Sentenza 21 agosto 2003
Massime • 3
Nel rito del lavoro, l'onere di chiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza, posto dall'art. 418 cod. proc. civ., a pena di decadenza, a carico del convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale, non rispondendo in maniera specifica ed infungibile ad un'esigenza di carattere generale (tant'è che non è previsto incombente analogo nel rito ordinario), costituisce previsione a carattere eccezionale, non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; tale onere deve pertanto ritenersi sussistente solo nell'ipotesi di domanda riconvenzionale in senso tecnico (ossia di domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore) e non in tutte le ipotesi di proposizione di qualsivoglia domanda diversa da quella dell'originario attore nei confronti dell'originario convenuto, tant'è che , anche nel rito del lavoro, in ipotesi di chiamata in causa di terzo, non è previsto a pena di decadenza l'onere per il chiamante di richiedere al giudice la fissazione di una nuova udienza. (Nella specie, la S.C. ha escluso che l'onere previsto dall'art. 418 cod. proc. civ. fosse estensibile all'ipotesi di domanda in via di regresso proposta da un convenuto nei confronti di altro convenuto).
Nella controversia instaurata dai dipendenti dell'appaltatore per ottenere, ai sensi dell'art. 3 legge n. 1369 del 1960, il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti dell'appaltante, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore.
Il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobligato ben può emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso può essere posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte del primo condebitore, l'adempimento nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionata quando l'avvenimento futuro ed incerto cui viene subordinata l'efficacia della condanna si configuri come elemento accidentale della decisione, così formulata in omaggio al principio di economia processuale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/08/2003, n. 12300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12300 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DELL'ANNO Paolino - Presidente -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. STILE Paolo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ACEA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA ENRICO TAZZOLI N. 6, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO BRIGULIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato VINCENZO PUCA, giusta procura speciale atto notar ALESSANDRO MATTIANGELI in ROMA del 14 febbraio 2003, REP. N. 94930;
- ricorrente -
contro
AN IE, ER ER, ST UN, LL EN, CI MA (EMILIO), elettivamente domiciliati in ROMA VIA A. MORDINI 14, presso lo studio dell'avvocato PAOLO ANTONUCCI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
nonché
contro
DAL LO EMILIO, IR SRL;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n^ 01/01/7923 proposto da:
IR SOC, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA V.LE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
ACEA SPA, DAL LO EMILIO, AN IE, ER ER, ST UN, LL EN, CI MA (EMILIO);
- intimati -
avverso la sentenza n. 2711/00 del Tribunale di ROMA, depositata il 01/02/00 - R.G.N. 17740/93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/03/03 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito l'Avvocato ALESSANDRA SIRACUSANO per delega ANTONIO BRIGUGLIO;
udito l'Avvocato ANTONUCCI, ERNANI D'AGOSTINO per delega SILVETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto DE AUGUSTINIS che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso principale e rigetto degli altri, rigetto del ricorso incidentale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
EM AL BE, IE TI, LD TO, RU GI, LE ME ed EM IA, già dipendenti della S.r.l. IR, ditta appaltatrice di lavori per l'ACEA, con distinti ricorsi successivamente riuniti, adivano il pretore di Roma per sentir condannare in solido la IR S.r.l. e l'ACEA alla corresponsione delle differenze derivanti dall'applicazione nei loro confronti del trattamento economico e normativo previsto dal contratto collettivo applicabile ai dipendenti ACEA.
Il pretore accoglieva la domanda.
Il tribunale di Roma rigettava l'appello proposto dall'ACEA avverso la sentenza pretorile e dichiarava inammissibile la domanda subordinata intesa ad ottenere la condanna della IR S.r.l. a rivalere l'ACEA di quanto questa avrebbe dovuto pagare in ipotesi di accoglimento della domanda dei lavoratori.
In particolare, il tribunale rilevava che la disposizione dell'art. 3 co. 1^ L. n. 1369 del 1960, secondo il quale gli imprenditori che appaltano opere o servizi sono tenuti, in solido con l'appaltatore, a corrispondere ai dipendenti di quest'ultimo un trattamento economico e normativo non inferiore a quello spettante ai propri dipendenti, è applicabile, in virtù della previsione del secondo comma del citato art. 3, anche agli appalti concessi dalle imprese che, come l'ACEA, esercitano un pubblico servizio.
Rilevava inoltre il tribunale che, nella specie, non poteva ritenersi applicabile l'art. 5 della medesima legge (secondo il quale le disposizioni di cui all'art. 3 non si applicano, tra l'altro, all'appalto di lavori di manutenzione straordinaria), atteso che l'attività svolta dai dipendenti IR, consistente nell'esecuzione di interventi necessari ad assicurare il regolare funzionamento degli impianti relativi alla rete di distribuzione idrica, non poteva ritenersi di manutenzione straordinaria, non rilevando in senso contrario che non fossero previsti controlli periodici sulla rete idrica e che gli interventi fossero solo determinati da danni o guasti, atteso che controlli periodici non erano previsti anche per la natura dell'impianto (prevalentemente interrato) e che pertanto l'unica manutenzione che veniva effettuata era quella assicurata dalla IR, onde il servizio da questa reso doveva ritenersi inerente al ciclo produttivo dell'ACEA, non potendo configurarsi un'attività di distribuzione idrica non contemplante, tra le proprie attività istituzionali, il servizio di manutenzione della struttura.
Il tribunale rilevava infine che in materia di rapporti interni tra condebitori in solido solo con il pagamento dell'intero debito sorge l'interesse della parte ad esercitare il regresso nei confronti dell'altro obbligato solidale, onde la domanda subordinata proposta dall'ACEA nei confronti della IR doveva ritenersi inammissibile per carenza di interesse.
Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione l'ACEA, resistono con controricorso sia i lavoratori che la IR, quest'ultima proponendo altresì ricorso incidentale. MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente disposta, ai sensi dell'art. 335 c.p.c., la riunione dei due ricorsi, siccome proposti avverso la medesima sentenza.
Sempre in via preliminare, è da rilevare che il ricorso principale risulta notificato ai lavoratori oltre il decorso del termine annuale dalla data di pubblicazione della sentenza impugnata, senza che, a tale proposito, possa assumere rilievo la tempestiva notifica del ricorso alla IR S.r.l., atteso che, nella controversia instaurata dai lavoratori per ottenere, ai sensi dell'art. 3 L. n. 1369 del 1960, il trattamento economico e normativo spettante ai dipendenti dell'appaltante, non è configurabile un'ipotesi di litisconsorzio necessario nei confronti dell'appaltatore (v. Cass. n. 4067 del 1999 RV 525686).
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso principale per intempestività della relativa notificazione limitatamente alla parte (primo motivo) in cui vengono censurate le statuizioni della sentenza impugnata concernenti i lavoratori e, per conseguenza, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso incidentale tardivo nella parte (primo motivo) in cui censura le suddette statuizioni della sentenza impugnata.
Occorre pertanto procedere soltanto all'esame del secondo motivo del ricorso principale e del secondo motivo di quello incidentale, in quanto entrambi contenenti censure che investono statuizioni della sentenza impugnata relative esclusivamente al rapporto ACEA-IR. Col secondo motivo del ricorso principale l'ACEA S.p.A. censura per violazione e falsa applicazione degli artt. 1299 c.c. e 100 c.p.c. la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda intesa ad ottenere la condanna della IR a rivalere l'ACEA di quanto essa avesse dovuto pagare in ipotesi di accoglimento della domanda dei lavoratori, rilevando che, in ossequio al principio dell'economia dei giudizi, sarebbe pienamente ammissibile la condanna in via di regresso del condebitore solidale subordinatamente all'adempimento dell'obbligazione da parte dell'altro condebitore.
La censura è fondata.
Invero, secondo la consolidata giurisprudenza di questo giudice di legittimità (giurisprudenza che il collegio condivide, non ravvisando valide ragioni per discostarsene) ben può il giudice investito da una domanda di condanna del creditore verso un obbligato solidale e da una domanda di regresso proposta da quest'ultimo verso altro coobbligato emettere due distinte pronunce di condanna, l'una subordinata all'altra, nel senso che la pronuncia in via di regresso possa essa posta in esecuzione soltanto ove venga dimostrato, da parte dell'altro condebitore, l'adempimento dell'obbligazione nei confronti del creditore, atteso che l'ordinamento ammette la sentenza condizionale quando l'evento futuro e incerto, cui viene subordinata l'efficacia della condanna, si configura quale elemento accidentale della decisione così formulata per economia di giudizi e per evitare ulteriori accertamenti di merito con conseguenti maggiori spese per le parti in causa (vedi, esattamente in termini, Cass. n. 2316 del 1973 RV 365628 e, più recentemente n. 2680 del 1998 RV 513577; n. 15930 del 2002 RV 558453 e n. 490 del 2003 RV 559743).
Col secondo motivo di ricorso incidentale la IR S.r.l. censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 418 c.p.c., in particolare rilevando che la domanda subordinata dell'ACEA intesa all'esercizio dell'azione di regresso doveva essere dichiarata improcedibile dal giudice d'appello per avere l'ACEA violato il disposto dell'art. 418 c.p.c. che prevede, a pena di decadenza, l'obbligo, per l'attore in riconvenzionale, di richiedere al giudice l'emissione di un nuovo decreto di fissazione d'udienza. La censura è infondata.
Invero, come risulta dal testo dell'art. 418 c.p.c., nel rito del lavoro il convenuto che abbia proposto domanda riconvenzionale deve, a pena di decadenza, chiedere al giudice che, a modifica del precedente decreto, pronunci un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza, essendo perciò evidente che tale" incombente è richiesto solo nell'ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale, ossia di domanda proposta dal convenuto nei confronti dell'attore (e non anche, come nella specie, nei confronti di altro convenuto).
È vero che ogni volta che venga proposta in giudizio una domanda nei confronti di un soggetto deve essere garantito il contraddittorio, tuttavia a tal fine è sufficiente che il soggetto venga posto in condizione di partecipare al giudizio, conoscere la domanda avanzata nei suoi confronti ed apprestare una idonea difesa, ma non è certamente necessario che chi propone la domanda debba sempre ottemperare ad un onere così specifico (richiesta di emissione di un nuovo decreto di fissazione dell'udienza), peraltro previsto come infungibile e a pena di decadenza, tant'è che nel rito ordinario, a differenza di quello del lavoro, un tale incombente non è previsto senza che, per ciò solo, possa dubitarsi della corretta instaurazione del contraddittorio nelle ipotesi di proposizione di domanda riconvenzionale.
Deve pertanto dedursene che la previsione del citato art. 418 c.p.c., non rispondendo in maniera specifica e infungibile alla logica di un'esigenza generale, sia norma a carattere eccezionale, come tale non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica e pertanto non suscettibile di applicazione oltre i casi in essa espressamente contemplati, peraltro anche in considerazione del fatto che detta norma, in definitiva, finisce col rendere più gravoso l'esercizio del diritto di azione e, prevedendo una decadenza, finisce altresì per l'ampliare l'ambito dell'ipotesi di "absolutio ab istantia" a scapito della decisione sul diritto controverso, che è pur sempre la finalità principale di qualunque processo.
È peraltro da aggiungere che nel rito del lavoro, in ipotesi di chiamata in causa di terzo (e perciò di proposizione di domanda diversa da quella dell'originario attore nei confronti dell'originario convenuto, ma anche diversa da quella dell'originario convenuto nei confronti dell'originario attore, unica configurabile come riconvenzionale in senso tecnico) l'art. 420 c.p.c. prevede che il giudice fissi una nuova udienza per la notifica al terzo degli atti introduttivi e del medesimo provvedimento di fissazione, ma non prevede affatto che l'emissione di tale provvedimento debba essere richiesta, a pena di decadenza, dalla parte che ha chiamato in causa il terzo, dovendosi peraltro sottolinearsi che la fissazione di una nuova udienza (ancorché non necessariamente richiesta a pena di decadenza dal chiamante) e la notifica del provvedimento e degli atti introduttivi del giudizio sono in questo caso assolutamente imprescindibili, atteso che l'art. 420 c.p.c. contempla l'ipotesi della chiamata (in regresso, in rivalsa, in garanzia) di un "terzo", cioè di un soggetto diverso da coloro che sono già parti nel processo, mentre, nel caso di specie, la domanda in via di regresso è stata proposta da uno dei convenuti nei confronti di altro convenuto, ossia di soggetto che non poteva qualificarsi "terzo", in quanto già parte nel processo. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dichiarata l'inammissibilità del primo motivo del ricorso principale e del primo motivo del ricorso incidentale, deve essere accolto il secondo motivo del ricorso principale e rigettato il secondo motivo di quello incidentale. In relazione al motivo accolto la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio ad altro giudice, anche per le spese, della sola causa tra la IR e l'ACEA, mentre queste ultime, in quanto soccombenti nei confronti dei lavoratori, vanno condannate in solido a pagare ai predetti le spese processuali relative al presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il primo motivo del ricorso principale e il primo motivo del ricorso incidentale. Accoglie il secondo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo motivo del ricorso incidentale e, in relazione al motivo accolto, cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese la sola causa tra le due società alla Corte d'Appello di Perugia. Condanna in solido entrambe le società al pagamento nei confronti dei lavoratori resistenti delle spese del presente giudizio che liquida in euro 15,50 oltre euro 3.000 per onorari.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 21 agosto 2003