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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 31/03/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1055/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1055/2022 promossa da:
(C.F.: Controparte_1
con il patrocinio dell'avv. ANGELICCHIO SILVIA, elettivamente P.IVA_1
domiciliata in VIA CAVOUR, 30 – VIADANA presso lo studio del predetto difensore, come da mandato redatto su atto separato e allegato alla citazione;
ATTORE contro
(P. IVA: e CP_2 P.IVA_2 Controparte_3
(P. IVA : aventi sede legale in Francia, Le Mans con
[...] P.IVA_3
il patrocinio dell'avv. GIULIANO ELEONORA, elettivamente domiciliate in VIA
SANT'ANDREA, 7 – MILANO presso lo studio del predetto difensore (indirizzo telematico: , come da mandato redatto su atto Email_1
separato e allegato alla comparsa di costituzione;
pagina 1 di 8 CONVENUTE
Oggetto: 140051 – assicurazione contro i danni
CONCLUSIONI
Per l'attore:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni e più opportuna declaratoria di legge: DICHIARARE che l'evento dannoso del giorno 13/07/2021 ai danni del veicolo targa GC 477 EC, immatricolata il 30/11/2020, di Parte_1
proprietà rientrava nei rischi assicurati con la Parte_2 Controparte_4
e del
[...] Controparte_3 Controparte_5
in forza di polizza collettiva n. ITALLALLDHTD201001 sottoscritta da
[...] [...]
, gestionaria Mach1 srl;
DICHIARARE che i danni Controparte_6
riportati dal veicolo danneggiato in seguito al sinistro del 13/07/2021 sono stati regolarmente denunciati alla compagnia assicuratrice;
DICHIARARE l'intervenuta cessione del credito da parte dell'assicurata danneggiata e proprietaria in favore di parte attrice e la tempestiva notifica della cessione del credito al debitore ceduto;
ACCERTARE E DICHIARARE che il danno è fiscalmente documentato ed ammonta ad Euro 8.512,07; DICHIARARE l'inadempimento contrattuale della convenuta e per l'effetto DICHIARARLA TENUTA E
CONDANNARLA al pagamento, in favore dell'attrice cessionaria del credito facente capo all'assicurata della somma di € 7.235,26, che corrisponde all'importo della riparazione al netto dello scoperto contrattuale del 15%, ovvero quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia all'esito dell'espletanda istruttoria per i motivi svolti in atto.
Il tutto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal giorno dell'evento sino al saldo effettivo;
DICHIARARE altresì TENUTA e CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento delle spese, competenze di causa, oltre accessori di legge,
DICHIARARE altresì TENUTA e CONDANNARE la compagnia al pagamento delle spese e competenze di mediazione sostenute dall'attrice pari ad € 717,60, nonché al pagina 2 di 8 versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somma corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizi per € 237,00. DICHIARARE TENUTA e
CONDANNARE la compagnia convenuta al pagamento delle spese di ctu e di ctp documentate. RESPINGERE ogni avversa eccezione e domanda siccome infondata per quanto argomentato e documentato.
Per le convenute:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria, così giudicare: Nel merito respingere le domande di parte attrice, in quanto la CTU non ha dimostrato la stretta correlazione sul piano tecnico dell'evento con tutti i danni lamentati, avendo ripreso le dichiarazioni dei testi intimati da parte attrice;
in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertare e dichiarare la decurtazione, da qualsivoglia importo, dello scoperto del 20% con un minimo di euro 500,00 e del degrado del 15% su eventuali parti di ricambio, escludendo in toto i danni al lunotto ed al parabrezza, non essendovi prova in atti dei danni ai suddetti elementi;
in ulteriore subordine, limitare l'indennizzo per la rottura cristalli ad euro 100,00 come previsto contrattualmente;
con vittoria di spese legali, oltre IVA e CPA come per legge
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 11-4-2022 la società istante esponeva 1) che residente a [...]è proprietario dell'auto Dacia Sandero Parte_2
targata GC477 EC immatricolata il 30-11-2020 che, il giorno 13-7-2021, era rimasta danneggiata a causa di una forte grandinata con rottura del parabrezza;
2) che, all'epoca dell'evento dannoso, il veicolo in questione risultava assicurato per i danni causati da eventi naturali presso la compagnia e CP_2 Controparte_3
del in forza di polizza collettiva n.
[...] Controparte_5
ITALLALLDHTD201001 sottoscritta da , affidata Controparte_6
pagina 3 di 8 in gestione a Mach1 s.r.l., con durata di 12 mesi a partire dal 24/11/2020; 3) che, con contratto di cessione del credito, sottoscritto in data 02/08/2021, aveva Parte_2
ceduto, in favore di il credito indennizzabile nei termini di polizza Controparte_1
che, con pec del 31/08/2021, l'avv. Silvia Angelicchio aveva notificato alla compagnia, unitamente alla dichiarazione di sinistro e agli allegati attestanti il credito, formulando la richiesta di indennizzo del danno;
4) che, il 01/09/2021, la legale precisava ulteriormente che la vettura si trovava presso il riparatore per essere ispezionata da parte del fiduciario assicurativo e che, il medesimo giorno, Mach1 s.r.l. aveva comunicato l'apertura del sinistro n. 521/1109 e che, per il sinistro in esame, le condizioni di polizza prevedevano uno scoperto del 20%, con una franchigia minima di € 500 ed un degrado del 15% da applicare sul costo dei ricambi e chiesto contestualmente l'inoltro del preventivo del veicolo danneggiato e delle fotografie del danno in formato jpg;
5) che, al termine della riparazione, il 14/10/2021 il riparatore aveva riconsegnato il veicolo al proprietario ed emesso la ricevuta fiscale n. 37/2021 del 14/10/2021 di € 8.512,07, comprensiva della sostituzione del parabrezza, documentazione che veniva trasmessa alla compagnia;
6) che Mach1 s.r.l., che non aveva disposto alcuna ispezione, chiedeva nuovamente l'inoltro della documentazione fotografica, con integrazione della fattura d'acquisto dettagliata del veicolo assicurato;
7) che, avviato il procedimento di mediazione, lo stesso si chiudeva con verbale negativo per assenza non giustificata della parte evocata;
8) che il rifiuto di corrispondere l'indennizzo era ingiustificato non potendo la compagnia pretendere di gestire il sinistro attraverso le fotografie in jpg che chiede al riparatore di scattare e trasmettere scaricando su quest'ultimo l'attività, il ruolo e le responsabilità che sono del perito assicurativo e ciò al solo scopo di evitare i costi per l'intervento del perito, adempimenti e modalità che non sono comunque previsti in contratto;
9) che il danno al veicolo di per l'evento dannoso del Parte_2
13/07/2021 ammontava ad € 8.512,07 a cui applicare il 15% di franchigia contrattuale;
10) che doveva ritenersi nulla perché vessatoria la clausola delle condizioni di polizza previste per l'ipotesi in cui l'assicurato ripari il veicolo presso riparatore non pagina 4 di 8 convenzionato (applicazione di franchigia del 20% e minimo € 500,00): alla stregua di tali deduzioni l'istante chiedeva la condanna dei convenuti al pagamento dell'importo di
€ 7.235,26 (cioè di quello della ricevuta fiscale di € 8.512,07 calcolata al netto dello scoperto del 15%) con condanna della controparte alla rifusione anche delle spese di mediazione pari a € 717,60.
Si costituivano le società convenute le quali, ribadito di avere sempre contestato an e quantum della pretesa sostenevano 11) che l'istante non aveva mai inviato la documentazione richiesta e necessaria per valutare sia la verificazione del sinistro che la congruità delle spese di riparazione, effettata a loro insaputa e senza possibilità di effettuare gli opportuni controlli e ciò in violazione dell'art. 16 delle condizioni di polizza;
12) che è onere dell'assicurato provare an e quantum della pretesa;
13) che, in ogni caso, l'indennità pretesa era eccessiva;
14) che la clausola contrattuale di cui all'art. 13.b.2 concernente la disciplina indennizzo nel caso di riparazione “fuori rete” era legittima e non necessitava di specifica approvazione in quanto delimitava l'oggetto del contratto e non implicava limitazioni di responsabilità dell'assicuratore; 14) che, in caso di prova di danneggiamento del veicolo, trovava applicazione il disposto di cui all'art. 13.d delle condizioni di polizza che limita l'indennizzo in € 100 per le riparazioni effettuate “fuori rete”: alla luce di tali considerazioni la difesa delle convenute chiedeva il rigetto della domanda e, in subordine, la decurtazione dall'importo dello scoperto del
20% con un minimo di € 500,00 e del degrado del 15% su eventuali parti di ricambio, con limitazione dell'indennizzo per la rottura cristalli a € 100,00 con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Assunta la prova orale ed espletata c.t.u., affidata al dott. la causa Controparte_7
veniva rimessa in decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda è fondata e, nei limiti che seguono, merita accoglimento.
In primo luogo, va rilevato che i danni lamentati da parte attrice possono ritenersi cagionati dalla grandine e provati nella loro consistenza come asserito da parte attrice.
pagina 5 di 8 A tale riguardo vengono in considerazione una molteplicità di elementi fra loro convergenti e cioè le coerenti dichiarazioni rese dai testi e Tes_1 Testimone_2
(della cui attendibilità non vi è ragione di dubitare alla stregua di quanto emerso dall'istruttoria e non potendo la stessa essere inficiata in virtù del mero rapporto di lavoro con la società attrice) che hanno constatato de visu i danni lamentati, taluni scatti fotografici che evidenziano le inflessioni subite dalla carrozzeria dell'auto, le conclusioni cui è pervenuto il consulente d'ufficio all'esito delle indagini effettuate, la stretta correlazione temporale fra le lavorazioni effettuate e gli acquisti dei materiali di riparazione e, da ultimo, il verbale allegato alla relazione tecnica in cui il c.t. di parte convenuta ha riconosciuto la congruità del costo di riparazione.
Va poi rilevato che parte attrice effettuò immediatamente la denuncia di sinistro indicando il luogo ove il mezzo era stato ricoverato senza che la compagnia assicuratrice ne avesse tuttavia fatto controllare lo stato.
A tale proposito non ha pregio la deduzione difensiva secondo cui, in difetto di previo accertamento del danno da parte della compagnia l'auto non doveva essere riparata ciò che precluderebbe il pagamento dell'indennizzo, dovendosi ritenere vessatoria la clausola di cui al punto 16 delle condizioni generali di contratto in quanto, precludendo al cliente di fare effettuare le riparazioni senza indicare un termine congruo e predefinito entro cui l'assicuratore (tempestivamente avvisato) debba effettuare le opportune verifiche del danno, verrebbe consentito alla compagnia assicuratrice di procrastinare senza limiti di tempo l'obbligo di adempiere la propria prestazione in violazione di quanto disposto dall'art. 33 co. 1 e co. 2 lett. d) del d.lgs. 206/2005.
Non è invece condivisibile l'assunto secondo cui sarebbe nulla perché vessatoria la clausola n. 13.b.2 delle condizioni di polizza che prevede riduzioni dell'indennizzo nell'ipotesi in cui l'assicurato ripari il veicolo presso riparatore non convenzionato, non potendosi considerare la stessa né restrittiva della libertà contrattuale né implicando un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto in quanto essa, prevedendo lo scoperto e la franchigia, delimita l'oggetto del contratto (cfr. Cass.19-12-
pagina 6 di 8 2024 n. 33402; Cass. 4-9-2023 n. 25743; Cass. 27-7-2022 n. 23415): l'importo dovuto va quindi calcolato in conformità delle previsioni della predetta clausola.
Vanno quindi riconosciuti i seguenti importi: € 3.341,65 per mano d'opera, € 1.531,50 per materiale di consumo, € 61,00 per smaltimento, € 100,00 per costo la rottura dei cristalli: l'importo totale così ottenuto di € 5.034,15 va ridotto del 20% in virtù della clausola n. 13.b.2 ottenendosi così il totale di € 4.027,35 oltre IVA se dovuta.
Tale importo va maggiorato degli interessi legali e della rivalutazione (cfr. Cass. 8-6-
2023 n. 16229; Cass. 28-7-2015 n. 15868) trattandosi di debito di valore, dal giorno del sinistro sino alla data della sentenza, importo calcolato in conformità dei criteri stabiliti da Cass. S.U. 17-2-1995 n. 1712 e che corrisponde a € 5.050,45: tale somma va maggiorata degli interessi calcolati ex art. 1284 co. IV c.c. dalla data della sentenza sino al saldo definitivo.
L'accoglimento sia pure parziale della domanda comporta il rigetto della istanza ex art. 96 c.p.c. formulata dalla difesa delle società convenute.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in conformità dei parametri di cui al d.m. 55/2014, ponendosi quelle di consulenza tecnica parimenti definitivamente a carico di parte convenuta su cui graveranno anche le spese per il procedimento di mediazione alla quale la stessa si è ingiustificatamente sottratta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- condanna le società convenute, in solido fra loro, a pagare alla
[...]
l'importo di € 5.050,45 (oltre IVA su € 4.027,35 se Controparte_1
dovuta) e oltre agli interessi calcolati ex art. 1284 co. IV c.c. dalla data della presente sentenza sino al saldo definitivo;
- rigetta la domanda proposta ex art. 96 c.p.c.;
- condanna altresì le società convenute, in solido fra loro a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.500,00 per spese (comprese quelle di c.t.u.), €
pagina 7 di 8 2.552,00 per onorari, oltre al rimborso delle spese generali pari al 15%, i.v.a. e c.p.a. come per legge, cui vanno aggiunti € 717,60 per spese del procedimento di mediazione.
Mantova, 31 marzo 2025.
Il Giudice dott. Mauro Pietro Bernardi
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