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Sentenza 15 giugno 2025
Sentenza 15 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/06/2025, n. 1327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1327 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8525/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
FA IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8525/2024, vertente:
tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Federica Livi
e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Lucia De Guidi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori (2012) e Persona_1 [...]
(classe 2014) Per_2
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
(classe 2012) e (classe 2014) e hanno formulato le seguenti Per_1 Per_2
conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affido delle minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori concordano l'utilizzo massimo del cellulare da parte delle minori in n. 2 ore giornaliero, dal lunedì al venerdì, e di 3 ore di utilizzo giornaliero, dal sabato alla domenica, con facoltà per ognuno di essi di ampliare, o ridurre detto utilizzo nei giorni in cui la stessa è collocata presso l'uno o l'altro genitori, fermo restando la responsabilità degli stessi in ordine al controllo e al monitoraggio dei contenuti telematici, attraverso una limitazione quantitativa e qualitativa di accesso a detti contenuti e alla predisposizione di appositi filtri di controllo.
2 2) Disporre che il padre potrà tenere con se le bambine a fine settimana alternati, prendendole nel luogo di residenza ovvero in quello diverso da concordare secondo le esigenze dei genitori;
potrà, altresì, tenere con se le minori un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, salvo il necessario preavviso e coordinamento, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto degli impegni della Sig.ra CP_1
3) Disporre, quanto alle festività natalizie, che le bambine trascorrano il 24 e il 25 dicembre con la mamma che le riporterà presso la casa paterna entro le ore 19,00 del giorno 25 dicembre;
il 25 e il 26 dicembre con il padre che le riporterà presso la casa materna entro le ore 22,00 del giorno 26 dicembre;
il 31 dicembre dalle 19,00 con un genitore ed il capodanno dalle 12,00 con l'altro, ad anni alterni, così come la festa dell'epifania.
4) Disporre, che per le festività pasquali le bambine trascorreranno con un genitore la Santa Pasqua con l'altro il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
5) Disporre che tutte le altre festività verranno trascorse ad anni alterni con un genitore e con l'altro.
6) Disporre che in occasione dei compleanni delle bambine le stesse potranno trascorrere, ad anni alterni, la giornata con un genitore e la serata dalle ore 19,00 con l'atro genitore;
per l'anno corrente le bambine potranno stare con il padre a partire dalla sera precedente il compleanno fino alle 19,00 del giorno successivo allorché saranno ricondotte dalla mamma.
3 7) Disporre che, in occasione dei compleanni dei propri genitori le bambine trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato anche se tale giorno dovesse capitare nei giorni di pertinenza dell'altro genitore, senza che ciò costituisca modifica del calendario pattuito.
8) Disporre che durante le vacanze estive, le bambine trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
9) Disporre che ciascun genitore avrà l'obbligo di mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori città con due giorni di anticipo fornendo all'uopo l'indirizzo e i recapiti dei luoghi di soggiorno.
10) Disporre che Sig. corrisponda a titolo di concorso Parte_1
spese per il mantenimento delle minori l'importo mensile di Euro
400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra ntro e non oltre il giorno 13 di ogni mese solare. CP_1
11) Disporre che il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Parte_1
il 30% (trenta per cento) di tutte le spese CP_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, senza necessità di alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alle frequentazioni scolastiche, il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura
4 ricreativa e sportiva;
fatta eccezione per l'attività di ginnastica artistica eventualmente svolta da Viola, per la quale, avendo il
Sig. spresso il suo dissenso, autorizza lo svolgimento Parte_1
di detta attività a condizioni che il relativo costo venga sostenuto per intero dalla Sig.ra tutte dette spese saranno CP_1
regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Roma a cui le parti integralmente fanno riferimento;
dette spese dovranno essere rimborsate entro 3 giorni dalla richiesta e, comunque, entro la scadenza del mese in cui sono state sostenute.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI
A) Disporre che il Sig. a definitivo regolamento Parte_1
economico dei rapporti in essere tra le parti, versi annualmente in favore della Sig.ra per il pregresso maturato a CP_1
titolo di mantenimento concordato e non corrisposto, l'importo annuo di Euro 1.000,00 (mille/00) in due tranche di Euro 500,00
(cinquecento/00) ciascuna in corrispondenza delle mensilità dallo stesso percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, fino all'estinzione del debito ad oggi pari ad Euro 11.400,00
(Undicimilaquattrocento/00), aggiornato a quanto dallo stesso già versato e quanto ulteriormente maturato, con facoltà da parte del Sig. di corrispondere maggiori importi, Parte_1
rispetto a quelli determinati con il presente accordo, nell'anno in corso a decurtazione del dovuto per l'anno successivo.
B) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con i di loro parenti (nonni, zii, cugini, ecc.) si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e
5 materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
C) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo e relazionale (cfr., in particolare, le pattuizioni sui limiti all'uso del telefono portatile); ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto e nelle note di trattazione scritta depositate, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 11 giugno 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Il Giudice Relatore
FA IA
Il Presidente
RT ienzi
6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
RT NZ Presidente
Filomena Albano Giudice
FA IA Giudice relatore
Riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 8525/2024, vertente:
tra
Parte_1 nato il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Federica Livi
e
Controparte_1 nata il [...] a [...] con il patrocinio dell'avv. Lucia De Guidi
-ricorrenti- nonché con l'intervento del Pubblico Ministero
-interventore ex lege-
OGGETTO: regolamentazione delle condizioni sull'esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori (2012) e Persona_1 [...]
(classe 2014) Per_2
1
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti in epigrafe hanno chiesto all'intestato Tribunale di regolamentare le condizioni di esercizio della responsabilità genitoriale sulle figlie minori
(classe 2012) e (classe 2014) e hanno formulato le seguenti Per_1 Per_2
conclusioni congiunte:
1) Disporre l'affido delle minori ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica delle stesse presso l'abitazione della madre. Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse delle figlie, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni delle stesse. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative alle figlie. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sulle figlie per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
Entrambi i genitori concordano l'utilizzo massimo del cellulare da parte delle minori in n. 2 ore giornaliero, dal lunedì al venerdì, e di 3 ore di utilizzo giornaliero, dal sabato alla domenica, con facoltà per ognuno di essi di ampliare, o ridurre detto utilizzo nei giorni in cui la stessa è collocata presso l'uno o l'altro genitori, fermo restando la responsabilità degli stessi in ordine al controllo e al monitoraggio dei contenuti telematici, attraverso una limitazione quantitativa e qualitativa di accesso a detti contenuti e alla predisposizione di appositi filtri di controllo.
2 2) Disporre che il padre potrà tenere con se le bambine a fine settimana alternati, prendendole nel luogo di residenza ovvero in quello diverso da concordare secondo le esigenze dei genitori;
potrà, altresì, tenere con se le minori un pomeriggio infrasettimanale indicativamente il mercoledì, compatibilmente con i propri impegni di lavoro, salvo il necessario preavviso e coordinamento, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali delle figlie, nonché nel rispetto degli impegni della Sig.ra CP_1
3) Disporre, quanto alle festività natalizie, che le bambine trascorrano il 24 e il 25 dicembre con la mamma che le riporterà presso la casa paterna entro le ore 19,00 del giorno 25 dicembre;
il 25 e il 26 dicembre con il padre che le riporterà presso la casa materna entro le ore 22,00 del giorno 26 dicembre;
il 31 dicembre dalle 19,00 con un genitore ed il capodanno dalle 12,00 con l'altro, ad anni alterni, così come la festa dell'epifania.
4) Disporre, che per le festività pasquali le bambine trascorreranno con un genitore la Santa Pasqua con l'altro il lunedì dell'Angelo, ad anni alterni.
5) Disporre che tutte le altre festività verranno trascorse ad anni alterni con un genitore e con l'altro.
6) Disporre che in occasione dei compleanni delle bambine le stesse potranno trascorrere, ad anni alterni, la giornata con un genitore e la serata dalle ore 19,00 con l'atro genitore;
per l'anno corrente le bambine potranno stare con il padre a partire dalla sera precedente il compleanno fino alle 19,00 del giorno successivo allorché saranno ricondotte dalla mamma.
3 7) Disporre che, in occasione dei compleanni dei propri genitori le bambine trascorreranno l'intera giornata con il genitore festeggiato anche se tale giorno dovesse capitare nei giorni di pertinenza dell'altro genitore, senza che ciò costituisca modifica del calendario pattuito.
8) Disporre che durante le vacanze estive, le bambine trascorreranno 15 giorni consecutivi con il padre da concordare con la madre entro il 30 aprile di ogni anno.
9) Disporre che ciascun genitore avrà l'obbligo di mettere sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti fuori città con due giorni di anticipo fornendo all'uopo l'indirizzo e i recapiti dei luoghi di soggiorno.
10) Disporre che Sig. corrisponda a titolo di concorso Parte_1
spese per il mantenimento delle minori l'importo mensile di Euro
400,00 (quattrocento/00) da rivalutarsi di anno in anno secondo le variazioni degli indici ISTAT, da corrispondersi mediante bonifico ordinario su c/c bancario intestato alla Sig.ra ntro e non oltre il giorno 13 di ogni mese solare. CP_1
11) Disporre che il Sig. rimborserà, inoltre, alla Sig.ra Parte_1
il 30% (trenta per cento) di tutte le spese CP_1
straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle minori, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa, senza necessità di alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alle frequentazioni scolastiche, il preventivo accordo sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura
4 ricreativa e sportiva;
fatta eccezione per l'attività di ginnastica artistica eventualmente svolta da Viola, per la quale, avendo il
Sig. spresso il suo dissenso, autorizza lo svolgimento Parte_1
di detta attività a condizioni che il relativo costo venga sostenuto per intero dalla Sig.ra tutte dette spese saranno CP_1
regolamentate secondo il protocollo del Tribunale di Roma a cui le parti integralmente fanno riferimento;
dette spese dovranno essere rimborsate entro 3 giorni dalla richiesta e, comunque, entro la scadenza del mese in cui sono state sostenute.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI
PATTUIZIONI
A) Disporre che il Sig. a definitivo regolamento Parte_1
economico dei rapporti in essere tra le parti, versi annualmente in favore della Sig.ra per il pregresso maturato a CP_1
titolo di mantenimento concordato e non corrisposto, l'importo annuo di Euro 1.000,00 (mille/00) in due tranche di Euro 500,00
(cinquecento/00) ciascuna in corrispondenza delle mensilità dallo stesso percepite a titolo di tredicesima e quattordicesima, fino all'estinzione del debito ad oggi pari ad Euro 11.400,00
(Undicimilaquattrocento/00), aggiornato a quanto dallo stesso già versato e quanto ulteriormente maturato, con facoltà da parte del Sig. di corrispondere maggiori importi, Parte_1
rispetto a quelli determinati con il presente accordo, nell'anno in corso a decurtazione del dovuto per l'anno successivo.
B) I ricorrenti si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo delle figlie con ciascuno di essi e con i di loro parenti (nonni, zii, cugini, ecc.) si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e
5 materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza delle figlie.
C) Compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
Le parti, con le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 5 giugno 2025, hanno confermato le condizioni di cui sopra.
Gli accordi raggiunti tra le parti devono essere fatti propri dal Tribunale in quanto non contrari a norme imperative di legge e non contrastanti con l'interesse della prole ancora minorenne, né sul piano materiale né sul piano affettivo e relazionale (cfr., in particolare, le pattuizioni sui limiti all'uso del telefono portatile); ferma restando la valenza meramente negoziale delle pattuizioni che esulano dal contenuto tipico di tale procedimento.
Spese compensate come da domanda congiunta.
Per Questi Motivi
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
- dispone in conformità a quanto indicato dalle parti nel ricorso congiunto e nelle note di trattazione scritta depositate, le cui condizioni sono riportate in parte motiva;
- spese della lite compensate.
Roma, 11 giugno 2025.
Demanda la Cancelleria per gli adempimenti di rito
Il Giudice Relatore
FA IA
Il Presidente
RT ienzi
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