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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 11/02/2025, n. 1171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1171 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 19992/2018 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 19992/2018 R.G. promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALBERTO ZECCA ( ), VIA FABANI, 33/A 23017 C.F._1
MORBEGNO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALBERTO ZECCA
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
C.F. Controparte_5 C.F._5
C.F. ) Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 C.F._7
ENRICO MUFFATTI (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PIO C.F._8
RAJNA 1 SONDRIO presso il difensore avv. ENRICO MUFFATTI
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 2 Rilevato che le parti, precisate le rispettive conclusioni all'udienza del 5 novembre 2024, hanno depositato separate istanze, con le quali hanno comunicato che “solo dopo il deposito delle comparse conclusionali è intervenuto l'integrale adempimento della transazione [già conclusa]” e che, dunque, parte attrice non ha più interesse a procedere nei confronti dei convenuti e ad ottenere una pronuncia conclusiva del presente procedimento, essendo cessata la materia del contendere. In pari modo e per le medesime ragioni i convenuti non hanno alcun interesse a vedere accolte le proprie conclusioni.
Rilevato che il curatore del fallimento ha Controparte_1 formalmente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
Rilevato che il difensore di parte conventa, avv. ENRICO MUFFATTI, ha formalmente dichiarato - avendone i poteri in forza di procura speciale prodotta agli atti del giudizio - di accettare detta rinuncia alle medesime condizioni.
Rilevato che sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 306
c.p.c. a spese integralmente compensate.
Ritenuto altresì che il presente provvedimento, definendo il giudizio ed intervenendo allorché la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione, deve, quanto alla forma, essere reso con sentenza ex art. 307, ultimo comma, c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 19992/2018 R.G
dichiara estinto il processo a spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE QUINDICESIMA
SPECIALIZZATA IMPRESA “B”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Angelo Mambriani Presidente dott. Maria Antonietta Ricci Giudice relatore dott. Alima Zana Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 19992/2018 R.G. promossa da:
(C.F. , con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. ALBERTO ZECCA ( ), VIA FABANI, 33/A 23017 C.F._1
MORBEGNO; , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. ALBERTO ZECCA
PARTE ATTRICE
contro
C.F. ) Controparte_2 C.F._2
(C.F. ) CP_3 C.F._3
C.F. ) Controparte_4 C.F._4
C.F. Controparte_5 C.F._5
C.F. ) Controparte_6 C.F._6
(C.F. ), tutti con il patrocinio dell'avv. Controparte_7 C.F._7
ENRICO MUFFATTI (C.F. , elettivamente domiciliato in VIA PIO C.F._8
RAJNA 1 SONDRIO presso il difensore avv. ENRICO MUFFATTI
PARTE CONVENUTA
pagina 1 di 2 Rilevato che le parti, precisate le rispettive conclusioni all'udienza del 5 novembre 2024, hanno depositato separate istanze, con le quali hanno comunicato che “solo dopo il deposito delle comparse conclusionali è intervenuto l'integrale adempimento della transazione [già conclusa]” e che, dunque, parte attrice non ha più interesse a procedere nei confronti dei convenuti e ad ottenere una pronuncia conclusiva del presente procedimento, essendo cessata la materia del contendere. In pari modo e per le medesime ragioni i convenuti non hanno alcun interesse a vedere accolte le proprie conclusioni.
Rilevato che il curatore del fallimento ha Controparte_1 formalmente dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio a norma dell'art. 306 c.p.c. a spese integralmente compensate e chiede che venga dichiarata l'estinzione del giudizio.
Rilevato che il difensore di parte conventa, avv. ENRICO MUFFATTI, ha formalmente dichiarato - avendone i poteri in forza di procura speciale prodotta agli atti del giudizio - di accettare detta rinuncia alle medesime condizioni.
Rilevato che sussistono i presupposti per la declaratoria di estinzione ai sensi dell'art. 306
c.p.c. a spese integralmente compensate.
Ritenuto altresì che il presente provvedimento, definendo il giudizio ed intervenendo allorché la causa era già stata rimessa al Collegio per la decisione, deve, quanto alla forma, essere reso con sentenza ex art. 307, ultimo comma, c.p.c..
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di imprese, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 19992/2018 R.G
dichiara estinto il processo a spese integralmente compensate fra le parti.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2025
L'Estensore
Maria Antonietta Ricci
Il Presidente
Angelo Mambriani
pagina 2 di 2