Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12300
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Sentenza 21 agosto 2003

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Nel rito del lavoro, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a pena di decadenza, a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, non rispondendo in maniera specifica ed infungibile ad un'esigenza di carattere generale (tant'è che non è previsto incombente analogo nel rito ordinario), costituisce previsione a carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; tale onere deve pertanto ritenersi sussistente solo nell'ipotesi di domanda riconvenzionale in senso tecnico (ossia di domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore) e non in tutte le ipotesi di proposizione di qualsivoglia domanda diversa da quella dell'originario attore nei confronti dell'originario convenuto, tant'è che , anche nel rito del lavoro, in ipotesi di chiamata in causa di terzo, non è previsto a pena di decadenza l'onere per il chiamante di richiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'onere previsto dall'art. 418 cod. proc. civ. fosse estensibile all'ipotesi di domanda in via di regresso proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto).

Nella controversia instaurata dai dipendenti dell'appaltatore per ottenere, ai sensi dell'art. 3 legge n. 1369 del 1960, il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti dell'appaltante, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore.

Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12300
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12300
    Data del deposito : 21 agosto 2003

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