Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltagirone, sentenza 24/06/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltagirone |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CALTAGIRONE
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa Concetta Grillo Presidente rel
Dott. Oriana Calvo Giudice
Dott.ssa Giulia Ferratini Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa n. RG 434 2025 avente ad oggetto: divorzio congiunto
PROMOSSA DA
nata a [...] il [...] e residente in , CF Parte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. BELLAVIA BARBARA C.F._1
che lo rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
E
nato a [...] [...] residente in [...]Controparte_1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvBELLAVIA BARBARA C.F._2
. che la rappresenta e difende per procura a margine del ricorso
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
All'udienza del 12.6.2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni, dichiarando di non volersi riconciliare ed insistendo nell'accoglimento del ricorso .
Il P.M. nulla opponeva
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
adivano codesto Tribunale al fine di sentire accogliere la richiesta di cessazione degli
[...]
effetti civili del matrimonio contratto in data 02/01/1984 e annotato nel registro degli atti di matrimonio del comune di MINEO al n. 1 anno 1984 parte II serie A
l ricorrenti esponevano che con sentenza del 19.12.2024 reso nel procedimento R.G. / il Tribunale di Caltagirone aveva la separazione dei predetti coniugi.
All'udienza presidenziale del 12.6.2025 , svoltasi ex art. 127 ter c.p.c. le parti presentavano note scritte mediante le quali dichiaravano di rinunciare di partecipare all'udienza di comparizione di coniugi ex art 711 c.p.c., di non volersi conciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso come integrate nel ricorso depositato nella medesima data e pertanto, il Presidente del Tribunale si riservava di riferire in camera di consiglio.
Tanto considerato, nulla opponendo il Pubblico Ministero, il presente ricorso può essere accolto.
E difatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a partire dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale ex art. 3 della legge n. 898/70 e successive modifiche;
• la separazione personale dei coniugi de quorum è stata omologata con sentenza del
18.12.2024
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi allo scioglimento nell'ambito del ricorso .
Tali condizioni sono da ritenersi parte integrante e sostanziale della presente sentenza.
Nel caso de quo, non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra Parte_1
e in data 02/01/1984 annotato nel registro degli atti di Controparte_1
matrimonio del comune di Mineo al n. 1 anno 1984 parte II serie A alle condizioni liberamente concordate e sottoscritte dalle parti in seno al ricorso come integrato con ulteriore ricorso del
12.6.2025 .
DISPONE che questa sentenza, in copia autentica, venga trasmessa al competente ufficiale di stato civile per le annotazioni e per le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000 n. 369.
Nulla per le spese del procedimento. Così deciso in Caltagirone, alla camera di consiglio del
Il Presidente est.
Dott.ssa Concetta Grillo