Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 717
CGT1
Sentenza 3 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Mancata notifica cartella presupposta

    L'agente della riscossione ha prodotto prova della notifica della cartella di pagamento, avvenuta a mani proprie del ricorrente in data antecedente all'intimazione.

  • Rigettato
    Prescrizione del tributo

    Non sussiste prescrizione, stante il breve lasso di tempo intercorso tra la notifica della cartella e quella dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Decadenza quinquennale del Comune

    L'eccezione è irrilevante in questa sede, in quanto la decadenza quinquennale rileva in fase di accertamento e non di riscossione tramite intimazione di pagamento.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. I, sentenza 03/02/2026, n. 717
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo
    Numero : 717
    Data del deposito : 3 febbraio 2026

    Testo completo