Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza 30/12/2025, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03791/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01474/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1474 del 2025, proposto da NT AR SA, rappresentata e difesa dall’avvocato Paolo Giovanni Rotelli, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero dell’istruzione e del merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
per l’esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 1401/2024 emessa e pubblicata in data 08.07.2024 dal Tribunale di Messina, sez. Lavoro, nel procedimento iscritto al n. 5796/2023 R.G. del Tribunale di Messina, non impugnata nel termine lungo semestrale e passata in giudicato in data 08.02.2025, notificata in copia conforme in data 14.01.2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’istruzione e del merito;
Visto l’art. 114 c.p.a.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Con ricorso notificato e depositato il 6 luglio 2025, parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza indicata in oggetto con cui il Ministero dell’istruzione e del merito è stato condannato ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 1.000,00, oltre interessi legali dalla data del diritto all’accredito al soddisfo, senza cumulo con la rivalutazione monetaria in applicazione dell’art. 22, comma 36, legge n. 724/1994;
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva in data 14 gennaio 2025 ed è ormai passata in giudicato, in quanto non più impugnabile per decorrenza dei termini di impugnazione.
Si è costituito in giudizio con atto di mero stile il Ministero dell’istruzione e del merito.
Alla camera di consiglio indicata in epigrafe, come da verbale, dopo la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
Il ricorso merita di essere accolto nei termini in appresso specificati.
Deve innanzitutto osservarsi che la parte ricorrente ha chiesto l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, come non contestato dal Ministero resistente, passata in giudicato, dunque rientrante nella categoria di provvedimenti giurisdizionali in ordine ai quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’esperimento del giudizio di ottemperanza.
Risulta rispettato il disposto dell’art. 114, comma 1, c.p.a. (quanto al termine decennale per la proposizione dell’azione) e, in ordine al termine per il deposito del ricorso, dell’art. 87, comma 3, c.p.a. (in relazione ai giudizi di cui al precedente comma 2, lett. d)).
In ordine al disposto dell’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1997, n. 30, e ss. mm. ed ii., è stata documentata la rituale notificazione al Ministero resistente;
Nel merito, poi, visto il rituale esercizio dell’azione di ottemperanza e l’affermato perdurante inadempimento del Ministero dell’istruzione e del merito – che non ha specificamente contestato il titolo eseguendo e l’idoneità dello stesso all’esecuzione, né ha comprovato l’avvenuto pagamento, in applicazione del principio secondo il quale i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi di diritti vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. – sussiste in capo alla parte resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza in epigrafe.
Deve essere conseguentemente ordinato al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al titolo in epigrafe entro novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza alla scadenza del termine di novanta (90) giorni, il Collegio provvede, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., alla nomina di un commissario ad acta, individuandolo nel direttore generale della direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione) del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega a funzionario del medesimo Ufficio, che darà corso al pagamento, compiendo tutti gli atti necessari, entro il termine di novanta giorni decorrente dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione debitrice.
Il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso in quanto, nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrante nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; infatti, la disposizione di cui all’art. 5- sexies , comma 8, della legge 24 marzo 2001, n. 89, così come previsto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ancorché dettata per i giudizi di ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge 24 marzo 2001, n. 89, “può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro” (cfr., ex plurimis , T.a.r. per la Calabria, sez. I, 2 dicembre 2024, n. 1706; T.a.r. per la Campania, sez. VIII, 30 settembre 2024, n. 5142; T.a.r. per la Sicilia, sez. I, 25 settembre 2024, n. 2621; T.a.r. per la Sardegna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 983).
La richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve essere respinta, giacché assurge a fatto notorio che il ritardo nell’esecuzione dei dicta giurisdizionali deve imputarsi all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla medesima questione (anche in ragione della giurisprudenza nazionale e comunitaria formatasi sul punto) suscettibile di incidere sulle capacità organizzative del Ministero.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (tenuto conto dei criteri di liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza: cfr. C.g.a., sez. giur., 24 ottobre 2025, n. 807, in particolare punto 5.2. della sentenza), con distrazione a favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (sezione prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
- ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione, entro il termine di novanta (90) giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notifica a cura di parte della presente sentenza – al titolo in epigrafe nei termini sopra specificati;
- per il caso di ulteriore inadempienza, dispone l’intervento sostitutivo indicato in motivazione;
- rigetta la richiesta di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.;
Condanna il Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle spese di giudizio in favore della parte ricorrente, che liquida forfetariamente in complessivi euro 500,00 (cinquecento/00), incluso il rimborso delle spese forfettarie ex art. 2, comma 2, del d.m. n. 55/2014, e oltra alla C.P.A. e dell’I.V.A., nella misura di legge, e del contributo unificato versato, da distrarsi a favore difensore di parte ricorrente, avv. Paolo Giovanni Rotelli, ex art. 93 c.p.c.
Manda alla Segreteria di trasmettere copia della presente sentenza alle parti e al commissario ad acta presso la sua sede di servizio
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
AZ AR VA, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | AZ AR VA |
IL SEGRETARIO