TRIB
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/07/2025, n. 10774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10774 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Composto dai sigg. Magistrati
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48187 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2024
TRA
, nata a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Alessandra Parte_1
Vicinanza, giusta procura in atti Ricorrente
E
, nato a [...] il [...], con il patrocinio dell'Avv. Sonia Magliano, giusta CP_1 procura in atti Resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: come da note scritte del 19.6.2025 la ricorrente, del 26.5.25 il resistente Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Letto il ricorso introduttivo del giudizio depositato da che, premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio in data 21.4.2001 a Roma con;
che dall'unione coniugale erano CP_1 nate due figlie, di cui una minore;
che in data 9.11.21 veniva omologata la separazione personale delle parti;
chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del vincolo, alle condizioni di cui al ricorso;
letta la memoria difensiva del resistente – tardivamente costituito in data 26.5.25- che aderiva alla domanda di divorzio e alle condizioni formulate dalla moglie ad eccezione della clausola relativa alla ripartizione del mutuo sulla casa coniugale, chiedendo che fosse ritenuta improcedibile;
letto il provvedimento del G.D. del 28.5.25 che stante l'adesione del resistente alle condizioni formulate dalla moglie concedeva alla ricorrente termine per deduzioni anche al fine di esito concordato del procedimento, in assenza di controversia sul contenuto necessario della pronuncia ed ad ambo le parti ulteriore termine di giorni 10 per il deposito di soluzione concordata o, in difetto, per note difensive, riservando all'esito il provvedimento;
lette le deduzioni della ricorrente che aderiva alla eccezione di improcedibilità del resistente con accoglimento delle altre condizioni di cui al ricorso;
visto il provvedimento del G.D. del 26.6.25 con il quale, dato atto del mancato raggiungimento concordato, in via provvisoria ed urgente confermava le condizioni separative (ad eccezione della clausola negoziale relativa al mutuo) ed in difetto di istanze istruttorie deferiva la causa al Collegio, per la decisione;
ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 3 n. 2 lettera b della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni, giacché è decorso il termine di legge dal momento in cui i coniugi comparvero dinnanzi al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale omologata (art. 3 n. 2 lett. b] della legge n. 898/1970 e successive modifiche) e non vi è dubbio alcuno in ordine all'impossibilità di ricostituire il consorzio familiare avuto anche riguardo al protrarsi ininterrotto della separazione, come dalla parti riferito;
che, relativamente alle altre condizioni, stante l'adesione del resistente alle condizioni proposte dalla moglie e ritenendosi le stesse confacenti all'interesse delle figlie deve disporsi in conformità in parte dispositiva, con frequentazioni paterne che attesa l'età della figlia e la capacità di discernimento avverranno previo accordo padre-figlia e congruo preavviso alla madre;
che non vi è luogo a provvedere clausola relativa al mutuo, sottratta alla potestas iudicandi del Giudice della famiglia, attesane il valore meramente negoziale, essendo, peraltro, i coniugi entrambi civilisticamente obbligati al pagamento della rata nella misura del 50% ciascuno, come alcun provvedimento è da assumersi in punto di assegno unico universale, che, in difetto di diverso accordo è attribuito secondo i criteri legalmente previsti;
che la natura e l'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite;
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 48187/ 2024 R.G.A.C così provvede: a)dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 21.4.2001 a Roma da
, nata a [...] il [...] e , nata a [...] il [...], Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma dell'anno 2001, atto n. 00204, parte II, serie A04;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza negli appositi registri e al cancelliere di provvedere agli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
c) la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio congiunto Per_1 della responsabilità genitoriale, fatta eccezione per le decisioni di straordinaria amministrazione, con collocamento prevalente presso la madre;
d) Il padre vedrà e terrà con sé la figlia liberamente, previo accordo con la stessa e congruo preavviso alla madre;
e) assegna la casa coniugale alla madre;
f) pone a carico del padre per il mantenimento delle figlie, a far data dalla domanda, la somma di euro 524,70 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario intestato alla madre, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di Intesa del 17.12.14;
g) compensa le spese.
Così deciso in Roma il 7.7.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi