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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 717 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 717/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 20/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4035/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
COMUNE DI CAMPOFIORITO
difeso da
Dott.ssa Difensore_2 - CF.Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF.Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Email_4
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90139366 23/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 17.9.2024 e depositato in pari data, è stata impugnata la sopraemarginata intimazione di pagamento, che fa riferimento ad una precedente cartella di pagamento TARES 2013 ivi riferita come già notificata il 10.5.2022-.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE il 9.7.2025, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarando di aver denunciato la lite al suddetto Comune, quale ente titolare del credito asseritamente prescritto.
Pure il Comune si è costituito in pari data e ha chiesto anch'esso il rigetto del ricorso con vittoria di spese e loro distrazione in favore dei difensori.
All'udienza camerale del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso sono state eccepite la mancata notificazione della cartella presupposta all'avviso impugnato e la prescrizione del tributo intimato e/o, comunque, la decadenza quinquennale della potestà del Comune di riscuoterlo.
A parte l'erroneo richiamo a quest'ultimo istituto, che avrebbe potuto avere un rilievo solo in sede di eventuale impugnazione di un avviso di accertamento e non in sede di impugnazione di una intimazione di pagamento ed a parte l'ancor più erroneo richiamo all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
(che riguarda l'accertamento delle imposte sui redditi e non quello dei tributi locali, disciplinato da tutt'altre norme, al pari della loro prescrizione), va osservato che, costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione ha depositato la prova della notificazione della suddetta cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata, la quale risulta avvenuta a mani proprie del ricorrente il 10.5.2022-.
La mancata impugnazione di tale cartella ha determinato l'irretrattabilità del credito.
Evidentemente non sussiste alcuna prescrizione, stante il breve tempo trascorso fra detta notificazione e quella dell'atto qui impugnato.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2- sexies del D. Lgs. n. 546/1992 per l'agente della riscossione e in quella media (3% dell'importo complessivo di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato) prevista dal riquadro 10.2 della tabella C - dottori commercialisti ed esperti contabili allegata al
D.M.G. n. 140/2012, pubblicato sulla G.U. n. 195/2012, come stabilito dall'art. 28, comma 2, di quest'ultimo decreto.
P.Q.M.
Ricorrente_1rigetta il ricorso e condanna il sig. a pagare le spese del giudizio, che liquida in € 441,60 in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ed in €
27,07, oltre contributo previdenziale ripetibile ex lege ed I.V.A. (se dovuta), in favore del
COMUNE DI CAMPOFIORITO, distraendo queste ultime, per metà ciascuno, in favore dei
Difensore_3 Difensore_2sui difensori dichiaratisi antistatari, Dr.ri e .
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 01, riunita in udienza il 20/10/2025 con la seguente composizione dell'organo giudicante:
Dr. CARLO LO MONACO, Giudice monocratico in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4035/2024 depositato il 17/09/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE - Palermo
elettivamente domiciliata presso Email_2
COMUNE DI CAMPOFIORITO
difeso da
Dott.ssa Difensore_2 - CF.Difensore_2
Dott. Difensore_3 - CF.Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Email_4
avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 296 2024 90139366 23/000
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso per cui è causa, notificato il 17.9.2024 e depositato in pari data, è stata impugnata la sopraemarginata intimazione di pagamento, che fa riferimento ad una precedente cartella di pagamento TARES 2013 ivi riferita come già notificata il 10.5.2022-.
Si è costituita l'AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE il 9.7.2025, la quale ha chiesto il rigetto del ricorso, dichiarando di aver denunciato la lite al suddetto Comune, quale ente titolare del credito asseritamente prescritto.
Pure il Comune si è costituito in pari data e ha chiesto anch'esso il rigetto del ricorso con vittoria di spese e loro distrazione in favore dei difensori.
All'udienza camerale del 20.10.2025 la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In ricorso sono state eccepite la mancata notificazione della cartella presupposta all'avviso impugnato e la prescrizione del tributo intimato e/o, comunque, la decadenza quinquennale della potestà del Comune di riscuoterlo.
A parte l'erroneo richiamo a quest'ultimo istituto, che avrebbe potuto avere un rilievo solo in sede di eventuale impugnazione di un avviso di accertamento e non in sede di impugnazione di una intimazione di pagamento ed a parte l'ancor più erroneo richiamo all'art. 43 del D.P.R. n. 600/1973
(che riguarda l'accertamento delle imposte sui redditi e non quello dei tributi locali, disciplinato da tutt'altre norme, al pari della loro prescrizione), va osservato che, costituendosi in giudizio, l'agente della riscossione ha depositato la prova della notificazione della suddetta cartella di pagamento presupposta all'intimazione impugnata, la quale risulta avvenuta a mani proprie del ricorrente il 10.5.2022-.
La mancata impugnazione di tale cartella ha determinato l'irretrattabilità del credito.
Evidentemente non sussiste alcuna prescrizione, stante il breve tempo trascorso fra detta notificazione e quella dell'atto qui impugnato.
Ne discende il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e, in base al valore della causa e alle attività difensive svolte, si liquidano come da dispositivo nella misura canonicamente prevista dall'art. 4, comma 1, del D.M.G.
n. 55/2014, pubblicato sulla G.U. n. 155 del 2.4.2014 con la riduzione prevista dall'art. 15, comma 2- sexies del D. Lgs. n. 546/1992 per l'agente della riscossione e in quella media (3% dell'importo complessivo di imposte, sanzioni e interessi che sarebbero dovuti sulla base dell'atto impugnato) prevista dal riquadro 10.2 della tabella C - dottori commercialisti ed esperti contabili allegata al
D.M.G. n. 140/2012, pubblicato sulla G.U. n. 195/2012, come stabilito dall'art. 28, comma 2, di quest'ultimo decreto.
P.Q.M.
Ricorrente_1rigetta il ricorso e condanna il sig. a pagare le spese del giudizio, che liquida in € 441,60 in favore dell'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE ed in €
27,07, oltre contributo previdenziale ripetibile ex lege ed I.V.A. (se dovuta), in favore del
COMUNE DI CAMPOFIORITO, distraendo queste ultime, per metà ciascuno, in favore dei
Difensore_3 Difensore_2sui difensori dichiaratisi antistatari, Dr.ri e .
Firmata digitalmente dal Giudice Monocratico