Art. 10.
Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , che godessero gia' del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731 , e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69 .
Per gli ex dipendenti degli enti pubblici considerati dal decreto legislativo 23 dicembre 1946, n. 520 , che godessero gia' del trattamento di pensione e che si trovino in possesso della cittadinanza italiana od abbiano comunque presentato a tal fine regolare dichiarazione di opzione, il pagamento del trattamento di pensione viene effettuato dallo Stato, applicando le norme contenute nel regio decreto 23 agosto 1943, n. 731 , e nel decreto legislativo 18 gennaio 1947, n. 69 .