Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 1323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1323 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01323/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02712/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2712 del 2025, proposto da
TO AN, rappresentato e difeso dall'avvocato Vincenzina Salvatore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale la Campania, Scuola Secondaria di I Grado Sms De Filippo Vico di Arzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
nei confronti
CE OG, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
del silenzio inadempimento formatosi sull'istanza di accesso agli atti avanzata dal ricorrente in data 9.04.2025;
E PER LA DECLARATORIA
della spettanza del diritto di accesso agli atti con conseguente condanna della P.A. all'ostensione dei documenti richiesti ed alla estrazione di copia.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di: Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e Scuola Secondaria di I Grado Sms De Filippo Vico di Arzano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025 il dott. SO ZI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso notificato il 27 maggio e depositato il 28 maggio 2025, il ricorrente – collaboratore scolastico, attualmente inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA della provincia di Avellino e per il triennio 2014-2017 nelle graduatorie della Provincia di Napoli – deduceva, allegando documentazione a sostegno:
- di aver inoltrato, in data 9 aprile 2025, istanza di accesso agli atti alle istituzioni scolastiche per le quali aveva presentato domanda di inserimento, tra cui la resistente;
- che nella richiesta aveva esposto che, per il triennio 2014/2017, l’inserimento nelle graduatorie di istituto era avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda sicché era sua intenzione “valutare se nella propria sfera giuridica si sia prodotto un danno”;
- che aveva quindi chiesto l’ostensione dei contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di Collaboratore Scolastico;
- che con determinazione del 9.5.2025, l’I.S.S. “E. Sereni” di Afragola aveva respinto l’istanza di accesso, sulla considerazione che “… la eventuale lesione determinata dall’errato calcolo del punteggio andava contestata all’attualità … i fatti e la relativa contestazione va fatta agli organi competenti …”.
Tanto premesso in fatto ed allegando l‘intervenuto diniego sull’istanza di accesso dianzi descritta, il ricorrente chiedeva accertarsi il suo diritto all’ostensione della documentazione richiesta, con conseguente condanna dell’Amministrazione scolastica alla sua esibizione.
Si costituiva in giudizio l’Amministrazione Scolastica (30 maggio 2025), successivamente depositando memoria e documenti e resistendo al ricorso, chiedendone l’integrale rigetto (27 giugno 2025).
All’udienza in camera di consiglio dell’8 ottobre 2025, il ricorso passava in decisione.
DIRITTO
Oggetto dell’odierno contendere è rigetto opposto dall’Istituto resistente all’istanza presentata via PEC dal difensore del ricorrente in data 9 aprile 2025, nella sola parte – rilevante ex artt. 22 e ss. l.241/1990 e 116 c.p.a. – in cui lo stesso ha chiesto di accedere ai “contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di Collaboratore Scolastico”.
Come avvertito in fatto, il ricorrente produceva replica il 30 settembre 2025 in risposta alle eccezioni dell’Avvocatura di Stato, in particolare opponendo di aver chiarito di essere un Collaboratore Scolastico inserito nella prima fascia delle graduatorie di istituto per il personale ATA per la Provincia di Avellino, che per il triennio 2014/2017 era incluso nelle Graduatorie ATA per la Provincia di NAPOLI.
In tal senso ha anche depositato in giudizio la domanda di inclusione e l’elenco delle scuole prescelte.
Ha altresì chiarito che, per il triennio 2014/2017, l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA è avvenuto calcolando in modo errato alcuni titoli e servizi indicati in domanda e che, in ragione di ciò, è sua intenzione valutare se nella propria sfera giuridica si sia prodotto un danno.
Pertanto, la richiesta di ostensione dei contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di Collaboratore Scolastico non è esplorativa o ispettiva ma necessaria e funzionale ad azionare un successivo giudizio risarcitorio innanzi al Giudice del Lavoro competente; né l’ostensione degli atti richiesti costituisce, del resto, adempimento gravoso per la p.a. resistente.
In tali termini circoscritto il thema decidendum, ritiene il Collegio che il ricorso sia fondato, posto che il diniego opposto dall’Amministrazione preclude al ricorrente l’accesso ad atti che questi ha diritto di conoscere, in quanto soggetto legittimato ai sensi dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990.
In proposito, va rilevato che in virtù di principi ormai consolidati nella giurisprudenza, anche di questo Tribunale:
- in via generale, il diritto di accesso, attese le sue rilevanti finalità partecipative, costituisce istituto cardine dell’attività amministrativa, assicurandone l’imparzialità e la trasparenza nel perseguimento del pubblico interesse (Cfr., in proposito, Consiglio di Stato n. 9677 del 2023);
- in questo senso, l’art. 22 della l. 241/1990 introduce il principio della massima ostensione dei documenti amministrativi (salve le limitazioni giustificate dalla necessità di contemperare il suddetto interesse con altri interessi meritevoli di tutela, siccome previsto dall’art. 24 commi 1, 2, 3, 5 e 6 della medesima legge), finalizzato alla tutela di situazioni giuridicamente rilevanti; ed infatti, a norma dell’art. 22 comma 1 lett. b), l. n. 241 del 1990, vengono definiti “interessati” all’accesso i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso (cfr., in proposito, Cons. Stato, Ad. Plen. n. 7 del 24 aprile 2012);
- peraltro, e con specifico riferimento al caso di specie, “possono formare oggetto di accesso tutti gli atti di gestione del personale dipendente delle amministrazioni, in quanto, pur avendo gli stessi acquisito la natura di atti di diritto privato a seguito della cosiddetta privatizzazione del rapporto di lavoro, rimangono assoggettati, così come gli atti della sfera pubblicistica, agli obblighi di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione ex art. 97 cost., di per sé sufficienti a giustificare l'obbligo di trasparenza e lo speculare diritto di accesso degli interessati (cfr. Cons. St., sez. VI, 3 febbraio 2011, n. 783)” (T.A.R. Lazio Roma, Sez. III bis, Sent., (data ud. 26/06/2018) 03/07/2018, n. 7378).
Posti tali principi, non v’è dubbio che nel caso di specie sussistano tutti i presupposti recati dagli art. 22 e ss. l. 241/1990, essendo la richiesta di ostensione preordinata – come in casi analoghi decisi da altri T.A.R. (cfr., T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, n. 10382 del 23/05/2024) e dalla Sezione (cfr., T.A.R. Napoli, IV sez. nn. 1957 e 1974 del 25/03/2024) – ad ottenere documentazione strumentale alla tutela delle ragioni del ricorrente, anche in un eventuale e successivo giudizio, e dovendosi escludere che – come eccepito dall’Amministrazione – l’istanza d’accesso tendesse ad un controllo generalizzato dell’attività della P.A.
Alla luce delle considerazioni sin qui esposte la domanda di accesso deve trovare accoglimento, con condanna dell’Amministrazione all’esibizione dei “contratti stipulati negli anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 con personale scolastico avente punteggio pari o inferiore a 17,85 per la figura di Collaboratore Scolastico”, richiesti con la nota del 9 aprile 2025, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione (se anteriore) della presente decisione.
Le spese di lite in parte seguono la soccombenza tra il ricorrente e l’Amministrazione, liquidandosi come da dispositivo, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Si compensano tra il ricorrente e le restanti parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
- annulla l’impugnato diniego d’accesso ed ordina all’Amministrazione scolastica di esibire la documentazione richiesta, consentendo altresì l’estrazione di copia, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, della presente sentenza;
- condanna le Amministrazioni resistenti ed intimate, in solido, alla refusione delle spese di lite in favore di parte ricorrente, che si liquidano in euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- compensa le spese con le restanti parti;
- ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso, in Napoli, nella camera di consiglio del giorno 8 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
PA EV, Presidente
SO ZI, Consigliere, Estensore
Rita Luce, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SO ZI | PA EV |
IL SEGRETARIO