Sentenza 20 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 20/02/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2025 |
Testo completo
2649/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre ZI, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice rel. dott.ssa Mariacristina Carpinelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2649/2024 R.G., avente ad oggetto modifica delle condizioni di separazione, e vertente
TRA
, nato a [...] il [...] – C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Sant'Agnello alla via Angri n. C.F._1
5, presso lo studio degli Avv. Valerio Ricciardi e Carlotta di Leva, dai quali è rappresentato e difeso in forza di procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...] - C.F. Controparte_1
elettivamente domiciliata in Sorrento c/o lo Studio Pinto C.F._2
Associati alla via Fuorimura n. 20/b, rappresentata e difesa dall'avv. Rosa
Persico, giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024, i difensori delle parti si sono riportati ai propri scritti ed alle domande ivi formulate.
Parte ricorrente, ha concluso come da ricorso rinunziando alle richieste istruttorie in quanto superflue, chiedendo la revoca dell'assegno a suo carico di
1
Parte resistente ha insistito per le richieste formulate in sede di costituzione di assegnazione della casa coniugale, di aumento dell'assegno di mantenimento, in subordine di adeguamento Istat dello stesso.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 03.06.2024, ha Parte_1 chiesto la modifica delle condizioni di separazione stabilite con decreto cronol.
n. 1586/2021 reso in data 04.05.2021 da questo Tribunale.
Il ricorrente deduceva, preliminarmente, che in data 23.04.1978 aveva contratto matrimonio concordatario in Piano di Sorrento con
[...]
, e che dalla suddetta unione erano nati tre figli: , in CP_1 Per_2 data 11.02.1979, , in data 31.05.1984, e in data 11.09.1997; Per_3 PE che Tribunale di Torre ZI con sentenza n. 974/2008, aveva pronunciato la separazione dei coniugi, rigettando le reciproche richieste di addebito della separazione, affidando il figlio (allora) minore ad PE entrambi i genitori, con collocazione presso la madre, cui veniva assegnata la casa coniugale (di proprietà di entrambi i coniugi), disponendo l'obbligo in capo al di corrispondere alla la somma complessiva di euro Parte_1 CP_1
1.500,00 a titolo di contributo al mantenimento suo e dei figli e PE
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente;
che a seguito di Per_3 gravame dallo stesso spiegato la Corte d'Appello di Napoli in parziale riforma della suddetta sentenza n. 974/2008 dell'adito Tribunale di Torre ZI, con sentenza n. 3685/2009 pubblicata in data 18.12.2009, rideterminava in euro 1.000,00 l'importo dell'assegno a suo carico per il mantenimento della moglie, della figlia maggiorenne ed allora convivente e Controparte_2 dell'altro figlio a quel tempo minore (in ragione di euro ER
400,00 per la moglie ed euro 300,00 per ciascun figlio convivente); che con successivo ricorso ex artt. 337 quinquies c.c. e 710 c.p.c. aveva chiesto al
Tribunale di Torre ZI la revisione delle statuizioni economiche della separazione – da ultimo stabilite dalla Corte d'Appello di Napoli con la menzionata sentenza n. 3685/2009 – all'uopo deducendo per un verso il peggioramento delle sue condizioni economiche, per altro verso che il figlio
2 era divenuto maggiorenne e (soprattutto) che l'altra figlia ER
, già maggiorenne al momento della pronunzia del 2009, era Controparte_2 divenuta anche economicamente autosufficiente;
che nel corso del giudizio le parti, inizialmente confliggenti tra loro, addivenivano ad un accordo in ordine alle modifiche, recepito con decreto cronol. n. 1586/2021 reso in data
04.05.2021.
Con il richiamato decreto il Tribunale di Torre ZI revocava l'assegno di euro 300,00 posto carico del quale concorso per il Parte_1 mantenimento della figlia;
riduceva, fissandolo in euro 200,00 mensili, Per_3 il contributo a carico del per il mantenimento del figlio Parte_1 PE convivente con la madre, maggiorenne ma a quel tempo non del tutto economicamente autosufficiente;
disponeva, altresì, a carico del ricorrente un assegno di mantenimento in favore della di euro 450,00 mensili;
CP_1 confermava l'assegnazione della casa coniugale alla quale genitore CP_1 convivente con il figlio non economicamente autosufficiente.
Ciò premesso nel richiedere la modifica dei richiamati provvedimenti ai sensi dell'art. 473 bis 29 c.p.c. il ricorrente deduceva che, medio tempore era venuta definitivamente a mutare la situazione del figlio il quale aveva PE completato gli studi ed aveva iniziato a svolgere un'attività lavorativa, divenendo economicamente autosufficiente, e pertanto, chiedeva che le condizioni della separazione fossero modificate, nel senso di revocare, a far tempo dalla data di deposito del ricorso, l'assegno di euro 200,00 posto a suo carico in favore della quale concorso per il mantenimento del figlio CP_1
e per l' effetto di disporre la revoca dell'assegnazione della casa PE coniugale alla , essendo nelle more venuti meno i presupposti all'uopo CP_1 richiesti dall'art. 337 sexies c.c.
Si costituiva tempestivamente in giudizio , la quale Controparte_1 non si opponeva alla domanda di revoca dell'assegno di mantenimento per il figlio riconoscendo che lo stesso si era inserito nel mondo del lavoro PE ed aveva acquisito una sua indipendenza economica, ma chiedeva di confermare l'assegnazione a lei della casa coniugale, che abitava lì con il figlio e ne era comunque comproprietaria nella misura del 50%, evidenziando che in caso di revoca, ogni determinazione in ordine al godimento del bene immobile in comproprietà andava assunta in altra sede.
3 Infine, in via riconvenzionale, chiedeva di disporre l'aumento dell'assegno di mantenimento in suo favore nella misura non inferiore ad euro 700,00, tenuto conto dell'eventuale adozione di un provvedimento di revoca dell'assegnazione della casa coniugale e della circostanza che la stessa era un soggetto invalido, inidoneo all'esercizio di un'attività lavorativa e che non percepiva alcuna reddito, oltre all'assegno di mantenimento; in subordine, di confermare la somma già prevista disponendone l'immediato adeguamento
ISTAT e, dunque, l'erogazione a favore della della somma di euro CP_1
500,00 mensili come per legge.
All'udienza del 05.11.2024, comparso il solo ricorrente, il giudice delegato all'esito dell'ascolto di quest'ultimo e della discussione della causa, riservava la causa in decisione al Collegio.
Occorre previamente evidenziare che l'istituto della modifica delle condizioni della separazione tra i coniugi, disciplinato, con riferimento al rito, in passato dall'art. 710 c.p.c. ed attualmente dall'art. 473 bis.29 c.p.c., trova il suo fondamento sostanziale negli artt. 337 quinques e 156 ult. co. del codice civile, i quali disciplinano, rispettivamente, il primo la revisione delle disposizioni concernenti l'affidamento dei figli ed il secondo la revoca o la modifica dei provvedimenti del giudice disposti in sede di separazione.
Quanto ai presupposti necessari che possano determinare la modificazione dei provvedimenti di separazione, sia l'art. 473 bis.29 c.p.c. sia l'art. 156 c.c. fanno espresso richiamo alla sopravvenienza di “giustificati motivi”, e cioè al mutamento sostanziale e stabile delle condizioni rispetto al momento della pronuncia di separazione. La modifica della situazione patrimoniale deve in pratica avere carattere oggettivo e deve possedere il requisito della stabilità, perché il giudice possa valutare le rinnovate condizioni economiche, al fine di accertare se il nuovo assetto patrimoniale sia in grado di portare ad un sostanziale mutamento dei rapporti patrimoniali tra le parti.
Nella fattispecie il ha chiesto la revoca dell'assegno di Parte_1 mantenimento posto a suo carico in favore del figlio maggiorenne PE
(nato in data [...]), in quanto inserito nel mondo del lavoro e divenuto economicamente autonomo.
Quanto allegato dal ricorrente a sostegno della sua richiesta non solo non è stato contestato dalla resistente, che ha aderito alla domanda, ma risulta
4 altresì corroborato da quanto dichiarato dallo stesso figlio con missiva del
9/10/2023 a firma anche del di lui legale Avv. Rosa Persico, depositata in atti
(fol. 12 ricorso).
La domanda va, pertanto, accolta ed a parziale modifica delle statuizioni contenute nel decreto 1586/2021 del Tribunale di Torre ZI (che già aveva modificato le condizioni della separazione giudiziale di cui alla sentenza del Tribunale di Torre ZI n. 974/2008 in data 17.7.2008 come riformate dalla Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 3685/2009 del
18.12.2009), va revocato, con decorrenza dal 03.06.2024 (data di deposito del ricorso) l'obbligo del di corrispondere l'assegno mensile di euro Parte_1
200,00 in favore di quale concorso al mantenimento del Controparte_1 figlio PE
Per effetto di quanto sopra, va revocata anche l'assegnazione della casa coniugale alla , essendo nelle more venuti meno i presupposti all'uopo CP_1 richiesti dall'art. 337 sexies c.c. ed in particolare essendo divenuto autosufficiente economicamente il figlio maggiorenne convivente con PE la madre.
Infatti, per come riconosciuto dalla stessa resistente nell'ambito della separazione l'assegnazione della casa coniugale non costituisce una componente delle obbligazioni patrimoniali, né una modalità di mantenimento del coniuge più debole, ma è finalizzata all'esclusiva tutela della prole e dell'interesse di questa a permanere nell'ambiente domestico in cui è cresciuta, per cui anche nell'ipotesi in cui l'immobile è di proprietà comune dei coniugi, la concessione del beneficio in questione resta subordinata all'imprescindibile presupposto dell'affidamento dei figli minori o della convivenza con figli maggiorenni ma economicamente non autosufficienti.
Presupposto quest'ultimo venuto meno nel caso in esame.
Venendo poi alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento di cui beneficia , la domanda non può trovare accoglimento Controparte_1 in ragione delle motivazioni che seguono.
Invero, come sopra osservato, nel giudizio di modifica delle condizioni della separazione o del divorzio, la rideterminazione del contributo dovuto dal coniuge onerato presuppone l'allegazione e la prova di circostanze di fatto da
5 cui desumere una variazione patrimoniale peggiorativa del coniuge onerato, o migliorativa del beneficiario, o entrambe.
Conseguentemente il giudice non è chiamato a compiere una nuova e autonoma valutazione della sussistenza dei presupposti degli obblighi previsti nella sentenza di divorzio, ma deve accertare in che misura le circostanze sopravvenute abbiano alterato l'equilibrio raggiunto pattiziamente o giudizialmente.
Nel caso di specie, a sostegno della domanda di aumento dell'assegno in oggetto la ha evidenziato sia di essere priva di capacità lavorativa in CP_1 quanto soggetto invalido, sia l'incidenza su tale stato della revoca dell'assegnazione della casa coniugale.
In merito il Collegio con riferimento al primo aspetto, relativo alle precarie condizioni di salute della ed alla sua inidoneità al lavoro, CP_1 rileva che non risulta allegata da quest'ultima alcuna circostanza sopravvenuta rispetto a quanto già rappresentato nel corso del precedente giudizio di modifica delle condizioni della separazione, conclusosi con il decreto cronol. n.
1586/2021 reso in data 04.05.2021, e pertanto non vi è allegazione né prova di un peggioramento delle sue condizioni economiche.
Quanto, invece, alla deduzione della resistente secondo la quale la revoca dell'assegnazione della casa coniugale legittimerebbe la domanda di aumento dell'assegno di mantenimento, il ricorrente richiama la giurisprudenza della
Suprema Corte alla luce della quale: “l'assegnazione della casa familiare, in caso di divorzio o separazione, è prevista a tutela dell'interesse prioritario dei figli minorenni e dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti, e conviventi con uno dei genitori, a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti, in modo tale da garantire la conservazione delle loro abitudini di vita e delle relazioni sociali radicatesi in tale ambiente. A tale provvedimento risulta estranea qualsiasi valutazione inerente alla regolamentazione dei rapporti economici tra i genitori, i quali, ai sensi dell'art. 337-sexies, I comma, secondo periodo, c.c., vengono in considerazione soltanto in via consequenziale, una volta adottata la relativa decisione, ai fini dell'eventuale riequilibrio in favore del coniuge che, in quanto proprietario o comproprietario dell'immobile, subisca una limitazione delle proprie facoltà di godimento e disposizione, per effetto dell'imposizione del predetto vincolo;
tale riequilibrio non ha peraltro carattere
6 automatico, presupponendo una valutazione, da compiersi caso per caso, dell'incidenza della predetta limitazione sulla situazione economica complessiva di chi la sopporta e del vantaggio indirettamente arrecato al coniuge con cui i figli convivono, corrispondente al risparmio della spesa necessaria per procurarsi un'autonoma sistemazione abitativa. Così come l'assegnazione della casa familiare non comporta necessariamente una riduzione dell'assegno dovuto al coniuge beneficiario, anche la revoca della stessa non giustifica l'automatico riconoscimento di un maggiore importo in favore di quest'ultimo, trattandosi di un provvedimento al quale, come accade per l'assegnazione, risulta estranea ogni valutazione di ordine economico, in quanto avente come presupposto esclusivamente l'accertamento del venir meno dell'interesse dei figli alla conservazione dell'habitat domestico, in conseguenza del raggiungimento della maggiore età e dell'autosufficienza economica da parte degli stessi o della cessazione del rapporto di convivenza con il genitore assegnatario (nella specie, la Corte ha ritenuto corretta la decisione dei Giudici di appello nella parte in cui, pur avendo confermato la revoca dell'assegnazione della casa familiare, disposta dal Giudice di primo grado, non aveva previsto un corrispondente aumento dell'assegno divorzile riconosciuto alla ricorrente)” (Cass. Civ. n. 20452/2022).
In merito il Collegio, anche alla luce della giurisprudenza della Suprema
Corte innanzi richiamata, osserva che pur in assenza di qualsivoglia automatismo, la disponibilità dell'abitazione della casa familiare, come pure la perdita della stessa, costituiscono circostanze suscettibili di essere valutate perché connotano le condizioni di vita della persona anche se non si trasformano in vero e proprio reddito o non incidono sul suo patrimonio, costituendo comunque un vantaggio suscettibile di assumere volta per volta connotazione economica (cfr Cass. 7961/2024).
Tuttavia, nel caso di specie, assume rilievo la circostanza che il bene immobile in oggetto è in comproprietà delle parti sicchè allo stato la CP_1 ben può continuare a vivere nella predetta casa della quale è comproprietaria, salve eventuali future diverse determinazioni delle parti che dovranno regolare in separata sede il regime proprietario del predetto bene.
Ugualmente immeritevole di accoglimento è la domanda subordinata di aumento dell'assegno di mantenimento in favore della ad euro 500,00 CP_1
(in riferimento all'aumento secondo gli indici ISTAT): infatti, è già stato previsto
7 – come per legge– l'aggiornamento ISTAT, di guisa che esiste già un meccanismo in grado di neutralizzare gli effetti della perdita di potere d'acquisto della moneta, ed allo stato l'importo dell'assegno dovuto dal e per il quale la ha titolo ad agire è già quello di euro Parte_1 CP_1
450,00 stabilito nel maggio del 2021 come aggiornato all'attualità in base alla rivalutazione Istat, e corrispondente ad euro 489,00.
Tenuto conto dell'assenza di contestazione in ordine alla revoca dell'assegno di mantenimento a favore del figlio ed alle condizioni per PE la revoca dell'assegnazione casa coniugale, si ritengono sussistenti gli estremi per un'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre ZI, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando così provvede:
1) modifica le condizioni della separazione contenute nel decreto 1586/2021 depositato in data 04.05.2021 dal Tribunale di Torre ZI, nei termini che seguono:
a. revoca l'assegno posto a carico di in favore di Parte_1
per il mantenimento del figlio Controparte_1 PE maggiorenne ed economicamente autosufficiente;
b. revoca l'assegnazione della casa coniugale ad;
Controparte_1 conferma per il resto le altre condizioni stabilite dal decreto n cronol.
1586/2021 del 04.05.2021 del Tribunale di Torre ZI;
2) rigetta la domanda riconvenzionale spiegata dalla resistente di aumento dell'assegno di mantenimento a suo favore;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre ZI, nella camera di consiglio del 18.12.2024.
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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