Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 10/01/2025, n. 107 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 107 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa Daniela Quartarone nella causa civile di primo grado iscritta al numero 11078 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2018 promossa da
( con i proc. dom. avv.ti Corrada Parte_1 C.F._1
Andria e Daniela Andria, delega in atti
-attrice- contro
Controparte_1
(c.f. , in persona del Direttore Generale pro tempore, con il
[...] P.IVA_1
proc. dom. avv.to Annarita Colantuono, delega in atti
-convenuta- all'esito della discussione con scambio di note ha pronunciato
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
riferiva di essere stata sottoposta presso l'ente convenuto, ove si era Parte_1
recata gravida alla trentaseiesima settimana, in data 20.1.2016, ad un taglio cesareo e immediatamente dopo ad un intervento di asportazione dell'utero.
Lamentava che l'isterctomia effettuata era stata frutto di una errata diagnosi di pagina 1 di 6
Instava quindi per la condanna dell al risarcimento in suo favore Controparte_1
di tutti i danni, patrimoniali e non, derivatigli dall'intervento e dalla stessa quantificati in € 196.190,00.
Costituitosi, l'ente ospedaliero confutava la domanda avversaria rilevando come il trattamento chirurgico fosse stato corretto in relazione alla patologia sofferta dalla paziente e negando, conseguentemente, la sussistenza di ogni imperizia professionale imputabile ai sanitari.
Richiamava i principi che presiedono la responsabilità della struttura sanitaria e la ripartizione dell'onere della prova e contestava in ogni caso la domanda avversaria anche sotto il profilo del quantum debeatur.
Concludeva quindi per il rigetto della domanda.
Espletata consulenza tecnica di ufficio, la causa veniva assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024 e discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 17.12.2024 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
La domanda attorea non può essere accolta.
Giova anzitutto rilevare che il fatto lesivo si è verificato anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 7, comma 3, legge 8 marzo 2017, n. 24, la quale non ha efficacia retroattiva e non è applicabile ai fatti verificatisi anteriormente alla sua entrata in vigore (cfr. Cassazione n. 28994/2019) e pertanto la fattispecie va scrutinata alla luce dell'orientamento giurisprudenziale in precedenza invalso, secondo cui il medico, ancorché abbia operato non in ragione di un incarico professionale direttamente conferitogli dal paziente, ma in quanto dipendente della struttura sanitaria, risponde ex contractu. Ad analogo paradigma deve poi farsi riferimento quanto alla responsabilità della struttura, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ.
pagina 2 di 6 Ciò posto, in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, incombe sul paziente che agisce per il risarcimento del danno l'onere di provare il nesso di causalità tra l'aggravamento della patologia (o l'insorgenza di una nuova malattia) e l'azione o l'omissione dei sanitari, mentre, ove il danneggiato abbia assolto a tale onere, spetta alla struttura (o al medico convenuto) dimostrare l'impossibilità della prestazione derivante da causa non imputabile, provando che l'inesatto adempimento
è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza (Cassazione n. 26700/2018).
Ebbene, pacifica la lesione conseguente all'isterctomia, parte convenuta ha assolto all'onere sulla stessa gravante avendo gli ausiliari incaricati accertato che i sanitari della struttura hanno tenuto nel caso di specie una condotta conforme alle leges artis.
Precisamente, si legge nella relazione di consulenza tecnica di ufficio, depositata in data 27.5.2023, che l'attrice ha subito una isterectomia totale, post cesarea per gravissima emorragia, con conservazione dell'annesso di sinistra e nascita di feto vivo e vitale.
Tale intervento è stato effettuato per la emorragia consecutiva al taglio cesareo e non per motivi di accretismo placentare come poi si è rilevato dall'esame istologico che evidenzia, tra l'altro, una assenza di infiltrazione miometrale del fronte deciduo coriale.
La diagnosi che la placenta sia inserita in basso, come risulta dall'esame ecografico effettuato all'atto del ricovero è certa, non lo è quella relativa alla stessa “apparentemente riferita abnormemente adesa” alla parete in quanto non riportata dall'esame ecografico effettuato, nè da una eventuale richiesta di RMN che, comunque, avrebbe avvalorato quella ecografica: all'esame istologico effettuato, non vi sono segni di infiltrazione miometrale e, quindi, di accretismo placentare.
La diagnosi non corrispondente all'esame istologico non ha portato nessun nocumento alla parte attrice poiché le indicazioni al taglio cesareo sussistevano.
La presenza di placenta previa si associa a un rischio elevato di mortalità, di morbosità materna
e di mortalità perinatale. Il rischio di emorragia grave conseguente a un taglio cesareo è 12 volte superiore al rischio di emorragia in assenza di placenta previa;
alla condizione si associa
pagina 3 di 6 anche un aumentato rischio di isterectomia per taglio cesareo. La mortalità perinatale è quattro volte superiore rispetto alle gravidanze normali. Sono fattori di rischio per la condizione di placenta previa l'anamnesi ostetrica di placenta previa, l'età della madre, la parità crescente,
T.C. pregressi (n.3 nel caso in esame), pregresse revisioni cavità uterina (1 pregressa revisione nel caso in esame)
L'emorragia del post-partum (EPP) nel mondo è la prima causa di morte materna, come riportato dai dati pubblicati dal Royal College, ripresi poi anche dal Ministero della Salute.
È quindi necessario che ogni punto nascita sia dotato di un protocollo istituzionalizzato per la diagnosi precoce, per gli aspetti clinico-assistenziali, per il programma chirurgico e per il management dell'emorragia materna da utilizzare in casi selezionati su una popolazione a rischio. In questo modo, si riduce al minimo il rischio di morbilità e mortalità legato a questa patologia.
Un'anomala inserzione placentare è responsabile del 50-65% delle isterectomie post-partum e nel 66% di questi casi in anamnesi vi è almeno un pregresso TC.
Gli ausiliari hanno quindi concluso nel senso che l'eventuale “errore diagnostico” come riferito dai CC.TT.P. non ha portato nessun danno alla paziente poiché l'isterectomia è stato un intervento imprescindibile e che non vi è colpa professionale relativa agli atti effettuati dai sanitari che ebbero in cura la IG.ra (cfr. foglio 19 relazione cit.). Parte_1
L'isterectomia totale, in quelle drammatiche circostanze, è stato l'unico ed imprescindibile intervento da effettuare. E' stato, grazie alla perizia degli operatori l'intervento salva vita per la
IG.ra e per il nascituro (cfr. foglio 20 rel. cit.).
Si conclude che da parte dei sanitari che ebbero in cura la IG.ra non vi è Parte_1
stata una condotta omissiva o commissiva.
Il caso descritto nell'atto introduttivo ha avuto carattere di straordinarietà ed eccezionalità, implicante la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà (cfr. foglio 21).
In definitiva, quindi, l'incensurabilità della condotta tenuta e la non evitabilità delle conseguenze lamentate (isterectomia totale) consente di ritenere integrati gli estremi della causa non imputabile di cui all'art. 1218 c.c. che esclude la colpa del sanitario.
pagina 4 di 6 Le esaurienti motivazioni esposte dai consulenti nella loro relazione non risultano peraltro minimamente inficiate dalle osservazioni formulate dai cc.tt.p. attorei alle quali è stato puntualmente replicato che: (i) nemmeno i consulenti di parte hanno indicato la procedura terapeutica che avrebbe dovuto essere alternativamente effettuata;
(ii) l'accento sulla errata diagnosi di accretismo placentare non coglie nel segno perché l'isterectomia è stata determinata da emorragia consecutiva al taglio cesareo
e non per motivi di accretismo placentare;
(iii) l'isterectomia totale, in quelle drammatiche circostanze era l'unico intervento da effettuare;
(iv) gli stent ureterali vengono inseriti pre
-operatoriamente per un interventi chirurgici ad alto rischio, previa cistoscopia, onde evitare lesione agli stessi durante l'intervento e tali procedure sono state appropriate e rese note alla
IG.ra come da consenso informato al cateterismo ureterale, dalla stessa sottoscritta in Pt_1
data 20 gennaio 2016.
La ulteriore questione relativa alla omessa adozione della procedura della manovra di secondamento manuale è stata invece tardivamente sollevata dalla parte solo con l'atto conclusionale del 2.12.2024 e non sottoposta ai consulenti in sede di osservazioni
(cfr. osservazioni cc.tt.p allegate alla c.t.u.).
In conclusione, la domanda va respinta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda, istanza o eccezione disattesa, così provvede: rigetta la domanda;
condanna alla refusione in favore dell' Parte_1 [...]
delle spese di lite che liquidano Controparte_1
in € 14.103,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge;
pone definitivamente a carico di parte attrice gli onorari di ctu liquidati con decreto del 5.11.2023.
pagina 5 di 6 Così deciso in Salerno, lì 10.1.2025
IL GIUDICE
Daniela Quartarone
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