Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 27/02/2026, n. 608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 608 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00608/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01895/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1895 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Davide Alfredo Luigi Negretti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo Catania, Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale di Stato di Catania, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento
del provvedimento di archiviazione di istanza volta alla verifica di quota di conversione del permesso di soggiorno comunicata il 27 maggio 2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, dell’Ufficio Territoriale del Governo Catania e della Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale della Famiglia delle Politiche Sociali e del Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. DR SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il sig. -OMISSIS-, cittadino del Bangladesh, ha fatto ingresso in Italia il 12 dicembre 2022 con nulla osta per lavoro stagionale e ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno, emesso dalla Questura di -OMISSIS- il 15 marzo 2023 con scadenza al 9 marzo 2024.
2. Quindi, il 4 gennaio 2024 ha stipulato un nuovo contratto di lavoro e il 16 gennaio 2024 ha presentato alla Questura di Catania istanza di conversione del permesso di soggiorno stagionale in permesso di lavoro subordinato.
3. In data 8 luglio 2024, ha altresì avanzato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania richiesta per la verifica della sussistenza di una quota per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
4. Con il ricorso in epigrafe, notificato il 22 luglio 2025 e depositato il 18 settembre 2025, egli agisce per l’annullamento, previa sospensione cautelare dell’efficacia, del provvedimento comunicato il 27 maggio 2025 con cui la Regione -OMISSIS- - Assessorato Regionale della famiglia delle politiche sociali e del lavoro ha dichiarato irricevibile, per lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Catania, l’istanza a motivo dell’intervenuta scadenza del titolo di soggiorno in data (9 marzo 2024) antecedente a quella (8 luglio 2024) di proposizione della richiesta (cfr. all. 2 di parte resistente e doc. 1 del ricorrente).
4.1. Il gravame è affidato ai seguenti motivi:
I. Violazione art. 117, comma 2, Cost. Violazione art. 21 septies, legge 7 agosto 1990 n. 241. Nullità per conflitto di attribuzione. Annullabilità per difetto di competenza funzionale. Violazione per falsa applicazione art. 14, lett. d, D. lgs n. 300/1999. Carenza di potere in astratto. Violazione art. 24 della Costituzione.
Con il primo motivo si censura la nullità del provvedimento per difetto assoluto di attribuzione ex art. 21-septies L. 241/90, essendo stato adottato dalla Regione -OMISSIS- anziché dall’Ufficio Territoriale del Governo di Catania. Ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. a) e b) Cost., la materia dell’immigrazione è riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che la esercita tramite il Ministero dell’Interno e le Prefetture. L’esercizio di tale funzione da parte di un ente territoriale configurerebbe una carenza di potere in astratto, non derogabile dallo Statuto Speciale della Regione -OMISSIS-. La sottoscrizione dell’atto da parte di un’autorità estranea al plesso competente lederebbe altresì il diritto di difesa ex art. 24 Cost., generando incertezza sulla corretta instaurazione del contraddittorio processuale e sul regime delle impugnazioni straordinarie. In subordine si domanda l’annullamento dell’atto per difetto di competenza dell’Amministrazione regionale.
II. Violazione e falsa applicazione degli artt. 10 bis e 3 L. n. 241/1990. Difetto di istruttoria - eccesso di potere.
Col secondo motivo si lamenta la violazione delle garanzie partecipative di cui all’art. 10-bis L. 241/90 atteso che l’Amministrazione ha proceduto all’archiviazione dell’istanza omettendo la comunicazione dei motivi ostativi; così da precludere al ricorrente la possibilità di produrre elementi endoprocedimentali rilevanti: quale, segnatamente, la pendenza dell’istanza di rinnovo del titolo di soggiorno presentata il 16 gennaio 2024.
III. Violazione e falsa applicazione dell’art. 24 co. 10 D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286. Violazione per falsa applicazione del D.L. 145/2024, convertito il Legge 187/2024. Abnormità. Eccesso di potere. Difetto di motivazione. Difetto istruttorio. Errore nel presupposto di diritto.
Si eccepisce, infine, che l’art. 24, comma 10, T.U.I. come novellato dal D.L. 145/2024 (conv. in L. 187/2024), non pone la validità del titolo come requisito di ammissibilità della conversione, né prevede termini perentori. Il termine di scadenza del permesso avrebbe natura meramente ordinatoria; con la conseguenza che la PA avrebbe l’obbligo di valutare i requisiti sostanziali (contratto di lavoro e integrazione) con prevalenza sul dato formale della tempestività dell’istanza, atteso il favor legislativo per la regolarizzazione del lavoratore già inserito nel mercato occupazionale.
5. Per la parte intimata si è costituita l’Avvocatura di Stato che ha eccepito l’infondatezza del gravame, richiamando l’intesa istituzionale sottoscritta il 6 febbraio 2006 tra la Regione -OMISSIS- e Ministero dell’Interno (all. 4 di parte resistente) in forza della quale, mentre la gestione delle procedure di ricongiungimento familiare permane in capo alla Prefettura-Ufficio Immigrazione, le procedure preordinate all’ingresso in Italia di lavoratori extracomunitari sono demandate agli Uffici Provinciali del Lavoro, attualmente ridenominati Servizi Centro per l’Impiego.
6. All’udienza camerale del 23 ottobre 2025 parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare a fronte della fissazione dell’udienza pubblica per la trattazione nel merito della controversia alla data del 12 febbraio 2026.
7. Con decreto n. -OMISSIS- del 21 gennaio 2026 la competente commissione ha ammesso in via provvisoria il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato.
8. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
A) Il ricorso è meritevole di accoglimento sotto il dirimente profilo di fondatezza del primo mezzo di gravame, benché nei limiti e con le precisazioni che seguono.
A.1) Giova premettere una ricostruzione -necessariamente cursoria- del quadro normativo di riferimento.
Punto di partenza obbligato è il disposto dell’art. 117 comma 2, lett. b), Cost., che -come pure ricordato nel ricorso- riserva allo Stato la potestà legislativa esclusiva in materia di immigrazione.
A livello di legislazione ordinaria, l’art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 286/1998 (Testo Unico Immigrazione) dispone che “ In ogni provincia è istituito presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo uno sportello unico per l'immigrazione, responsabile dell'intero procedimento relativo all'assunzione di lavoratori subordinati stranieri a tempo determinato ed indeterminato ”.
Il successivo comma 5 stabilisce che “ Lo sportello unico per l'immigrazione, nel complessivo termine massimo di sessanta giorni dalla data di imputazione della richiesta alle quote di ingresso di cui all'articolo 21, comma 1, primo periodo, a condizione che siano state rispettate le prescrizioni di cui al comma 2 e le prescrizioni del contratto collettivo di lavoro applicabile alla fattispecie, rilascia, in ogni caso, acquisite le informazioni dalla questura competente, il nulla osta nel rispetto dei limiti numerici, quantitativi e qualitativi determinati a norma dell'articolo 3, comma 4, e dell'articolo 21, e, a richiesta del datore di lavoro, trasmette la documentazione, ivi compreso il codice fiscale, agli uffici consolari, ove possibile in via telematica. Il nulla osta al lavoro subordinato ha validità per un periodo non superiore a sei mesi dalla data del rilascio ”.
Per quanto d’interesse, il comma 16 della norma prescrive, altresì, che: “ Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di -OMISSIS- e di -OMISSIS- ai sensi degli statuti e delle relative norme di attuazione ”.
L’attività dello Sportello Unico dell’Immigrazione è poi più puntualmente dettagliata dal D.P.R. n. 394/1999 (recante il Regolamento di Attuazione del T.U.I.).
In particolare l’art. 30, comma 1, ultimo periodo dispone che: “[…] Nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di -OMISSIS- e di -OMISSIS-, in attuazione dell' articolo 22 , comma 16, del testo unico, sono disciplinate, mediante apposite norme di attuazione, forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo dagli articoli 22 , 24 e 27 del testo unico e dall' articolo 40 del presente regolamento, compreso il rilascio dei relativi nullaosta ”.
A valle dell’indicata disciplina si pone l’intesa istituzionale di programma sottoscritta il 6 febbraio 2006 tra il Ministero dell’Interno e la Regione -OMISSIS-, richiamata nelle proprie difese dalla parte resistente (all. 4 dell’Avvocatura di Stato).
All’art. 4 di tale intesa le parti hanno convenuto che: “ La Regione -OMISSIS- assicura la propria collaborazione al Ministero dell’Interno in relazione alle nuove procedure di assunzione dei lavoratori subordinati stranieri ”. Quanto ai contenuti della collaborazione, questa si sostanzia nella “ utilizzazione della modulistica predisposta dal Ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali per le esigenze dello Sportello unico per l’Immigrazione istituito dall’art. 22 del Testo Unico nonché [nella] utilizzazione del sistema informatico che assicura la connessione con tutti gli uffici competenti allo svolgimento delle nuove procedure […] per i procedimenti di competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione ”; ed ancora nel “ supporto collaborativo nella risoluzione delle problematiche giuridico-amministrative connesse alle nuove procedure, da realizzarsi anche mediante la messa a disposizione di tutte le circolari e direttive fornite ” (cfr. di nuovo all. 4 cit., pag. 4 del pdf).
A.2) Ciò posto, non può trovare accoglimento la censura di nullità del provvedimento impugnato, ex art. 21 septies comma 1 cod. proc. amm., per difetto assoluto di attribuzione.
Come chiarito in giurisprudenza, la nullità del provvedimento di cui all’art. 21-septies, l. n. 241/1990 ha carattere eccezionale e il difetto assoluto di attribuzione, quale causa di nullità del provvedimento amministrativo, ricorre solo in caso di c.d. carenza di potere in astratto, vale a dire quando l’Amministrazione esercita un potere che in realtà nessuna norma le attribuisce, essendo tale vizio configurabile solo nei casi in cui un atto non può essere radicalmente emanato da un’autorità amministrativa, che non ha alcun potere nel settore, neppure condividendone la titolarità con un’altra Amministrazione, risultando altrimenti un vizio di incompetenza (cfr. T.A.R. Lazio - Roma, sez. II - 7 marzo 2025, n. 4925).
Alla luce dell’anzidetta disciplina, che consente “ forme di raccordo tra lo Sportello unico e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro ”, delle quali l’intesa del 2006 costituisce espressione, non può pertanto ritenersi che il provvedimento impugnato sia stato adottato in una condizione di radicale assenza di potere.
A.3) Piuttosto, i medesimi referenti normativi avallano la censura d’incompetenza, articolata in via subordinata.
Ed invero, la questione della competenza della Regione -OMISSIS- ad adottare atti propri dello Sportello Unico dell’immigrazione è già stata dipanata dalla Sezione con sentenza n. 943 del 26 aprile 2019 cui il collegio intende dare continuità, facendone richiamo anche ai sensi dell’art. 88 comma 2 lett. d) cod. proc. amm.
In specie, come già in quella sede condivisibilmente affermato, il menzionato art. 22 D.Lgs. n. 286/1998 individua in modo inequivocabile nello Sportello unico per l’immigrazione, quale articolazione del Ministero dell’Interno, l’organo competente al rilascio dell’autorizzazione al lavoro; né, a dispetto di quanto sostenuto dalla difesa erariale, tale competenza può ritenersi derogata in favore dei centri per l’impiego per effetto della predetta intesa del 2006; ciò “ sia perché si tratta di accordo non idoneo a modificare una disposizione di legge primaria; sia perché, a ben vedere, essa costituisce una intesa intervenuta tra Ministero dell’interno e Regione -OMISSIS- finalizzata esclusivamente a realizzare una collaborazione nella fase istruttoria dei procedimenti di assunzione dei lavoratori stranieri, che non può ovviamente incidere sul momento finale del procedimento e sulla competenza ad adottare il provvedimento conclusivo ” (T.A.R. Sicilia – Catania 26 aprile 2019 n. 943 cit.).
Con maggiore impegno esplicativo: tale approdo trova un chiaro aggancio testuale nel citato art. 4 della convenzione che, come visto:
- opera un espresso rinvio all’art. 22 T.U.I.;
- richiama in modo ugualmente esplicito la “ competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione ”;
- perimetra la collaborazione regionale nella sola utilizzazione della modulistica ministeriale e dei sistemi informatici condivisi e nel mero supporto collaborativo sulle questioni giuridiche e amministrative; restando perciò ad essa estranea la fase conclusiva del procedimento.
Si soggiunga che anche i diagrammi allegati in calce all’intesa, nello schematizzare le diverse modalità di istruttoria (telematica o cartacea), individuano nella “ Prefettura - Sportello Immigrazione ” il soggetto competente all’adozione dei provvedimenti di accoglimento o rigetto sulle istanze di emissione del nulla osta (ancora all. 4 cit., pagg. 5-7 del pdf).
B) L’accertata incompetenza dell’Amministrazione Regionale non consente la delibazione delle ulteriori ragioni di doglianza, che attingono, rispettivamente, l’omessa interlocuzione procedimentale e la motivazione del provvedimento impugnato; a ciò ostando il divieto posto al giudice dall’art. 34 comma 2 cod. proc. amm. di pronunciarsi su poteri non ancora esercitati.
C) In definitiva, assorbiti gli ulteriori motivi, il ricorso è meritevole di accoglimento in relazione al censurato vizio di difetto di competenza funzionale; con conseguente annullamento del provvedimento di archiviazione comunicato il 27 maggio 2025 e obbligo della Prefettura U.T.G. di Catania, quale soggetto competente, di rideterminarsi sull’istanza del ricorrente nel termine di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione o, se anteriore, notificazione della presente sentenza.
D) Si dispone l’ammissione definitiva del ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, confermando quanto statuito con decreto della competente commissione n. -OMISSIS-, sussistendone i presupposti.
D.1) Le spese, liquidate come da dispositivo, sono poste a carico dell’Amministrazione Regionale secondo il criterio della soccombenza. Non si fa luogo a condanna alle spese nei confronti dell’Amministrazione Statale , “ per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia promossa contro un'Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 ” (T.A.R. Veneto, sez. III, 17/11/2025, n. 2087).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- accoglie il ricorso nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
- ammette definitivamente il ricorrente al patrocinio a spese dello Stato;
- Condanna l’Amministrazione Regionale resistente al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge se dovuti. Non si fa luogo a condanna alle spese nei confronti delle Amministrazioni Statali nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IU LE, Presidente
Manuela Bucca, Primo Referendario
DR SA, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| DR SA | IU LE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.