TAR
Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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CS
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026
Accoglimento
Sentenza 19 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 19/03/2026, n. 2329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2329 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08071/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02329 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08071/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8071 del 2025, proposto dal sig. RI
Tattini, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
SC ER e IC ZA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza di ottemperanza del T.A.R. per l'Umbria, Sez. I, n. 637, pubblicata in data 31 luglio 2025 N. 08071/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il Consigliere Michele
HI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), per l'ottemperanza della sentenza n. 64 del 2024 del Tribunale di Terni, sezione lavoro, che le ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici richiesti, con accredito sulla medesima carta dell'importo complessivo di € 2.000,00, da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha assegnato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il
Ministero) sessanta giorni per la costituzione in favore della parte ricorrente della carta elettronica.
1.2. Il medesimo Tribunale ha peraltro liquidato a titolo di spese di lite solo 500,00 euro, in considerazione della serialità della controversia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessata, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidato in tale misura le spese di lite, per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 della CEDU), non consona, a suo avviso, al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, in stridente violazione della inderogabilità dei minimi N. 08071/2025 REG.RIC.
tabellari, fissati dai D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018 a tutela del decoro professionale ex art. 2233 c.c. nonché della l. n. 247 del 2012 e della l. n. 794 del 1942.
2.1. Si è costituito il Ministero, instando per il rigetto dell'appello.
2.2. Nella camera di consiglio del 17 marzo 2026, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'appello è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
4. Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla precedente sentenza della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025, nonché alle sentenze nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025, su casi simili a quello in esame.
5. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
5.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
5.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al N. 08071/2025 REG.RIC.
giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso (nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1) alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
5.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi analoghi precedenti.
5.4. Deve, infatti, rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza, sebbene la serialità del contenzioso non sia prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9291).
Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato
(negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell'art. 2, N. 08071/2025 REG.RIC.
comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera».
Nel caso in esame il ricorso proposto nel giudizio di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che va preso in considerazione nella liquidazione delle spese di lite che, conformemente alle precedenti decisioni della Sezione su casi simili, si ritiene equo liquidare nell'importo di seguito indicato.
6. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
7. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore della parte appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado
(essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, dei difensori dichiaratisi anticipatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito a rifondere in favore della parte appellante le spese del primo grado del N. 08071/2025 REG.RIC.
giudizio, che liquida nell'importo di euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore della parte appellante le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di €
300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi anch'esse in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore della parte appellante, se versato e/o anticipato dai suoi procuratori, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
Michele HI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele HI NI Di LO N. 08071/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO
Pubblicato il 19/03/2026
N. 02329 /2026 REG.PROV.COLL. N. 08071/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8071 del 2025, proposto dal sig. RI
Tattini, rappresentato e difeso dagli Avvocati Giovanni Rinaldi, Walter Miceli,
SC ER e IC ZA, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest'ultima, siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per la riforma
della sentenza di ottemperanza del T.A.R. per l'Umbria, Sez. I, n. 637, pubblicata in data 31 luglio 2025 N. 08071/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 il Consigliere Michele
HI;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
FATTO e DIRITTO
1. L'odierna appellante ha proposto ricorso avanti al Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), per l'ottemperanza della sentenza n. 64 del 2024 del Tribunale di Terni, sezione lavoro, che le ha riconosciuto il beneficio della carta elettronica per il docente, ai sensi dell'art. 1, comma 121, della l. n. 107 del 2015, per gli anni scolastici richiesti, con accredito sulla medesima carta dell'importo complessivo di € 2.000,00, da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative.
1.1. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha accolto il ricorso per ottemperanza e ha assegnato al Ministero dell'Istruzione e del Merito (di qui in avanti, per brevità, il
Ministero) sessanta giorni per la costituzione in favore della parte ricorrente della carta elettronica.
1.2. Il medesimo Tribunale ha peraltro liquidato a titolo di spese di lite solo 500,00 euro, in considerazione della serialità della controversia.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'interessata, lamentandone l'erroneità nella parte in cui ha liquidato in tale misura le spese di lite, per violazione degli artt.
91 e 92 c.p.c. e degli artt. 23, 111, 113 e 117 Cost. (in relazione all'art. 6 della CEDU), non consona, a suo avviso, al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, in stridente violazione della inderogabilità dei minimi N. 08071/2025 REG.RIC.
tabellari, fissati dai D.M. n. 55 del 2014 e n. 37 del 2018 a tutela del decoro professionale ex art. 2233 c.c. nonché della l. n. 247 del 2012 e della l. n. 794 del 1942.
2.1. Si è costituito il Ministero, instando per il rigetto dell'appello.
2.2. Nella camera di consiglio del 17 marzo 2026, sulle conclusioni come rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
3. L'appello è fondato per le assorbenti ragioni che seguono.
4. Il Collegio fa riferimento per la motivazione, ai sensi dell'art. 88, comma 2, lettera d), c.p.a., alla precedente sentenza della Sezione n. 3897 del 7 maggio 2025, nonché alle sentenze nn. 4429, 4431 e 4446 del 22 maggio 2025, su casi simili a quello in esame.
5. Richiama il Collegio, preliminarmente, il principio secondo il quale il giudice amministrativo è tenuto a motivare la decisione sulla liquidazione delle spese processuali solo qualora decida di discostarsi dalla regola della soccombenza
(Consiglio di Stato, Sezione V, n. 5947/2024).
5.1. Pur essendo la quantificazione del compenso e delle spese processuali espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, è fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cassazione civile, Sezione II, n.
34842/2023).
5.2. In relazione all'applicazione dei valori tabellari, nel parere reso dal Consiglio di
Stato, Sezione Consultiva, n. 2703 del 27 dicembre 2017, in relazione allo schema di decreto del Ministro della giustizia recante “modifiche al decreto del Ministro della giustizia 10 marzo 2014, n. 55”, viene chiarito che le modifiche ai parametri erano, fra l'altro, dirette proprio a “superare l'incertezza applicativa ingenerata dalla possibilità, nell'attuale sistema parametrale, che il giudice provveda alla liquidazione del compenso dell'avvocato senza avere come riferimento alcuna soglia numerica minima, rendendo inadeguata la remunerazione della prestazione professionale”, sicché il decreto intendeva “limitare il perimetro di discrezionalità riconosciuto al N. 08071/2025 REG.RIC.
giudice, individuando delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base al di sotto delle quali non è possibile andare”.
La Sezione Consultiva ha conseguentemente rimarcato che l'intenzione di fissare soglie minime non derogabili da parte degli organi giudicanti doveva essere meglio esplicitata, evitando di far ricorso (nel D.M. n. 55 del 2014, artt. 4, comma 1, 12, comma 1 e 19, comma 1) alla locuzione “di regola”, pure per gli aumenti percentuali ed ha escluso che l'obiettivo della inderogabilità dei minimi tariffari contravvenisse alla sentenza n. 427 del 23 novembre 2017 della Corte di Giustizia dell'Unione
Europea.
5.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche, deve ritenersi non corretta la quantificazione delle spese operata dal primo giudice, che si pone al di sotto dei valori tariffari approvati con il D.M. n. 147 del 2022 per lo scaglione da € 1.101 a € 5.200, pur tenendo conto della riduzione prevista dall'art. 4, comma 4 del medesimo decreto, dovendosi, comunque, rilevare che – contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante - la motivazione posta a fondamento della liquidazione disposta nella sentenza impugnata non può ritenersi apodittica, venendo in rilievo un contenzioso oggettivamente non connotato di profili di complessità e, inoltre, seriale, stanti i numerosi analoghi precedenti.
5.4. Deve, infatti, rilevarsi che, come chiarito dalla giurisprudenza, sebbene la serialità del contenzioso non sia prevista tra le eccezionali ipotesi derogatorie del principio della soccombenza, tuttavia essa ben può essere valorizzata dal giudice ai fini della riduzione della misura del compenso in base ai parametri indicati dal D.M. n. 55/2014, in quanto indice di un minor impegno difensivo (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 13 giugno 2025, n. 5201; Cons. Stato, VII, 25 novembre 2025, n. 9291).
Infatti, il rispetto dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014 assicura la proporzione tra la prestazione professionale resa dall'avvocato e il compenso a questi liquidato
(negli stessi termini, Cons. St., sez. IV, 10 aprile 2024, n. 3270). A norma dell'art. 2, N. 08071/2025 REG.RIC.
comma 1, del predetto decreto, «il compenso dell'avvocato è proporzionato all'importanza dell'opera».
Nel caso in esame il ricorso proposto nel giudizio di primo grado non è connotato da particolare complessità ed è contraddistinto, invece, da una elevata serialità, aspetto che va preso in considerazione nella liquidazione delle spese di lite che, conformemente alle precedenti decisioni della Sezione su casi simili, si ritiene equo liquidare nell'importo di seguito indicato.
6. In conclusione, il Collegio ritiene che, in accoglimento dell'appello, per le ragioni sopra esposte, la sentenza di primo grado deve essere riformata, determinando l'importo di euro 800,00 (ottocento/00) quale equa liquidazione delle spese processuali, oltre accessori come per legge e oltre alla refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
7. Quanto alle spese del grado di appello, esse vanno liquidate in favore della parte appellante secondo il principio di soccombenza. Tenuto conto che il valore della controversia, in secondo grado, è solo quello delle spese legali del primo grado
(essendo stato impugnato unicamente il capo della sentenza relativo alle spese di lite) le spese del secondo grado si liquidano in euro 300,00 (trecento/00), oltre agli accessori dovuti per legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. Resta fermo il diritto della parte appellante e, per essa, dei difensori dichiaratisi anticipatari, alla refusione del contributo unificato, ove versato, a carico del Ministero appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna il Ministero dell'Istruzione e del
Merito a rifondere in favore della parte appellante le spese del primo grado del N. 08071/2025 REG.RIC.
giudizio, che liquida nell'importo di euro 800,00 (euro ottocento/00), oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rifondere in favore della parte appellante le spese del presente grado del giudizio, che liquida nell'importo di €
300,00, oltre gli accessori come per legge, somme tutte da distrarsi anch'esse in favore dei suoi procuratori, dichiaratisi antistatari.
Condanna il Ministero dell'Istruzione e del Merito a rimborsare in favore della parte appellante, se versato e/o anticipato dai suoi procuratori, il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso proposto in primo e in secondo grado.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI Di LO, Presidente F/F
Sergio Zeuli, Consigliere
Marco Morgantini, Consigliere
Marco Valentini, Consigliere
Michele HI, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Michele HI NI Di LO N. 08071/2025 REG.RIC.
IL SEGRETARIO