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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Busto Arsizio, sentenza 31/10/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Busto arsizio |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 416/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. VERONICA CONSOLO ed elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) contumace CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della resistente e la conseguente risoluzione del contratto, condannare parte resistente al pagamento - in favore di di €1.000,00 per restituzione somme versate in acconto, oltre Parte_1
interessi di mora e rivalutazione monetaria;
€6.478,28 a titolo di risarcimento del danno emergente per pagina 1 di 10 spese sostenute per sostituzione serramenti ed installazione caldaia a condensazione;
nonché €3.521,72
a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato da perdita di chance di rifacimento tetto e installazione pannelli fotovoltaici, cappotto in facciata, ventilazione e climatizzazione;
ovvero la diversa somma che verrà determinata in giudizio;
- in favore di di €1.000,00 per Parte_2
restituzione somme versate in acconto, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
nonché
€2.000,00 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato da perdita di chance di installazione caldaia, sostituzione serramenti, installazione pannelli fotovoltaici, cappotto in facciata, ventilazione e climatizzazione;
ovvero la diversa somma che verrà determinata in giudizio;
- in favore di di €1.000,00 per restituzione somme versate in acconto, oltre interessi di Parte_3
mora e rivalutazione monetaria;
€3.174,45 a titolo di risarcimento del danno emergente per spese sostenute per acquisto ed installazione caldai;
nonché €2.825,55 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato da perdita di chance di rifacimento tetto, cappotto in facciata, ventilazione, climatizzazione e installazione pannelli fotovoltaici;
ovvero la diversa somma che verrà determinata in giudizio;
in via subordinata: accertata e dichiarata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o l'avverarsi della condizione prevista dall'accordo sottoscritto e/o comunque il venir meno del sinallagma contrattuale, condannare parte resistente a restituire in favore di ciascuno dei ricorrenti 'importo di € 1.000,00, versato in acconto, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Con rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento della CTU, pari a complessivi €2.030,08. Con vittoria di spese pari a € 40,78 e competenze legali per la fase stragiudiziale, nonché per la fase di negoziazione assistita, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre C.P.A. da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario. Con vittoria di spese e competenze di causa, con applicazione delle maggiorazioni ex art. 4 comma 1bis e comma 2 DM 55/2014, maggiorate del 15% ex art. 2 DM
55/2014, oltre C.P.A. da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma pagina 2 di 10 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
, e , premesso di essere vicini di casa e ciascuno
[...] Parte_2 Parte_3
proprietario di un appartamento a Busto Arsizio, in via Scisciana n. 2, hanno convenuto in giudizio esponendo: che, in data 3.2.2021, avevano sottoscritto con la convenuta, ciascuno per Controparte_1
l'immobile di proprietà, un contratto avente ad oggetto la “prenotazione e conferma lavori di miglioramento isolamento termico Bonus 110%” meglio indicati nel contratto stesso, contestualmente versando una caparra di € 1.000,00, con la precisazione che, in caso non fosse stato possibile procedere alla pratica di Bonus 110% la somma versata in acconto sarebbe stata restituita;
che, con la sottoscrizione di tale accordo, si erano impegnati a non rivolgersi ad altre imprese per l'affidamento dei medesimi lavori oggetto dell'accordo; che avevano versato tempestivamente la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto-caparra; che la convenuta si era resa gravemente inadempiente, atteso che, come indicato nel contratto, i lavori avrebbero dovuto essere realizzati tra la fine dell'anno 2021 e la primavera dell'anno 2022, ma il termine era spirato senza che fosse stato fatto alcunché, nonostante i loro solleciti e le rassicurazioni ricevute;
che, pertanto, la convenuta era tenuta a restituire gli acconti che avevano versato;
che l'atteggiamento dilatorio della convenuta fino al momento in cui era spirato il termine per l'adesione al Bonus 110%, aveva impedito loro di potersi rivolgere tempestivamente ad un'impresa terza e sottoscrivere un contratto d'appalto con cessione del credito Bonus 110% e sconto in fattura per le medesime opere, per cui avevano perso l'occasione irripetibile di godere di opere di notevole entità economica a costo zero, con miglioramento energetico e minor consumo, aumento di valore e miglioramento della salubrità dell'immobile; che, peraltro, alcuni degli interventi oggetto dell'appalto erano urgenti e necessari, per cui una volta risolto il contratto con la convenuta, avevano provveduto ad incaricare imprese terze, sostenendo le relative spese e godendo dei bonus fiscali
(minori) disponibili al momento;
che, in particolare, il 23.5.2023 aveva incaricato Parte_1 pagina 3 di 10 dell'installazione della caldaia, godendo della detrazione del 65% e sostenendo, per il Parte_4
resto, la spesa di € 1.950,76; che, successivamente, in data 3.7.2023, aveva incaricato l'impresa CM
Fixture s.r.l.s. per la sostituzione dei serramenti, sostenendo una spesa di € 4.527,52; che, invece,
[...]
, in data 11.3.2023, aveva installato una caldaia a condensazione sostenendo la spesa Parte_3
complessiva di € 3.174,45; che e avrebbero voluto anche Parte_1 Parte_3
procedere al rifacimento ed isolamento del tetto, ma non avevano la provvista per sostenere la spesa preventivata;
che la negoziazione assistita intrapresa aveva avuto esito negativo;
che doveva pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento della parte resistente, con loro diritto, oltre alla restituzione degli acconti versati, al risarcimento del danno, consistente nelle spese sostenute nel 2023 per l'esecuzione di opere che, in caso di diligente adempimento o comportamento in buona fede dell'impresa, sarebbero state eseguite senza esborsi, e nella perdita della possibilità di eseguire sugli immobili di proprietà, nell'ambito di un contratto con cessione del credito, quegli interventi che non avrebbero potuto altrimenti permettersi, da calcolare utilizzando un criterio equitativo.
Hanno chiesto, pertanto, di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e di condannarla alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto, pari ad €
1.000,00, oltre che al risarcimento dei danni patiti.
Pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sulla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del compenso versato
I ricorrenti domandano la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 3.2.2021, e, per l'effetto, la restituzione degli acconti corrisposti in forza di tale scrittura.
Al riguardo, si osserva che i ricorrenti, ciascuno per l'immobile di sua proprietà, hanno sottoscritto, su modulistica prestampata dalla convenuta, una scrittura intitolata “prenotazione e conferma lavori di miglioramento isolamento termico Bonus 110%. Prenotazione per fine 2021/primavera 2022”, nella quale era previsto che avrebbero appaltato alla convenuta i lavori contrassegnati da una crocetta, pagina 4 di 10 elencati in maniera generica, da eseguire “con costo comprensivo di cessione del credito in sconto fattura”, con la previsione di un acconto a prenotazione di € 1.000,00, che sarebbe stato trattenuto dalla convenuta in caso di inosservanza dell'impegno, da parte dei committenti, “a non intraprendere altra iniziativa con altre imprese”, e che sarebbe stato, invece, restituito “qualora per qualsiasi motivo non sia per noi possibile accettare la cessione del credito” (docc. 1A, B e C).
Ebbene, tale documento non può essere qualificato come un contratto di appalto, ma, semmai, come un accordo preparatorio o dichiarazione di intenti.
Al riguardo si osserva, in via generale, che “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto minuta o puntuazione) - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate”
(da ultimo, Cass. n. 11126/2024). Ed invero, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c., può considerarsi perfezionato quando, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, ma è parimenti necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto su elementi essenziali, rinviando a un momento successivo la determinazione di quelli accessori (Cass. n. 30851/2018; Cass. n. 25742/2021). Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto (Cass. n. 910/2005; n. Cass. 20701/2007).
Ebbene, nel caso in esame, non solo non risulta stabilito il valore delle opere – in questo specifico caso necessariamente da indicare al fine di beneficiare dello sconto in fattura, senza potersi richiamare l'art. 1657 c.c. – ma queste ultime nemmeno sono state in alcun modo descritte, essendo state invece solo pagina 5 di 10 elencate per genere, senza indicare i quantitativi, così come i materiali e la specifica tipologia. La scrittura è, inoltre, chiara nel subordinare l'esecuzione dei lavori all'intervenuta cessione del credito, che poteva anche non realizzarsi “per qualsiasi ragione”. L'affare, rispetto al quale, a dimostrazione della reale volontà di impegnarsi nelle trattative, i committenti hanno versato un acconto di € 1.000,00, poteva quindi anche non andare a buon fine.
È evidente, pertanto, che l'accordo fatto qui valere non potesse costituire un regolamento definitivo del rapporto tra le parti, presentandosi piuttosto come una regolamentazione provvisoria: si tratta di un accordo preparatorio, senza valore contrattuale, con il quale le parti hanno raggiunto l'intesa su alcuni aspetti soltanto del definitivo rapporto. Lo dimostra il fatto che non era ancora stata valutata dall'ufficio tecnico la fattibilità dei lavori scelti, né era stato in alcun modo verificato se l'impresa avrebbe potuto usufruire della cessione di credito.
Ciò chiarito, reputa il Tribunale che non possa dichiararsi la risoluzione per grave inadempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, in quanto la scrittura in questione deve essere qualificata, appunto, come una dichiarazione di intenti a prenotazione dei lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti;
i ricorrenti, però, hanno comunque diritto alla restituzione dell'acconto versato all'impresa di
€ 1.000,00 (docc. 3A, B e C). Ed invero, come accertato anche dal c.t.u., l'impresa non ha dato in alcun modo seguito all'impegno preso con la scrittura di valutare la fattibilità dei lavori e la possibilità di cedere il credito con sconto in fattura;
d'altro canto, è certo che i lavori non siano stati nemmeno iniziati nei termini per usufruire delle agevolazioni fiscali cui faceva riferimento la scrittura, né siano state svolte le attività propedeutiche ai lavori stessi (cfr. consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
29.11.2024).
In conclusione, quindi, deve essere condannata alla restituzione, a ciascun ricorrente, Controparte_1
della somma di € 1.000,00 versata, oltre interessi legali dalla data della domanda (27.7.2023) al saldo
(v. Cass. n. 6911/2018).
2. Sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti
Non può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento dei danni lamentati.
pagina 6 di 10 Al riguardo, in via di principio, vale la pena ricordare che, perché sorga un'obbligazione risarcitoria, occorre un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale con la condotta, ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica. In questo senso, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra l'inadempimento e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o “di fatto” che lega l'inadempimento all'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c., il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, così da stabilire la misura del risarcimento (da ultimo, Cass. n.
22857/2019; Cass. n. 21255/2013). Il nesso di causalità materiale, quindi, è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, mentre il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento (Cass. n. 28986/2019).
In particolare, con riferimento alla causalità giuridica, il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda non quei pregiudizi che presentano carattere meramente riflesso (ex multis, Cass., S.U. n. 2515/2002), ma solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito, comprensive tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato
(ex multis, Cass. n. 18832/2016). Sotto questo aspetto, è richiesto al giudice di stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza immediata e diretta di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo, andando ad individuare e quantificare le singole conseguenze pregiudizievoli con il criterio controfattuale, vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato (Cass. n. 28986/2019). Tale regola mira ad impedire che il risarcimento del danno costituisca occasione di locupletazione del danneggiato, dovendo la legge assicurare l'effettivo ristoro del suo patrimonio, nei limiti in cui sia stato effettivamente leso dall'evento dannoso e non potendosi pertanto accordare il risarcimento per quelle pretese che, appunto, perché frutto di una scelta del danneggiato, pagina 7 di 10 non causalmente riconducibile con un rapporto di necessarietà al fatto illecito, non trovano una giustificazione nelle previsioni in tema di disciplina del risarcimento del danno (da ultimo, Cass. n.
18509/2021).
Sempre in via generale occorre poi ricordare che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento è regolato dall'art. 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno (cfr. Cass. SS.UU. n.
21678/2013; Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 22361/2007). L'onere di allegazione investe tanto il danno evento, quanto i danni conseguenza lamentati, dei quali deve essere specificata l'entità: le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, infatti, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non, causate da tale condotta (cfr. Cass. n. 691/2012).
Dovendosi applicare i suesposti principi al caso in esame, si ricorda qui che i ricorrenti hanno lamentato che, a causa dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice agli impegni assunti, non avevano potuto aderire alle agevolazioni previste dalla normativa allora vigente per il superbonus 110%; hanno allegato, pertanto, di avere patito un danno pari al costo delle opere eseguite successivamente usufruendo di detrazioni fiscali ormai ridotte, nonché alla perdita della possibilità di effettuare altre opere, da liquidare in via equitativa.
Tali danni non possono essere riconosciuti.
Ed invero, a prescindere dalla mancata prova di un comportamento scorretto e contrario a buona fede dell'impresa nelle trattative, che, ai sensi degli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c., era onere dei ricorrenti dimostrare, formulando appositi capitoli di prova in ordine alle due circostanze del disinteresse dimostrato dell'impresa per la pratica e, di contro, delle sue continue rassicurazioni, deve evidenziarsi innanzitutto che il comportamento dei ricorrenti è stato gravemente negligente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c. Ed invero, tenuto conto che l'intesa raggiunta faceva riferimento a dei pagina 8 di 10 lavori che avrebbero dovuto iniziare al più tardi nella primavera 2022, è evidente che i ricorrenti, in assenza dello svolgimento di qualsivoglia attività preparatoria e propedeutica da parte dell'impresa, già all'inizio dell'anno 2022, o, comunque, al più tardi nel mese di marzo 2022 avrebbero potuto ritenersi svincolati da ogni trattativa e liberi di ricercare un'altra impresa per l'esecuzione delle lavorazioni.
Così facendo, avrebbero avuto con ogni probabilità la possibilità di usufruire del superbonus, tenuto conto delle tempistiche indicate dal c.t.u.; diversamente, la prima (e unica) comunicazione di sollecito alla convenuta agli atti reca la data del 27.7.2023 (docc. 8A, B e C). D'altro canto, i ricorrenti nemmeno si sono offerti di provare che, come allegato, avessero sollecitato l'impresa prima di quella data e che quest'ultima li avesse rassicurati in ordine alla fattibilità dei lavori, non avendo nemmeno formulato capitoli di prova.
Ad ogni modo, per quanto attiene in particolare i danni da perdita di chance di eseguire ulteriori opere, non può non osservarsi che gli attori non hanno sostenuto alcun esborso per tali lavori di ristrutturazione, né è dato sapere se lo sosterranno e a che condizioni, tenuto altresì conto del continuo evolversi della disciplina in materia.
Stando così le cose, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova anche solo in ordine alla futura esecuzione dei lavori che avrebbero potuto, in tesi, beneficiare delle agevolazioni, è evidente che i ricorrenti non possono acquisire al loro patrimonio i relativi costi, che non costituiscono un danno conseguenza certo e attuale (come, invece, ad esempio, in presenza di idonee allegazioni, avrebbe potuto essere la mancata chance di aumentare il valore dell'immobile in conseguenza dell'esecuzione dei lavori).
La domanda di risarcimento deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore dell'accolto (che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 5, D.M., guardando all'art. 10 c.p.c., tenuto conto che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda pagina 9 di 10 solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda - v., da ultimo, Cass. n.
3107/2017), con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione, e con aumento del 30% per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 416/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna a restituire a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 1.000,00 per ciascuno, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma Parte_3
1, c.c. dal 27.7.2023 alla data della domanda giudiziale, e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna parte convenuta, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 899,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BUSTO ARSIZIO
SEZIONE III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Francesca Capotorti, all'esito dell'udienza dell'1.10.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 416/2024 promossa da:
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), tutti con il C.F._2 Parte_3 C.F._3
patrocinio dell'avv. VERONICA CONSOLO ed elettivamente domiciliati presso il difensore
PARTE RICORRENTE contro
(C.F. ) contumace CP_1 P.IVA_1
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente:
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, in via principale, accertato e dichiarato l'inadempimento contrattuale della resistente e la conseguente risoluzione del contratto, condannare parte resistente al pagamento - in favore di di €1.000,00 per restituzione somme versate in acconto, oltre Parte_1
interessi di mora e rivalutazione monetaria;
€6.478,28 a titolo di risarcimento del danno emergente per pagina 1 di 10 spese sostenute per sostituzione serramenti ed installazione caldaia a condensazione;
nonché €3.521,72
a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato da perdita di chance di rifacimento tetto e installazione pannelli fotovoltaici, cappotto in facciata, ventilazione e climatizzazione;
ovvero la diversa somma che verrà determinata in giudizio;
- in favore di di €1.000,00 per Parte_2
restituzione somme versate in acconto, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria;
nonché
€2.000,00 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato da perdita di chance di installazione caldaia, sostituzione serramenti, installazione pannelli fotovoltaici, cappotto in facciata, ventilazione e climatizzazione;
ovvero la diversa somma che verrà determinata in giudizio;
- in favore di di €1.000,00 per restituzione somme versate in acconto, oltre interessi di Parte_3
mora e rivalutazione monetaria;
€3.174,45 a titolo di risarcimento del danno emergente per spese sostenute per acquisto ed installazione caldai;
nonché €2.825,55 a titolo di risarcimento del danno equitativamente determinato da perdita di chance di rifacimento tetto, cappotto in facciata, ventilazione, climatizzazione e installazione pannelli fotovoltaici;
ovvero la diversa somma che verrà determinata in giudizio;
in via subordinata: accertata e dichiarata l'impossibilità sopravvenuta della prestazione e/o l'avverarsi della condizione prevista dall'accordo sottoscritto e/o comunque il venir meno del sinallagma contrattuale, condannare parte resistente a restituire in favore di ciascuno dei ricorrenti 'importo di € 1.000,00, versato in acconto, oltre interessi di mora e rivalutazione monetaria.
Con rimborso delle spese anticipate per lo svolgimento della CTU, pari a complessivi €2.030,08. Con vittoria di spese pari a € 40,78 e competenze legali per la fase stragiudiziale, nonché per la fase di negoziazione assistita, maggiorate del 15% ex art. 2 DM 55/2014, oltre C.P.A. da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato antistatario. Con vittoria di spese e competenze di causa, con applicazione delle maggiorazioni ex art. 4 comma 1bis e comma 2 DM 55/2014, maggiorate del 15% ex art. 2 DM
55/2014, oltre C.P.A. da distrarsi a favore del sottoscritto antistatario.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà alle norme di cui agli artt. 132, comma pagina 2 di 10 2, n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. le quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato il 3.2.2024 e ritualmente notificato, Parte_1
, e , premesso di essere vicini di casa e ciascuno
[...] Parte_2 Parte_3
proprietario di un appartamento a Busto Arsizio, in via Scisciana n. 2, hanno convenuto in giudizio esponendo: che, in data 3.2.2021, avevano sottoscritto con la convenuta, ciascuno per Controparte_1
l'immobile di proprietà, un contratto avente ad oggetto la “prenotazione e conferma lavori di miglioramento isolamento termico Bonus 110%” meglio indicati nel contratto stesso, contestualmente versando una caparra di € 1.000,00, con la precisazione che, in caso non fosse stato possibile procedere alla pratica di Bonus 110% la somma versata in acconto sarebbe stata restituita;
che, con la sottoscrizione di tale accordo, si erano impegnati a non rivolgersi ad altre imprese per l'affidamento dei medesimi lavori oggetto dell'accordo; che avevano versato tempestivamente la somma di € 1.000,00 a titolo di acconto-caparra; che la convenuta si era resa gravemente inadempiente, atteso che, come indicato nel contratto, i lavori avrebbero dovuto essere realizzati tra la fine dell'anno 2021 e la primavera dell'anno 2022, ma il termine era spirato senza che fosse stato fatto alcunché, nonostante i loro solleciti e le rassicurazioni ricevute;
che, pertanto, la convenuta era tenuta a restituire gli acconti che avevano versato;
che l'atteggiamento dilatorio della convenuta fino al momento in cui era spirato il termine per l'adesione al Bonus 110%, aveva impedito loro di potersi rivolgere tempestivamente ad un'impresa terza e sottoscrivere un contratto d'appalto con cessione del credito Bonus 110% e sconto in fattura per le medesime opere, per cui avevano perso l'occasione irripetibile di godere di opere di notevole entità economica a costo zero, con miglioramento energetico e minor consumo, aumento di valore e miglioramento della salubrità dell'immobile; che, peraltro, alcuni degli interventi oggetto dell'appalto erano urgenti e necessari, per cui una volta risolto il contratto con la convenuta, avevano provveduto ad incaricare imprese terze, sostenendo le relative spese e godendo dei bonus fiscali
(minori) disponibili al momento;
che, in particolare, il 23.5.2023 aveva incaricato Parte_1 pagina 3 di 10 dell'installazione della caldaia, godendo della detrazione del 65% e sostenendo, per il Parte_4
resto, la spesa di € 1.950,76; che, successivamente, in data 3.7.2023, aveva incaricato l'impresa CM
Fixture s.r.l.s. per la sostituzione dei serramenti, sostenendo una spesa di € 4.527,52; che, invece,
[...]
, in data 11.3.2023, aveva installato una caldaia a condensazione sostenendo la spesa Parte_3
complessiva di € 3.174,45; che e avrebbero voluto anche Parte_1 Parte_3
procedere al rifacimento ed isolamento del tetto, ma non avevano la provvista per sostenere la spesa preventivata;
che la negoziazione assistita intrapresa aveva avuto esito negativo;
che doveva pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. per grave inadempimento della parte resistente, con loro diritto, oltre alla restituzione degli acconti versati, al risarcimento del danno, consistente nelle spese sostenute nel 2023 per l'esecuzione di opere che, in caso di diligente adempimento o comportamento in buona fede dell'impresa, sarebbero state eseguite senza esborsi, e nella perdita della possibilità di eseguire sugli immobili di proprietà, nell'ambito di un contratto con cessione del credito, quegli interventi che non avrebbero potuto altrimenti permettersi, da calcolare utilizzando un criterio equitativo.
Hanno chiesto, pertanto, di pronunciare la risoluzione del contratto per grave inadempimento della convenuta e di condannarla alla restituzione delle somme percepite a titolo di acconto, pari ad €
1.000,00, oltre che al risarcimento dei danni patiti.
Pur ritualmente citata, non si è costituita ed è stata dichiarata contumace. Controparte_1
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
1. Sulla domanda di risoluzione del contratto e di restituzione del compenso versato
I ricorrenti domandano la risoluzione del contratto stipulato tra le parti in data 3.2.2021, e, per l'effetto, la restituzione degli acconti corrisposti in forza di tale scrittura.
Al riguardo, si osserva che i ricorrenti, ciascuno per l'immobile di sua proprietà, hanno sottoscritto, su modulistica prestampata dalla convenuta, una scrittura intitolata “prenotazione e conferma lavori di miglioramento isolamento termico Bonus 110%. Prenotazione per fine 2021/primavera 2022”, nella quale era previsto che avrebbero appaltato alla convenuta i lavori contrassegnati da una crocetta, pagina 4 di 10 elencati in maniera generica, da eseguire “con costo comprensivo di cessione del credito in sconto fattura”, con la previsione di un acconto a prenotazione di € 1.000,00, che sarebbe stato trattenuto dalla convenuta in caso di inosservanza dell'impegno, da parte dei committenti, “a non intraprendere altra iniziativa con altre imprese”, e che sarebbe stato, invece, restituito “qualora per qualsiasi motivo non sia per noi possibile accettare la cessione del credito” (docc. 1A, B e C).
Ebbene, tale documento non può essere qualificato come un contratto di appalto, ma, semmai, come un accordo preparatorio o dichiarazione di intenti.
Al riguardo si osserva, in via generale, che “Ai fini della configurabilità di un definitivo vincolo contrattuale è necessario che tra le parti sia raggiunta l'intesa su tutti gli elementi dell'accordo, non potendosene ravvisare la sussistenza qualora - raggiunta l'intesa solamente su quelli essenziali, pure riportati in apposito documento (cosiddetto minuta o puntuazione) - risulti rimessa ad un tempo successivo la determinazione degli elementi accessori, con la conseguenza che, rispetto a tale convenzione, non può esservi inadempimento, non essendo la stessa fonte di obbligazioni determinate”
(da ultimo, Cass. n. 11126/2024). Ed invero, in base al generale principio dell'autonomia contrattuale di cui all'art. 1322 c.c., un contratto con gli effetti di cui all'art. 1372 c.c., può considerarsi perfezionato quando, alla stregua della comune intenzione delle parti, possa ritenersi che le stesse abbiano inteso come vincolante un determinato assetto, anche se per taluni aspetti siano necessarie ulteriori specificazioni, ma è parimenti necessario che l'accordo delle parti si formi su tutti gli elementi di cui all'art. 1325 c.c., non potendosene ravvisare la sussistenza ove i contraenti abbiano raggiunto un'intesa soltanto su elementi essenziali, rinviando a un momento successivo la determinazione di quelli accessori (Cass. n. 30851/2018; Cass. n. 25742/2021). Peraltro, anche in presenza del completo ordinamento di un determinato assetto negoziale, può risultare integrato un atto meramente preparatorio di un futuro contratto, come tale non vincolante tra le parti, in difetto dell'attuale effettiva volontà delle medesime di considerare concluso il contratto (Cass. n. 910/2005; n. Cass. 20701/2007).
Ebbene, nel caso in esame, non solo non risulta stabilito il valore delle opere – in questo specifico caso necessariamente da indicare al fine di beneficiare dello sconto in fattura, senza potersi richiamare l'art. 1657 c.c. – ma queste ultime nemmeno sono state in alcun modo descritte, essendo state invece solo pagina 5 di 10 elencate per genere, senza indicare i quantitativi, così come i materiali e la specifica tipologia. La scrittura è, inoltre, chiara nel subordinare l'esecuzione dei lavori all'intervenuta cessione del credito, che poteva anche non realizzarsi “per qualsiasi ragione”. L'affare, rispetto al quale, a dimostrazione della reale volontà di impegnarsi nelle trattative, i committenti hanno versato un acconto di € 1.000,00, poteva quindi anche non andare a buon fine.
È evidente, pertanto, che l'accordo fatto qui valere non potesse costituire un regolamento definitivo del rapporto tra le parti, presentandosi piuttosto come una regolamentazione provvisoria: si tratta di un accordo preparatorio, senza valore contrattuale, con il quale le parti hanno raggiunto l'intesa su alcuni aspetti soltanto del definitivo rapporto. Lo dimostra il fatto che non era ancora stata valutata dall'ufficio tecnico la fattibilità dei lavori scelti, né era stato in alcun modo verificato se l'impresa avrebbe potuto usufruire della cessione di credito.
Ciò chiarito, reputa il Tribunale che non possa dichiararsi la risoluzione per grave inadempimento delle obbligazioni discendenti dal contratto, in quanto la scrittura in questione deve essere qualificata, appunto, come una dichiarazione di intenti a prenotazione dei lavori che avrebbero dovuto essere eseguiti;
i ricorrenti, però, hanno comunque diritto alla restituzione dell'acconto versato all'impresa di
€ 1.000,00 (docc. 3A, B e C). Ed invero, come accertato anche dal c.t.u., l'impresa non ha dato in alcun modo seguito all'impegno preso con la scrittura di valutare la fattibilità dei lavori e la possibilità di cedere il credito con sconto in fattura;
d'altro canto, è certo che i lavori non siano stati nemmeno iniziati nei termini per usufruire delle agevolazioni fiscali cui faceva riferimento la scrittura, né siano state svolte le attività propedeutiche ai lavori stessi (cfr. consulenza tecnica d'ufficio depositata in data
29.11.2024).
In conclusione, quindi, deve essere condannata alla restituzione, a ciascun ricorrente, Controparte_1
della somma di € 1.000,00 versata, oltre interessi legali dalla data della domanda (27.7.2023) al saldo
(v. Cass. n. 6911/2018).
2. Sulla domanda di condanna al risarcimento dei danni patiti
Non può, invece, essere riconosciuto ai ricorrenti il risarcimento dei danni lamentati.
pagina 6 di 10 Al riguardo, in via di principio, vale la pena ricordare che, perché sorga un'obbligazione risarcitoria, occorre un fatto lesivo, retto dalla causalità materiale con la condotta, ed un danno conseguenza di questo, retto dalla causalità giuridica. In questo senso, la ricostruzione del nesso di derivazione eziologica esistente tra l'inadempimento e l'oggetto dell'obbligazione risarcitoria implica la scomposizione del giudizio causale in due autonomi e consecutivi segmenti: il primo è volto ad identificare il nesso di causalità materiale o “di fatto” che lega l'inadempimento all'evento di danno, inteso come lesione di un interesse giuridicamente tutelato;
il secondo è, invece, diretto ad accertare, secondo la regola dell'art. 1223 c.c., il nesso di causalità giuridica che lega tale evento alle conseguenze dannose risarcibili, così da stabilire la misura del risarcimento (da ultimo, Cass. n.
22857/2019; Cass. n. 21255/2013). Il nesso di causalità materiale, quindi, è un criterio oggettivo di imputazione della responsabilità, mentre il nesso di causalità giuridica consente di individuare e selezionare le conseguenze dannose risarcibili dell'evento (Cass. n. 28986/2019).
In particolare, con riferimento alla causalità giuridica, il risarcimento dovuto al danneggiato riguarda non quei pregiudizi che presentano carattere meramente riflesso (ex multis, Cass., S.U. n. 2515/2002), ma solo le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito, comprensive tanto della perdita subita, quanto del mancato guadagno, la cui delimitazione è determinata in base al giudizio ipotetico sulla differenza tra la situazione dannosa e quella che sarebbe stata se il fatto dannoso non si fosse verificato
(ex multis, Cass. n. 18832/2016). Sotto questo aspetto, è richiesto al giudice di stabilire quali, tra le teoricamente infinite conseguenze dannose provocate dall'evento di danno (la lesione del diritto), costituiscano conseguenza immediata e diretta di quello, e quali no, comparando le condizioni del danneggiato precedenti, quelle successive all'evento imputabile, e quelle che si sarebbero determinate a prescindere da questo, andando ad individuare e quantificare le singole conseguenze pregiudizievoli con il criterio controfattuale, vale a dire stabilendo cosa sarebbe accaduto se l'illecito non si fosse verificato (Cass. n. 28986/2019). Tale regola mira ad impedire che il risarcimento del danno costituisca occasione di locupletazione del danneggiato, dovendo la legge assicurare l'effettivo ristoro del suo patrimonio, nei limiti in cui sia stato effettivamente leso dall'evento dannoso e non potendosi pertanto accordare il risarcimento per quelle pretese che, appunto, perché frutto di una scelta del danneggiato, pagina 7 di 10 non causalmente riconducibile con un rapporto di necessarietà al fatto illecito, non trovano una giustificazione nelle previsioni in tema di disciplina del risarcimento del danno (da ultimo, Cass. n.
18509/2021).
Sempre in via generale occorre poi ricordare che il criterio di riparto dell'onere di allegazione e prova dell'azione di risarcimento è regolato dall'art. 2697 c.c. e dal principio della vicinanza della prova, in forza dei quali spetta a chi agisce in risarcimento allegare e provare la fonte legale o convenzionale dell'obbligazione che si allega totalmente o parzialmente inadempiuta, nonché allegare e provare il danno ed il nesso causale tra inadempimento totale o parziale e danno (cfr. Cass. SS.UU. n.
21678/2013; Cass. n. 18125/2013; Cass. n. 22361/2007). L'onere di allegazione investe tanto il danno evento, quanto i danni conseguenza lamentati, dei quali deve essere specificata l'entità: le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria, infatti, non possono essere limitate alla prospettazione della condotta colpevole della controparte, produttiva di danni nella sfera giuridica di chi agisce in giudizio, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non, causate da tale condotta (cfr. Cass. n. 691/2012).
Dovendosi applicare i suesposti principi al caso in esame, si ricorda qui che i ricorrenti hanno lamentato che, a causa dell'inadempimento dell'impresa appaltatrice agli impegni assunti, non avevano potuto aderire alle agevolazioni previste dalla normativa allora vigente per il superbonus 110%; hanno allegato, pertanto, di avere patito un danno pari al costo delle opere eseguite successivamente usufruendo di detrazioni fiscali ormai ridotte, nonché alla perdita della possibilità di effettuare altre opere, da liquidare in via equitativa.
Tali danni non possono essere riconosciuti.
Ed invero, a prescindere dalla mancata prova di un comportamento scorretto e contrario a buona fede dell'impresa nelle trattative, che, ai sensi degli artt. 1337 c.c. e 2043 c.c., era onere dei ricorrenti dimostrare, formulando appositi capitoli di prova in ordine alle due circostanze del disinteresse dimostrato dell'impresa per la pratica e, di contro, delle sue continue rassicurazioni, deve evidenziarsi innanzitutto che il comportamento dei ricorrenti è stato gravemente negligente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, comma 2, c.c. Ed invero, tenuto conto che l'intesa raggiunta faceva riferimento a dei pagina 8 di 10 lavori che avrebbero dovuto iniziare al più tardi nella primavera 2022, è evidente che i ricorrenti, in assenza dello svolgimento di qualsivoglia attività preparatoria e propedeutica da parte dell'impresa, già all'inizio dell'anno 2022, o, comunque, al più tardi nel mese di marzo 2022 avrebbero potuto ritenersi svincolati da ogni trattativa e liberi di ricercare un'altra impresa per l'esecuzione delle lavorazioni.
Così facendo, avrebbero avuto con ogni probabilità la possibilità di usufruire del superbonus, tenuto conto delle tempistiche indicate dal c.t.u.; diversamente, la prima (e unica) comunicazione di sollecito alla convenuta agli atti reca la data del 27.7.2023 (docc. 8A, B e C). D'altro canto, i ricorrenti nemmeno si sono offerti di provare che, come allegato, avessero sollecitato l'impresa prima di quella data e che quest'ultima li avesse rassicurati in ordine alla fattibilità dei lavori, non avendo nemmeno formulato capitoli di prova.
Ad ogni modo, per quanto attiene in particolare i danni da perdita di chance di eseguire ulteriori opere, non può non osservarsi che gli attori non hanno sostenuto alcun esborso per tali lavori di ristrutturazione, né è dato sapere se lo sosterranno e a che condizioni, tenuto altresì conto del continuo evolversi della disciplina in materia.
Stando così le cose, in assenza di qualsivoglia allegazione e prova anche solo in ordine alla futura esecuzione dei lavori che avrebbero potuto, in tesi, beneficiare delle agevolazioni, è evidente che i ricorrenti non possono acquisire al loro patrimonio i relativi costi, che non costituiscono un danno conseguenza certo e attuale (come, invece, ad esempio, in presenza di idonee allegazioni, avrebbe potuto essere la mancata chance di aumentare il valore dell'immobile in conseguenza dell'esecuzione dei lavori).
La domanda di risarcimento deve, pertanto, essere rigettata.
3. Sulle spese di lite
Le spese di lite, ivi comprese le spese di CTU, seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati dal D.M. 147/2022, guardando al valore dell'accolto (che deve essere calcolato, ai sensi dell'art. 5, D.M., guardando all'art. 10 c.p.c., tenuto conto che, come chiarito a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, il cumulo delle domande, stabilito agli effetti della competenza per valore dall'art. 10, comma 2, c.p.c., riguarda pagina 9 di 10 solo le domande proposte tra le stesse parti e non si riferisce all'ipotesi di domande proposte nei confronti dello stesso soggetto da diversi soggetti processuali, in ipotesi di litisconsorzio facoltativo disciplinato dall'art. 103 c.p.c., nel qual caso, non richiamando detta ultima norma l'art. 10, comma 2
c.p.c., la competenza si determina in base al valore di ogni singola domanda - v., da ultimo, Cass. n.
3107/2017), con riduzione del 50% dei compensi per la fase decisionale, tenuto conto delle modalità della decisione, e con aumento del 30% per la difesa di più parti ai sensi dell'art. 4, comma 2, D.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. 416/2024, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) condanna a restituire a , e Controparte_1 Parte_1 Parte_2 [...]
la somma di € 1.000,00 per ciascuno, oltre interessi al tasso di cui all'art. 1284, comma Parte_3
1, c.c. dal 27.7.2023 alla data della domanda giudiziale, e al tasso di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale al saldo;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna parte convenuta, alla rifusione, in favore dei ricorrenti, delle spese di lite, che si liquidano in € 264,00 per esborsi ed € 899,00, per compensi, oltre spese generali al 15%, i.v.a. (se dovuta) e c.p.a. come per legge, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
4) pone a carico di parte convenuta le spese di CTU, già liquidate con separato decreto.
Busto Arsizio, 31 ottobre 2025
Il Giudice
dott.ssa Francesca Capotorti
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