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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/11/2025, n. 2279 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2279 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 639/2025 avente ad oggetto: altre controversie in materia di assistenza obbligatoria ha pronunciato, ex artt. 429, 442 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso, in virtù di procura allegata al ricorso, dall'avv. Roberto Giglio presso il cui studio in Gravina in Puglia, alla via Casale n. 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale in atti, dall'avv. Antonio Bove e con questi elettivamente domiciliato in Andria, alla via Guido Rossa n. 12, presso la sede legale dell' CP_2
RESISTENTE
CONCLUSIONI
In data odierna la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
1 Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza, che le parti hanno prestato acquiescenza alla trattazione scritta e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 27.01.2025 parte ricorrente, dopo aver proposto accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. ed aver tempestivamente contestato le conclusioni del nominato CTU mediante deposito di dichiarazione di dissenso, ha proposto giudizio di merito ex art. 445 bis c.p.c., al fine di far accertare la sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento del suo diritto a percepire
l'indennità di accompagnamento, escluso nella fase sommaria.
Costituitosi in giudizio, l' ha, in via preliminare, eccepito l'inammissibilità del CP_2 ricorso per mancata contestazione nei termini di legge degli esiti della c.t.u., e per genericità delle contestazioni sollevate;
nel merito ha eccepito l'infondatezza del ricorso.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. In via preliminare va osservato che il ricorso è tempestivo: dal fascicolo della fase sommaria del procedimento di a.t.p. risulta che il dissenso avverso la c.t.u. depositata in detto procedimento è stato formulato tempestivamente dalla parte ricorrente.
2. Ancora in via preliminare, va osservato che il ricorso è ammissibile in quanto risultano formulate contestazioni specifiche alla c.t.u. redatta nel procedimento di accertamento tecnico preventivo, con richiamo puntuale ad una serie di documenti che non sarebbero stati adeguatamente considerati nel procedimento di a.t.p.
3. Inoltre, va osservato che la sentenza di merito emessa ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario relativo ad una determinata prestazione assistenziale, già oggetto di accertamento tecnico preventivo;
ne consegue che, quindi, a seguito dell'emissione della sentenza, se favorevole al ricorrente, l' dovrà provvedere alla verifica del possesso in capo CP_2
a quest'ultimo di tutti gli altri requisiti previsti dalla normativa vigente e
2 all'erogazione della relativa prestazione nello stesso termine previsto in caso di omologa.
Il merito
4. Ciò posto in punto di ammissibilità della domanda, nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
Parte ricorrente ha chiesto il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 Legge n. 508/88.
Com'è noto, l'indennità di accompagnamento, istituita con le leggi n. 406/1968 e n. 18/1980, a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 508/1988, è concessa:
a) ai cittadini riconosciuti ciechi assoluti;
b) ai cittadini nei cui confronti sia stata accertata una inabilità totale per affezioni fisiche o psichiche ex L. 118/1971 e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisognano di una assistenza continua. L'indennità di accompagnamento spetta anche al minore degli anni 18 che si trovino delle condizioni su indicate.
5. Ciò posto sul piano generale, nel caso di specie il CTU nominato in questa fase di merito, dott. , specializzato in malattie del sistema nervoso, le cui Persona_1 conclusioni appaiono condivisibili perché coerenti con la documentazione medica in atti e con i parametri medico-legali di riferimento, ha ritenuto che il ricorrente non versi in una condizione clinica tale da determinare l'incapacità di compiere atti della vita quotidiana senza assistenza continuativa.
Più specificamente, il consulente tecnico d'ufficio, dopo una attenta analisi della documentazione medica prodotta e un approfondito esame diretto della parte, comprensivo della somministrazione di test tesi a verificare la sussistenza o meno di una condizione di autonomia, ha escluso la sussistenza del requisito sanitario della prestazione richiesta, come risulta, in particolare, dalla motivazione della c.t.u. (cfr. pp. 11-15) alla quale si rinvia.
Inoltre, il consulente d'ufficio ha puntualmente risposto alle osservazioni del difensore di parte ricorrente, ribadendo, sia sulla scorta dell'esame della documentazione medica, che dell'esame diretto – che in questo tipo di accertamenti assume rilievo centrale – dei presupposti per il riconoscimento del requisito sanitario della prestazione richiesta.
3 Non sono emersi, quindi, elementi da cui possano desumersi l'impossibilità della parte di deambulare autonomamente, né di compiere gli atti di vita quotidiana in autonomia.
Deve ritenersi, quindi, che, alla luce del quadro clinico risultante dalla documentazione medica e dall'esame diretto della parte, che in questo tipo di accertamenti assume un ruolo preminente, non ricorrano le condizioni per riconoscere il requisito sanitario dell'indennità di accompagnamento.
Spese processuali
Nulla va disposto per le spese processuali, avendo parte ricorrente depositato dichiarazione di esonero dalle spese ai sensi dell'art. 152 disp att. c.p.c. ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 639/2025, come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. nulla per le spese, ad eccezione di quelle di c.t.u. che sono poste definitivamente a carico dell' . CP_2
Trani, 12.11.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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