Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1021
CGT1
Sentenza 4 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Nullità per omessa notifica avviso di accertamento

    La Corte rileva che l'atto impugnato è l'avviso di accertamento, che risulta essere stato notificato al destinatario.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ritiene il motivo infondato poiché l'avviso di accertamento impugnato concerne l'annualità 2017 e la notifica avvenuta nel 2024 è tempestiva, tenendo conto delle sospensioni dei termini previste dal Decreto Cura Italia (art. 68 D.L. 18/2020) e dal D.lgs. 159/2015, nonché dell'interpretazione della Cassazione (Cass. 960/2025).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XIV, sentenza 04/02/2026, n. 1021
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1021
    Data del deposito : 4 febbraio 2026

    Testo completo