Art. 27.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in conformita', dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero di grazia e giustizia per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964 in conformita', dell'annesso stato di previsione (Tabella n. 4).