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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1021 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1021 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1021/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14976 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.3.2024 all'agenzia delle entrate-riscossione e al comune di Catania, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 14976, relativo a Tari per l'anno 2017, d'importo pari ad euro 827,00.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
a) nullità “dell'ingiunzione” di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
b) prescrizione del credito portato dall'atto impugnato.
I resistenti omettevano di costituirsi in giudizio.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità “dell'ingiunzione” di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Osserva la Corte che, come si evince dall'epigrafe del ricorso introduttivo, l'atto impugnato nell'odierno processo è proprio l'avviso di accertamento che risulta notificato al destinatario in data 14.3.2024 (vedi allegato al ricorso introduttivo).
Il motivo pertanto è palesemente infondato.
2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la prescrizione del credito tributario portato dall'atto impugnato.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, malgrado nel corpo del ricorso introduttivo si faccia riferimento all'annualità d'imposta del 2013
e alla notifica di un atto interruttivo nel 2022, (v. pag. 3 “nel caso che ci occupa, vertendo la questione sull'annualità del 2013, il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso, a fronte di un'ingiunzione di pagamento notificata ben oltre il quinquennio (e, specificamente, in data 05.02.2022”), l'avviso di accertamento impugnato concerne l'annualità d'imposta 2017, in riferimento alla quale la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 14.3.2024, deve ritenersi tempestiva.
Sul punto, infatti trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Da ultimo poi Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Ne discende che il termine ultimo è stato rispettato.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione XIV, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SCIRE' ANNA, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2795/2024 depositato il 02/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Catania - Casa Comunale 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 14976 TARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 158/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 25.3.2024 all'agenzia delle entrate-riscossione e al comune di Catania, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 14976, relativo a Tari per l'anno 2017, d'importo pari ad euro 827,00.
A fondamento del ricorso erano posti i seguenti motivi:
a) nullità “dell'ingiunzione” di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento;
b) prescrizione del credito portato dall'atto impugnato.
I resistenti omettevano di costituirsi in giudizio.
All'udienza del 16.1.2026 la controversia era posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va rigettato.
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la nullità “dell'ingiunzione” di pagamento per omessa notifica dell'avviso di accertamento.
Osserva la Corte che, come si evince dall'epigrafe del ricorso introduttivo, l'atto impugnato nell'odierno processo è proprio l'avviso di accertamento che risulta notificato al destinatario in data 14.3.2024 (vedi allegato al ricorso introduttivo).
Il motivo pertanto è palesemente infondato.
2.Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la prescrizione del credito tributario portato dall'atto impugnato.
Anche detto motivo è infondato.
Ed invero, malgrado nel corpo del ricorso introduttivo si faccia riferimento all'annualità d'imposta del 2013
e alla notifica di un atto interruttivo nel 2022, (v. pag. 3 “nel caso che ci occupa, vertendo la questione sull'annualità del 2013, il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso, a fronte di un'ingiunzione di pagamento notificata ben oltre il quinquennio (e, specificamente, in data 05.02.2022”), l'avviso di accertamento impugnato concerne l'annualità d'imposta 2017, in riferimento alla quale la notifica dell'avviso di accertamento avvenuta in data 14.3.2024, deve ritenersi tempestiva.
Sul punto, infatti trova applicazione l'art. 68 del D.L. 17.3.2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) che prevede la sospensione dei termini di versamento e riscossione dal 08/03/2020 al 31/08/2021 e, con riferimento ai carichi relativi alle entrate tributarie e non tributarie affidati all'Agente della riscossione durante il periodo di sospensione e successivamente fino alla data del 31 dicembre 2021, la proroga di ventiquattro mesi, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, e a ogni altra disposizione di legge vigente, dei termini di decadenza e prescrizione relativi alle stesse entrate. Dispone poi l'art. 12 (“Sospensione dei termini per eventi eccezionali”) del D.lgs. n. 159/2015, espressamente richiamato dal suddetto articolo 68, che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione”.
Da ultimo poi Cass 960/2025 ha stabilito che la normativa in questione deve essere interpretata nel senso che, con riguardo all' art. 67 del D.L. n. 18/2020 (Decreto cura Italia) "i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, determinandosi, in sostanza, uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione". Ne discende che il termine ultimo è stato rispettato.
Nulla per le spese in ragione della mancata costituzione in giudizio dei resistenti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, sezione XIV, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 16.1.2026.