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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. IV, sentenza 10/02/2026, n. 356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 356 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 356/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004870185000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200013364306000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1298/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.03020249004870185, consegnata il 23/09/2024 nonché la sottesa la cartella di pagamento n.03020200013364306000, con la quale si intima il pagamento di euro 406,85, relativo “Irap comprensive di interessi e sanzioni” per l'anno 2017. A motivo del ricorso si eccepisce l'omessa notifica della cartella, atto presupposto all'intimazione con conseguente nullità di quest'ultima e la prescrizione del credito. Nel ricorso e nelle successive memorie, la difesa ha ribadito che l'omessa o irrituale notifica dell'atto prodromico comporta la nullità dell'intimazione, richiamando giurisprudenza costante, tra cui le Sezioni Unite 16412/2007 e più recenti ordinanze della Cassazione, che stabiliscono la necessità della raccomandata informativa quando la consegna dell'atto avvenga a persona di famiglia. La ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti risalenti all'anno 2017, evidenziando che, in assenza di valida notifica della cartella, il successivo atto del 2024 interviene ben oltre il termine quinquennale previsto per sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate–IO, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto invece che la cartella fu regolarmente notificata a persona di famiglia e che la relativa relata, quale atto pubblico, fa piena prova sino a querela di falso. Ha inoltre dedotto che la mancata impugnazione della cartella nei termini rende definitivo il credito e inammissibile il ricorso, richiamando la giurisprudenza che considera preclusa ogni contestazione successiva. Ha poi affermato che eventuali vizi relativi agli atti precedenti sono imputabili esclusivamente all'ente impositore e non all'agente della riscossione, eccependo quindi il proprio difetto di legittimazione passiva su tali profili. Quanto alla prescrizione, l'ente ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale per i crediti erariali e ha affermato di aver comunque interrotto la prescrizione tramite l'intimazione del 23 settembre 2024.
All'udienza odierna nessuno è comparso e la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Il ricorso non merita accoglimento. Costituendosi in giudizio la ricorrente ha dato prova della notifica della cartella sottesa all'intimazione in questa sede impugnata, cartella rispetto alla quale il contribuente ha fatto acquiescenza. La relata di notifica prodotta dalla resistente e non oggetto di contestazione da parte della ricorrente dà conto dell'avvenuta notifica a mani di persona di famiglia in data 15.11.2022. Ne segue che alcuna prescrizione (peraltro decennale, trattandosi di tributo erariale) si è verificata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278 per compensi, oltre accessori di legge. Cz, 1.12.2025
Il Giudice
UE OM
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 4, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 10:15 in composizione monocratica:
ROMANO EMANUELA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2562/2024 depositato il 09/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - AN
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 03020249004870185000 IRAP 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020200013364306000 IRAP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1298/2025 depositato il 05/12/2025
Richieste delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente impugna l'intimazione di pagamento n.03020249004870185, consegnata il 23/09/2024 nonché la sottesa la cartella di pagamento n.03020200013364306000, con la quale si intima il pagamento di euro 406,85, relativo “Irap comprensive di interessi e sanzioni” per l'anno 2017. A motivo del ricorso si eccepisce l'omessa notifica della cartella, atto presupposto all'intimazione con conseguente nullità di quest'ultima e la prescrizione del credito. Nel ricorso e nelle successive memorie, la difesa ha ribadito che l'omessa o irrituale notifica dell'atto prodromico comporta la nullità dell'intimazione, richiamando giurisprudenza costante, tra cui le Sezioni Unite 16412/2007 e più recenti ordinanze della Cassazione, che stabiliscono la necessità della raccomandata informativa quando la consegna dell'atto avvenga a persona di famiglia. La ricorrente ha inoltre eccepito la prescrizione dei crediti risalenti all'anno 2017, evidenziando che, in assenza di valida notifica della cartella, il successivo atto del 2024 interviene ben oltre il termine quinquennale previsto per sanzioni e interessi. L'Agenzia delle Entrate–IO, nelle proprie controdeduzioni, ha sostenuto invece che la cartella fu regolarmente notificata a persona di famiglia e che la relativa relata, quale atto pubblico, fa piena prova sino a querela di falso. Ha inoltre dedotto che la mancata impugnazione della cartella nei termini rende definitivo il credito e inammissibile il ricorso, richiamando la giurisprudenza che considera preclusa ogni contestazione successiva. Ha poi affermato che eventuali vizi relativi agli atti precedenti sono imputabili esclusivamente all'ente impositore e non all'agente della riscossione, eccependo quindi il proprio difetto di legittimazione passiva su tali profili. Quanto alla prescrizione, l'ente ha sostenuto l'applicabilità del termine decennale per i crediti erariali e ha affermato di aver comunque interrotto la prescrizione tramite l'intimazione del 23 settembre 2024.
All'udienza odierna nessuno è comparso e la Corte ha così deliberato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non merita accoglimento. Il ricorso non merita accoglimento. Costituendosi in giudizio la ricorrente ha dato prova della notifica della cartella sottesa all'intimazione in questa sede impugnata, cartella rispetto alla quale il contribuente ha fatto acquiescenza. La relata di notifica prodotta dalla resistente e non oggetto di contestazione da parte della ricorrente dà conto dell'avvenuta notifica a mani di persona di famiglia in data 15.11.2022. Ne segue che alcuna prescrizione (peraltro decennale, trattandosi di tributo erariale) si è verificata. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 278 per compensi, oltre accessori di legge. Cz, 1.12.2025
Il Giudice
UE OM