CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVII, sentenza 29/01/2026, n. 394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 394 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 394/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
RE EL, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 740/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Riccorente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T95CODH00749/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
2019
- sul ricorso n. 762/2025 depositato il 19/02/2025 proposto da
Riccorente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249057653113000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249057653113000 REGISTRO
- ATTO DI PIGNOR n. 68/2025/77 IVA-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGNOR n. 68/2025/77 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170045967691501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210049754642501 CART PAG
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4677/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I due ricorsi, riuniti, proposti da Riccorente_1 s.r.l. si inseriscono in un'unica e complessa vicenda tributaria originata dall'operazione di scissione parziale di Società_1 s.r.l., perfezionatasi nel gennaio 2019, in forza della quale Riccorente_1 s.r.l. ha ricevuto una porzione del patrimonio della società scissa. L'Amministrazione finanziaria ha inteso richiesto alla società beneficiaria, quale coobbligata solidale le pretese portate dagli atti in relazione ai debiti tributari maturati esclusivamente in capo alla società scissa, dando luogo a una serie di atti impositivi ed esecutivi che Riccorente_1 s.r.l. contesta sotto molteplici profili di legittimità e di merito.
Il primo ricorso ha ad oggetto un atto di contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha irrogato una sanzione di oltre 110.000 euro, ritenendo Riccorente_1 s.r.l. responsabile in solido per l'indebita compensazione di crediti IVA effettuata da Società_1 s.r.l. nel 2019, in violazione dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010. La censura centrale muove dalla ricostruzione del perimetro della responsabilità della società beneficiaria in caso di scissione: se è vero che la normativa tributaria ammette una responsabilità solidale delle beneficiarie per obbligazioni sorte anteriormente alla scissione, è altrettanto vero che tale responsabilità non è mai prevista come illimitata, ma è espressamente limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato.
Tale limite, chiaramente sancito dal codice civile e richiamato anche dalla disciplina fiscale, viene invece ignorato dall'Amministrazione, che pretende di estendere la responsabilità di Riccorente_1 s.r.l. oltre ogni criterio di proporzionalità.
A ciò si aggiunge una rilevante lesione del diritto di difesa: Riccorente_1 s.r.l. viene chiamata a rispondere di una pretesa sanzionatoria senza aver mai partecipato ai procedimenti di accertamento relativi alla società scissa, né aver avuto conoscenza tempestiva della genesi e dell'evoluzione del debito. L'argomento dell'Agenzia, fondato sulla presunta identità della compagine societaria tra scissa e beneficiaria, viene puntualmente confutato, evidenziando come, nel tempo, assetti proprietari e organi amministrativi delle due società si siano differenziati, escludendo qualsiasi automatica “consapevolezza” delle vicende tributarie pregresse.
Il primo ricorso si chiude poi con una forte critica alla manifesta sproporzione delle sanzioni irrogate, anche alla luce dei principi – oggi espressamente recepiti dall'ordinamento – di proporzionalità e offensività. Le sanzioni risultano infatti del tutto scollegate dalla reale entità del debito residuo e vengono applicate nonostante l'assenza di qualsiasi intento fraudolento, come dimostrato anche dall'esito favorevole del procedimento penale a carico dell'ex legale rappresentante della società scissa
Il secondo ricorso rappresenta lo sviluppo, sul piano esecutivo, delle medesime pretese. Esso impugna infatti un avviso di intimazione e il successivo atto di pignoramento del conto corrente di Riccorente_1 s.r.l., fondati su due cartelle di pagamento emesse nei confronti di Società_1 s.r.l. per debiti IVA (anno 2015) e imposta di registro (anno 2017). Anche in questo caso, Riccorente_1 s.r.l. viene coinvolta esclusivamente quale coobbligata solidale, ma senza che le cartelle presupposte siano mai state notificate alla stessa. Ne deriva che gli atti esecutivi costituiscono, di fatto, il primo atto impositivo nei confronti della società beneficiaria, in violazione delle garanzie fondamentali previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso evidenzia come la mancata notifica delle cartelle determini la nullità radicale degli atti di riscossione e, al contempo, ribadisce i limiti strutturali della responsabilità della beneficiaria della scissione, già illustrati nel primo giudizio. Anche qui emerge con forza il tema della sproporzione tra debito residuo e carico sanzionatorio, particolarmente evidente con riferimento alla cartella IVA 2015, in cui, a fronte di un'imposta residua di circa 170.000 euro, vengono richiesti oltre 650.000 euro tra sanzioni, interessi e oneri accessori.
Nel loro insieme, i due ricorsi delineano dunque un quadro unitario: l'Amministrazione finanziaria ha progressivamente esteso a Riccorente_1 s.r.l. pretese tributarie e sanzionatorie originate esclusivamente dalla società scissa, oltrepassando i limiti legali della responsabilità solidale, comprimendo il diritto di difesa e applicando un regime sanzionatorio palesemente sproporzionato, fino a giungere a misure esecutive di eccezionale gravità. Proprio per questo, entrambi i giudizi insistono sulla necessità di una sospensione immediata degli atti impugnati e sulla declaratoria della loro illegittimità, totale o quantomeno parziale.
In entrambi i procedimenti si è regolarmente costituito l'Ufficio e le controdeduzioni si muovono lungo un filo argomentativo sostanzialmente unitario, pur riferendosi a giudizi formalmente distinti: da un lato l'impugnazione dell'atto di contestazione per indebita compensazione IVA, dall'altro quella degli atti di riscossione (avviso di intimazione e pignoramento). In entrambi i casi, l'Amministrazione costruisce la propria difesa sulla centralità della responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria della scissione, qualificando tale responsabilità come effetto diretto di una disciplina tributaria speciale, derogatoria rispetto a quella civilistica.
In via preliminare,si eccepisce anzitutto l'incompetenza per materia del giudice tributario in relazione all'atto di pignoramento, ritenuto atto dell'esecuzione forzata devoluto alla giurisdizione ordinaria. In aggiunta, si solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate alla società scissa e divenute definitive, con conseguente impossibilità per la società beneficiaria di rimetterne in discussione il merito in sede di impugnazione degli atti successivi.
Nel merito, entrambe le controdeduzioni insistono sottolineando la netta separazione tra disciplina civilistica e disciplina tributaria della scissione. Secondo l'Amministrazione, mentre il codice civile limita la responsabilità delle società beneficiarie al valore del patrimonio netto assegnato, tale limite non opererebbe in ambito fiscale. Gli artt. 173 del TUIR e 15 del D.Lgs. n. 472/1997 configurerebbero, invece, una responsabilità solidale piena e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione per i debiti tributari della scissa, comprese imposte, sanzioni e interessi. Questa impostazione viene presentata come espressione del principio di specialità del credito tributario, funzionale a preservare la garanzia patrimoniale dell'Erario e a prevenire l'uso distorto delle operazioni straordinarie a fini elusivi o dilatori.
A sostegno di tale tesi, l'Amministrazione richiama diffusamente la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale, sostenendo che l'orientamento sarebbe ormai consolidato nel riconoscere la prevalenza della disciplina tributaria su quella civilistica e la legittimità costituzionale di una tutela rafforzata del credito erariale. In questa prospettiva, la possibilità per la società beneficiaria di agire in regresso nei confronti delle altre società partecipanti alla scissione viene indicata come elemento riequilibratore idoneo a neutralizzare eventuali profili di irragionevolezza.
Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa, l'Ufficio respinge recisamente le censure della contribuente, ritenendo irrilevanti le modifiche intervenute nella compagine sociale e negli organi amministrativi in epoca successiva ai fatti contestati. La coincidenza soggettiva dei soci nel periodo in cui sono state effettuate le compensazioni indebite e in cui si sono formati i debiti tributari viene valorizzata come indice decisivo di conoscenza e consapevolezza delle vicende fiscali della società scissa, così da escludere qualsiasi pregiudizio difensivo.
Sul piano sanzionatorio, si afferma che la sanzione per indebita compensazione è stata applicata in modo automatico e corretto, nel rispetto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, essendo parametrata al 50% dell'importo indebitamente compensato. Le argomentazioni della contribuente sulla sproporzione complessiva tra imposta residua e carico sanzionatorio vengono ritenute fuorvianti, perché fondate sul raffronto tra violazioni diverse e su atti oggetto di separati giudizi. Analogamente, con riferimento agli atti di riscossione, l'Agente afferma di essere mero esecutore della legge, privo di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla quantificazione di sanzioni, interessi e oneri, che sarebbero integralmente predeterminati dal legislatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, non sono fondati e devono essere respinti per le ragioni che seguono. È pacifico in atti che la società ricorrente Riccorente_1 s.r.l. abbia assunto la qualità di società beneficiaria di una scissione parziale di Società_1 s.r.l., perfezionatasi con effetti anteriori ai periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni e i debiti tributari oggetto di causa.
In materia tributaria, la responsabilità delle società partecipanti a un'operazione di scissione è disciplinata da una normativa speciale, costituita in particolare dagli artt. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917/1986 e 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, la quale deroga alla disciplina civilistica di cui agli artt. 2506-bis e
2506-quater cod. civ.
Tale disciplina speciale prevede una responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti tributari, le sanzioni e gli accessori riferibili a periodi d'imposta anteriori alla scissione, senza introdurre limiti quantitativi espressi correlati al valore del patrimonio netto assegnato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in ambito tributario, tale responsabilità deve intendersi solidale e illimitata, in ragione della specialità del credito erariale e dell'esigenza di preservarne integralmente la garanzia patrimoniale, fermo restando il diritto di regresso tra coobbligati.
Detta interpretazione è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, che ha escluso la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente volta a circoscrivere la propria responsabilità entro il limite del patrimonio netto ricevuto in sede di scissione.
Non è fondata la censura relativa alla lesione del diritto di difesa. Nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte contestate e si sono formati i debiti tributari, la società beneficiaria presentava la medesima compagine societaria della società scissa. Tale circostanza consente di escludere che la ricorrente fosse estranea o inconsapevole delle vicende fiscali della società originaria.
Le successive modifiche soggettive intervenute nella compagine sociale e negli organi amministrativi, essendo temporalmente posteriori ai fatti oggetto di contestazione, non risultano idonee a incidere sulla legittimità degli atti impugnati né a configurare una violazione delle garanzie difensive.
L'atto di contestazione per indebita compensazione risulta correttamente emesso. Dalla documentazione in atti emerge che la società scissa ha effettuato compensazioni di crediti erariali in presenza di ruoli definitivi di importo superiore alla soglia di legge, in violazione del divieto previsto dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
La sanzione è stata determinata in misura conforme al dato normativo, ossia nel limite del 50% dell'importo indebitamente compensato, senza che residuino margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione finanziaria.
Le doglianze relative alla sproporzione delle sanzioni, fondate su raffronti con debiti di diversa origine o su atti oggetto di separati giudizi, non risultano pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.
Quanto agli atti di riscossione impugnati, deve rilevarsi che gli stessi si fondano su cartelle di pagamento ritualmente notificate e divenute definitive. Ne consegue che non è consentito, in questa sede, rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria sottostante, essendo ormai preclusa ogni contestazione che avrebbe dovuto essere proposta avverso gli atti impositivi presupposti.
Gli atti successivi di intimazione e di riscossione risultano, pertanto, coerenti con il quadro normativo applicabile e non affetti dai vizi dedotti dalla ricorrente.
Tenuto conto della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci nella materia delle operazioni straordinarie e della responsabilità tributaria da scissione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi per come riuniti. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Milano il
16.12.2025 Il RE Angelo Renna Il Presidente Maddalena Mottes
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 17, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
TE MADDALENA, Presidente
RE EL, RE
BOLOGNESI MAURO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 740/2025 depositato il 18/02/2025
proposto da
Riccorente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PROVVEDIMENTO IRROGAZIONE SANZIONI n. T95CODH00749/2024 IVA-CREDITI DI IMPOSTA
2019
- sul ricorso n. 762/2025 depositato il 19/02/2025 proposto da
Riccorente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Monza E Brianza
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249057653113000 IVA-ALTRO 2015
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249057653113000 REGISTRO
- ATTO DI PIGNOR n. 68/2025/77 IVA-ALTRO 2015
- ATTO DI PIGNOR n. 68/2025/77 REGISTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820170045967691501 IVA-ALTRO 2015
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820210049754642501 CART PAG
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 4677/2025 depositato il
17/12/2025
Richieste delle parti:
Le parti si riportano agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I due ricorsi, riuniti, proposti da Riccorente_1 s.r.l. si inseriscono in un'unica e complessa vicenda tributaria originata dall'operazione di scissione parziale di Società_1 s.r.l., perfezionatasi nel gennaio 2019, in forza della quale Riccorente_1 s.r.l. ha ricevuto una porzione del patrimonio della società scissa. L'Amministrazione finanziaria ha inteso richiesto alla società beneficiaria, quale coobbligata solidale le pretese portate dagli atti in relazione ai debiti tributari maturati esclusivamente in capo alla società scissa, dando luogo a una serie di atti impositivi ed esecutivi che Riccorente_1 s.r.l. contesta sotto molteplici profili di legittimità e di merito.
Il primo ricorso ha ad oggetto un atto di contestazione con cui l'Agenzia delle Entrate ha irrogato una sanzione di oltre 110.000 euro, ritenendo Riccorente_1 s.r.l. responsabile in solido per l'indebita compensazione di crediti IVA effettuata da Società_1 s.r.l. nel 2019, in violazione dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010. La censura centrale muove dalla ricostruzione del perimetro della responsabilità della società beneficiaria in caso di scissione: se è vero che la normativa tributaria ammette una responsabilità solidale delle beneficiarie per obbligazioni sorte anteriormente alla scissione, è altrettanto vero che tale responsabilità non è mai prevista come illimitata, ma è espressamente limitata al valore effettivo del patrimonio netto assegnato.
Tale limite, chiaramente sancito dal codice civile e richiamato anche dalla disciplina fiscale, viene invece ignorato dall'Amministrazione, che pretende di estendere la responsabilità di Riccorente_1 s.r.l. oltre ogni criterio di proporzionalità.
A ciò si aggiunge una rilevante lesione del diritto di difesa: Riccorente_1 s.r.l. viene chiamata a rispondere di una pretesa sanzionatoria senza aver mai partecipato ai procedimenti di accertamento relativi alla società scissa, né aver avuto conoscenza tempestiva della genesi e dell'evoluzione del debito. L'argomento dell'Agenzia, fondato sulla presunta identità della compagine societaria tra scissa e beneficiaria, viene puntualmente confutato, evidenziando come, nel tempo, assetti proprietari e organi amministrativi delle due società si siano differenziati, escludendo qualsiasi automatica “consapevolezza” delle vicende tributarie pregresse.
Il primo ricorso si chiude poi con una forte critica alla manifesta sproporzione delle sanzioni irrogate, anche alla luce dei principi – oggi espressamente recepiti dall'ordinamento – di proporzionalità e offensività. Le sanzioni risultano infatti del tutto scollegate dalla reale entità del debito residuo e vengono applicate nonostante l'assenza di qualsiasi intento fraudolento, come dimostrato anche dall'esito favorevole del procedimento penale a carico dell'ex legale rappresentante della società scissa
Il secondo ricorso rappresenta lo sviluppo, sul piano esecutivo, delle medesime pretese. Esso impugna infatti un avviso di intimazione e il successivo atto di pignoramento del conto corrente di Riccorente_1 s.r.l., fondati su due cartelle di pagamento emesse nei confronti di Società_1 s.r.l. per debiti IVA (anno 2015) e imposta di registro (anno 2017). Anche in questo caso, Riccorente_1 s.r.l. viene coinvolta esclusivamente quale coobbligata solidale, ma senza che le cartelle presupposte siano mai state notificate alla stessa. Ne deriva che gli atti esecutivi costituiscono, di fatto, il primo atto impositivo nei confronti della società beneficiaria, in violazione delle garanzie fondamentali previste dalla normativa e dalla giurisprudenza di legittimità.
Il ricorso evidenzia come la mancata notifica delle cartelle determini la nullità radicale degli atti di riscossione e, al contempo, ribadisce i limiti strutturali della responsabilità della beneficiaria della scissione, già illustrati nel primo giudizio. Anche qui emerge con forza il tema della sproporzione tra debito residuo e carico sanzionatorio, particolarmente evidente con riferimento alla cartella IVA 2015, in cui, a fronte di un'imposta residua di circa 170.000 euro, vengono richiesti oltre 650.000 euro tra sanzioni, interessi e oneri accessori.
Nel loro insieme, i due ricorsi delineano dunque un quadro unitario: l'Amministrazione finanziaria ha progressivamente esteso a Riccorente_1 s.r.l. pretese tributarie e sanzionatorie originate esclusivamente dalla società scissa, oltrepassando i limiti legali della responsabilità solidale, comprimendo il diritto di difesa e applicando un regime sanzionatorio palesemente sproporzionato, fino a giungere a misure esecutive di eccezionale gravità. Proprio per questo, entrambi i giudizi insistono sulla necessità di una sospensione immediata degli atti impugnati e sulla declaratoria della loro illegittimità, totale o quantomeno parziale.
In entrambi i procedimenti si è regolarmente costituito l'Ufficio e le controdeduzioni si muovono lungo un filo argomentativo sostanzialmente unitario, pur riferendosi a giudizi formalmente distinti: da un lato l'impugnazione dell'atto di contestazione per indebita compensazione IVA, dall'altro quella degli atti di riscossione (avviso di intimazione e pignoramento). In entrambi i casi, l'Amministrazione costruisce la propria difesa sulla centralità della responsabilità solidale e illimitata della società beneficiaria della scissione, qualificando tale responsabilità come effetto diretto di una disciplina tributaria speciale, derogatoria rispetto a quella civilistica.
In via preliminare,si eccepisce anzitutto l'incompetenza per materia del giudice tributario in relazione all'atto di pignoramento, ritenuto atto dell'esecuzione forzata devoluto alla giurisdizione ordinaria. In aggiunta, si solleva l'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, assumendo che le cartelle di pagamento presupposte siano state regolarmente notificate alla società scissa e divenute definitive, con conseguente impossibilità per la società beneficiaria di rimetterne in discussione il merito in sede di impugnazione degli atti successivi.
Nel merito, entrambe le controdeduzioni insistono sottolineando la netta separazione tra disciplina civilistica e disciplina tributaria della scissione. Secondo l'Amministrazione, mentre il codice civile limita la responsabilità delle società beneficiarie al valore del patrimonio netto assegnato, tale limite non opererebbe in ambito fiscale. Gli artt. 173 del TUIR e 15 del D.Lgs. n. 472/1997 configurerebbero, invece, una responsabilità solidale piena e illimitata di tutte le società partecipanti alla scissione per i debiti tributari della scissa, comprese imposte, sanzioni e interessi. Questa impostazione viene presentata come espressione del principio di specialità del credito tributario, funzionale a preservare la garanzia patrimoniale dell'Erario e a prevenire l'uso distorto delle operazioni straordinarie a fini elusivi o dilatori.
A sostegno di tale tesi, l'Amministrazione richiama diffusamente la giurisprudenza di legittimità e quella costituzionale, sostenendo che l'orientamento sarebbe ormai consolidato nel riconoscere la prevalenza della disciplina tributaria su quella civilistica e la legittimità costituzionale di una tutela rafforzata del credito erariale. In questa prospettiva, la possibilità per la società beneficiaria di agire in regresso nei confronti delle altre società partecipanti alla scissione viene indicata come elemento riequilibratore idoneo a neutralizzare eventuali profili di irragionevolezza.
Quanto alla dedotta lesione del diritto di difesa, l'Ufficio respinge recisamente le censure della contribuente, ritenendo irrilevanti le modifiche intervenute nella compagine sociale e negli organi amministrativi in epoca successiva ai fatti contestati. La coincidenza soggettiva dei soci nel periodo in cui sono state effettuate le compensazioni indebite e in cui si sono formati i debiti tributari viene valorizzata come indice decisivo di conoscenza e consapevolezza delle vicende fiscali della società scissa, così da escludere qualsiasi pregiudizio difensivo.
Sul piano sanzionatorio, si afferma che la sanzione per indebita compensazione è stata applicata in modo automatico e corretto, nel rispetto dell'art. 31 del D.L. n. 78/2010, essendo parametrata al 50% dell'importo indebitamente compensato. Le argomentazioni della contribuente sulla sproporzione complessiva tra imposta residua e carico sanzionatorio vengono ritenute fuorvianti, perché fondate sul raffronto tra violazioni diverse e su atti oggetto di separati giudizi. Analogamente, con riferimento agli atti di riscossione, l'Agente afferma di essere mero esecutore della legge, privo di qualsiasi potere discrezionale in ordine alla quantificazione di sanzioni, interessi e oneri, che sarebbero integralmente predeterminati dal legislatore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorsi, riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, non sono fondati e devono essere respinti per le ragioni che seguono. È pacifico in atti che la società ricorrente Riccorente_1 s.r.l. abbia assunto la qualità di società beneficiaria di una scissione parziale di Società_1 s.r.l., perfezionatasi con effetti anteriori ai periodi d'imposta cui si riferiscono le violazioni e i debiti tributari oggetto di causa.
In materia tributaria, la responsabilità delle società partecipanti a un'operazione di scissione è disciplinata da una normativa speciale, costituita in particolare dagli artt. 173, comma 13, del D.P.R. n. 917/1986 e 15, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, la quale deroga alla disciplina civilistica di cui agli artt. 2506-bis e
2506-quater cod. civ.
Tale disciplina speciale prevede una responsabilità solidale delle società beneficiarie per i debiti tributari, le sanzioni e gli accessori riferibili a periodi d'imposta anteriori alla scissione, senza introdurre limiti quantitativi espressi correlati al valore del patrimonio netto assegnato.
La giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che, in ambito tributario, tale responsabilità deve intendersi solidale e illimitata, in ragione della specialità del credito erariale e dell'esigenza di preservarne integralmente la garanzia patrimoniale, fermo restando il diritto di regresso tra coobbligati.
Detta interpretazione è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla Corte costituzionale, che ha escluso la violazione dei principi di ragionevolezza e proporzionalità.
Ne consegue che non può trovare accoglimento la tesi della ricorrente volta a circoscrivere la propria responsabilità entro il limite del patrimonio netto ricevuto in sede di scissione.
Non è fondata la censura relativa alla lesione del diritto di difesa. Nel periodo in cui sono state poste in essere le condotte contestate e si sono formati i debiti tributari, la società beneficiaria presentava la medesima compagine societaria della società scissa. Tale circostanza consente di escludere che la ricorrente fosse estranea o inconsapevole delle vicende fiscali della società originaria.
Le successive modifiche soggettive intervenute nella compagine sociale e negli organi amministrativi, essendo temporalmente posteriori ai fatti oggetto di contestazione, non risultano idonee a incidere sulla legittimità degli atti impugnati né a configurare una violazione delle garanzie difensive.
L'atto di contestazione per indebita compensazione risulta correttamente emesso. Dalla documentazione in atti emerge che la società scissa ha effettuato compensazioni di crediti erariali in presenza di ruoli definitivi di importo superiore alla soglia di legge, in violazione del divieto previsto dall'art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010.
La sanzione è stata determinata in misura conforme al dato normativo, ossia nel limite del 50% dell'importo indebitamente compensato, senza che residuino margini di discrezionalità in capo all'Amministrazione finanziaria.
Le doglianze relative alla sproporzione delle sanzioni, fondate su raffronti con debiti di diversa origine o su atti oggetto di separati giudizi, non risultano pertinenti rispetto alla fattispecie in esame.
Quanto agli atti di riscossione impugnati, deve rilevarsi che gli stessi si fondano su cartelle di pagamento ritualmente notificate e divenute definitive. Ne consegue che non è consentito, in questa sede, rimettere in discussione il merito della pretesa tributaria sottostante, essendo ormai preclusa ogni contestazione che avrebbe dovuto essere proposta avverso gli atti impositivi presupposti.
Gli atti successivi di intimazione e di riscossione risultano, pertanto, coerenti con il quadro normativo applicabile e non affetti dai vizi dedotti dalla ricorrente.
Tenuto conto della complessità e controvertibilità delle questioni giuridiche trattate, nonché dell'esistenza di orientamenti giurisprudenziali non sempre univoci nella materia delle operazioni straordinarie e della responsabilità tributaria da scissione, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte respinge i ricorsi per come riuniti. Spese compensate tra le parti. Così deciso in Milano il
16.12.2025 Il RE Angelo Renna Il Presidente Maddalena Mottes