Sentenza 7 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 07/03/2025, n. 219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 219 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Serena Berruti, all'udienza del 14 febbraio 2025 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n 162 R.G. Cont. anno 2024
VERTENTE TRA
in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore (c.f. ) P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'avv. PANICCIA ERNESTA giusta procura in atti e domiciliati in Frosinone presso il suo studio
-appellante-
(c.f. ) Controparte_1 C.F._1
-appellato non costituito-
Controparte_2
-appellato non costituito-
Avente ad oggetto: Appello avverso Sent. 311/2023 del Giudice di
Pace di Guardia Sanframondi depositata in data 14 giugno 2023.
Sulle conclusioni di parte appellante come formulate all'udienza odierna.
IN FATTO E IN DIRITTO
La ricorrente ha tempestivamente proposto appello avverso la sentenza n. 311/2023 emessa dal Giudice di Pace di guardia
Sanframondi depositata in data 14 giugno 2023 chiedendone la riforma integrale della stessa e la declaratoria di legittimità
-1 di 5-
2023.
Ha dedotto a sostengo della propria domanda:
-che a seguito di opposizione proposta da Controparte_1 avverso l'ingiunzione fiscale n. 20220134900005125 del 23.02.2023 emessa per il mancato pagamento della sanzione contenuta nel verbale di violazione del codice della strada n. 20709/2016 del 10 agosto 2016 – al cui accoglimento l'odierna appellante si era opposta- il Giudice di Pace di Guardia Sanframondi aveva con la sentenza impugnata accolto la domanda ed annullato l'ordinanza di ingiunzione, per mancato rispetto del termine quinquennale per la riscossione dei crediti extratributari ex art. 28 della legge
689/1981;
-che il Giudice di Pace non aveva applicato le disposizioni e in materia di sospensione della prescrizione e della decadenza recate dall'art. 68 D.L. 18 del 17.03.2020 emanate in occasione dell'emergenza da covid 19 dichiarando la prescrizione quinquennale dei crediti azionati.
Nonostante la regolarità delle notifiche non si sono costituiti in giudizio né né il Controparte_1 Controparte_2
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del
[...]
e di che, evocati in giudizio nel CP_2 Controparte_1 rispetto del termine di cui all'art. 435 comma 3 c.p.c., non si sono costituiti.
Ancora in via preliminare, va dichiarata l'ammissibilità dell'appello in ordine ai requisiti previsti dall'art. 342 c.p.c., contenendo l'atto una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze.
Nel merito, l'unico motivo di appello formulato dall'appellante è fondato.
-2 di 5- Errata infatti è la decisione del giudice di prime cure relativa allo spirare del termine di prescrizione in data 2 novembre 2021 e dunque anteriormente alla notifica della ingiunzione di pagamento, avvenuta il giorno 28 marzo 2023.
Infatti, la fase della riscossione coattiva durante il periodo emergenziale per il Covid 19 è stata oggetto di interventi normativi che hanno avuto l'obiettivo di sospenderne l'attività di riscossione nel periodo dal giorno 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, anche per le entrate locali. La norma di riferimento è contenuta nell'articolo 68 del D.L. 18/2020 che dopo aver recitato al comma
1 che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”, al comma 4 dispone che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge
27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”. Eguale rinvio è previsto anche dall'art. 68, che, dopo aver recitato che “con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e
30 del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78” - e, altresì, dalle ingiunzioni come quella odierna di cui al regio decreto 14 aprile
1910, n. 639 (co. 2) -, dispone che “si applicano le disposizioni dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n.
159”. Tale norma prevede, al comma 1, che “le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di
-3 di 5- tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212.”; al comma 2 che “i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione”; e al comma 3 che
“l'agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di cui al comma 1”.
Dal combinato disposto delle norme citate deve desumersi che il legislatore ha previsto la sospensione anche del termine di prescrizione relativo alla notifica delle ingiunzioni di pagamento- nel periodo dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021 (sul punto cfr. precedenti conformi del Tribunale di Benevento n.
472/2023, n.470/2023, n.1193/2023, n.1833/2023).
Occorre peraltro rilevare che, anche senza il rinvio al summenzionato art. 12, ad egual conclusione si sarebbe potuti giungere in applicazione dei principi generali in tema di prescrizione contenuti nel codice civile, atteso che la prescrizione non decorre quando il diritto non può essere fatto valere (art. 2935 c.c.).
-4 di 5- Applicando i detti principi al caso di specie, deve convenirsi che, per effetto di siffatta sospensione normativa del decorso del termine di prescrizione, la notifica dell'ingiunzione di pagamento, avvenuta in data 28 marzo 2023, è intervenuta poco prima del maturare del termine prescrizionale di cinque anni dalla notifica del verbale, in quanto lo stesso- che secondo i criteri generali sarebbe spirato il 2 novembre 2021, è rimasto sospeso per
542 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per poi riprendere a decorrere dal 1 settembre 2021.
Pertanto la decisione del giudice di primo grado che ha ritenuto il maturarsi della detta prescrizione deve essere riformata;
non avendo il , contumace, riproposto gli ulteriori motivi di CP_1 opposizione già proposti in primo grado deve, in accoglimento dell'appello, essere rigettata l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900005125.
In ordine alle spese di lite, tenuto conto della obiettiva controvertibilità della questione giuridica affrontata e del contegno processuale dell'appellato appaiono sussistere CP_1 giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, in persona del Giudice dott.ssa Serena
Berruti, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
- accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 20220134900005125;
- compensa tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Benevento, sentenza letta all'esito dell'udienza del 14 febbraio
2025.
Il Giudice
Serena Berruti
-5 di 5-