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Sentenza 10 settembre 2025
Sentenza 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 10/09/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 09/09/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 88/2025 pendente tra:
parti attrici: , nato a [...] il Controparte_1
20/08/1967 (PESEL 67082006715), e , nata a Controparte_2
Koszalin (Polonia) il 15/08/1973 (PESEL 73081501403), entrambi con l'avv. KRUK
1 EMILIA ANNA;
parte convenuta: Controparte_3
codice fiscale: , con l'avv. AMPLATZ SANDRA e con l'avv. P.IVA_1
AICHNER ALEXIA,
OGGETTO:
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE O
EXTRACONTRATTUALE DELL'ALBERGATORE
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria
ed incidentale:
• accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ex art.
2051 c.c. e/o altre norme applicabili dell'Hotel Jagerheim S.n.c. Di EI KA
& C. e per l'effetto condannarlo a risarcire ai IGnori e tutti i CP_1 P_
danni dagli stessi subiti e subendi a causa di quanto sopra esposto (danno da
vacanza rovinata, danno da lesioni, danno morale e patrimoniale) nella misura sopra
indicata o in quella diversa meglio vista dal Giudice, anche a seguito di CTU.
2 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali
come per legge.
In via istruttoria … (omissis)”;
per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariies reiectis:
Nel merito:
1. rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate in
fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale:
2. accertati tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi dall' Controparte_3
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, in conseguenza della vicenda in atti, condannare i coniugi CP_1
odierni attori, al pagamento in favore di Controparte_3
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
[...] P.IVA_1
), a titolo di risarcimento danni patrimoniali subiti e subendi, della P.IVA_1
somma complessiva di Euro 4.405,60 o della maggiore o minore somma che risulterà
in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto
sino al saldo per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
3
3. con vittoria di spese, diritti e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge e condanna delle parti attrici al pagamento
di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Gli attori, i IG.ri e Controparte_1 P_
, riferiscono nel loro atto di citazione di avere soggiornato (insieme al
[...]
loro figlio), dal 21/01/2024 al 26/01/2024, nella struttura alberghiera della convenuta,
l' , situato a Selva di Val Gardena (BZ), Via Raiser 61 (cfr. Controparte_3
prenotazione Booking.com e fattura dell'Hotel: doc. 1 delle parti attrici) e precisamente nella camera n. 2211. Durante il soggiorno la IG.ra P_
iniziava a soffrire di lesioni cutanee pruriginose, manifestatesi già
[...]
durante il primo pernottamento “sulla fronte e sugli arti superiori” (atto di citazione,
p. 1, punto 4) e aggravatesi nei giorni seguenti con diffusione “anche sul tronco, sulla
schiena e sugli arti inferiori” (atto di citazione, p.1, punto 5). Le medicine suggerite dal farmacista - antistaminici e creme - poi confermate dal medico dott.ssa Per_1
di Selva di Val Gardena, non alleviavano le lesioni, anzi, “comparivano anche
[...]
nuovi sintomi, quali febbre, brividi e capogiri” (atto di citazione, p. 2, punto 9).
4 Perciò, la IG.ra si sottopose, il 27/01/2024, a una visita dermatologica P_
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano per tornare poi in patria
(Polonia), dove ricevette cure mediche che hanno migliorato la malattia, anche “se il
prurito ed il bruciore della pelle è continuato ancora per mesi, almeno sino al
06/03/2024” (atto di citazione, p. 2, punto 13). A casa, anche il marito IG.
[...]
, notò la presenza sulla pelle "degli stessi ponfi della Controparte_1
moglie, ma meno pruriginosi” rendendosi conto, a seguito di visite mediche, di avere
“lesioni post infiammatorie della pelle in regresso identiche a quelle di sua moglie”
(atto di citazione, p. 2, punto 15).
2. Le parti attrici individuano la causa delle lesioni cutanee in questione, riferendosi a documentazione medica polacca2 e a una consulenza di parte (doc. 5), nei “morsi di
animali (cimici dei letti)” (atto di citazione, p. 2, punto 16), che avrebbero subito durante il loro alloggio nella stanza n. 221 dell . Chiedono, Controparte_3
pertanto, il risarcimento dei danni subiti a causa delle punture delle suddette cimici dei letti, in forza della responsabilità contrattuale gravante sulla parte convenuta nell'esecuzione del contratto d'albergo, ai sensi del quale l'albergatore è obbligato a preservare l'incolumità delle persone ospitate. Si richiamano, peraltro, anche alla concorrente responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'albergatore riveste la qualità di custode della camera, il cui utilizzo avrebbe causato i danni per la presenza delle cimici da letto.
5 3. I danni fatti valere dalle parti attrici riguardano il danno alla salute (temporaneo e permanente) della IG.ra , quantificato “nella misura Controparte_2
di circa € 15.397,56” , “il danno da vacanza rovinata” lamentato da entrambi gli attori (e non specificamente quantificato), nonché “le somme spese per medicine e
visite mediche, ad oggi pari ad € 889,04” (atto di citazione, p. 4).
4. La parte convenuta, nella sua costituzione, si oppone a tutte le domande risarcitorie, sia nell'an sia nel quantum, e propone domanda riconvenzionale. In
particolare, contesta fermamente che le lesioni cutanee in questione siano riconducibili a punture di cimici da letto o altri insetti similari presenti nella camera n. 221. A dimostrazione della propria posizione allega il rapporto di un'impresa specializzata in materia (Insektokill di IN MA & Co. Sas), che a seguito di un'ispezione della stanza in questione il 30/01/2024, non ha trovato tracce di cimici da letto o altri insetti similari (doc. 3 di parte convenuta). Da ciò deduce che
“di nessuna violazione dell'incolumità fisica dell'ospite e pertanto di nessuna
responsabilità contrattuale né extracontrattuale dell'albergatore è dato parlare, anzi
contestata in toto. L'albergatore non ha procurato alcun danno agli odierni attori.
L' ha offerto ai IG.ri una camera senza difetti, e Controparte_3 CP_1
precisamente una camera senza alcun problema delle cimici da letto e/o altri insetti
similari” (comparsa, p. 19).
5. In via riconvenzionale, la parte convenuta chiede il risarcimento del danno subito a seguito delle “accuse/affermazioni false e del tutto infondate” (comparsa. p. 25),
6 ossia le spese sostenute per l'impresa di disinfestazione (€ 1.805,60) e il mancato affitto della camera in questione (€ 2.600,00) per quattro notti (dal 31/01/2024 al
03/02/2024), durante lo svolgimento del trattamento preventivo di “nebulizzazione
con il principio attivo” (comparsa, p. 6). Chiede pure la condanna degli attori, a titolo di responsabilità aggravata, “al pagamento di una somma equitativamente
determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.” (conclusioni sopra riportate).
6. Con ordinanza del 23/07/2025, il Giudice ha dichiarato la causa matura per la decisione, senza assunzione di prove costituende, fissando l'udienza per trattazione scritta ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Considerati i documenti allegati ed esaminati gli argomenti delle parti, si giunge, per i motivi che seguono, a rigettare le domande risarcitorie degli attori, i quali, pur onerati della prova del nesso causale alla base dei danni dedotti, non vi sono riusciti. La domanda riconvenzionale, invece, può essere accolta parzialmente, in relazione alla parte di danno riconducibile agli interventi resisi necessari a fronte delle accuse ingiustificate mosse dagli attori. Non si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda per responsabilità aggravata ex art. 7 (responsabilità oggettiva del custode)3, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento (nel primo caso) o la cosa in custodia (nel secondo) e i danni lamentati, al fine di ottenere il risarcimento. Con preciso riferimento al contratto d'albergo la Corte di Cassazione ha chiarito che “incomba sul
danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza
dell'inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attività,
conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda”
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/06/2007, n. 13082)4. In materia di responsabilità
extracontrattuale da cosa in custodia vige il principio secondo cui essa “ha carattere
oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito”
(Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/06/2022, n. 20943). Ne segue che “l'incertezza
in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento
dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20986).
8 8. Si osserva che dagli elementi fattuali emergono profili di profonda incertezza in ordine al nesso causale oggetto di valutazione, ossia che i danni sottoposti all'attenzione del Giudice siano stati causati da punture di cimici da letto o di altri insetti presenti nella camera da letto n. 221 nel periodo in questione. Si tratta di dubbi ragionevoli, rilevanti e consistenti, che gli attori non sono stati in grado di inficiare, in ottemperanza all'onere probatorio incombente su di loro. Ne segue, come già
annunciato, il rigetto delle domande attoree.
8.1. Va richiamata, in particolare, l'ispezione effettuata dall'impresa specializzata
Insektokill di IN MA & Co. s.a.s., nella persona del IG.
TE MA, il 30/01/2024 alle ore 11.30, presso la camera ospiti n.
221, con il seguente esito negativo: “Non abbiamo riscontrato la presenza di cimici
da letto o altri insetti similari. Non c'erano tracce di feci o tracce di camminate, né
muta o simili di insetti”. Il IG. TE MA ha inoltre utilizzato un cane da fiuto, appositamente “certificato in materia di localizzazione delle cimici da
letto”5, senza “rilevare alcuna infestazione” (per tutte le precedenti citazioni: doc. n.
3 di parte convenuta). Non può ritenersi condivisibile l'argomentazione degli attori,
secondo cui il lasso temporale di quattro giorni intercorso tra la data di rilascio della struttura (26/01/2024) e l'avvenuta ispezione (30/01/2024) avrebbe consentito alla convenuta di procedere alla pulizia della stanza dalle cimici da letto (cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., p. 2). A prescindere dalla considerazione, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., secondo cui una pulizia, per quanto approfondita, non risulta 5 Si cfr. i certificati presenti come docc. 13 e 14 della parte convenuta.
9 idonea a eliminare la presenza di cimici da letto in assenza di trattamenti chimici, la convenuta ha prodotto documentazione attestante che la stanza in questione risultava occupata da altri ospiti sin dal medesimo giorno del rilascio (26/01/2024) fino alla data dell'ispezione (30/01/2024) (cfr. docc. 6 e 15 di parte convenuta). Tale
ricostruzione temporale conferisce credibilità alle dichiarazioni della convenuta,
secondo cui gli ospiti successivi agli attori non hanno segnalato alcun problema relativo alla presenza di eventuali insetti nella stanza n. 221, mentre gli attori avrebbero per la prima volta fatto menzione di cimici da letto soltanto in data
28/01/2024 (cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., p. 4).
8.2. L'assenza di cimici da letto (e di altri insetti) nella camera n. 221 risulta pienamente coerente con l'esito della visita dermatologica eseguita sulla persona dell'attrice, IG.ra , in data 27/01/2024 (ossia già il Controparte_2
giorno successivo alla partenza degli attori dalla struttura della convenuta), presso l'Ospedale di Bolzano, nel corso della quale è stata diagnosticata una forma di
“Eritema essudativo multiforme”, patologia che, tra i molteplici fattori eziologici, non annovera le punture di cimici da letto o di altri insetti6. Tale diagnosi assume particolare rilievo, in quanto formulata da un medico specialista in dermatologia
(dott.ssa ), sulla base del quadro clinico osservato nell'immediatezza Persona_3
della manifestazione sintomatica. La dott.ssa medico di medicina Persona_1
generale, che aveva visitato la paziente il giorno precedente (26/01/2024), aveva
10 espresso riserve diagnostiche, ipotizzando nella sua diagnosi differenziale un esantema o la scabbia (cfr. doc. 2 delle parti attrici)7, senza tuttavia menzionare le punture di cimici da letto.
8.3 Non può ritenersi attendibile, per contro, la diagnosi successivamente ricevuta dalla IG.ra in Polonia, formulata da un medico identificatosi come P_
“pediatra”, e riportante l'indicazione generica di “morsi o punture di insetti e di altri
artropodi non velenosi” (cfr. doc. 4 delle parti attrici), la quale appare influenzata dalla soggettiva convinzione della paziente di essere stata punta da cimici da letto8.
Non risulta parimenti convincente la consulenza di parte, denominata “referto
dermatologico”, redatta dal dott. (doc. 5 delle parti attrici), in Persona_4
data 15/04/2024 (con postumi già stabilizzati9), che afferma essere “altamente
probabile che si sia trattato di punture di insetti, in primo luogo di cimici da letto”,
pur riconoscendo, in modo contraddittorio, che “al momento attuale è molto difficile
indicare in maniera univoca la causa della comparsa delle lesioni”. Il consulente mostra inoltre una lettura distorta (almeno) della documentazione medica italiana,
sostenendo che “tale opinione sarebbe anche confermata dai primi documenti medici
rilasciati” (doc. 5 delle parti attrici, p. 3).
11 9. La domanda riconvenzionale è stata introdotta nella comparsa di costituzione con la proposizione: “L'unico soggetto che effettivamente ha subito un danno
(patrimoniale e non) a causa di queste accuse/affermazioni false e del tutto infondate
delle parti attrici è l'attuale convenuta ” (comparsa, p. 25). Con tale Controparte_3
formulazione, la parte convenuta ha evidentemente inteso fare riferimento - ancorché
in modo implicito - alla responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043
c.c., attribuendo i danni lamentati ad un comportamento, almeno colposo, delle parti attrici (“affermazioni false”)10. Alla luce degli accertamenti svolti in merito alle domande principali - in particolare, alla luce dei due certificati medici italiani prodotti dalle stesse parti attrici (docc. 2 e 3), redatti nell'immediatezza dei fatti, che escludono la presenza di lesioni riconducibili a punture di cimici da letto – risulta accertato che le dichiarazioni rese dagli attori erano oggettivamente infondate e,
almeno per negligenza, colpose.
Sussistendo, pertanto, il presupposto soggettivo della responsabilità aquiliana, la domanda riconvenzionale risarcitoria risulta fondata sotto tale profilo.
10. Con riferimento al nesso causale tra la condotta colposa degli attori e il danno lamentato dalla convenuta, la domanda può essere accolta soltanto parzialmente. In
particolare, risulta provato che la sola ispezione eseguita il 30/01/2024 fu determinata
12 dal falso allarme lanciato dalle parti attrici circa la presunta presenza di cimici da letto nella stanza n. 221, allarme poi rivelatosi infondato. Non vi era invece alcuna necessità, alla luce dell'esito negativo dell'ispezione, di procedere alla disinfestazione dei locali e di lasciare la camera inutilizzata per quattro giorni: trattasi di una misura precauzionale – pur apprezzabile sotto il profilo della diligenza imprenditoriale –
riconducibile esclusivamente a una scelta discrezionale del gestore alberghiero. Le
parti attrici, pertanto, non possono essere ritenute responsabili del lucro cessante per il mancato godimento della camera, quantificato in Euro 2.600,00, né del costo complessivo della disinfestazione. Risulta tuttavia dovuto il risarcimento di parte della somma bonificata all'impresa Insectokill, pari complessivamente a Euro
1.805,60 (doc. 5 convenuta), limitatamente all'attività di ispezione, comprensiva dell'intervento con cane da fiuto. Poiché la fattura prodotta non distingue tra il costo dell'ispezione e quello della successiva disinfestazione, e tenuto conto del fatto che l'IVA (22%) non rappresenta un costo effettivo per l'impresa alberghiera convenuta,
si procede a una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., stimando in Euro
740,0011 la quota effettivamente riferibile all'ispezione. Tale importo è dovuto dalle parti attrici, in solido, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento (19/03/2024, cfr. doc. 5 convenuta) sino alla data della sentenza
(10/09/2025) e, successivamente, dei soli interessi legali fino al saldo.
13 11. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e devono, perciò, essere rifuse dalle parti attrici alla parte convenuta. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo della sentenza,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da Euro
5.201 a Euro 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. 12 . Nell'attività processuale compiuta dalle parti attrici non si ravvisano i presupposti per la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ossia che esse abbiano “agito … in giudizio con mala fede o colpa grave” (art. 96, comma 1, c.p.c.),
sicché la domanda di parte convenuta di “condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”
(art. 96, comma 3, c.p.c.) deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 88/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte dalle parti attrici Controparte_1
e ;
[...] Controparte_2
2. condanna le parti attrici e Controparte_1 P_
, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte convenuta
[...] [...]
l'importo di Euro 740,00, oltre Controparte_3
14 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali decorrenti dal 19/03/2024 sino alla data della presente sentenza (10/09/2025) e, successivamente, ai soli interessi legali fino al saldo effettivo;
3. condanna le parti attrici e Controparte_1 P_
a rimborsare, in solido tra di loro, alla parte convenuta
[...] [...]
a titolo di spese di lite, Euro Controparte_3
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro 98,00 per spese esenti, e successive occorrende;
4. rigetta la richiesta della parte convenuta Controparte_3
di condannare le parti attrici
[...] Controparte_1
e al pagamento di una somma
[...] Controparte_2
determinata equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 10/09/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 09/09/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si trattava di “una sorta di appartamento con due camere comunicanti dove nella stanza con il letto matrimoniale stavano gli odierni attori, mentre nell'altra stanza il figlio , che dormiva in un letto singolo” (atto di citazione, Per_2 p. 1). 2 Cfr. il doc. 4: certificato medico dell'Ospedale di Morag: “(W57) Morsi o punture di insetto e di altri artropodi non velenosi”.
96 c.p.c.
7. È opportuno premettere che, sia in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1176
e 1218 c.c.), sia in quella di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. 3 Ovviamente l'onere probatorio del nesso causale a carico dell'attore vale anche per l'illecito aquiliano generale di cui all'art. 2043 c.c. se lo si volesse applicare alla fattispecie in questione;
si consideri che le parti attrici hanno riferito la causa petendi anche a “altre norme applicabili” (conclusioni inizialmente riportate). 4 Si legge nella massima citata, con riferimento al caso concreto: “Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione di una IGnora che aveva agito in sede risarcitoria contro il titolare di un albergo in cui aveva soggiornato con la formula della pensione completa e nel cui periodo aveva contratto un'infezione da salmonellosi, non essendo rimasto provato che tale patologia era derivata con certezza da un alimento assunto presso il suddetto esercizio alberghiero”. 6 Tra le cause di “eritema essudativo multiforme” si annoverano: infezioni, soprattutto Herpes simplex, farmaci, in particolare antibiotici, fattori fisici: freddo, sole, radioterapia e altri fattori come malattie autoimmuni, vaccini, sostanze chimiche;
per maggiori approfondimenti:https://it.wikipedia.org/wiki/Eritema_multiforme. 7 Esantema: è un'eruzione cutanea diffusa, spesso di origine virale;
può essere causato da infezioni, farmaci, tossine o malattie autoimmuni;
Scabbia: è una malattia contagiosa della pelle causata dall'acaro Sarcoptes scabiei, che si annida sotto la pelle provocando intenso prurito;
si trasmette principalmente tramite contatto diretto pelle a pelle, soprattutto se prolungato. 8 Infatti, sotto la rubrica “descrizione della visita” si legge sul certificato del pediatra: “La paziente era stata morsa dalle cimici due settimana prima” (doc. 4 delle parti attrici). 9 Cfr. la consulenza di parte, p. 5 (doc. 5 delle parti attrici): “La malattia ha causato una lesione durevole alla salute della Paziente. Sono i postumi dell'infezione cutanea pregressa ovvero le zone della cute ipo- e iperpigmentate nonché delle piccole cicatrici”. 10 Cfr. Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3441 del 22 febbraio 2016: “Sussiste vizio di ultra o extra petizione ex articolo 112 codice procedura civile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Questo principio va, però, posto in correlazione con il principio, iura novit curia di cui all'articolo 113 codice procedura civile, comma 1. Rientra di conseguenza nei poteri del giudice quello di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio, nonché' all'azione esercitata;
con la ricerca delle norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame”. 11 1805,60/122x100/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
viste le note scritte depositate tempestivamente dalle parti contenenti i loro contributi di discussione e le loro conclusioni precisate;
visti e applicati gli artt.127ter, comma 5, e 128 c.p.c.;
emette e deposita,
con riferimento all'udienza per trattazione scritta del 09/09/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di 1° grado iscritta al n. R.G. 88/2025 pendente tra:
parti attrici: , nato a [...] il Controparte_1
20/08/1967 (PESEL 67082006715), e , nata a Controparte_2
Koszalin (Polonia) il 15/08/1973 (PESEL 73081501403), entrambi con l'avv. KRUK
1 EMILIA ANNA;
parte convenuta: Controparte_3
codice fiscale: , con l'avv. AMPLATZ SANDRA e con l'avv. P.IVA_1
AICHNER ALEXIA,
OGGETTO:
RISARCIMENTO DANNI DA RESPONSABILITÁ CONTRATTUALE O
EXTRACONTRATTUALE DELL'ALBERGATORE
CONCLUSIONI
per le parti attrici:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso o di
legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria
ed incidentale:
• accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale ex art.
2051 c.c. e/o altre norme applicabili dell'Hotel Jagerheim S.n.c. Di EI KA
& C. e per l'effetto condannarlo a risarcire ai IGnori e tutti i CP_1 P_
danni dagli stessi subiti e subendi a causa di quanto sopra esposto (danno da
vacanza rovinata, danno da lesioni, danno morale e patrimoniale) nella misura sopra
indicata o in quella diversa meglio vista dal Giudice, anche a seguito di CTU.
2 Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, Cpa e spese generali
come per legge.
In via istruttoria … (omissis)”;
per la parte convenuta:
“Voglia il Tribunale di Bolzano, contrariies reiectis:
Nel merito:
1. rigettare tutte le domande ex adverso formulate, in quanto totalmente infondate in
fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa;
in via riconvenzionale:
2. accertati tutti i danni patrimoniali, subiti e subendi dall' Controparte_3
(P.IVA ) in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1
pro tempore, in conseguenza della vicenda in atti, condannare i coniugi CP_1
odierni attori, al pagamento in favore di Controparte_3
P.IVA ) in persona del legale rappresentante pro tempore (P.IVA
[...] P.IVA_1
), a titolo di risarcimento danni patrimoniali subiti e subendi, della P.IVA_1
somma complessiva di Euro 4.405,60 o della maggiore o minore somma che risulterà
in corso di causa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria da dì del dovuto
sino al saldo per i motivi esposti in narrativa;
in ogni caso:
3
3. con vittoria di spese, diritti e compensi oltre rimborso forfettario per spese
generali oltre IVA e CPA come per legge e condanna delle parti attrici al pagamento
di una somma equitativamente determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
1. Gli attori, i IG.ri e Controparte_1 P_
, riferiscono nel loro atto di citazione di avere soggiornato (insieme al
[...]
loro figlio), dal 21/01/2024 al 26/01/2024, nella struttura alberghiera della convenuta,
l' , situato a Selva di Val Gardena (BZ), Via Raiser 61 (cfr. Controparte_3
prenotazione Booking.com e fattura dell'Hotel: doc. 1 delle parti attrici) e precisamente nella camera n. 2211. Durante il soggiorno la IG.ra P_
iniziava a soffrire di lesioni cutanee pruriginose, manifestatesi già
[...]
durante il primo pernottamento “sulla fronte e sugli arti superiori” (atto di citazione,
p. 1, punto 4) e aggravatesi nei giorni seguenti con diffusione “anche sul tronco, sulla
schiena e sugli arti inferiori” (atto di citazione, p.1, punto 5). Le medicine suggerite dal farmacista - antistaminici e creme - poi confermate dal medico dott.ssa Per_1
di Selva di Val Gardena, non alleviavano le lesioni, anzi, “comparivano anche
[...]
nuovi sintomi, quali febbre, brividi e capogiri” (atto di citazione, p. 2, punto 9).
4 Perciò, la IG.ra si sottopose, il 27/01/2024, a una visita dermatologica P_
presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Bolzano per tornare poi in patria
(Polonia), dove ricevette cure mediche che hanno migliorato la malattia, anche “se il
prurito ed il bruciore della pelle è continuato ancora per mesi, almeno sino al
06/03/2024” (atto di citazione, p. 2, punto 13). A casa, anche il marito IG.
[...]
, notò la presenza sulla pelle "degli stessi ponfi della Controparte_1
moglie, ma meno pruriginosi” rendendosi conto, a seguito di visite mediche, di avere
“lesioni post infiammatorie della pelle in regresso identiche a quelle di sua moglie”
(atto di citazione, p. 2, punto 15).
2. Le parti attrici individuano la causa delle lesioni cutanee in questione, riferendosi a documentazione medica polacca2 e a una consulenza di parte (doc. 5), nei “morsi di
animali (cimici dei letti)” (atto di citazione, p. 2, punto 16), che avrebbero subito durante il loro alloggio nella stanza n. 221 dell . Chiedono, Controparte_3
pertanto, il risarcimento dei danni subiti a causa delle punture delle suddette cimici dei letti, in forza della responsabilità contrattuale gravante sulla parte convenuta nell'esecuzione del contratto d'albergo, ai sensi del quale l'albergatore è obbligato a preservare l'incolumità delle persone ospitate. Si richiamano, peraltro, anche alla concorrente responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2051 c.c., in quanto l'albergatore riveste la qualità di custode della camera, il cui utilizzo avrebbe causato i danni per la presenza delle cimici da letto.
5 3. I danni fatti valere dalle parti attrici riguardano il danno alla salute (temporaneo e permanente) della IG.ra , quantificato “nella misura Controparte_2
di circa € 15.397,56” , “il danno da vacanza rovinata” lamentato da entrambi gli attori (e non specificamente quantificato), nonché “le somme spese per medicine e
visite mediche, ad oggi pari ad € 889,04” (atto di citazione, p. 4).
4. La parte convenuta, nella sua costituzione, si oppone a tutte le domande risarcitorie, sia nell'an sia nel quantum, e propone domanda riconvenzionale. In
particolare, contesta fermamente che le lesioni cutanee in questione siano riconducibili a punture di cimici da letto o altri insetti similari presenti nella camera n. 221. A dimostrazione della propria posizione allega il rapporto di un'impresa specializzata in materia (Insektokill di IN MA & Co. Sas), che a seguito di un'ispezione della stanza in questione il 30/01/2024, non ha trovato tracce di cimici da letto o altri insetti similari (doc. 3 di parte convenuta). Da ciò deduce che
“di nessuna violazione dell'incolumità fisica dell'ospite e pertanto di nessuna
responsabilità contrattuale né extracontrattuale dell'albergatore è dato parlare, anzi
contestata in toto. L'albergatore non ha procurato alcun danno agli odierni attori.
L' ha offerto ai IG.ri una camera senza difetti, e Controparte_3 CP_1
precisamente una camera senza alcun problema delle cimici da letto e/o altri insetti
similari” (comparsa, p. 19).
5. In via riconvenzionale, la parte convenuta chiede il risarcimento del danno subito a seguito delle “accuse/affermazioni false e del tutto infondate” (comparsa. p. 25),
6 ossia le spese sostenute per l'impresa di disinfestazione (€ 1.805,60) e il mancato affitto della camera in questione (€ 2.600,00) per quattro notti (dal 31/01/2024 al
03/02/2024), durante lo svolgimento del trattamento preventivo di “nebulizzazione
con il principio attivo” (comparsa, p. 6). Chiede pure la condanna degli attori, a titolo di responsabilità aggravata, “al pagamento di una somma equitativamente
determinata ex art. 96, comma 3 c.p.c.” (conclusioni sopra riportate).
6. Con ordinanza del 23/07/2025, il Giudice ha dichiarato la causa matura per la decisione, senza assunzione di prove costituende, fissando l'udienza per trattazione scritta ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c., per la precisazione delle conclusioni e la discussione. Considerati i documenti allegati ed esaminati gli argomenti delle parti, si giunge, per i motivi che seguono, a rigettare le domande risarcitorie degli attori, i quali, pur onerati della prova del nesso causale alla base dei danni dedotti, non vi sono riusciti. La domanda riconvenzionale, invece, può essere accolta parzialmente, in relazione alla parte di danno riconducibile agli interventi resisi necessari a fronte delle accuse ingiustificate mosse dagli attori. Non si ravvisano i presupposti per accogliere la domanda per responsabilità aggravata ex art. 7 (responsabilità oggettiva del custode)3, grava sul danneggiato l'onere di provare il nesso causale tra l'inadempimento (nel primo caso) o la cosa in custodia (nel secondo) e i danni lamentati, al fine di ottenere il risarcimento. Con preciso riferimento al contratto d'albergo la Corte di Cassazione ha chiarito che “incomba sul
danneggiato la prova rigorosa e specifica che il danno sia stato conseguenza
dell'inadempimento contrattuale del predetto gestore o della sua attività,
conseguendone, in difetto, la declaratoria di infondatezza della relativa domanda”
(Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 05/06/2007, n. 13082)4. In materia di responsabilità
extracontrattuale da cosa in custodia vige il principio secondo cui essa “ha carattere
oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la
dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito”
(Cass. civ., Sez. Unite, Ordinanza, 30/06/2022, n. 20943). Ne segue che “l'incertezza
in ordine ad una circostanza incidente sull'imputabilità eziologica dell'evento
dannoso impedisce di ritenere integrata la prova - gravante sull'attore -
del nesso causale tra la cosa e il danno, con conseguente esclusione della
responsabilità del custode” (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/07/2023, n. 20986).
8 8. Si osserva che dagli elementi fattuali emergono profili di profonda incertezza in ordine al nesso causale oggetto di valutazione, ossia che i danni sottoposti all'attenzione del Giudice siano stati causati da punture di cimici da letto o di altri insetti presenti nella camera da letto n. 221 nel periodo in questione. Si tratta di dubbi ragionevoli, rilevanti e consistenti, che gli attori non sono stati in grado di inficiare, in ottemperanza all'onere probatorio incombente su di loro. Ne segue, come già
annunciato, il rigetto delle domande attoree.
8.1. Va richiamata, in particolare, l'ispezione effettuata dall'impresa specializzata
Insektokill di IN MA & Co. s.a.s., nella persona del IG.
TE MA, il 30/01/2024 alle ore 11.30, presso la camera ospiti n.
221, con il seguente esito negativo: “Non abbiamo riscontrato la presenza di cimici
da letto o altri insetti similari. Non c'erano tracce di feci o tracce di camminate, né
muta o simili di insetti”. Il IG. TE MA ha inoltre utilizzato un cane da fiuto, appositamente “certificato in materia di localizzazione delle cimici da
letto”5, senza “rilevare alcuna infestazione” (per tutte le precedenti citazioni: doc. n.
3 di parte convenuta). Non può ritenersi condivisibile l'argomentazione degli attori,
secondo cui il lasso temporale di quattro giorni intercorso tra la data di rilascio della struttura (26/01/2024) e l'avvenuta ispezione (30/01/2024) avrebbe consentito alla convenuta di procedere alla pulizia della stanza dalle cimici da letto (cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., p. 2). A prescindere dalla considerazione, ai sensi dell'art. 115, comma 2, c.p.c., secondo cui una pulizia, per quanto approfondita, non risulta 5 Si cfr. i certificati presenti come docc. 13 e 14 della parte convenuta.
9 idonea a eliminare la presenza di cimici da letto in assenza di trattamenti chimici, la convenuta ha prodotto documentazione attestante che la stanza in questione risultava occupata da altri ospiti sin dal medesimo giorno del rilascio (26/01/2024) fino alla data dell'ispezione (30/01/2024) (cfr. docc. 6 e 15 di parte convenuta). Tale
ricostruzione temporale conferisce credibilità alle dichiarazioni della convenuta,
secondo cui gli ospiti successivi agli attori non hanno segnalato alcun problema relativo alla presenza di eventuali insetti nella stanza n. 221, mentre gli attori avrebbero per la prima volta fatto menzione di cimici da letto soltanto in data
28/01/2024 (cfr. memoria ex art. 171-ter, n. 2, c.p.c., p. 4).
8.2. L'assenza di cimici da letto (e di altri insetti) nella camera n. 221 risulta pienamente coerente con l'esito della visita dermatologica eseguita sulla persona dell'attrice, IG.ra , in data 27/01/2024 (ossia già il Controparte_2
giorno successivo alla partenza degli attori dalla struttura della convenuta), presso l'Ospedale di Bolzano, nel corso della quale è stata diagnosticata una forma di
“Eritema essudativo multiforme”, patologia che, tra i molteplici fattori eziologici, non annovera le punture di cimici da letto o di altri insetti6. Tale diagnosi assume particolare rilievo, in quanto formulata da un medico specialista in dermatologia
(dott.ssa ), sulla base del quadro clinico osservato nell'immediatezza Persona_3
della manifestazione sintomatica. La dott.ssa medico di medicina Persona_1
generale, che aveva visitato la paziente il giorno precedente (26/01/2024), aveva
10 espresso riserve diagnostiche, ipotizzando nella sua diagnosi differenziale un esantema o la scabbia (cfr. doc. 2 delle parti attrici)7, senza tuttavia menzionare le punture di cimici da letto.
8.3 Non può ritenersi attendibile, per contro, la diagnosi successivamente ricevuta dalla IG.ra in Polonia, formulata da un medico identificatosi come P_
“pediatra”, e riportante l'indicazione generica di “morsi o punture di insetti e di altri
artropodi non velenosi” (cfr. doc. 4 delle parti attrici), la quale appare influenzata dalla soggettiva convinzione della paziente di essere stata punta da cimici da letto8.
Non risulta parimenti convincente la consulenza di parte, denominata “referto
dermatologico”, redatta dal dott. (doc. 5 delle parti attrici), in Persona_4
data 15/04/2024 (con postumi già stabilizzati9), che afferma essere “altamente
probabile che si sia trattato di punture di insetti, in primo luogo di cimici da letto”,
pur riconoscendo, in modo contraddittorio, che “al momento attuale è molto difficile
indicare in maniera univoca la causa della comparsa delle lesioni”. Il consulente mostra inoltre una lettura distorta (almeno) della documentazione medica italiana,
sostenendo che “tale opinione sarebbe anche confermata dai primi documenti medici
rilasciati” (doc. 5 delle parti attrici, p. 3).
11 9. La domanda riconvenzionale è stata introdotta nella comparsa di costituzione con la proposizione: “L'unico soggetto che effettivamente ha subito un danno
(patrimoniale e non) a causa di queste accuse/affermazioni false e del tutto infondate
delle parti attrici è l'attuale convenuta ” (comparsa, p. 25). Con tale Controparte_3
formulazione, la parte convenuta ha evidentemente inteso fare riferimento - ancorché
in modo implicito - alla responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 2043
c.c., attribuendo i danni lamentati ad un comportamento, almeno colposo, delle parti attrici (“affermazioni false”)10. Alla luce degli accertamenti svolti in merito alle domande principali - in particolare, alla luce dei due certificati medici italiani prodotti dalle stesse parti attrici (docc. 2 e 3), redatti nell'immediatezza dei fatti, che escludono la presenza di lesioni riconducibili a punture di cimici da letto – risulta accertato che le dichiarazioni rese dagli attori erano oggettivamente infondate e,
almeno per negligenza, colpose.
Sussistendo, pertanto, il presupposto soggettivo della responsabilità aquiliana, la domanda riconvenzionale risarcitoria risulta fondata sotto tale profilo.
10. Con riferimento al nesso causale tra la condotta colposa degli attori e il danno lamentato dalla convenuta, la domanda può essere accolta soltanto parzialmente. In
particolare, risulta provato che la sola ispezione eseguita il 30/01/2024 fu determinata
12 dal falso allarme lanciato dalle parti attrici circa la presunta presenza di cimici da letto nella stanza n. 221, allarme poi rivelatosi infondato. Non vi era invece alcuna necessità, alla luce dell'esito negativo dell'ispezione, di procedere alla disinfestazione dei locali e di lasciare la camera inutilizzata per quattro giorni: trattasi di una misura precauzionale – pur apprezzabile sotto il profilo della diligenza imprenditoriale –
riconducibile esclusivamente a una scelta discrezionale del gestore alberghiero. Le
parti attrici, pertanto, non possono essere ritenute responsabili del lucro cessante per il mancato godimento della camera, quantificato in Euro 2.600,00, né del costo complessivo della disinfestazione. Risulta tuttavia dovuto il risarcimento di parte della somma bonificata all'impresa Insectokill, pari complessivamente a Euro
1.805,60 (doc. 5 convenuta), limitatamente all'attività di ispezione, comprensiva dell'intervento con cane da fiuto. Poiché la fattura prodotta non distingue tra il costo dell'ispezione e quello della successiva disinfestazione, e tenuto conto del fatto che l'IVA (22%) non rappresenta un costo effettivo per l'impresa alberghiera convenuta,
si procede a una liquidazione equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c., stimando in Euro
740,0011 la quota effettivamente riferibile all'ispezione. Tale importo è dovuto dalle parti attrici, in solido, a titolo di risarcimento danni ai sensi dell'art. 2043 c.c.,
maggiorato della rivalutazione monetaria e degli interessi legali decorrenti dal giorno del pagamento (19/03/2024, cfr. doc. 5 convenuta) sino alla data della sentenza
(10/09/2025) e, successivamente, dei soli interessi legali fino al saldo.
13 11. Le spese di lite sono regolate in base al principio di soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e devono, perciò, essere rifuse dalle parti attrici alla parte convenuta. La
liquidazione del compenso di avvocato, indicato nel dispositivo della sentenza,
avviene secondo i seguenti criteri di cui al DM 55/14: tabella n. 2, scaglione da Euro
5.201 a Euro 26.000, parametri medi per le fasi di studio, introduzione, istruttoria e decisione. 12 . Nell'attività processuale compiuta dalle parti attrici non si ravvisano i presupposti per la responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c., ossia che esse abbiano “agito … in giudizio con mala fede o colpa grave” (art. 96, comma 1, c.p.c.),
sicché la domanda di parte convenuta di “condannare la parte soccombente al
pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata”
(art. 96, comma 3, c.p.c.) deve essere rigettata.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 88/2025, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1. rigetta tutte le domande proposte dalle parti attrici Controparte_1
e ;
[...] Controparte_2
2. condanna le parti attrici e Controparte_1 P_
, in solido tra di loro, a corrispondere alla parte convenuta
[...] [...]
l'importo di Euro 740,00, oltre Controparte_3
14 alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali decorrenti dal 19/03/2024 sino alla data della presente sentenza (10/09/2025) e, successivamente, ai soli interessi legali fino al saldo effettivo;
3. condanna le parti attrici e Controparte_1 P_
a rimborsare, in solido tra di loro, alla parte convenuta
[...] [...]
a titolo di spese di lite, Euro Controparte_3
5.077,00 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, Euro 98,00 per spese esenti, e successive occorrende;
4. rigetta la richiesta della parte convenuta Controparte_3
di condannare le parti attrici
[...] Controparte_1
e al pagamento di una somma
[...] Controparte_2
determinata equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 10/09/2025, a seguito di udienza per trattazione scritta tenutasi il 09/09/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si trattava di “una sorta di appartamento con due camere comunicanti dove nella stanza con il letto matrimoniale stavano gli odierni attori, mentre nell'altra stanza il figlio , che dormiva in un letto singolo” (atto di citazione, Per_2 p. 1). 2 Cfr. il doc. 4: certificato medico dell'Ospedale di Morag: “(W57) Morsi o punture di insetto e di altri artropodi non velenosi”.
96 c.p.c.
7. È opportuno premettere che, sia in materia di responsabilità contrattuale (artt. 1176
e 1218 c.c.), sia in quella di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2051 c.c. 3 Ovviamente l'onere probatorio del nesso causale a carico dell'attore vale anche per l'illecito aquiliano generale di cui all'art. 2043 c.c. se lo si volesse applicare alla fattispecie in questione;
si consideri che le parti attrici hanno riferito la causa petendi anche a “altre norme applicabili” (conclusioni inizialmente riportate). 4 Si legge nella massima citata, con riferimento al caso concreto: “Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata con la quale era stata respinta l'azione di una IGnora che aveva agito in sede risarcitoria contro il titolare di un albergo in cui aveva soggiornato con la formula della pensione completa e nel cui periodo aveva contratto un'infezione da salmonellosi, non essendo rimasto provato che tale patologia era derivata con certezza da un alimento assunto presso il suddetto esercizio alberghiero”. 6 Tra le cause di “eritema essudativo multiforme” si annoverano: infezioni, soprattutto Herpes simplex, farmaci, in particolare antibiotici, fattori fisici: freddo, sole, radioterapia e altri fattori come malattie autoimmuni, vaccini, sostanze chimiche;
per maggiori approfondimenti:https://it.wikipedia.org/wiki/Eritema_multiforme. 7 Esantema: è un'eruzione cutanea diffusa, spesso di origine virale;
può essere causato da infezioni, farmaci, tossine o malattie autoimmuni;
Scabbia: è una malattia contagiosa della pelle causata dall'acaro Sarcoptes scabiei, che si annida sotto la pelle provocando intenso prurito;
si trasmette principalmente tramite contatto diretto pelle a pelle, soprattutto se prolungato. 8 Infatti, sotto la rubrica “descrizione della visita” si legge sul certificato del pediatra: “La paziente era stata morsa dalle cimici due settimana prima” (doc. 4 delle parti attrici). 9 Cfr. la consulenza di parte, p. 5 (doc. 5 delle parti attrici): “La malattia ha causato una lesione durevole alla salute della Paziente. Sono i postumi dell'infezione cutanea pregressa ovvero le zone della cute ipo- e iperpigmentate nonché delle piccole cicatrici”. 10 Cfr. Cassazione civile Sez. VI sentenza n. 3441 del 22 febbraio 2016: “Sussiste vizio di ultra o extra petizione ex articolo 112 codice procedura civile quando il giudice pronunzia oltre i limiti della domanda e delle eccezioni proposte dalle parti, ovvero su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene non richiesto o diverso da quello domandato. Questo principio va, però, posto in correlazione con il principio, iura novit curia di cui all'articolo 113 codice procedura civile, comma 1. Rientra di conseguenza nei poteri del giudice quello di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in giudizio, nonché' all'azione esercitata;
con la ricerca delle norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame”. 11 1805,60/122x100/2