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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 25/11/2025, n. 3781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3781 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US EC
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8727/2022 vertente tra:
Avv.ti Anna Grieco e NC AS, parte attrice/opponente
e
CP_1 parte convenuta/opposta nonché
[...]
Controparte_2 altri convenuti non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8727/2022 R.G., vertente tra
Avv.ti Anna Grieco e NC AS, rappresentati e difesi da sé medesimi, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore indicato in Caserta, Via Cattaneo n. 12; parte attrice/opponente
e in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raucci, CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marcianise, Via Siracusa n. 16, in virtù di procura allegata agli atti;
parte convenuta/opposta nonché
Controparte_2
Controparte_2 altri convenuti non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex art. 617, comma
2 II c.p.c. proposta dagli odierni istanti avverso l'ordinanza resa in data 30.6.2022 dal G.E. titolare della procedura esecutiva mobiliare presso terzi Rg n. 3816/2021.
Essa espropriazione veniva intrapresa da - in forza della sentenza resa dall'intestato Controparte_2
Tribunale – Sezione Lavoro n. 634/2021 del 3.3.2021, munita della formula esecutiva in data
9.3.2021- in danno della società e nei confronti del terzo CP_1 Controparte_2
[...]
Nell'ambito della procedura - a fronte della opposizione proposta dalla società esecutata CP_1 con ricorso depositato in data 17.5.2022 – il G.E. provvedeva alla fissazione della udienza del
30.6.2022, per la delibazione sulla istanza di sospensione (cfr. decreto del 26.5.2022).
Nelle more, spiegavano intervento gli Avv.ti Anna Grieco e NC AS a titolo di distrattari delle spese di lite liquidate nella sentenza resa dall'intestato Tribunale – Sezione Lavoro n.
2235/2021 del 22.9.2021, munita della formula esecutiva in data 8.11.2021.
Con ordinanza del 30.6.2022, il G.E. dichiarava cessata la materia del contendere “… per caducazione del titolo esecutivo azionato dalla parte interventrice sulla sentenza n.634/2021 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Lavoro e Previdenza, verificatasi a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto - avverso la sentenza recante nr. 2235/2021 (azionata nella procedura de qua) - dinanzi la
Corte di Appello di Napoli, giusta dispositivo prodotto agli atti. …” e, per l'effetto, dichiarava estinta la procedura esecutiva, disponendo lo svincolo dell'eventuale compendio pignorato.
Avverso il detto provvedimento, con ricorso depositato in data 20.7.2022, spiegavano opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. gli Avv.ti Anna Grieco e NC AS deducendo della erroneità della ordinanza impugnata – di cui chiedevano la sospensione della efficacia – stante la validità del titolo da loro azionato con l'atto di intervento, non inficiato dalla caducazione della sentenza azionata dal procedente . Controparte_2
Il giudice di turno della Sezione Feriale, designato per la trattazione della opposizione, all'esito della disposta integrazione del contraddittorio nella fase sommaria (cfr. ordinanza del 3.8.2022), con ordinanza resa in data 16.9.2022, sospendeva l'efficacia della ordinanza opposta, compensava le spese di lite ed assegnava termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito innanzi al
Giudice competente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli Avv.ti Anna Grieco e NC AS instauravano la fase del merito della opposizione, reiterando nella presente sede le medesime argomentazioni svolte nell'ambito della fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “…
Accogliere l'opposizione proposta e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza con conseguente revoca della stessa e per l'effetto - disporre l'assegnazione per l'assegnazione della
3 somma di € 2925,54, oltre spese e competenze della della procedura esecutiva;
- condannare la al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento …” (cfr. pag. 5 e 6 atto CP_1 introduttivo).
Si costituiva in giudizio la che, argomentando della correttezza della decisione assunta CP_1 dal GOP in funzione del G.E., sosteneva della operatività dell'effetto espansivo esterno con conseguente travolgimento del titolo azionato dagli odierni istanti in ragione della avvenuta caducazione della sentenza n. 634/2021 da parte della CdA di Napoli.
Il terzo pignorato, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
Con ordinanza del 18.4.2023, la scrivente disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore procedente della espropriazione mobiliare presso terzi, ; con ordinanza Controparte_2 del 5.3.2024, rilevata la nullità della notificazione tempestivamente avvenuta, per come effettuata, disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti del predetto.
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva rinviato alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti: e Controparte_2 [...]
ritualmente convenuti in giudizio e non costituiti. Controparte_2
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata e vada accolta per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
L'intervento spiegato dagli odierni istanti, come accennato, si fonda sulla sentenza resa dall'intestato
Tribunale – Sezione Lavoro n. 2235/2021 del 22.9.2021; essa pronuncia veniva resa all'esito della opposizione spiegata avverso gli atti di precetto - cui era sottesa la sentenza n. 634/2021 - a definizione della quale il Tribunale, rilevando la non permeabilità dei motivi di opposizione ex art. 615, I comma c.p.c. con quelli di gravame, rigettava l'opposizione e condannava la al CP_1 pagamento in favore di delle spese processuali, di cui disponeva la distrazione ex Controparte_2 art. 93 c.p.c. nei confronti dei difensori odierni istanti.
Nel presente giudizio, questi hanno rimarcato l'assoluta autonomia del titolo azionato, con conseguente erroneità del provvedimento adottato dal G.E.; diversamente, l'opposta ha CP_1 invocato l'automatico effetto espansivo esterno della sentenza di riforma della Corte d'Appello, facendo richiamo alla disposizione dell'art. 336, comma II c.p.c..
Come noto, l'art. 336 c.p.c. dispone: “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”; il primo comma della norma disciplina il c.d. effetto espansivo interno della sentenza di riforma, riguardante le parti
4 della sentenza dipendenti dalla riforma ed secondo comma il c.d. effetto espansivo esterno, relativo ai provvedimenti e agli atti dipendenti.
La sentenza d'appello conserva anzitutto il c.d. effetto sostitutivo immediato della sentenza di primo grado da essa riformata: dal momento della pronuncia di riforma essa è caducata e non può più spiegare alcuna efficacia né di accertamento né di condanna né costitutiva.
In particolare, la sentenza di condanna riformata non può essere posta a fondamento dell'inizio o della prosecuzione dell'esecuzione forzata né valere da titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale né può essere invocata ad alcun effetto;
all'atto della pubblicazione della sentenza di riforma quale effetto ex lege viene meno l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 13-6-2014,
n.13492), dacché – con specifico riguardo al caso di specie – certamente il creditore procedente,
, non aveva più diritto di procedere in executivis. Controparte_2
Occorre a questo punto soffermarsi sulla portata della efficacia caducatoria della sentenza n.
2047/2022 della CdA di Napoli (che ha riformato la sentenza n. 634/2021) e stabilire se essa può esplicare i suoi effetti anche con riguardo alla pronuncia azionata dagli Avv.ti Anna Grieco e
NC AS (la n. 2235/2021).
Ad avviso del Tribunale la risposta è negativa.
Ed invero, la circostanza di per sé considerata della riforma del titolo sotteso agli atti di precetto opposti - originante la procedura Rg n. 1814/2021, definita con la sentenza n. 2235/2021 - non vale a travolgere la statuizione sulla regolamentazione delle spese contenuta nell'autonomo titolo azionato.
Tanto si dice in ragione del fatto che dalla motivazione della sentenza n. 2235/2021, azionata con l'atto di intervento, si inferisce che essa non riguarda il merito della vicenda (e, dunque, la questione oggetto di riforma); ivi il Tribunale, difatti, afferma che “… afferendo le considerazioni esposte negli atti di opposizione dalla società a fatti che attengono alla ingiustizia nel merito della decisione, esse riguardano contestazioni che devono essere prospettate esclusivamente nel giudizio d'impugnazione, id est in sede di Appello (cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000
n. 12664). …” (cfr. pag. 3).
Di qui l'autonomia della disposta condanna alle spese (derivante dalla applicazione del principio della soccombenza correlato alla inammissibilità in sede di opposizione a precetto delle censure devolvibili nella sede tipica, costituita dall'appello) con conseguente impossibilità di affermare l'operatività della caducazione, quale effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c..
L'ipotesi in esame non consente di affermare che la riforma della sentenza (si ribadisce, la sentenza n. 634/2021 del 3.3.2021) travolga la statuizione sulle spese contenuta nella diversa pronuncia azionata (la n. 2235/2021 del 22.9.2021), proprio perché difetta quel rapporto di dipendenza tra quest'ultima pronuncia e la prima.
5 Né tantomeno l'invocato effetto espansivo esterno può atteggiarsi come effetto espansivo interno al di fuori – per quanto oggetto di interesse nella presente sede – del capo sulle spese processuali di cui alla sola pronuncia oggetto di riforma, la n. 634/2021 del 3.3.2021.
Alla luce di quanto innanzi detto l'opposizione va accolta.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato nei termini innanzi descritti deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, privo di potestà sostitutiva dell'atto invalido, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: al G.E., adito in riassunzione del processo esecutivo, competerà l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Le spese – nei rapporti tra la parte attrice/opponente e quella convenuta opposta CP_1
– seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato nella misura del 30%, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
nei rapporti tra le altre parti, il Tribunale reputa sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come inciso dalla pronuncia della Consulta, per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8727/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e della Controparte_2 Controparte_2
• accoglie l'opposizione spiegata nell'interesse degli Avv.ti Anna Grieco e NC AS;
• condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.357,00, di cui € CP_1
168,00 per spese ed € 1.189,00 per compensi (di cui, € 297,00 per fase di studio, € 297,00 per fase introduttiva, € 595,00 per fase decisionale);
• dichiara – nei rapporti tra le altre parti del giudizio – l'integrale compensazione delle spese di lite;
• dispone la restituzione del fascicolo della esecuzione Rg 3816/2021, in visione alla scrivente in ragione del presente giudizio di merito, al giudice titolare.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa US EC
6
UFFICIO ESECUZIONI- SEZIONE IV CIVILE
Giudice dott.ssa US EC
Nel procedimento iscritto al n. R.G. 8727/2022 vertente tra:
Avv.ti Anna Grieco e NC AS, parte attrice/opponente
e
CP_1 parte convenuta/opposta nonché
[...]
Controparte_2 altri convenuti non costituiti
****** considerato che la causa è chiamata per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c.; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla modalità di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., con espressa specificazione che il deposito delle note scritte debba intendersi sostitutivo della discussione orale;
viste le note illustrative depositate, nonché quelle scritte predisposte dalle parti per l'odierna udienza, da intendersi richiamate per relationem;
1 Il giudice, all'esito della udienza figurata, pronuncia sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
SENTENZA N. ANNO 2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa
US EC, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8727/2022 R.G., vertente tra
Avv.ti Anna Grieco e NC AS, rappresentati e difesi da sé medesimi, elettivamente domiciliati presso lo studio del secondo difensore indicato in Caserta, Via Cattaneo n. 12; parte attrice/opponente
e in persona del legale rapp. p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Angelo Raucci, CP_1 elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Marcianise, Via Siracusa n. 16, in virtù di procura allegata agli atti;
parte convenuta/opposta nonché
Controparte_2
Controparte_2 altri convenuti non costituiti
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio all'insegnamento della Suprema Corte (cfr. Cass. civ., Sez. III, 19.10.2006, n.
22409).
In via preliminare ed al fine di comprendere l'odierno thema decidendum, giova osservare che il presente procedimento costituisce la fase a cognizione piena della opposizione ex art. 617, comma
2 II c.p.c. proposta dagli odierni istanti avverso l'ordinanza resa in data 30.6.2022 dal G.E. titolare della procedura esecutiva mobiliare presso terzi Rg n. 3816/2021.
Essa espropriazione veniva intrapresa da - in forza della sentenza resa dall'intestato Controparte_2
Tribunale – Sezione Lavoro n. 634/2021 del 3.3.2021, munita della formula esecutiva in data
9.3.2021- in danno della società e nei confronti del terzo CP_1 Controparte_2
[...]
Nell'ambito della procedura - a fronte della opposizione proposta dalla società esecutata CP_1 con ricorso depositato in data 17.5.2022 – il G.E. provvedeva alla fissazione della udienza del
30.6.2022, per la delibazione sulla istanza di sospensione (cfr. decreto del 26.5.2022).
Nelle more, spiegavano intervento gli Avv.ti Anna Grieco e NC AS a titolo di distrattari delle spese di lite liquidate nella sentenza resa dall'intestato Tribunale – Sezione Lavoro n.
2235/2021 del 22.9.2021, munita della formula esecutiva in data 8.11.2021.
Con ordinanza del 30.6.2022, il G.E. dichiarava cessata la materia del contendere “… per caducazione del titolo esecutivo azionato dalla parte interventrice sulla sentenza n.634/2021 emessa dal Tribunale di S. Maria C.V., Sezione Lavoro e Previdenza, verificatasi a seguito dell'accoglimento dell'appello proposto - avverso la sentenza recante nr. 2235/2021 (azionata nella procedura de qua) - dinanzi la
Corte di Appello di Napoli, giusta dispositivo prodotto agli atti. …” e, per l'effetto, dichiarava estinta la procedura esecutiva, disponendo lo svincolo dell'eventuale compendio pignorato.
Avverso il detto provvedimento, con ricorso depositato in data 20.7.2022, spiegavano opposizione ex art. 617, comma II c.p.c. gli Avv.ti Anna Grieco e NC AS deducendo della erroneità della ordinanza impugnata – di cui chiedevano la sospensione della efficacia – stante la validità del titolo da loro azionato con l'atto di intervento, non inficiato dalla caducazione della sentenza azionata dal procedente . Controparte_2
Il giudice di turno della Sezione Feriale, designato per la trattazione della opposizione, all'esito della disposta integrazione del contraddittorio nella fase sommaria (cfr. ordinanza del 3.8.2022), con ordinanza resa in data 16.9.2022, sospendeva l'efficacia della ordinanza opposta, compensava le spese di lite ed assegnava termine di giorni 60 per l'instaurazione del giudizio di merito innanzi al
Giudice competente.
Con l'atto introduttivo del presente giudizio gli Avv.ti Anna Grieco e NC AS instauravano la fase del merito della opposizione, reiterando nella presente sede le medesime argomentazioni svolte nell'ambito della fase sommaria e rassegnando le seguenti conclusioni: “…
Accogliere l'opposizione proposta e nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità dell'ordinanza con conseguente revoca della stessa e per l'effetto - disporre l'assegnazione per l'assegnazione della
3 somma di € 2925,54, oltre spese e competenze della della procedura esecutiva;
- condannare la al pagamento delle spese e compensi del presente procedimento …” (cfr. pag. 5 e 6 atto CP_1 introduttivo).
Si costituiva in giudizio la che, argomentando della correttezza della decisione assunta CP_1 dal GOP in funzione del G.E., sosteneva della operatività dell'effetto espansivo esterno con conseguente travolgimento del titolo azionato dagli odierni istanti in ragione della avvenuta caducazione della sentenza n. 634/2021 da parte della CdA di Napoli.
Il terzo pignorato, sebbene ritualmente convenuto in giudizio, non si costituiva.
Con ordinanza del 18.4.2023, la scrivente disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti del creditore procedente della espropriazione mobiliare presso terzi, ; con ordinanza Controparte_2 del 5.3.2024, rilevata la nullità della notificazione tempestivamente avvenuta, per come effettuata, disponeva la rinnovazione della notificazione nei confronti del predetto.
All'esito, ritenuto il procedimento maturo per la decisione, veniva rinviato alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
In via preliminare va dichiarata la contumacia delle seguenti parti: e Controparte_2 [...]
ritualmente convenuti in giudizio e non costituiti. Controparte_2
Il Tribunale reputa che l'opposizione sia fondata e vada accolta per quanto di seguito si provvederà ad illustrare.
L'intervento spiegato dagli odierni istanti, come accennato, si fonda sulla sentenza resa dall'intestato
Tribunale – Sezione Lavoro n. 2235/2021 del 22.9.2021; essa pronuncia veniva resa all'esito della opposizione spiegata avverso gli atti di precetto - cui era sottesa la sentenza n. 634/2021 - a definizione della quale il Tribunale, rilevando la non permeabilità dei motivi di opposizione ex art. 615, I comma c.p.c. con quelli di gravame, rigettava l'opposizione e condannava la al CP_1 pagamento in favore di delle spese processuali, di cui disponeva la distrazione ex Controparte_2 art. 93 c.p.c. nei confronti dei difensori odierni istanti.
Nel presente giudizio, questi hanno rimarcato l'assoluta autonomia del titolo azionato, con conseguente erroneità del provvedimento adottato dal G.E.; diversamente, l'opposta ha CP_1 invocato l'automatico effetto espansivo esterno della sentenza di riforma della Corte d'Appello, facendo richiamo alla disposizione dell'art. 336, comma II c.p.c..
Come noto, l'art. 336 c.p.c. dispone: “La riforma o la cassazione parziale ha effetto anche sulle parti della sentenza dipendenti dalla parte riformata o cassata. La riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata”; il primo comma della norma disciplina il c.d. effetto espansivo interno della sentenza di riforma, riguardante le parti
4 della sentenza dipendenti dalla riforma ed secondo comma il c.d. effetto espansivo esterno, relativo ai provvedimenti e agli atti dipendenti.
La sentenza d'appello conserva anzitutto il c.d. effetto sostitutivo immediato della sentenza di primo grado da essa riformata: dal momento della pronuncia di riforma essa è caducata e non può più spiegare alcuna efficacia né di accertamento né di condanna né costitutiva.
In particolare, la sentenza di condanna riformata non può essere posta a fondamento dell'inizio o della prosecuzione dell'esecuzione forzata né valere da titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale né può essere invocata ad alcun effetto;
all'atto della pubblicazione della sentenza di riforma quale effetto ex lege viene meno l'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado (cfr. Cass. 13-6-2014,
n.13492), dacché – con specifico riguardo al caso di specie – certamente il creditore procedente,
, non aveva più diritto di procedere in executivis. Controparte_2
Occorre a questo punto soffermarsi sulla portata della efficacia caducatoria della sentenza n.
2047/2022 della CdA di Napoli (che ha riformato la sentenza n. 634/2021) e stabilire se essa può esplicare i suoi effetti anche con riguardo alla pronuncia azionata dagli Avv.ti Anna Grieco e
NC AS (la n. 2235/2021).
Ad avviso del Tribunale la risposta è negativa.
Ed invero, la circostanza di per sé considerata della riforma del titolo sotteso agli atti di precetto opposti - originante la procedura Rg n. 1814/2021, definita con la sentenza n. 2235/2021 - non vale a travolgere la statuizione sulla regolamentazione delle spese contenuta nell'autonomo titolo azionato.
Tanto si dice in ragione del fatto che dalla motivazione della sentenza n. 2235/2021, azionata con l'atto di intervento, si inferisce che essa non riguarda il merito della vicenda (e, dunque, la questione oggetto di riforma); ivi il Tribunale, difatti, afferma che “… afferendo le considerazioni esposte negli atti di opposizione dalla società a fatti che attengono alla ingiustizia nel merito della decisione, esse riguardano contestazioni che devono essere prospettate esclusivamente nel giudizio d'impugnazione, id est in sede di Appello (cfr. Cass. 19.12.2006 n. 27159; Cass. 19.6.2001 n. 8331; Cass. 20.9.2000
n. 12664). …” (cfr. pag. 3).
Di qui l'autonomia della disposta condanna alle spese (derivante dalla applicazione del principio della soccombenza correlato alla inammissibilità in sede di opposizione a precetto delle censure devolvibili nella sede tipica, costituita dall'appello) con conseguente impossibilità di affermare l'operatività della caducazione, quale effetto espansivo esterno di cui all'art. 336 c.p.c..
L'ipotesi in esame non consente di affermare che la riforma della sentenza (si ribadisce, la sentenza n. 634/2021 del 3.3.2021) travolga la statuizione sulle spese contenuta nella diversa pronuncia azionata (la n. 2235/2021 del 22.9.2021), proprio perché difetta quel rapporto di dipendenza tra quest'ultima pronuncia e la prima.
5 Né tantomeno l'invocato effetto espansivo esterno può atteggiarsi come effetto espansivo interno al di fuori – per quanto oggetto di interesse nella presente sede – del capo sulle spese processuali di cui alla sola pronuncia oggetto di riforma, la n. 634/2021 del 3.3.2021.
Alla luce di quanto innanzi detto l'opposizione va accolta.
All'accertamento sul vizio dell'atto impugnato nei termini innanzi descritti deve limitarsi la statuizione di questo giudicante, privo di potestà sostitutiva dell'atto invalido, data la natura meramente rescindente connotante il giudizio di opposizione agli atti esecutivi: al G.E., adito in riassunzione del processo esecutivo, competerà l'adozione dei provvedimenti conseguenziali.
Le spese – nei rapporti tra la parte attrice/opponente e quella convenuta opposta CP_1
– seguono la soccombenza di quest'ultima e si liquidano in dispositivo, tenuto conto del D.M. applicabile ratione temporis in relazione allo scaglione di riferimento, esclusa la fase istruttoria ed applicata la riduzione ex art. 4 D.M. 55/14, come successivamente modificato nella misura del 30%, in ragione del grado di complessità delle questioni di fatto e di diritto trattate;
nei rapporti tra le altre parti, il Tribunale reputa sussistenti quelle gravi ed eccezionali ragioni di cui al secondo comma dell'art. 92 c.p.c., come inciso dalla pronuncia della Consulta, per dichiararle integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al R.G. n. 8727/2022, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
• dichiara la contumacia di e della Controparte_2 Controparte_2
• accoglie l'opposizione spiegata nell'interesse degli Avv.ti Anna Grieco e NC AS;
• condanna la al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.357,00, di cui € CP_1
168,00 per spese ed € 1.189,00 per compensi (di cui, € 297,00 per fase di studio, € 297,00 per fase introduttiva, € 595,00 per fase decisionale);
• dichiara – nei rapporti tra le altre parti del giudizio – l'integrale compensazione delle spese di lite;
• dispone la restituzione del fascicolo della esecuzione Rg 3816/2021, in visione alla scrivente in ragione del presente giudizio di merito, al giudice titolare.
Santa Maria Capua Vetere, 25.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa US EC
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