Art. 8. Oneri per l'assistenza spirituale 1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.
Articolo 8 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 7Articolo 9
Articolo 8 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Versione
22 agosto 2012
22 agosto 2012