della prospettazione della possibilità di abuso della qualità o del potere, si è in presenza di uno «squilibrio di posizione», il "privato indotto" accede alla illecita pattuizione, poiché «condizionato dal timore di subire un pregiudizio in conseguenza dell'esercizio dei poteri pubblicistici» (Sez. 6, n. 53436 del 06/10/2016, Vecchio, Rv. 268791 - 01). Del resto, in giurisprudenza si è già chiarito che la fattispecie incriminatrice postula che «la qualità od i poteri del pubblico agente siano avvertiti come fonte di iniziative pregiudizievoli, tali da determinare e rafforzare la posizione di assoggettamento del privato» (Sez. 6, n. 41726 del 14/06/2019, Pg, Rv. 278332 - 03). Per altro verso, l'abuso delle qualità o dei poteri può esercitare sul privato indotto all'erogazione dell'utilità una «spinta motivante di natura utilitaristica [...], nella prospettiva di conseguire un indebito tornaconto personale» (Sez. U, n. 12228 del 24/10/2013, dep. 2014, Maldera, Rv. 258474 - 01, considerato in diritto 14.5). 1.6.3. Nel caso in esame, i giudici di merito hanno esattamente ritenuto che - prospettando il possibile esercizio di un potere che, osservato dall'angolo visuale del privato indotto, il pubblico ufficiale LO aveva la possibilità di esercitare - il ricorrente abbia esercitato su AÈ una forma di «prevaricazione abusiva» capace di produrre l'evento finale della indebita dazione o promessa. (Sez. 3, n. 29321 del 14/07/2020, P., Rv. 280439 - 01). I giudici di merito hanno infatti ritenuto che AÈ si sia determinato a contrarre le obbligazioni derivanti dal contratto di sponsorizzazione, perseguendo l'interesse dì evitare che la scoperta delle irregolarità tributarie relative al pagamento di straordinari "fuori busta" potesse determinare conseguenze pregiudizievoli per la società da lui amministrata. Tale 10 giudizio è sviluppato dai giudici di merito con argomenti (sintetizzati supra, considerato in diritto 1.3) che muovono da dati di fatto di cui non si assume il travisamento e che vengono valutati con argomenti non manifestamente illogici. Ne discende l'infondatezza del primo motivo di ricorso. 2. Con riferimento ai capi 5) e 6), vengono anzitutto in rilievo le censure dei ricorrenti relative alla ritenuta inammissibilità dell'appello proposto dal Pubblico ministero nei confronti della sentenza assolutoria di primo grado (cfr., supra, ritenuto in fatto, n. 4.1.). 2.1. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'appello «è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della sentenza impugnata» (per tutte, Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01). Nondimeno, la stessa giurisprudenza ha altresì messo in evidenza la diversità strutturale del giudizio di appello (che ha ad oggetto la rivisitazione integrale del punto di sentenza oggetto di doglianza, con i medesimi poteri del primo giudice ed anche a prescindere dalle ragioni dedotte nel relativo motivo) rispetto a quello del giudizio di legittimità (a critica vincolata); proprio tale diversità strutturale «deve indurre ad escludere che la riproposizione di questioni già esaminate e disattese in primo grado sia di per sé causa di inammissibilità dell'appello»; purché, comunque, l'appellante proponga «motivi caratterizzati da specificità, cioè basati su argomenti che siano strettamente collegati agli accertamenti della sentenza di primo grado» (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01, considerato in diritto n. 8). 2.2. Nel caso in esame, la lettura dell'atto di appello a suo tempo proposto dal Pubblico ministero (cui questa Corte ha accesso, considerata la natura del vizio dedotto;
per tutte, cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - 01), permette di verificare che l'impugnazione soddisfa i requisiti di specificità delineati nei termini anzidetti. Infatti, l'atto di appello proposto dal Pubblico ministero - per la parte che qui interessa - non si risolve in una mera riproposizione dell'ipotesi d'accusa sconfessata dal Giudice per l'udienza preliminare, ma si caratterizza: (i) per una diffusa critica alla valutazione delle prove dichiarative e del significato delle intercettazioni utilizzate e in una - altrettanto diffusa - critica agli argomenti logici utilizzati dal primo giudice (tutto l'atto di appello del Pubblico ministero ne è costellato, alle pagine 18-38 e ciò solleva questa Corte da indicazioni maggiormente puntuali); (il) per la proposizione di una eccezione di inutilizzabilità di una prova dichiarativa valorizzata dal primo giudice in senso assolutorio (atto u di appello, pag. 28); (iii) per la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria il dibattimentale, con richiesta di assumere la deposizione di tre testimoni, uno dei quali mai esaminato nel corso del procedimento (atto di appello, pag. 38). 2.3. Tanto basta a far ritenere che correttamente la Corte di appello di Trieste abbia ritenuto ammissibile l'atto di appello proposto dal Pubblico ministero. Ne discende che il motivo di ricorso è infondato, ai limiti dell'infondatezza manifesta. 3. Con l'ulteriore motivo di ricorso formulato in relazione ai capi 5) e 6), i ricorrenti deducono violazione di legge e vizio di motivazione in ragione del fatto che - nel ribaltare la sentenza assolutoria - il giudice di secondo grado sarebbe venuto meno al dovere di motivazione rafforzata in relazione a tre aspetti cruciali della vicenda corruttiva descritta nelle citate imputazioni (con riferimento alla promessa di utilità - la ipotizzata promessa di futura assunzione del pubblico ufficiale alle dipendenze del privato corruttore;
alla consegna di beni dal privato corruttore in favore della società sportiva dilettantistica di cui il pubblico era tesoriere;
alla ritenuta esistenza del nesso sinallagmatico tra promessa e dazioni, da un lato, e compimento di atti contrari ai doveri di ufficio). 3.1. Va premesso che la Corte di appello, non accogliendo le richieste istruttorie formulate dal Pubblico ministero appellante, non ha rinnovato l'istruttoria, se non limitatamente all'ammissione di una rinnovazione dell'esame dell'imputato LO, limitatamente ai fatti oggetto di contestazione ai capi 5) e 6) Al riguardo, si osserva che - essendosi il giudizio di primo grado celebrato nelle forme del giudizio abbreviato ed avendo la Corte di appello celebrato il giudizio di secondo grado nel 2024 - non vi era il dovere di procedere alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ai sensi dell'art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.; ciò in ragione delle modifiche apportate a tale disposizione dall'art. 34, comma 1, lett. i), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (in vigore a far data dal 30 dicembre 2022). Come già rilevato dalla giurisprudenza di questa Corte, infatti, tale disposizione trova immediata applicazione nel giudizio di appello conseguente allo svolgimento di giudizio abbreviato, in assenza di disposizioni transitorie e in base al principio "tempus regit actum" (conf. Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01, che ha precisato che tale ultimo principio va riferito non al momento della presentazione della impugnazione, ma al tempo in cui l'atto del procedimento, ricompreso nel giudizio di impugnazione, viene ad essere compiuto). Sicché, sotto tale profilo, non possono rilevarsi vizi nella sentenza oggetto di ricorso. 3.2. Tuttavia, la modifica del dato normativo - sulla non indispensabilità della rinnovazione dell'istruttoria in caso di appello del pubblico ministero avverso 12 sentenza emessa all'esito del giudizio abbreviato - non fa venire meno il dovere di motivazione rafforzata che grava sul giudice di secondo grado, nel caso di ribaltamento della sentenza assolutoria emessa all'esito del giudizio di primo grado. Restano tuttora attuali gli insegnamenti resi dalle Sezioni unite nella sentenza Troise, ove si è evidenziato - sul piano dei principi - che «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, considerato in diritto n., 4). Dal che discende - sul piano empirico - che «per la riforma di una sentenza assolutoria nel giudizio di appello non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, ma occorre invece una "forza persuasiva superiore", tale da far venire meno "ogni ragionevole dubbio"» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, considerato in diritto n. 2); il che, sul piano dell'estensione dell'obbligo di motivazione, comporta che «nell'ipotesi di sovvertimento della sentenza assolutoria [...], al giudice d'appello si impone l'obbligo di argomentare circa la plausibilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, P.g. in proc. Troise, Rv. 272430 - 01, considerato in diritto n. 4). I principi di diritto scolpiti nella citata sentenza delle Sezioni unite sono poi stati ribaditi dalla giurisprudenza successiva (anche successiva all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 150/2022). Tra le molte, Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01 che ha affermato che lo standard probatorio necessario per pervenire alla condanna dell'imputato non può limitarsi all'utilizzo «di criteri alternativi di giudizio, quali "la consistente verosimiglianza" o la forte plausibilità" della ricostruzione adottata», essendo viceversa necessario che il giudice sottoponga «nella valutazione delle prove, la tesi accusatoria alle confutazioni costituite dalle ricostruzioni antagoniste prospettate dalle difese» (Sez. 6, n. 7329 del 10/10/2024, dep. 2025, Curatolo, Rv. 288472 - 01, considerato in diritto 6.1). Secondo Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01 «il giudice di appello che riformi la decisione di primo grado ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio e di confutare specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza, tali da 13 giustificare la riforma del provvedimento impugnato [...]. Qualora ad essere sovvertita sia [...] una pronunzia assolutoria, il giudice dell'impugnazione non è più chiamato ad argomentare il dubbio processualmente plausibile dell'innocenza dell'imputato, bensì la certezza della sua colpevolezza, che gli impone di giustificare per quale motivo il diverso apprezzamento delle risultanze processuali deve ritenersi come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, Coveri, Rv. 286490 - 01, considerato in diritto n. 3.1). 3.3. Nel caso in esame, nel riformare la sentenza assolutoria di primo grado, la Corte di appello non ha assolto in modo adeguato al dovere di motivazione rafforzata. La motivazione della sentenza impugnata, infatti, esplicita in modo chiaro la ragione per cui i giudici di secondo grado ritengono di dovere affermare come "maggiormente plausibile" la prospettazione accusatoria (rispetto alla tesi assolutoria); tuttavia, difetta - nella sentenza impugnata - una adeguata spiegazione delle ragioni per cui la sentenza assolutoria di primo grado sarebbe affetta da vizi logici o inadeguatezze probatorie, tali da inficiare «la permanente sostenibilità del primo giudizio» (per usare l'espressione di Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, cit.). 3.4. L'ipotesi d'accusa è chiaramente formalizzata: in esecuzione dell'accordo corruttivo, LO avrebbe compiuto atti contrari ai doveri di ufficio (erogando informazioni a SO, a seguito di accessi abusivi a banche dati dell'Agenzia delle Entrate), accettando la promessa o la consegna di utilità (la promessa di assunzione e la consegna dei beni strumentali in favore dell'associazione sportiva di cui LO era tesoriere). 3.4.1. Con riferimento al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, il giudice di primo grado ha evidenziato che - su una moltitudine di accessi abusivi alle banche dati dell'Agenzia delle Entrate che risultano ascrivibili a LO (oltre 2.000, relativi a 93 soggetti) - le prove dimostrerebbero quelli che possono essere ricollegabili al rapporto tra LO e SO ammontano a tre soli accessi (quelli sopra indicati tra dicembre 2019 e gennaio 2020; cfr. sentenza di primo grado, pag. 57-58). Si tratta di un elemento di rilievo, posto che l'individuazione di quei tre accessi colloca il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio solo nel periodo dicembre 2019-gennaio 2020 (quando la consegna di due delle utilità che il privato avrebbe erogato al pubblico ufficiale si colloca in epoca significativamente precedente, ossia nel 2016 e nella primavera del 2018). Si tratta, dunque, di un elemento che il giudice di primo grado ha valorizzato, con argomentazioni non implausibili, per dubitare - «in difetto di un chiaro nesso di contestualità 14 cronologica» - dell'esistenza di un rapporto sinallagmatico tra l'erogazione di tali utilità e il compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio. Rispetto a tale argomento, la Corte di appello offre una risposta che non soddisfa i requisiti che deve avere la c.d. motivazione rafforzata. In primo luogo, la Corte di appello reputa che i tre accessi abusivi del dicembre 2019-gennaio 2020 non costituiscano un fenomeno isolato, bensì dimostrino lo stabile asservimento del pubblico ufficiale ad interessi personali del privato (sentenza di secondo grado, pag. 57-58, punto 1.9). Sennonché, la Corte di appello non si fa carico di corroborare tale affermazione con puntuali considerazioni in fatto o con approfondimenti istruttori utili a comprendere se - tra gli altri duemila accessi abusivi ascrivibili a LO - ve ne siano stati altri ricollegabili in qualche modo agli interessi di SO;
si tratta di approfondimenti che, da un lato, avrebbero indebolito l'efficacia argomentativa della sentenza impugnata;
e, dall'altro lato, avrebbero corroborato in modo più efficace e meno assertivo l'ipotesi accusatoria (posto che un simile approfondimento potrebbe consentire di ottenere il risultato probatorio di avvicinare cronologicamente due delle consegne di utilità che si assumono componente del patto corruttivo - avvenute nel 2016 e nel 2018 - al compimento degli atti contrari ai doveri di ufficio, il cui compimento è positivamente dimostrato solo a partire a dicembre 2019). In secondo luogo, la Corte di appello tenta di smentire il ragionamento del giudice di primo grado, evidenziando che, con riferimento alla terza utilità consegnata all'associazione sportiva (l'acquisto di un bene strumentale a fine ottobre 2019), era possibile individuare - tra utilità e atti contrari ai doveri di ufficio -un nesso di contestualità cronologica (tanto più, aggiunge la Corte di appello, in considerazione del fatto che il privato SO si era anche reso disponibile a pagare un intervento di manutenzione su detto attrezzo, proprio pochi giorni prima del compimento degli accessi abusivi;
cfr. sentenza di secondo grado, pag. 67, punto 4.6). Sennonché, il giudice di primo grado aveva posto in dubbio la possibilità di collegare questa consegna di utilità (come le precedenti) al compimento di atti contrari ai doveri di ufficio con un argomento: alcuni elementi di prova, a giudizio del primo giudice, hanno dimostrato che SO aveva consuetudine a sponsorizzare, effettuare donazioni o anche elargire aiuti informali a piccole realtà sportive gravitanti nel territorio (e non solo all'associazione sportiva di cui LO era tesoriere); le elargizioni alla società sportiva di cui LO era componente, poi, non erano incoerenti con il rapporto amicale tra LO e SO (si vedano, in particolare, le pag. 67-69 della sentenza di primo grado). La Corte di appello offre una diversa interpretazione di tale aspetto della vicenda, senza però proporre argomenti di pregnanza tale da fare emergere 15 «evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano inficiato la permanente sostenibilità del primo giudizio» (Sez. 5, n. 17965 del 14/02/2024, cit.). Da un lato - ma in modo eccessivamente assertivo - la Corte di appello (sentenza di secondo grado, pag. 65-67) si limita ad escludere: che le erogazioni di SO in favore della associazione sportiva dilettantistica potessero essere una sponsorizzazione (perché la società amministrata da SO non ne ha avuto alcun ritorno di immagine); che le dette erogazioni di SO fossero manifestazione di spirito di liberalità (posto che alcune di tali dazioni furono poste economicamente a carico della società da lui amministrata). Tuttavia, la Corte di appello non si sofferma in modo sufficientemente efficace - se non per poche righe a pag. 65 - sulle dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari da alcune persone informate sui fatti (membri di altre società sportive), che ricevettero da SO erogazioni paragonabili a quelle effettuate in favore di LO (donazioni "non manifeste", erogate per liberalità, o vere e proprie sponsorizzazioni, regolarmente formalizzate). Dichiarazioni che, viceversa, il giudice di primo grado aveva ampiamente - e non illogicamente - valorizzato in senso assolutorio, osservando che «SO non si era prodigato solo per la ASD AN O» (ossia, l'associazione di cui LO era tesoriere), ma anche di altre società sportive del territorio (sentenza di primo grado, pag. 67-69). Sul punto, la Corte di appello non ha adeguatamente confutato - né assumendo prove di segno contrario, né portando argomenti logici capaci di ribaltare quello (non manifestamente illogico) del primo giudice - la motivazione della sentenza assolutoria di primo grado. 3.4.2. Anche con riferimento alla promessa di assunzione - secondo l'accusa: l'altra utilità "promessa" dal privato al pubblico ufficiale - la Corte di appello non porta argomenti capaci di sovvertire la decisione di primo grado in modo adeguato a soddisfare il dovere di motivazione rafforzata. La Corte di appello - schematizzandone la motivazione - valorizza in tal senso i seguenti argomenti: in numerose intercettazioni telefoniche, emergono riferimenti di LO a SO, come suo («forse») futuro datore di lavoro;
le indagini hanno documentato che LO si prestava a fare anche delle commissioni in favore di SO, così dimostrando una disponibilità assimilabile a quella di un dipendente;
una persona informata sui fatti ha riferito che LO gli aveva confidato che SO gli aveva offerto un lavoro;
altra persona informata sui fatti ha riferito che LO aveva manifestato voglia di cambiare lavoro;
un dipendente di SO era prossimo al pensionamento e rivestiva una figura professionale che avrebbe potuto essere di interesse proprio per LO. Sennonché, tali argomenti - che certo non sono privi di coerenza rispetto all'ipotesi d'accusa - non sono di pregnanza tale da disarticolare l'interpretazione che, di quegli stessi elementi di prova, ha offerto il giudice di primo grado (che, 16 anche sotto tale profilo, ha svolto un ragionamento non manifestamente illogico o implausibile). Il giudice di primo grado, infatti, aveva ritenuto non vi fosse prova univoca dell'esistenza di un patto - intercorso tra LO e SO - che contemplava l'assunzione del primo alle dipendenze del secondo. Al riguardo, la sentenza di primo grado rileva che, effettivamente, una serie di elementi di prova (intercettazioni telefoniche o sommarie informazioni testimoniali rese da persone informate sui fatti), conferma che LO aveva ripetutamente prospettato la possibilità di cambiare lavoro e andare a lavorare alle dipendenze di un suo amico, da alcune fonti esplicitamente individuato in SO;
sennonché - evidenzia il G.i.p. - la fonte di tali informazioni probatorie è sempre individuabile nel solo LO;
nessun elemento di prova, viceversa, dimostrerebbe che SO abbia fatto quella promessa al pubblico ufficiale (solo in un'occasione - stando alle fonti di prova - SO e LO, parlando tra loro al telefono, avrebbero in qualche modo lambito il tema della futura assunzione: in una conversazione, tra le molte registrate, a fronte di un cenno di LO alla possibilità di andare a lavorare per lui, SO si sarebbe limitato a tacere, sorridendo, senza però respingere esplicitamente l'eventualità). Secondo la valutazione del primo giudice, dunque, è possibile che i riferimenti di LO alla possibilità di lavorare in futuro per SO costituiscano la manifestazione di un suo progetto o di un suo desiderio;
detti riferimenti, tuttavia, non dimostrano però, che SO abbia fatto quella promessa di assunzione. Anche la disponibilità di LO a fare commissioni a beneficio di SO sarebbe in sé scarsamente significativa: essa potrebbe trovare plausibile spiegazione nel rapporto di amicizia che lega i due ricorrenti. La sentenza di primo grado, per corroborare tali argomentazioni, svolge due ulteriori considerazioni: da un lato, vi sono alcune fonti di prova dichiarativa che confermerebbero che - tra LO e SO - si era instaurata un legame di amicizia;
dall'altro lato - aggiunge il primo giudice - è singolare che, nelle 122 telefonate intercettate tra LO e SO (per tre ore complessive di registrazione), mai vi sia stato un riferimento esplicito di SO alla possibilità che LO andasse a lavorare alle sue dipendenze. Sicché, verrebbe meno la solida dimostrazione della promessa di utilità (dal privato al pubblico ufficiale), da porre in relazione sinallagmatica con il compimento di atti contrari ai doveri di ufficio (si veda la sentenza di primo grado, in particolare, pag. 58-64, in particolare, pag. 63-64). A tali argomenti, la Corte di appello non oppone censure decisive: da un lato, osserva che - della promessa di assunzione - SO e LO avrebbero ben potuto parlare nei non rari incontri di persona che avevano;
dall'altro, dubita dell'esistenza di un rapporto di amicizia (posto che, dalle intercettazioni tra i due, 17 non emergono riferimenti ad appuntamenti per passare insieme del tempo, per attività di svago, et similia). Ma tali argomentazioni si limitano a proporre una versione alternativa (non spetta a questa Corte dire se più o meno probabile rispetto a quella offerta dal primo giudice), senza però destrutturare uno degli argomenti spesi dal primo giudice per spiegare i rapporti tra LO e SO (cioè: l'ipotizzato legame di amicizia, di cui, come detto, riferiscono alcune persone informate sui fatti). 3.4.3. La sentenza impugnata, dunque, non confuta in modo adeguato gli argomenti spesi dalla sentenza assolutoria di primo grado, non riuscendo a mettere in luce «evidenti vizi logici»; né essa porta argomenti dotati di efficacia persuasiva decisiva, tali da imporre di individuare, come unica soluzione processualmente sostenibile, quella della responsabilità dei due ricorrenti in relazione ai reati loro rispettivamente ascritti ai capi 5) e 6). 4. Si impone pertanto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente ai capi 5) e 6). Il giudice del rinvio dovrà farsi carico - se necessario, anche assumendo ulteriori prove - di riesaminare almeno i profili evidenziati ai punti 3.4.1-3.4.3 della motivazione che precede (sotto il profilo dell'esistenza di altri elementi sintomatici della disponibilità di LO a compiere atti contrari ai doveri di ufficio, oltre ai tre accessi abusivi indicati in imputazione;
sotto il profilo della esistenza - o meno - di una consuetudine amicale tra LO e SO;
sotto il profilo della consuetudine - o meno - di SO di erogare aiuti, con sponsorizzazioni o in altra forma, in favore di realtà associative del territorio). Il rigetto del motivo di ricorso relativo al capo 4) comporta, ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen., che deve essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza con riferimento alla responsabilità dell'imputato in relazione a detta imputazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con riferimento ai reati di cui ai capi 5) e 6) della contestazione nei confronti di SO AN e LO ZI e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Trieste per nuovo giudizio su tali capi. Rigetta il ricorso proposto da LO ZI in relazione al reato di cui al capo 4), dichiarando per tale capo l'irrevocabilità della sentenza con riferimento alla responsabilità dell'imputato. Così deciso il 12/11/2025