Articolo 8 della Legge 30 luglio 2012, n. 128
Articolo 7Articolo 9
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22 agosto 2012
Art. 8. Oneri per l'assistenza spirituale 1. Gli oneri finanziari per lo svolgimento dell'assistenza spirituale, di cui agli articoli 4, 6 e 7, sono a carico esclusivo degli organi competenti della Chiesa apostolica in Italia.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012