Decreto cautelare 24 dicembre 2022
Ordinanza cautelare 18 gennaio 2023
Decreto cautelare 24 gennaio 2023
Ordinanza presidenziale 8 giugno 2023
Decreto cautelare 7 luglio 2023
Ordinanza cautelare 10 agosto 2023
Ordinanza cautelare 16 novembre 2023
Ordinanza cautelare 11 dicembre 2023
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 12/01/2026, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00549/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13728/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13728 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da Edwards Lifesciences Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Francesco Paolo Bello, Barbara Pontecorvo e Paolo Narciso, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
contro
il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata, Regione Abruzzo, in persona dei rispettivi legali rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Friuli Venezia-Giulia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Michela Delneri e Daniela Iuri, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
nei confronti
la Regione Emilia Romagna, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Rosaria Russo Valentini, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Toscana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Lucia Bora, Arianna Paoletti, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia;
la Regione Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonella Cusin, Chiara Drago, Luisa Londei, Tito Munari, Bianca Peagno, Francesco Zanlucchi, Giacomo Quarneti, Cristina Zampieri, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio dell’avv. Andrea Manzi in Roma, via Alberico II, 33
e con l'intervento di
ad adiuvandum :
della Confindustria dispositivi medici, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Diego Vaiano, con domicilio digitale come da pec da registri di giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, Lungotevere Marzio 3;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
1) del decreto del Ministero della salute, adottato di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, recante “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” del 6 luglio 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 settembre 2022;
2) del decreto del Ministero della salute del 6 ottobre 2022, “Adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 26 ottobre 2022;
3) della “Intesa, ai sensi della legge 21 settembre 2022, n. 142, sullo schema di decreto ministeriale per l’adozione delle linee guida propedeutiche all’emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in applicazione dell’art. 18 comma I del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115. Tetti dispositivi medici 2015-2018” raggiunta in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 28 settembre 2022;
4) dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9- ter , del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l’acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018;
5) ove occorra, della Circolare del Ministero della Salute e M.E.F. 26 febbraio 2020, prot. n. 5496; 6) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/12/2022:
Annullamento, oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, della determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022 del Direttore generale della sanità dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022, dell’allegato A alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022, dell’allegato B alla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022, avente ad oggetto “Modalità di versamento – Riferimento bancario”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 28 novembre 2022, - della comunicazione prot. n. 27077 del 29 novembre 2022 del Direttore generale della sanità dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito n legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero
della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Modalità di pagamento”, notificata alla scrivente in data 29 novembre 2022 - per quanto occorrer possa, della determinazione n. 1471 prot. 28447 del 12 dicembre 2022, del Direttore generale della sanità dell’Assessorato regionale dell’igiene e sanità e dell’assistenza sociale della Regione Autonoma della Sardegna, avente ad oggetto “Determinazione n. 1356, prot. 26987 del 28.11.2022 concernente “Articolo 9 ter del D. L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”. Sospensione efficacia”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna il 12 dicembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente, quale, a titolo esemplificativo, la Delibera ARES n. 243 del 15.11.2022, la Delibera ARNAS BROTZU n. 1331 del 15.11.2022, la Delibera AOU Cagliari n. 1020 del 15.11.2022, la Delibera AOU Sassari n. 1044 del 15.11.2022, tutte richiamate in premessa dalla determinazione n. 1356 prot. 26987 del 28 novembre 2022 e non notificate alla ricorrente;
quanto ai motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 23/12/2022:
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e collegiali ex art. 55 c.p.a., oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo,
- del decreto n. 172 del 13 dicembre 2022 del Direttore generale dell’area sanità e sociale della Regione Veneto recante “ Articolo 9-ter, comma 9-bis, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. Ripartizione tra le aziende fornitrici di dispositivi medici degli oneri di ripiano derivanti dal superamento del tetto di spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018, certificato dal Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze del 6 luglio 2022 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 2022, n. 251. Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette a ripiano e dei relativi importi ”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Veneto il 13 dicembre 2022, unitamente all’inerente allegato A;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
quanto ai motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 23/12/2022:
per annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e collegiali ex art. 55 c.p.a. oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale,
- della determinazione n. 24300 del 12 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Generale Cura della persona, Salute e Welfare della Regione Emilia-Romagna ad oggetto “Individuazione delle aziende fornitrici di dispositivi medici e delle relative quote di ripiano dovute dalle medesime alla Regione Emilia-Romagna per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del comma 9-bis dell’art. 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125” (doc. 6), pubblicata sul portale istituzionale della Regione Emilia-Romagna il 13 dicembre 2022; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente
quanto ai motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 23/12/2022:
per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari monocratiche ex art. 56 c.p.a. e collegiali ex art. 55 c.p.a. oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale,
- del decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore centrale della Direzione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, ad oggetto “Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia il 14 dicembre 2022;
- dell’allegato A al decreto n. 29985/GRFVG del 14 dicembre 2022 del Direttore centrale della Dire zione centrale Salute, Politiche sociali e Disabilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, che individua l’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici ed i relativi importi di ripiano da queste dovuti per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 dell’avviso di pagamento ad oggetto “payback disp. medici 2015-2018 art.9ter c.9bis DL 78/2015”, notificato dalla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia alla scrivente in data 19 dicembre 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli Venezia-Giulia prot. n. 0239210 del 14 novembre 2022, ad oggetto “Decreto del Ministero della salute 6 luglio 2022 (Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018), pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 15 settembre 2022. Adozione decreto del Direttore della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter comma 9 bis del d.l. 78/2015. Avvio del procedimento”, notificata all’odierna ricorrente il 14 novembre 2022, della nota della Regione Friuli Venezia Giulia prot. n. 262727 del 23 novembre 2022, con cui si è provveduto a re-inviare alle aziende fornitrici la comunicazione di avvio del procedimento della Regione Friuli Venezia Giulia nel caso in cui l’avvio precedente non fosse andato a buon fine;
- delle note prot. GRFVG-GEN-2022-0287466-P del 2 dicembre 2022 e prot. GRFVG-GEN-2022 0309687-
P del 12 dicembre 2022, con cui la Regione Friuli Venezia Giulia ha esaminato e codificato le numerose
richieste di accesso agli atti e depositi di memorie intervenute;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 23/12/2022:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A. oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, del decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015” pubblicato sul portale istituzionale della Regione Toscana il 14 dicembre 2022;
- dell’allegato n. 1 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Anno 2015”;
- dell’allegato n. 2 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Anno 2016”;
- dell’allegato n. 3 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Anno 2017”
- dell’allegato n. 4 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Anno 2018”
- dell’allegato n. 5 al decreto dirigenziale n. 24681 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione
Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione Toscana, ad oggetto “Riepilogo 2015 - 2018”
- del provvedimento del Direttore della Direzione Sanità, Welfare e Coesione sociale della Regione
Toscana ad oggetto “notifica del Decreto Dirigenziale n. 24681 del 14 Dicembre 2022”, notificato alla scrivente in data 20 dicembre 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Toscana, ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore della Direzione Sanità, welfare e coesione sociale con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter , comma 9 bis del d.l. 78/2015”, notificata all’odierna ricorrente il 14 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 23/12/2022:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART.
55 C.P.A. oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, della determinazione dirigenziale n. 2426/A1400A/2022 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte, ad oggetto “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” e del relativo allegato 1, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte il 14 dicembre 2022;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Piemonte del 24 novembre 2022, ad
oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e 15 e 16 della legge regionale 14/2014 in merito all’adozione della Determinazione del Direttore della
Direzione Sanità e Welfare relativa agli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, del D.M. 6 luglio 2022 e del D.M. 6 ottobre 2022”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale n. 47 S4, in data 24 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione n. DPF/121 del 13 dicembre 2022 del direttore del dipartimento sanità della Regione Abruzzo, recante “D.M. 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” – Adempimenti attuativi”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Abruzzo il 13 dicembre 2022, unitamente all’inerente allegato A;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del Decreto n. 7967 del 14 dicembre 2022 del Direttore generale del Dipartimento salute e servizi sociali della Regione Liguria, recante “Ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici per agli anni 2015, 2016, 2017 e 2018. Individuazione delle aziende fornitrici e dei relativi importi di ripiano”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Liguria il 19 dicembre 2022, unitamente all’inerente allegato 1;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART.
55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del Decreto n. 18311 del 14 dicembre
2022 del Direttore generale della Direzione generale Welfare della Regione Lombardia, recante
“Superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,
2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter d.l. 19 giugno n.78 convertito in
legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, legge 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal d.m. del
Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul portale
istituzionale della Regione Lombardia il 14 dicembre 2022;
- dell’allegato A al Decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione generale
Welfare della Regione Lombardia, ad oggetto “Elenco fornitori con quota di ripiano recuperabile
(maggiore/uguale a 0,01 euro)”;
- dell’allegato B al Decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione generale
Welfare della Regione Lombardia, ad oggetto “Elenco fornitori in stato cessato, in liquidazione e/o
fallimento e irreperibili”;
- dell’allegato C al Decreto n. 18311 del 14 dicembre 2022 del Direttore della Direzione generale
Welfare della Regione Lombardia, ad oggetto “Elenco fornitori con quota di ripiano non recuperabile
(inferiore a 0,01 euro)”;
- della comunicazione di avvio del procedimento del Direttore generale della Direzione generale
Welfare della Regione Lombardia ad oggetto “Ripiano superamento del tetto di spesa dei dispositivi
medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015,2016,2017 e 2018”, notificata all’odierna
ricorrente in data 14 novembre 2022;
- dell’allegato A alla comunicazione di avvio del procedimento del Direttore generale della Direzione
generale Welfare della Regione Lombardia, ad oggetto “Ripiano sfondamento tetto del 4,4%. Spesa
per dispositivi medici annualità 2018”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla
ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione dirigenziale n. 13812 del 14 dicembre 2022, con estremi 2022-D337-00238, del Direttore del dipartimento salute e politiche sociali della Provincia autonoma di Trento, ad oggetto “Definizione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e attribuzione degli importi da queste dovuti per il ripiano del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici della Provincia autonoma di Trento per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, ai sensi del comma 9 bis dell’articolo 9 ter del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e successivamente modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Trento il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati;
- della comunicazione di avvio del procedimento, trasmessa dalla Provincia autonoma di Trento alla ricorrente con nota prot. 769504 del 10 novembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorchè non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, recante “Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 12 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati (A, B, C);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del decreto n. 1247 del 13 dicembre 2022 dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia, recante “Individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione autonoma della Sicilia il 13 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati A, B, C e D;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, del decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art.1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Marche il 14 dicembre 2022;
- dell’allegato A al decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, ad oggetto “Elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici e i relativi importi di ripiano”;
- dell’allegato B al decreto n. 52 del 14 dicembre 2022 del Direttore del Dipartimento Salute della Regione Marche, ad oggetto “Modalità di versamento – riferimento bancario”;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Regione Marche prot. n. 1407128 del 14 novembre 2022, ad oggetto “comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Direttore del Dipartimento Salute con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, notificata all’odierna ricorrente il 14 novembre 2022;
- dell’allegato A alla comunicazione di avvio del procedimento della Regione Marche prot. n. 1407128 del 14 novembre 2022, ad oggetto “Elenco fornitori”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del Decreto n. 40 del 15 dicembre 2022
del Commissario ad acta per l’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della
Regione Molise, recante “Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter
del dl 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come
modificato al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Provvedimenti”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione Molise il 15 dicembre 2022;
- dell’allegato 1 al Decreto n. 40 del 15 dicembre 2022 del Commissario ad acta per l’attuazione del
Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, ad oggetto “Documento
istruttorio: Ripiano dispositivi medici anni 2015 – 2018, in attuazione dell’articolo 9 ter del DL 19
giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, come modificato
al comma 8 dall’articolo 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla
ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso principale, del decreto n. 24408 del 12 dicembre 2022 del Direttore dell’ufficio governo sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Fatturato e relativo importo del payback per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”, pubblicato sul portale istituzionale della Provincia autonoma di Bolzano il 12 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati;
- della comunicazione di avvio del procedimento della Provincia autonoma di Bolzano, ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e dell’articolo 14 della Legge Provinciale 17/1993 avente ad oggetto l’adozione del decreto del Presidente della Provincia con il quale sono definiti gli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del d.l. 78/2015”, pubblicata sul portale istituzionale provinciale;
- della delibera del direttore generale e sanitario della Provincia autonoma di Bolzano, recante “Validazione e certificazione del fatturato per dispositivi medici degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022”;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione n. 13106 del 14 dicembre 2022 del Direttore regionale salute e welfare della Regione Umbria, recante “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216.”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Umbria il 14 dicembre 2022, unitamente agli inerenti allegati A e B;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 19/1/2023:
ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI MONOCRATICHE EX ART. 56 C.P.A. E COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del provvedimento dirigenziale n. 8049
del 14 dicembre 2022 dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali Regione Valle d’Aosta,
recante “DEFINIZIONE DELL’ELENCO DELLE AZIENDE FORNITRICI DI DISPOSITIVI MEDICI E ATTRIBUZIONE DEI RELATIVI IMPORTI DA QUESTE DOVUTI PER IL RIPIANO DEL SUPERAMENTO DEL TETTO DI SPESA DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA PER GLI ANNI 2015, 2016, 2017 E 2018”, pubblicato sul portale istituzionale della Regione autonoma della Valle d’Aosta il 14 dicembre 2022;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla
ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 13/4/2023:
Atto di motivi aggiunti per l’annullamento:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati (A, B, C ) e sostitutiva della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 e degli allegati di quest’ultima, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente di concorrere all’importo di ripiano determinato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 13/4/2023:
Atto di motivi aggiunti per l’annullamento:
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione n. 1 dell’8 febbraio 2023 del Direttore generale del dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia, ad oggetto “Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell’art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216. - Presa d’atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto”, pubblicata sul portale istituzionale della Regione Puglia il 9 febbraio 2023, unitamente agli inerenti allegati (A, B, C ) e sostitutiva della determinazione n. 10 del 12 dicembre 2022 e degli allegati di quest’ultima, in particolare nella parte in cui impone alla scrivente di concorrere all’importo di ripiano determinato;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 13/6/2023:
PER L’ANNULLAMENTO
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della deliberazione della Giunta regionale del 30 marzo 2023, n. 207, recante “Approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018 ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Basilicata del 1 aprile 2023, unitamente ai relativi allegati (di seguito anche solo “Deliberazione”: doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 6/10/2023:
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, del decreto n. 155 del 14 giugno 2023 del Commissario ad acta, Dott. Roberto Occhiuto, recante “Approvazione dell’elenco delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per l’anno 2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n. 78/2015”, pubblicata sul bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 131 del 14 giugno 2023, unitamente al relativo allegato n. 1 (di seguito anche solo “Decreto del Commissario”: doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 31/10/2023:
Per l’annullamento, previa adozione di misure cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a., oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, (i) del decreto n. 741 del 21 luglio 2023 dell’Assessore della Salute della Regione Sicilia – Dipartimento Pianificazione Strategica, recante “Aggiornamento individuazione quota payback dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018”, unitamente agli inerenti allegati A, B, C e D; (ii) del decreto n. 860 del 12 settembre 2023 dell’Assessore alla Salute della Regione Sicilia recante “Modifica dell’articolo 2 del DA n.741 del 21 luglio 2023”; (iii) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Edwards Lifesciences Italia S.r.l. il 31/10/2023:
PER L’ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART. 55 C.P.A.
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della Deliberazione 444 del 28 luglio 2023 recante “DGR 207/2023-Approvazione e Aggiornamento degli elenchi delle Aziende fornitrici di dispositivi medici, soggette al ripiano per ciascuno degli anni 2015-2018, ai sensi dell’articolo 9 ter, comma 9 bis del DL n.78/2015 e del DL 30 marzo 2023, n. 34, convertito in L.56/2023” e relativi allegati A, B, C e D (doc. 6);
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA S.R.L. il 1 aprile 2025:
per l’annullamento
- oltre che di tutti gli atti impugnati con il ricorso introduttivo, della determinazione del direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna n. 25860 del 27 novembre 2024, avente ad oggetto “ottemperanza alla sentenza n. 139/2024 emessa dalla Corte costituzionale in data 22 luglio 2024 e aggiornamento dell’accertamento e dell’impegno relativi al ripiano per il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici anni 2015- 2018” e dei relativi allegati;
- della nota del direttore della Direzione generale cura della persona, salute e welfare della regione Emilia-Romagna prot. n. 24/01/2025.0073840.U, avente ad oggetto “Pay-back dispositivi medici – anni 2015-2018”, ricevuta il 24 gennaio 2025, con cui tale determinazione è stata comunicata;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Salute e del Ministero dell’Economia e delle Finanze e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Regione Emilia Romagna e di Regione Toscana e di Regione Veneto e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Conferenza Stato Regioni ed Unificata e di Regione Abruzzo e di Regione Fvg;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , c.p.a.;
Relatore il dott. Calogero Commandatore all’udienza ex art. 87, comma 4-bis, c.p.a. del 21 novembre 2025 e presenti i difensori ex art. 13- quater disp. att. c.p.a.;
Preso atto che la società ricorrente, con memoria depositata in data 18 novembre 2025, ha rappresentato di avere provveduto al versamento, in favore delle Regioni resistenti, degli oneri di ripiano (c.d. payback ) per gli anni 2015-2018, ai sensi dell’art. 7, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 24 luglio 2025, n. 119, chiedendo la dichiarazione di cessazione della materia del contendere;
Considerato che la norma sopra richiamata prevede che l’integrale versamento della quota del 25% degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali determina l’estinzione dell’obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni di riferimento, precludendo ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa;
Considerato che le Regioni intimate e costituite in giudizio hanno confermato la predetta circostanza nelle istanze depositate ex art. 13- quater disp. att. c.p.a.;
Rilevato che l’art. 7, comma 1, del D.L. 95/2025 (convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118) ha previsto quanto segue: “ 1. Per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 gli obblighi a carico delle aziende fornitrici di dispositivi medici previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 9-ter, comma 9, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, si intendono assolti con il versamento, in favore delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, della quota del 25 per cento degli importi indicati nei provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del medesimo decreto-legge n. 78 del 2015. L'integrale versamento dell'importo di cui al primo periodo estingue l'obbligazione gravante sulle aziende fornitrici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, precludendo loro ogni ulteriore azione giurisdizionale connessa con l'obbligo di corresponsione degli importi relativi agli anni predetti. Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta di cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali di cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese di lite. Fino al termine dell'accertamento di cui al terzo periodo e comunque non oltre la data del 31 dicembre 2025, con riguardo alle aziende di cui al presente articolo, sono sospesi i termini di prescrizione, sono precluse nuove azioni esecutive e sono altresì sospese le eventuali azioni esecutive in corso. In caso di inadempimento da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici a quanto disposto dal primo e dal secondo periodo del presente comma, restano ferme le disposizioni di cui al quinto e sesto periodo del citato articolo 9-ter, comma 9-bis del decreto-legge n. 78 del 2015 ”;
Ritenuto che, in considerazione del disposto dell’art. 7 del D.L. 95/2025 e tenuto conto delle deduzioni della ricorrente e della documentazione depositata, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite avuto riguardo alle ragioni della definizione della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza- quater ), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato con motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025, tenutasi tramite collegamento da remoto, con l’intervento dei magistrati:
RA LE, Presidente
Calogero Commandatore, Primo Referendario, Estensore
Elena Daniele, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Calogero Commandatore | RA LE |
IL SEGRETARIO