CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 23/01/2026, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1030/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12381/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da ricorrente 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90165592 36 000 SPESE DI LITE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione
Monocratica, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259016559236/000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - ON e notificato in data 16/04/2025 avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120240071848668000, per recupero spese di giudizio ed eventuali oneri accessori Art.15 D.lgs. n.546/92 per l'anno d'imposta 2010 per l'importo di € 605,88
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n. 2670/23/2025 del 12/02/2025, depositata il 13/02/2025, ha annullato la suddetta cartella di pagamento
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate ON e chiede venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto la cartella impugnata è stata annullata per il totale dell'importo con provvedimento 00001 7 TF3 SGR 08/04/2025 2025S000000000258665
Con memorie successive la ricorrente insiste affinché gli vengano attribuite le spese di lite sostenendo che, nel caso di specie, si è di fronte di fronte ad un annullamento di un atto illegittimo fin dalla sua fase di emanazione, cosa che le ha comportato oneri e spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che nelle more del processo è stata depositata dall'Ufficio la richiesta di estinzione del giudizio
Osserva il Collegio che l'acquisita prova della definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Per quanto concerne le spese di lite, in considerazione della condotta dell'Ente, che ha costretto la contribuente ad affrontare un procedimento presso la Corte Tributaria, nonostante che la cartella impugnata emessa dall'Agenzia fosse stata già annullata con precedente sentenza della Corte tributaria, induce questo
Collegio alla sua condanna alle spese del giudizio
Per mero errore materiale nel dispositivo e stato riportato due volte a condanna alle spese, pertanto si corregge nel seguente
PQM
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della marteria del contendere e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio che vengono quantificate in € 200,00 oltre oneri accessori se dovuti, oltre al rimborso del CU, con attribuzione al difensore antistatario
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BENEDUCE VALERIA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12381/2025 depositato il 28/06/2025
proposto da ricorrente 1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale I Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - ON - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90165592 36 000 SPESE DI LITE 2010
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 704/2026 depositato il
19/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente propone alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Napoli in composizione
Monocratica, ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 07120259016559236/000 emesso dall'Agenzia delle Entrate - ON e notificato in data 16/04/2025 avente ad oggetto la cartella di pagamento n.
07120240071848668000, per recupero spese di giudizio ed eventuali oneri accessori Art.15 D.lgs. n.546/92 per l'anno d'imposta 2010 per l'importo di € 605,88
La ricorrente chiede l'annullamento dell'atto impugnato in quanto la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado con sentenza n. 2670/23/2025 del 12/02/2025, depositata il 13/02/2025, ha annullato la suddetta cartella di pagamento
Si costituisce in giudizio Agenzia delle Entrate ON e chiede venga dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, in quanto la cartella impugnata è stata annullata per il totale dell'importo con provvedimento 00001 7 TF3 SGR 08/04/2025 2025S000000000258665
Con memorie successive la ricorrente insiste affinché gli vengano attribuite le spese di lite sostenendo che, nel caso di specie, si è di fronte di fronte ad un annullamento di un atto illegittimo fin dalla sua fase di emanazione, cosa che le ha comportato oneri e spese
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si osserva che nelle more del processo è stata depositata dall'Ufficio la richiesta di estinzione del giudizio
Osserva il Collegio che l'acquisita prova della definizione in via amministrativa comporta l'estinzione della controversia.
Pertanto, in considerazione di quanto sopra evidenziato, si deve far luogo a pronuncia che, essendo cessata la materia del contendere, dichiari l'estinzione del giudizio, ai sensi dell'art. 46 D. Lgs. n.546/92.
Per quanto concerne le spese di lite, in considerazione della condotta dell'Ente, che ha costretto la contribuente ad affrontare un procedimento presso la Corte Tributaria, nonostante che la cartella impugnata emessa dall'Agenzia fosse stata già annullata con precedente sentenza della Corte tributaria, induce questo
Collegio alla sua condanna alle spese del giudizio
Per mero errore materiale nel dispositivo e stato riportato due volte a condanna alle spese, pertanto si corregge nel seguente
PQM
P.Q.M.
Dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della marteria del contendere e condanna l'Agenzia al pagamento delle spese del giudizio che vengono quantificate in € 200,00 oltre oneri accessori se dovuti, oltre al rimborso del CU, con attribuzione al difensore antistatario