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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/12/2025, n. 1056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1056 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 656/2025 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Traina;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Antonella Testa e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2022 innanzi al Tribunale di Siracusa, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 000273490,
[...]
notificata il 25 marzo 2022, con la quale gli veniva ingiunto, quale legale rappresentante della il pagamento della somma di euro 23.000,00 (relativa al DMAG del Controparte_2
terzo trimestre 2015), nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 000302189, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21.000,00 (relativa al DMAG del secondo trimestre 2014), emesse dall e aventi ad oggetto l'omesso versamento di CP_1
ritenute previdenziali riferite agli anni 2014 e 2015.
L'opponente deduceva: il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere, all'epoca delle omissioni contributive, il legale rappresentante della società e quindi l'autore delle stesse;
la mancata notifica dei verbali di contestazione (accertamento) da parte dell' ; in ogni caso, il mancato rispetto del termine perentorio per la CP_1
contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1991; l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato mediante le ordinanze ingiunzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la tempestività CP_1
delle notifiche degli atti amministrativi e rappresentando di avere proceduto, in autotutela, alla rideterminazione dell'importo complessivo dovuto, quantificato in euro 10.000,00 per ognuna delle ordinanze.
Con sentenza n. 981/2025 dell'8 settembre 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione, confermando le ordinanze ingiunzione opposte.
Il primo giudice riteneva insussistente il difetto di legittimazione passiva, atteso che il rivestiva, all'epoca delle omissioni contributive, la carica di amministratore Parte_1
della che le ordinanze opposte erano state precedute dalla rituale notifica Controparte_2
degli atti di accertamento, avvenuta in data 16.09.2017 e in data 21.09.2017, con recapito presso la sede sociale e, per quanto riguarda le notifiche personali al ricorrente, con esito di “compiuta giacenza”; che l'accertamento della violazione era stato effettuato all'esito di
2 un'analisi complessiva dei dati contributivi e che, solo successivamente, erano stati emessi e regolarmente notificati gli atti di accertamento, con conseguente rispetto del termine di
90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1991; infine, che alcuna prescrizione era maturata, dovendosi individuare il dies a quo nella data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
Avverso tale decisione proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
il 26 settembre 2025. Al gravame resisteva l' . Controparte_3
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo, in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso la maturazione della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Deduce che l' , titolare della potestà sanzionatoria e soggetto che CP_1
ha diretto le attività ispettive relative alle annualità 2014 e 2015, ha proceduto alla notifica dei verbali di accertamento e delle relative contestazioni soltanto nei mesi di settembre e ottobre 2017.
Richiama, al riguardo, la disciplina dettata dall'art. 14 L. 689/1981, che impone, ove non sia possibile la contestazione immediata, l'obbligo di notificare “gli estremi della violazione (…) entro il termine di novanta giorni” decorrenti dall'accertamento del fatto.
Trattandosi di termine espressamente previsto dal legislatore come tassativo e inderogabile, la sua inosservanza comporta – secondo l'assunto dell'appellante –
l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'appellante evidenzia che l' era pienamente legittimato a esercitare la potestà CP_1
sanzionatoria anche in relazione alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, a decorrere dal 6 febbraio 2016, e che, nel caso di specie, risulta documentalmente comprovato come l'attività accertativa dell si sia protratta oltre CP_1
il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 14, ultimo comma, L. 689/1981, sia con riferimento alla contestazione relativa al secondo trimestre 2014, sia con
3 riferimento a quella relativa al terzo trimestre 2015. Pertanto, una volta accertata la tardività delle notifiche, il Tribunale avrebbe dovuto, ad avviso dell'appellante, dichiarare l'inevitabile invalidità di entrambe le ordinanze ingiunzione opposte.
Contesta, inoltre, l'argomentazione del primo giudice secondo cui il superamento del termine sarebbe giustificato dalla complessità dell'attività istruttoria, rilevando che le omissioni contributive sono automaticamente desumibili dall'analisi dei DM10, tramite il flusso telematico UN, e non richiedono pertanto alcuna attività istruttoria particolarmente articolata.
L'appellante richiama, infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ribadito la natura perentoria del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, ritenendo che, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, termine coincidente con quello previsto dall'art. 14, comma 2, della L. 689/1981 a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (Cass. n. 9456/2004; Cass. n. 4345/2024).
2. Conclude chiedendo di riformare la sentenza n. 891/2, resa l'08.09.2025 dal Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, per intervenuta decadenza dell' , ex art. 14, ultimo comma, CP_1
L. 689/81, dal diritto di riscuotere le sanzioni amministrative irrogate e di condannare lo stesso ente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. L' , nella memoria difensiva, chiede in via principale il rigetto dell'appello perché CP_1
infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado,
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. Si osserva che, sulla questione relativa alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione (cfr. difese dell' di cui alla memoria di costituzione del presente giudizio), questa Corte ha già CP_1
avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell dal potere di irrogare CP_1
la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
4 Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025 del 22.03.2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
5 Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del
2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost.
n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del
6 termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma
2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del
1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost.
n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per
7 l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, 9016, CP_1
9021, 9022, 9023 del 2025).
6. Il giudice di prime cure ha sul punto così statuito: “Come correttamente rilevato dall' l'accertamento della violazione è avvenuto all'esito della valutazione CP_1
complessiva di tutti i dati inerenti l'infrazione contestata e, solo successivamente, sono stati emessi gli atti di accertamento tutti ritualmente e validamente notificati alla parte odierna ricorrente. Il temine di 90 giorni deve intendersi rispettato poiché come chiarito dalla Corte di Cassazione “Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito
8 e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione .” (Ex multis Cass . civ., sez.
II, 19/02/2021, n.4523)”.
6.1 La superiore statuizione non è condivisibile.
Va premesso che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n.
689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n.
3043/2009 e n. 27405/2019).
9 Pertanto, il giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
6.2 L' nella vicenda in esame, costituendosi in primo grado, si è limitato ad allegare CP_1
che “in fattispecie quale quella che ci occupa in cui non vi è stata alcuna iniziativa da parte dell'Autorità Giudiziaria, “l'accertamento” della violazione è avvenuto solo all'esito del procedimento di valutazione da parte dell'Istituto di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione ed è culminato negli atti di accertamento di giugno/luglio 2017 citati nelle OO.II. opposte … La notifica alla parte ricorrente che qui interessa è avvenuta in data 2/10/2017 e 16/9/2017”;
Nel presente giudizio ha allegato la complessità dell'accertamento delle inadempienze, nei termini che seguono: “Ciò ha necessitato l'adozione di un complesso iter procedimentale, che di seguito si sintetizza nei suoi passaggi fondamentali. Occorre preliminarmente vagliare l'esame dei flussi telematici UN contenenti le denunzie mensili dei lavoratori occupati, dove sono riportate le attestazioni dei datori di lavoro mittenti relative alle ritenute dovute;
tale verifica è eseguibile solo attraverso l'analisi dei DM10 pervenuti tramite il flusso telematico UN … Va quindi eseguito un controllo incrociato delle predette dichiarazioni con i pagamenti eseguiti dai datori di lavoro, al fine di verificare la materiale corresponsione delle ritenute, ovvero la loro totale o parziale omissione;
tale verifica è eseguibile solo attraverso l'analisi del flusso dei pagamenti, che sono eseguiti dai datori di lavoro, a norma del d.lgs. n. 241/1997, art.173, obbligatoriamente tramite il sistema del pagamento unico a mezzo mod. F24, che, a norma del successivo art.184, va effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello di competenza, con la
10 peculiarità, per i datori di lavoro agricoli - per effetto del combinato disposto dell'art. 18 citato con l'art. 6, comma 14, del d.l. n. 536 del 1987 - che il pagamento in questione viene effettuato con cadenza trimestrale (con scadenza di versamento per il primo trimestre fissata al 16 settembre dello stesso anno, per il secondo trimestre al 16 dicembre dello stesso anno, per il terzo trimestre al 16 marzo dell'anno successivo e per il quarto trimestre al 16 giugno dell'anno successivo); controllo che può essere effettuato solo nel momento in cui detti pagamenti vengono centralmente trasferiti all' dalla struttura di gestione CP_1
dei pagamenti unificati, prevista dall'art.225 del d.lgs. n.241/1997, per essere successivamente smistati alle singole strutture periferiche dell' tra cui la Sede CP_1
provinciale di Siracusa. A tale proposito si precisa che detti versamenti non sono effettuati direttamente all' ma alla predetta struttura di gestione, che li riversa all' , in CP_1 CP_1
modo aggregato, nelle modalità previste dal predetto art.22, che al co.2 dispone altresì
l'obbligo per l' di disporre con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle CP_1
contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti, operazione per il cui corretto compimento sono necessarie complesse, lunghe e dilatorie operazioni per l'imputazione corretta alle singole posizioni contributive. Una volta verificata l'esistenza di scoperture mensili al netto dei vari conguagli e compensazioni, i singoli eventi mensili vanno ragguagliati ad anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 2 co.
1 bis, d.l. n.463/1983 conv. in legge n. 638/1983, che nella formulazione successiva al d.lgs. n. 8/2016, come già detto, qualifica le conseguenze dell'omissione in una duplice veste alternativa di reato/illecito amministrativo, limitando l'insorgenza, anche cronologica, del reato all'ipotesi in cui l'importo delle ritenute non riversate ecceda la soglia di €.10.000, determinati per anno solare;
ciò determina la necessita di vagliare il mancato superamento della soglia di punibilità penale, con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, dal dicembre dell'anno precedente al novembre dell'anno in corso) al 31 dicembre di ogni anno solare e, di conseguenza, fissa a tale data
11 anche l'insorgenza dell'eventuale illecito amministrativo alternativo, per i casi di omissione inferiore a €.10.000 annui. (sul punto, cfr. Cass. S.U. penale, n.10424/2018).
Infine, va verificata l'esistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, per la qualificazione dell'illecito amministrativo, in funzione di garanzia dell'autore dell'omissione che possa risultare, soggettivamente o oggettivamente, estraneo alla fattispecie sanzionatoria. Si evidenzia così l'estrema complessità, qualitativa e quantitativa, dei molteplici passaggi di verifica necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente: - con il compimento delle regolazioni sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti, ai sensi del cit. art.22, d.lgs.
n.241/1997, alla scadenza del trimestre di ricezione, da parte della struttura di gestione, degli incassi sull'ultimo flusso di pagamento mensile dell'anno solare in esame (da eseguirsi entro il 16 dicembre dell'anno in esame) e quindi non prima del successivo mese di aprile;
- con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso UN del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno in esame (cfr. sul punto Cass. SU pen. n. 10424/2018 cit.). È solo da tali date che gli organismi centrali dell'ente possono avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale vengono formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, solo a tal punto CP_1
potendosi ritenere compiuto l'iter accertativo. Tutto tale complesso procedimento, intuitivamente, richiede uno svolgimento temporale tale da giustificare appieno la legittimità e regolarità della conclusione dell'accertamento, avvenuta alla data in cui le singole Direzioni provinciali hanno proceduto alla notificazione delle singole CP_1
violazioni, rispetto alla quale pertanto è pretestuoso ed illegittimo contestarne la tardività, essendo tale notificazione tempestiva, proprio in quanto contestuale alla conclusione del suddetto complesso procedimento accertativo”.
12 6.3 La tesi non convince;
l'ente previdenziale non ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti in concreto abbiano impedito la notifica nei termini, limitandosi a considerazioni di carattere generale prive di concretezza e di specifici riferimenti al caso in esame, ove: le inadempienze sono relative agli anni 2014 e 2015; il dies a quo del termine di novanta giorni – in difetto di pendenza di procedimento penale - coincide con la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016); gli accertamenti sono stati notificati solo nelle date del 16.09.2017 e del 21.09.2017.
6.4 Anche a fronte delle difese spiegate, l' non ha invero dimostrato la ricorrenza CP_1
nella specie di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti – e in tesi fino a quando – del dies a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, contrariamente a quanto dedotto dall'ente, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/UN – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza
– e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dagli accertamenti rivolti all'odierno appellato si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Pertanto, deve escludersi che l'ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
9. In definitiva, per le ragioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
10. Le spese del doppio grado possono essere compensate, tenendo conto dell'epoca del pronunciamento della Corte di cassazione sopra richiamata.
13
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
Composta dai Magistrati:
Dott.ssa Marcella Celesti Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Carlà Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 656/2025 R.G. promosso
DA
( ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Salvatore Traina;
Appellante
CONTRO
Controparte_1
( , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso P.IVA_1
dagli avv.ti Antonella Testa e Pier Luigi Tomaselli;
Appellato
OGGETTO: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti precisate
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 26 aprile 2022 innanzi al Tribunale di Siracusa, Parte_1
proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 000273490,
[...]
notificata il 25 marzo 2022, con la quale gli veniva ingiunto, quale legale rappresentante della il pagamento della somma di euro 23.000,00 (relativa al DMAG del Controparte_2
terzo trimestre 2015), nonché avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 000302189, con cui veniva ingiunto il pagamento della somma di euro 21.000,00 (relativa al DMAG del secondo trimestre 2014), emesse dall e aventi ad oggetto l'omesso versamento di CP_1
ritenute previdenziali riferite agli anni 2014 e 2015.
L'opponente deduceva: il difetto di legittimazione passiva, sostenendo di non essere, all'epoca delle omissioni contributive, il legale rappresentante della società e quindi l'autore delle stesse;
la mancata notifica dei verbali di contestazione (accertamento) da parte dell' ; in ogni caso, il mancato rispetto del termine perentorio per la CP_1
contestazione della violazione ex art. 14 L. 689/1991; l'intervenuta prescrizione quinquennale del credito azionato mediante le ordinanze ingiunzione.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso, deducendo la tempestività CP_1
delle notifiche degli atti amministrativi e rappresentando di avere proceduto, in autotutela, alla rideterminazione dell'importo complessivo dovuto, quantificato in euro 10.000,00 per ognuna delle ordinanze.
Con sentenza n. 981/2025 dell'8 settembre 2025, il Giudice del Lavoro del Tribunale di
Siracusa rigettava l'opposizione, confermando le ordinanze ingiunzione opposte.
Il primo giudice riteneva insussistente il difetto di legittimazione passiva, atteso che il rivestiva, all'epoca delle omissioni contributive, la carica di amministratore Parte_1
della che le ordinanze opposte erano state precedute dalla rituale notifica Controparte_2
degli atti di accertamento, avvenuta in data 16.09.2017 e in data 21.09.2017, con recapito presso la sede sociale e, per quanto riguarda le notifiche personali al ricorrente, con esito di “compiuta giacenza”; che l'accertamento della violazione era stato effettuato all'esito di
2 un'analisi complessiva dei dati contributivi e che, solo successivamente, erano stati emessi e regolarmente notificati gli atti di accertamento, con conseguente rispetto del termine di
90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1991; infine, che alcuna prescrizione era maturata, dovendosi individuare il dies a quo nella data di entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016.
Avverso tale decisione proponeva appello con ricorso depositato Parte_1
il 26 settembre 2025. Al gravame resisteva l' . Controparte_3
All'udienza del 4 dicembre 2025 la causa è stata discussa e decisa con pubblica lettura del dispositivo, in calce trascritto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con unico e articolato motivo l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha escluso la maturazione della decadenza prevista dall'art. 14 della legge n. 689/1981. Deduce che l' , titolare della potestà sanzionatoria e soggetto che CP_1
ha diretto le attività ispettive relative alle annualità 2014 e 2015, ha proceduto alla notifica dei verbali di accertamento e delle relative contestazioni soltanto nei mesi di settembre e ottobre 2017.
Richiama, al riguardo, la disciplina dettata dall'art. 14 L. 689/1981, che impone, ove non sia possibile la contestazione immediata, l'obbligo di notificare “gli estremi della violazione (…) entro il termine di novanta giorni” decorrenti dall'accertamento del fatto.
Trattandosi di termine espressamente previsto dal legislatore come tassativo e inderogabile, la sua inosservanza comporta – secondo l'assunto dell'appellante –
l'estinzione dell'obbligazione sanzionatoria.
L'appellante evidenzia che l' era pienamente legittimato a esercitare la potestà CP_1
sanzionatoria anche in relazione alle violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 8/2016, a decorrere dal 6 febbraio 2016, e che, nel caso di specie, risulta documentalmente comprovato come l'attività accertativa dell si sia protratta oltre CP_1
il termine perentorio di novanta giorni previsto dall'art. 14, ultimo comma, L. 689/1981, sia con riferimento alla contestazione relativa al secondo trimestre 2014, sia con
3 riferimento a quella relativa al terzo trimestre 2015. Pertanto, una volta accertata la tardività delle notifiche, il Tribunale avrebbe dovuto, ad avviso dell'appellante, dichiarare l'inevitabile invalidità di entrambe le ordinanze ingiunzione opposte.
Contesta, inoltre, l'argomentazione del primo giudice secondo cui il superamento del termine sarebbe giustificato dalla complessità dell'attività istruttoria, rilevando che le omissioni contributive sono automaticamente desumibili dall'analisi dei DM10, tramite il flusso telematico UN, e non richiedono pertanto alcuna attività istruttoria particolarmente articolata.
L'appellante richiama, infine, la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ha ribadito la natura perentoria del termine di cui all'art. 14 L. 689/1981, ritenendo che, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 8/2016, l'autorità amministrativa deve notificare gli estremi della violazione entro novanta giorni dalla ricezione degli atti, termine coincidente con quello previsto dall'art. 14, comma 2, della L. 689/1981 a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (Cass. n. 9456/2004; Cass. n. 4345/2024).
2. Conclude chiedendo di riformare la sentenza n. 891/2, resa l'08.09.2025 dal Tribunale di Siracusa, Sez. Lavoro, per intervenuta decadenza dell' , ex art. 14, ultimo comma, CP_1
L. 689/81, dal diritto di riscuotere le sanzioni amministrative irrogate e di condannare lo stesso ente al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. L' , nella memoria difensiva, chiede in via principale il rigetto dell'appello perché CP_1
infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado,
4. L'appello è fondato e va accolto.
5. Si osserva che, sulla questione relativa alle conseguenze dell'inosservanza del termine di 90 giorni per la trasmissione agli interessati degli estremi della violazione (cfr. difese dell' di cui alla memoria di costituzione del presente giudizio), questa Corte ha già CP_1
avuto modo di pronunciarsi, concludendo per la decadenza dell dal potere di irrogare CP_1
la sanzione (cfr. ex multis sent. n. 1012/2024).
4 Tale conclusione è stata confermata, di recente, dalla Corte di cassazione, con argomentazioni che si richiamano anche ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c. In particolare, la Corte di legittimità, con la sentenza n. 7641/2025 del 22.03.2025, ha ritenuto quanto segue: “… il D.Lgs. n. 8/2016, nel prevedere, all'art. 8, comma 1, che "le disposizioni del presente decreto che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso", ha disciplinato, all'art. 9, le modalità con cui darvi concreta applicazione, stabilendo anzitutto che "l'autorità giudiziaria, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dispone la trasmissione all'autorità amministrativa competente degli atti dei procedimenti penali relativi ai reati trasformati in illeciti amministrativi" (comma 1), differenziando in secondo luogo i soggetti a ciò tenuti a seconda che l'azione penale sia già stata o meno esercitata (commi 2 e 3) e disponendo, da ultimo, che "l'autorità amministrativa notifica gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni […] dalla ricezione degli atti" (comma 4). Ciò posto, va rilevato che l'art. 6, D.Lgs. n. 8/2016, stabilisce in forma assolutamente generale che "nel procedimento per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689"; e se è indubitabile che la previsione valga anzitutto pro futuro, ossia per le violazioni commesse a far data dalla sua entrata in vigore, non è meno vero che tra le "sanzioni amministrative previste dal presente decreto" debbono intendersi ricomprese anche quelle sanzioni che, a norma del successivo art. 8, "si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso": prova ne sia, ai fini che qui interessano, che l'art. 9, come s'è già visto, prevede che l'autorità amministrativa debba notificare "gli estremi della violazione agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni... dalla ricezione degli atti", vale a dire entro il medesimo termine previsto dall'art. 14, comma 2, L. n. 689/1981, che la giurisprudenza di questa
5 Corte ha costantemente interpretato come termine di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria (cfr. ex multis Cass. n. 9456 del 2004 e, da ult., Cass. n. 4345 del
2024). Si tratta, ad avviso del Collegio, di una soluzione costituzionalmente necessitata ove si consideri che, nel dichiarare inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. n. 689/1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l'emissione dell'ordinanza ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione degli atti, la Corte costituzionale ha nondimeno precisato che, in materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità deve necessariamente modellare anche "la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell'esercizio del potere", in quanto "la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell'esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell'interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale", e la sua individuazione in un momento "non particolarmente distante dal momento dell'accertamento e della contestazione dell'illecito, consentendo all'incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall'art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della P.A. di cui all'art. 97 Cost." (Corte cost.
n. 151 del 2021). In altri termini, è il principio di legalità di cui all'art. 23 Cost., in combinato disposto con il diritto di difesa di cui all'art. 24 e il principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97, ad imporre all'interprete di ritenere che il termine previsto all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, sia un termine di decadenza: diversamente opinando, infatti, l'"esigenza di contenere nel tempo lo stato di incertezza inevitabilmente connesso alla esplicazione di una speciale prerogativa pubblicistica, quale è quella sanzionatoria, capace di incidere unilateralmente e significativamente sulla situazione giuridica soggettiva dell'incolpato", resterebbe esclusivamente affidata alla previsione del
6 termine di prescrizione del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative (art. 28, L. n. 689/1981), che tuttavia, per ampiezza e suscettibilità di interruzione, deve considerarsi "inidoneo a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell'incolpato e l'effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l'accertamento dell'illecito e l'applicazione della sanzione" (così ancora Corte cost. n. 151 del 2021, cit.). Chiarito, pertanto, che la norma di cui all'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, deve leggersi alla stregua del precetto di cui all'art. 14, comma
2, L. n. 689/1981, e ricordato che, per principio generale, l'onere della prova dell'osservanza dei termini previsti a pena di decadenza per l'esercizio di un diritto incombe su chi intende esercitarlo (cfr., fra le tante, Cass. nn. 3796 del 1989, 10412 del
1997, 7093 del 2003)… D'altra parte, deve logicamente escludersi che l'inerzia nella trasmissione degli atti possa ridondare a danno dell'incolpato, privandolo del diritto alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione: una simile conclusione si porrebbe infatti diametralmente in contrasto con le esigenze di certezza del diritto e di tutela del diritto di difesa e del buon andamento dell'amministrazione puntualmente evidenziate da Corte cost.
n. 151 del 2021, cit., e sarebbe dunque sospettabile di illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 23,24 e 97 Cost. Reputa il Collegio che alla questione possa darsi risposta negli stessi termini elaborati dalle Sezioni Unite di questa Corte in relazione all'incidenza di una legge sopravvenuta che introduca ex novo un termine di decadenza riferibile ad una situazione giuridica ancora pendente (Cass. S.U. n. 15352 del 2015): fermo restando, infatti, che la previsione di un termine di decadenza da parte del legislatore non può avere effetto retroattivo, non potendo logicamente configurarsi un'ipotesi di estinzione del diritto per mancato esercizio da parte del titolare in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto debba essere esercitato, il necessario bilanciamento tra le esigenze di garantire, da una parte, il conseguimento delle finalità perseguite dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale per
7 l'esercizio della potestà sanzionatoria e di tutelare, dall'altra parte, l'interesse della parte pubblica a non vedersi addebitare un'inerzia ad essa non imputabile può essere assicurato dalla regola di valore generale dell'art. 252 att. c.c., secondo cui quando per l'esercizio di un diritto il codice stabilisce un termine più breve di quello stabilito dalle leggi anteriori, il nuovo termine si applica anche all'esercizio dei diritti sorti anteriormente e alle prescrizioni e usucapioni in corso, ma il nuovo termine decorre dalla data di entrata in vigore della nuova legge”. La Suprema Corte ha, quindi, formulato il seguente principio di diritto: “il termine di novanta giorni dalla ricezione degli atti dall'autorità giudiziaria, entro il quale, a norma dell'art. 9, comma 4, D.Lgs. n. 8/2016, l' deve notificare al CP_1
responsabile la violazione amministrativa concernente il mancato versamento delle ritenute previdenziali, parzialmente depenalizzata ai sensi dell'art. 3, comma 6, del medesimo decreto legislativo, è fissato a pena di decadenza dall'esercizio della potestà sanzionatoria e, in caso di mancata trasmissione degli atti da parte dell'autorità giudiziaria, decorre dal momento di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016), ove dal vaglio di merito risulti che, in concreto, l'accertamento delle violazioni non ha richiesto da parte dell' alcuna attività istruttoria” (conformi sent. nn. 7845, 8784, 9015, 9016, CP_1
9021, 9022, 9023 del 2025).
6. Il giudice di prime cure ha sul punto così statuito: “Come correttamente rilevato dall' l'accertamento della violazione è avvenuto all'esito della valutazione CP_1
complessiva di tutti i dati inerenti l'infrazione contestata e, solo successivamente, sono stati emessi gli atti di accertamento tutti ritualmente e validamente notificati alla parte odierna ricorrente. Il temine di 90 giorni deve intendersi rispettato poiché come chiarito dalla Corte di Cassazione “Qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il momento dell'accertamento - in relazione al quale collocare il dies a quo del termine previsto dall'articolo 14, comma 2, legge n. 689 del 1981, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui sia stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito
8 e valutato tutti i dati indispensabili ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di procedere a tale acquisizione e valutazione .” (Ex multis Cass . civ., sez.
II, 19/02/2021, n.4523)”.
6.1 La superiore statuizione non è condivisibile.
Va premesso che la Suprema Corte ha più volte ribadito che “in tema di sanzioni amministrative, nel caso di mancata contestazione immediata della violazione, l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione. Si è osservato, inoltre, che compete al giudice di merito, in caso di contrasto sul punto, determinare il tempo ragionevolmente necessario all'Amministrazione per giungere a una simile, completa conoscenza, individuando il dies a quo di decorrenza del termine di decadenza di cui all'art. 14, comma 2, della legge n.
689 del 1981. Al fine di effettuare detta valutazione, il giudice di merito terrà conto della maggiore o minore difficoltà del caso concreto, anche in relazione al numero dei soggetti coinvolti, oltre che del numero delle violazioni ascritte e della complessità delle indagini, essendo indubitabile, pur nell'assenza di limiti temporali predeterminati, che l'accertamento debba avvenire entro un termine congruo. Il giudizio operato in sede di merito non sarà sindacabile, in sede di legittimità, se non sotto il profilo del vizio di motivazione (cfr. Sez. 2, n. 12830/2006, e la successiva Sez. 2, n. 25916 del 2006, ma anche la successiva Sez. 2, n. 3043/2009 anch'essa in termini)” (conf. Cass. ord. 27702/2019, n.
3043/2009 e n. 27405/2019).
9 Pertanto, il giudice di merito, al fine di stabilire la decorrenza del termine, deve tenere conto “… del tempo strettamente necessario affinché, al termine delle verifiche preliminari, la constatazione dei fatti…” possa essere “… tradotta in accertamento, senza ingiustificati ritardi derivanti da disfunzioni burocratiche o artificiose protrazioni nello svolgimento dei compiti assegnati ai diversi organi” (cfr. Cass. n. 9022/2023, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme che disciplinano l'attività di intermediazione finanziaria).
6.2 L' nella vicenda in esame, costituendosi in primo grado, si è limitato ad allegare CP_1
che “in fattispecie quale quella che ci occupa in cui non vi è stata alcuna iniziativa da parte dell'Autorità Giudiziaria, “l'accertamento” della violazione è avvenuto solo all'esito del procedimento di valutazione da parte dell'Istituto di tutti i dati afferenti gli elementi oggettivi e soggettivi dell'infrazione ed è culminato negli atti di accertamento di giugno/luglio 2017 citati nelle OO.II. opposte … La notifica alla parte ricorrente che qui interessa è avvenuta in data 2/10/2017 e 16/9/2017”;
Nel presente giudizio ha allegato la complessità dell'accertamento delle inadempienze, nei termini che seguono: “Ciò ha necessitato l'adozione di un complesso iter procedimentale, che di seguito si sintetizza nei suoi passaggi fondamentali. Occorre preliminarmente vagliare l'esame dei flussi telematici UN contenenti le denunzie mensili dei lavoratori occupati, dove sono riportate le attestazioni dei datori di lavoro mittenti relative alle ritenute dovute;
tale verifica è eseguibile solo attraverso l'analisi dei DM10 pervenuti tramite il flusso telematico UN … Va quindi eseguito un controllo incrociato delle predette dichiarazioni con i pagamenti eseguiti dai datori di lavoro, al fine di verificare la materiale corresponsione delle ritenute, ovvero la loro totale o parziale omissione;
tale verifica è eseguibile solo attraverso l'analisi del flusso dei pagamenti, che sono eseguiti dai datori di lavoro, a norma del d.lgs. n. 241/1997, art.173, obbligatoriamente tramite il sistema del pagamento unico a mezzo mod. F24, che, a norma del successivo art.184, va effettuato entro il giorno sedici del mese successivo a quello di competenza, con la
10 peculiarità, per i datori di lavoro agricoli - per effetto del combinato disposto dell'art. 18 citato con l'art. 6, comma 14, del d.l. n. 536 del 1987 - che il pagamento in questione viene effettuato con cadenza trimestrale (con scadenza di versamento per il primo trimestre fissata al 16 settembre dello stesso anno, per il secondo trimestre al 16 dicembre dello stesso anno, per il terzo trimestre al 16 marzo dell'anno successivo e per il quarto trimestre al 16 giugno dell'anno successivo); controllo che può essere effettuato solo nel momento in cui detti pagamenti vengono centralmente trasferiti all' dalla struttura di gestione CP_1
dei pagamenti unificati, prevista dall'art.225 del d.lgs. n.241/1997, per essere successivamente smistati alle singole strutture periferiche dell' tra cui la Sede CP_1
provinciale di Siracusa. A tale proposito si precisa che detti versamenti non sono effettuati direttamente all' ma alla predetta struttura di gestione, che li riversa all' , in CP_1 CP_1
modo aggregato, nelle modalità previste dal predetto art.22, che al co.2 dispone altresì
l'obbligo per l' di disporre con cadenza trimestrale le regolazioni contabili sulle CP_1
contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti, operazione per il cui corretto compimento sono necessarie complesse, lunghe e dilatorie operazioni per l'imputazione corretta alle singole posizioni contributive. Una volta verificata l'esistenza di scoperture mensili al netto dei vari conguagli e compensazioni, i singoli eventi mensili vanno ragguagliati ad anno solare, secondo quanto disposto dall'art. 2 co.
1 bis, d.l. n.463/1983 conv. in legge n. 638/1983, che nella formulazione successiva al d.lgs. n. 8/2016, come già detto, qualifica le conseguenze dell'omissione in una duplice veste alternativa di reato/illecito amministrativo, limitando l'insorgenza, anche cronologica, del reato all'ipotesi in cui l'importo delle ritenute non riversate ecceda la soglia di €.10.000, determinati per anno solare;
ciò determina la necessita di vagliare il mancato superamento della soglia di punibilità penale, con riferimento alle mensilità di scadenza dei versamenti contributivi (periodo 16 gennaio - 16 dicembre, relativo alle retribuzioni corrisposte, rispettivamente, dal dicembre dell'anno precedente al novembre dell'anno in corso) al 31 dicembre di ogni anno solare e, di conseguenza, fissa a tale data
11 anche l'insorgenza dell'eventuale illecito amministrativo alternativo, per i casi di omissione inferiore a €.10.000 annui. (sul punto, cfr. Cass. S.U. penale, n.10424/2018).
Infine, va verificata l'esistenza di tutti i requisiti, soggettivi ed oggettivi, per la qualificazione dell'illecito amministrativo, in funzione di garanzia dell'autore dell'omissione che possa risultare, soggettivamente o oggettivamente, estraneo alla fattispecie sanzionatoria. Si evidenzia così l'estrema complessità, qualitativa e quantitativa, dei molteplici passaggi di verifica necessari per l'accurata istruttoria, peraltro eseguibili solo a partire dalla completa disponibilità di tutti i dati da analizzare, coincidente: - con il compimento delle regolazioni sulle contabilità di pertinenza a copertura delle somme compensate dai contribuenti, ai sensi del cit. art.22, d.lgs.
n.241/1997, alla scadenza del trimestre di ricezione, da parte della struttura di gestione, degli incassi sull'ultimo flusso di pagamento mensile dell'anno solare in esame (da eseguirsi entro il 16 dicembre dell'anno in esame) e quindi non prima del successivo mese di aprile;
- con la ricezione (o l'omessa spedizione) dell'ultimo flusso UN del mese di novembre dell'anno solare di riferimento, che giunge all'Istituto entro il 31 dicembre dell'anno in esame (cfr. sul punto Cass. SU pen. n. 10424/2018 cit.). È solo da tali date che gli organismi centrali dell'ente possono avviare una prima lavorazione massiva dei dati dell'anno solare in esame, a conclusione della quale vengono formate le liste di lavorazione degli illeciti, ancora successivamente trasmesse alle strutture territoriali dell' per l'ulteriore analisi individualizzata delle singole posizioni, solo a tal punto CP_1
potendosi ritenere compiuto l'iter accertativo. Tutto tale complesso procedimento, intuitivamente, richiede uno svolgimento temporale tale da giustificare appieno la legittimità e regolarità della conclusione dell'accertamento, avvenuta alla data in cui le singole Direzioni provinciali hanno proceduto alla notificazione delle singole CP_1
violazioni, rispetto alla quale pertanto è pretestuoso ed illegittimo contestarne la tardività, essendo tale notificazione tempestiva, proprio in quanto contestuale alla conclusione del suddetto complesso procedimento accertativo”.
12 6.3 La tesi non convince;
l'ente previdenziale non ha allegato, e quindi dimostrato, quali ulteriori accertamenti in concreto abbiano impedito la notifica nei termini, limitandosi a considerazioni di carattere generale prive di concretezza e di specifici riferimenti al caso in esame, ove: le inadempienze sono relative agli anni 2014 e 2015; il dies a quo del termine di novanta giorni – in difetto di pendenza di procedimento penale - coincide con la data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 8/2016 (6.2.2016); gli accertamenti sono stati notificati solo nelle date del 16.09.2017 e del 21.09.2017.
6.4 Anche a fronte delle difese spiegate, l' non ha invero dimostrato la ricorrenza CP_1
nella specie di elementi significativi della “complessità” delle indagini, tali da giustificare uno spostamento in avanti – e in tesi fino a quando – del dies a quo del termine.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, contrariamente a quanto dedotto dall'ente, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi Dmag/UN – da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza
– e quanto effettivamente dallo stesso versato, in relazione alle singole mensilità. A riprova di ciò, dagli accertamenti rivolti all'odierno appellato si ricava che le attività di verifica sono state compiute dall'Istituto previdenziale tramite una mera consultazione dei dati di cui ai propri archivi informatici.
Pertanto, deve escludersi che l'ente previdenziale abbia dato la prova, a suo carico, che alla data di notifica dell'atto di accertamento non fosse maturato il termine di decadenza previsto dall'art. 14 della legge n. 689/1981.
9. In definitiva, per le ragioni che precedono, assorbita ogni ulteriore questione, l'appello deve essere accolto e la sentenza di primo grado riformata, con conseguente annullamento delle ordinanze ingiunzioni impugnate.
10. Le spese del doppio grado possono essere compensate, tenendo conto dell'epoca del pronunciamento della Corte di cassazione sopra richiamata.
13
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, annulla le ordinanze ingiunzioni opposte;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi.
Così deciso in Catania, il 4 dicembre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Marcella Celesti
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