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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 25/11/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
409/2025 (vi è riunito 410/2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv.to Tiziano Veltri del foro di Firenze opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi opposto e contro
Controparte_2
(C.F. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. to Sirio Giametta del foro di Napoli opposta e contro
Controparte_3
(C.F.
[...] P.IVA_3
Rappresentato e difesi dall'avv.to Mauro Converso
Opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento Conclusioni
Per l'opponente - 409/2025: “…dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'intimazione di pagamento n.
041 2025 90007933 78/000 emesso dall' di Controparte_4
Firenze in relazione all'avviso di addebito n. 362 2024 00006244 68 000 emesso dall' di RE IL, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, CP_1
in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria di spese di lite.”
410/2025: “…dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'intimazione di pagamento n. 041 2025 90007933
78/000 emesso dall' di Firenze in relazione alla Controparte_4
cartella n. 04120150022741469000 emessa dall' – sede di RE IL , CP_3
nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria di spese di lite”
Per l : “disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso CP_1
avversario.”
Per l : “a) in via preliminare dichiarare la inammisibilità della domanda CP_2
azionata da controparte per i motive meglio specificati in atti.
b) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da controparte perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte tenere indenne la l Controparte_4
Pag. 2 di 6 da qualsiasi condanna per le motivazione che non attendono all'attività di
Riscossione;
d) condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 12,50 % rimborso spese generali, IVA e CPA”
Per l'INAIL: “in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al procedimento n. 409/25…- nel merito respingere il ricorso… Spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Nella causa n. 409/2025 ha convenuto in giudizio l' , l Parte_1 CP_1 [...]
per fare accertare che nulla è dovuto in relazione Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 041 2025 90007933 78/000 emesso dall
[...]
di Firenze in relazione all'avviso di addebito n. 362 2024 Controparte_4
00006244 68 000 emesso dall' di RE IL. CP_1
Nella causa n. 410/2025 riunita, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e CP_3
per fare accertare e dichiarare che nulla è dovuto Controparte_4
in relazione all'intimazione di pagamento n. 041 2025 90007933 78/000 emesso dall di Firenze in relazione alla cartella n. Controparte_4
04120150022741469000 emessa dall' CP_3
Il ricorrente ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, allegando di non averli mai ricevuti.
Nel merito, ha eccepito l'illegittimità delle pretese creditorie, esponendo che, con la notifica dell'intimazione, veniva a conoscenza del fatto che qualcuno, a sua insaputa, aveva aperto l'impresa individuale , con sede in Rolo (RE). Controparte_5
Il ricorrente disconosce di aver mai avviato o delegato qualcuno ad avviare la suddetta impresa individuale ed ha provveduto a proporre dinnanzi alla Procura della
Pag. 3 di 6 Repubblica di RE IL formale denuncia querela per sostituzione di persona ex art 494 c.p. (all. 6 ric.)
2. Nella causa n. 409/2025, si è costituito l' chiedendo il rigetto, in quanto CP_1
l'avviso di addebito è stato correttamente notificato al ricorrente presso l'indirizzo di residenza indicato anche nel presente ricorso.
Nel merito, l'Ente ha eccepito la tardività delle deduzioni esposte in ordine all'apertura di una posizione aziendale non nota al ricorrente, spiegando che, dalla verifica degli archivi, l'Azienda “ risulta attivata dal Controparte_5
consulente del lavoro , ed è stata attiva dal 09/01/2013 al Persona_1
31/12/2013.
3. Nella causa n. 410/2025 riunita, si è costituita che ha preliminarmente CP_2
rilevato di avere correttamente notificato gli atti prodromici di sua competenza, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi delle cartelle esattoriali.
L ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non proposto nel CP_4
termine di 40 giorni ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999.
Si è costituito altresì l' che ha aderito alle difese dell , in quanto dopo CP_3 CP_2
l'iscrizione a ruolo del credito, spetta a quest'ultima la gestione del procedimento di riscossione ex D.lgs. n. 46/1999.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa.
L'opposizione è infondata.
5.A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
Pag. 4 di 6 l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
La Suprema Corte ha statuito: “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).”
(Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
6. Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda i seguenti titoli:
6.1 avviso di addebito n. 36220240000624468000 emesso dall per mancato CP_1
versamento della contribuzione previdenziale e assicurativa, dovuta per i lavoratori dipendenti dal 06/2013 al 12/2013, pari ad euro 53.987,05, notificato in data
15/02/2015 presso l'indirizzo 50054, Fucecchio (FI), via Dante 135 corrispondente all'indirizzo di residenza del ricorrente indicato anche nel ricorso (doc. 2-3 ) CP_1
6.2 cartella n. 04120150022741469000 emessa per il recupero di premi 2014- CP_3
2015, pari ad euro 1.752,66 e notificata in data 20/11/2015 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. (doc. 10-11 ) CP_3
Tale cartella è stata anche oggetto dell'intimazione di pagamento notificata in data
29/11/2019 (doc 2 ) CP_2
Pag. 5 di 6 7. Stante la correttezza delle notifiche, l'opposizione è, dunque, tardiva e le difese relative al merito della pretesa non sono più proponibili.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 409/2025 (cui è riunita 410/2025) ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna a rifondere all' , a e all' per spese legali Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
euro 2.000,00 ciascuno oltre spese generali oltre accessori se dovuti.
RE IL così deciso il 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GG LI
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Silvia Cavallari ha pronunciato all'esito della discussione orale la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 assistito e difeso dall'Avv.to Tiziano Veltri del foro di Firenze opponente contro
Controparte_1
(C.F. ) P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Basile e Valeria Giroldi opposto e contro
Controparte_2
(C.F. P.IVA_2
Rappresentata e difesa dall'avv. to Sirio Giametta del foro di Napoli opposta e contro
Controparte_3
(C.F.
[...] P.IVA_3
Rappresentato e difesi dall'avv.to Mauro Converso
Opposto
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento Conclusioni
Per l'opponente - 409/2025: “…dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'intimazione di pagamento n.
041 2025 90007933 78/000 emesso dall' di Controparte_4
Firenze in relazione all'avviso di addebito n. 362 2024 00006244 68 000 emesso dall' di RE IL, nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, CP_1
in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria di spese di lite.”
410/2025: “…dichiarare nullo e/o inefficace e/o illegittimo per i motivi gradatamente esposti nel presente ricorso da intendersi qui richiamati e trascritti, e per l'effetto annullare, in tutto o in parte, l'intimazione di pagamento n. 041 2025 90007933
78/000 emesso dall' di Firenze in relazione alla Controparte_4
cartella n. 04120150022741469000 emessa dall' – sede di RE IL , CP_3
nonché tutti gli atti ad esso presupposti e conseguenti, in forza delle eccezioni sollevate e dei motivi gradatamente esposti nel corpo del presente ricorso. Con vittoria di spese di lite”
Per l : “disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso CP_1
avversario.”
Per l : “a) in via preliminare dichiarare la inammisibilità della domanda CP_2
azionata da controparte per i motive meglio specificati in atti.
b) nel merito, rigettare integralmente l'opposizione proposta da controparte perché inammissibile e/o comunque infondato in fatto ed in diritto;
c) in via subordinata e nella denegata ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, della domanda di controparte tenere indenne la l Controparte_4
Pag. 2 di 6 da qualsiasi condanna per le motivazione che non attendono all'attività di
Riscossione;
d) condannare, in ogni caso, l'attore al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre 12,50 % rimborso spese generali, IVA e CPA”
Per l'INAIL: “in via preliminare, disporre la riunione del presente giudizio al procedimento n. 409/25…- nel merito respingere il ricorso… Spese come per legge.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
1. Nella causa n. 409/2025 ha convenuto in giudizio l' , l Parte_1 CP_1 [...]
per fare accertare che nulla è dovuto in relazione Controparte_2
l'intimazione di pagamento n. 041 2025 90007933 78/000 emesso dall
[...]
di Firenze in relazione all'avviso di addebito n. 362 2024 Controparte_4
00006244 68 000 emesso dall' di RE IL. CP_1
Nella causa n. 410/2025 riunita, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' e CP_3
per fare accertare e dichiarare che nulla è dovuto Controparte_4
in relazione all'intimazione di pagamento n. 041 2025 90007933 78/000 emesso dall di Firenze in relazione alla cartella n. Controparte_4
04120150022741469000 emessa dall' CP_3
Il ricorrente ha eccepito la nullità per omessa notifica degli atti prodromici sottesi, allegando di non averli mai ricevuti.
Nel merito, ha eccepito l'illegittimità delle pretese creditorie, esponendo che, con la notifica dell'intimazione, veniva a conoscenza del fatto che qualcuno, a sua insaputa, aveva aperto l'impresa individuale , con sede in Rolo (RE). Controparte_5
Il ricorrente disconosce di aver mai avviato o delegato qualcuno ad avviare la suddetta impresa individuale ed ha provveduto a proporre dinnanzi alla Procura della
Pag. 3 di 6 Repubblica di RE IL formale denuncia querela per sostituzione di persona ex art 494 c.p. (all. 6 ric.)
2. Nella causa n. 409/2025, si è costituito l' chiedendo il rigetto, in quanto CP_1
l'avviso di addebito è stato correttamente notificato al ricorrente presso l'indirizzo di residenza indicato anche nel presente ricorso.
Nel merito, l'Ente ha eccepito la tardività delle deduzioni esposte in ordine all'apertura di una posizione aziendale non nota al ricorrente, spiegando che, dalla verifica degli archivi, l'Azienda “ risulta attivata dal Controparte_5
consulente del lavoro , ed è stata attiva dal 09/01/2013 al Persona_1
31/12/2013.
3. Nella causa n. 410/2025 riunita, si è costituita che ha preliminarmente CP_2
rilevato di avere correttamente notificato gli atti prodromici di sua competenza, eccependo la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle eccezioni che esulano dai vizi delle cartelle esattoriali.
L ha poi eccepito l'inammissibilità del ricorso in quanto non proposto nel CP_4
termine di 40 giorni ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999.
Si è costituito altresì l' che ha aderito alle difese dell , in quanto dopo CP_3 CP_2
l'iscrizione a ruolo del credito, spetta a quest'ultima la gestione del procedimento di riscossione ex D.lgs. n. 46/1999.
4. Tanto premesso, a seguito della discussione orale, la causa viene decisa.
L'opposizione è infondata.
5.A fronte della notifica di una intimazione di pagamento il contribuente può proporre opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con diverse finalità: in funzione recuperatoria dell'opposizione ex art. 24 D.lgs. n. 46/1999. ove alleghi l'omessa notifica della cartella e faccia valere il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e l'intimazione, per
Pag. 4 di 6 l'assenza in tale intervallo di atti interruttivi e tale azione va proposta nel termine perentorio di 40 giorni dalla notifica dell'intimazione. (cfr. Cass. ord. n. 18256/2020).
La Suprema Corte ha statuito: “… questa Corte (Sez.
6 - L, Ordinanza n. 24506 del
30/11/2016, Rv. 642279 - 01) ha già precisato che, nell'ipotesi di opposizione a cartella esattoriale per omissioni contributive, ove ne sia accertata la nullità della notifica, il momento di garanzia può essere recuperato utilizzando il primo atto idoneo a porre il soggetto interessato in grado di esercitare validamente il proprio diritto di difesa, rispetto al quale andrà verificata la tempestività dell'opposizione, con la conformazione della disciplina applicabile a quella dettata per l'azione recuperata. A tal fine, mentre non viene in rilievo il termine di venti giorni previsto per l'opposizione agli atti esecutivi (Cass. Sentenza 23 febbraio 2021, n. 4901), rileva il termine di 40 giorni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 46 del 1999, quale rimedio tipico in materia contributiva previdenziale (per ipotesi per certi profili analoga, cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, Rv. 645323 - 01).”
(Cass Sez. L -, Sentenza n. 7156 del 10/03/2023 (Rv. 667182 - 01).
6. Nel caso in oggetto l'opposizione riguarda i seguenti titoli:
6.1 avviso di addebito n. 36220240000624468000 emesso dall per mancato CP_1
versamento della contribuzione previdenziale e assicurativa, dovuta per i lavoratori dipendenti dal 06/2013 al 12/2013, pari ad euro 53.987,05, notificato in data
15/02/2015 presso l'indirizzo 50054, Fucecchio (FI), via Dante 135 corrispondente all'indirizzo di residenza del ricorrente indicato anche nel ricorso (doc. 2-3 ) CP_1
6.2 cartella n. 04120150022741469000 emessa per il recupero di premi 2014- CP_3
2015, pari ad euro 1.752,66 e notificata in data 20/11/2015 presso l'indirizzo di residenza del ricorrente. (doc. 10-11 ) CP_3
Tale cartella è stata anche oggetto dell'intimazione di pagamento notificata in data
29/11/2019 (doc 2 ) CP_2
Pag. 5 di 6 7. Stante la correttezza delle notifiche, l'opposizione è, dunque, tardiva e le difese relative al merito della pretesa non sono più proponibili.
8. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Nella causa n. 409/2025 (cui è riunita 410/2025) ogni altra eccezione e domanda rigettate:
1) Rigetta l'opposizione proposta da . Parte_1
2) Condanna a rifondere all' , a e all' per spese legali Parte_1 CP_1 CP_2 CP_3
euro 2.000,00 ciascuno oltre spese generali oltre accessori se dovuti.
RE IL così deciso il 25/11/2025
Il Giudice
Dott.ssa Silvia Cavallari
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