Sentenza 9 agosto 2003
Massime • 1
La previsione contenuta nell'art. 1676 cod. civ., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante, sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/08/2003, n. 12048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12048 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. FILADORO Camillo - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CO.PRO.LA. CONSORZIO FRA COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Viale Mazzini n. 117, presso lo studio dell'Avv. Guido Varano, rappresentato e difeso dall'Avv. Vincenzo Giannandrea in forza di procura speciale per atto Notaio Teresa Castellaneta di Bari del 10.1.2000, Rep. n. 4702.
- ricorrente -
contro
EA FI, elett.te dom.to in Roma, presso la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Rinaldi in forza di procura speciale a margine del controricorso.
- controricorrente -
per l'annullamento della sentenza della Corte di appello di Catania n. 199/00 depositato 13.10.2000. Udita nella pubblica udienza del 10.3.2000 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio Frazzini, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 maggio 1998 FI EA conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania, Sezione distaccata di Giarre, l'Università degli Studi di Trieste, la s.r.l. CO.PRO.LA. - SO fra Cooperative di Produzione e Lavoro e la s.r.l. Cooperativa H.P. e, premesso che aveva prestato attività di lavoro alle dipendenze della Cooperativa H.P. nell'esecuzione dei lavori di subappalto commissionati alla medesima dal SO CO.PRO.LA., il quale aveva a sua volta stipulato un contratto di appalto con l'Università degli Studi di Trieste per la ristrutturazione di manufatti di proprietà di quest'ultima, chiedeva che tutti gli enti convenuti, a norma dell'art. 1676 c.c, fossero condannati a pagargli, in solido, la somma complessiva di L. 10.824.750, comprendente le retribuzioni da lui non percepite e il trattamento di fine rapporto. Si costituiva in giudizio solamente l'Università degli Studi di Trieste, che eccepiva preliminarmente l'incompetenza per territorio del Pretore adito e contestava nel merito la fondatezza della pretesa avversaria.
Con sentenza del 29 novembre 1999 il Giudice unico del Tribunale di Catania, al quale nel frattempo la causa era stata rimessa per effetto della soppressione degli uffici di pretura, dichiarata la propria competenza per territorio e rilevato che fra il SO CO.PRO.LA. e la Cooperativa H.P. era stato stipulato un contratto di subappalto, condannava questi due convenuti a pagare, in solido, al EA la somma di L. 10.824.750, oltre agli accessori. La domanda proposta nei confronti dell'Università di Trieste veniva rigettata. Questa decisione, impugnata dal SO CO.PRO.LA., veniva confermata dalla Corte di appello di Catania con sentenza del 13 ottobre 2000. Il giudice di appello in primo luogo osservava che dai documenti acquisiti al giudizio - in particolare, l'elenco delle società cooperative associate nel SO CO.PRO.LA., nel quale non era indicata la Cooperativa H.P. nonché la revoca della cessione del credito vantato dal SO CO.PRO.LA. nei confronti dell'Università di Trieste, in precedenza effettuata a favore della Cooperativa H.P. - risultava che fra il SO e la Cooperativa era intercorso un contratto di subappalto relativamente ai lavori appaltati dall'Università, con la conseguenza che, contrariamente alla tesi sostenuta dal SO, non doveva essere presa in considerazione la disciplina riguardante i rapporti fra i consorzi e le cooperative consorziate inerenti all'esecuzione di opere appaltate ai consorzi. La Corte di appello, poi, rilevava che, poiché i lavoratori formalmente assunti dalla Cooperativa H.P. erano da considerarsi direttamente dipendenti dal SO, del quale la Cooperativa aveva utilizzato i macchinari, si doveva anche ritenere che fra le parti fosse stata realizzata una interposizione nelle prestazioni di lavoro, vietata ai sensi dell'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 e, a conforto di questo assunto, richiamava un principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità (peraltro in tema di interpretazione dell'art. 3, e non dell'art. 1 della legge in questione).
Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il SO CO.PRO.LA., che ha dedotto due distinti motivi. Ha resistito con controricorso il EA.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente rilevato che nei confronti dell'Università di Trieste e della Cooperativa H.P. - alle quali il ricorso per cassazione non è stato notificato benché le stesse fossero state convenute nel giudizio di appello - non deve disporsi l'integrazione del contraddittorio, giacché nel caso in esame ricorre l'ipotesi prevista non già dall'art. 331 c.p.c., ma dal successivo art. 332 ed è ormai decorso il termine per impugnare la sentenza. Con i due motivi del ricorso, contenenti censure (ripetitivamente) dedotte avverso tutte le ragioni poste dalla Corte di appello a fondamento della decisione emessa e, quindi, da esaminarsi congiuntamente, il SO ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 112 e 437, secondo comma, c.p.c., 1676 c.c, 1 e 3 l. 23 ottobre 1960 n. 1369, oltre al vizio di motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e 5, c.p.c. e deduce: a) che il giudice di appello avrebbe errato nel fare riferimento alla disciplina dettata dall'art. 1676 e. e, non avendo considerato che tale articolo, essendo diretto a disciplinare i rapporti fra i lavoratori dell'appaltatore e il committente, non può trovare applicazione nel caso in esame, nel quale si discute di un rapporto di subappalto e nel quale, per conseguenza, il SO CO.PRO.LA. non riveste la qualifica di committente;
b) che anche sotto diverso profilo è errato il riferimento fatto dalla Corte di appello all'articolo di legge sopra indicato, perché lo stesso prevede una responsabilità diretta o surrogatoria del committente nei confronti dei lavoratori dell'appaltatore e non trova giustificazione, quindi, la rilevata responsabilità solidale fra il SO e la Cooperativa H.P.; c) che è affetta da ultrapetizione - nonché dalla violazione del principio di preclusione derivante dal giudicato interno - la decisione impugnata nella parte in cui la stessa è stata basata sulla disciplina risultante dagli artt. 1 e 3 l. 23 ottobre 1960 n. 1369; d) che, in ogni caso, la Corte di appello ha ravvisato le ipotesi derivanti dalle norme di legge da ultimo indicate senza adeguatamente motivare tale suo convincimento e senza, soprattutto, considerare che la ricavata soluzione risultava contraddittoria a fronte dell'accertamento in precedenza compiuto in ordine alla esistenza di un contratto di subappalto fra il SO CO.PRO.LA. e la Cooperativa H.P., nel quale la figura di committente era stata assunta dall'Università di Trieste;
e) che, infine, il giudice dell'appello avrebbe pure errato nel non applicare la normativa inerente ai consorzi fra cooperative e nel fare riferimento al contratto di subappalto che sarebbe intercorso con la Cooperativa H.P., dal momento che dai documenti acquisiti al giudizio e non esaminati nella sentenza impugnata - o esaminati in modo insufficiente - si ricaverebbe la prova che il contratto di subappalto non era stato stipulato.
Tutte queste censure sono o infondate o inammissibili.
1. Dovendo in ordine logico essere esaminate con priorità e congiuntamente le censure sopra indicate con le lettere a, b, e - attinenti al riconoscimento in concreto, da parte della Corte di appello, della fattispecie prevista dall'art. 1676 c.c. in ordine alla pretesa fatta valere in giudizio dal EA nei confronti del SO CO.PRO.LA. - va in linea di diritto subito segnalato l'errore di fondo che inficia il ragionamento del ricorrente nella parte in cui lo stesso afferma che tale articolo di legge fa riferimento solamente al contratto di appalto e non già a quello di subappalto (v. la censura sub a).
Va, al riguardo, precisato che, dovendo la norma giuridica essere interpretata, ai sensi dell'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, secondo il significato logico come risultante dalle parole usate, non è dubbio che l'art. 167 6 c.c., nello stabilire che i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente (o appaltante), un'azione diretta - diversa da quella surrogatoria, perché la stessa è esercitata in nome proprio, nel proprio interesse e nell'esercizio di un diritto proprio (cfr. Cass. 10 luglio 1984 n. 4051), allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata - ha compreso in tale ampia previsione anche i dipendenti del subappaltatore (nei confronti del subcommittente o subappaltante). Il subappalto, infatti, altro non è che un vero e proprio appalto, con l'unica particolarità che, quale contratto derivato, lo stesso dipende dal contratto che ne costituisce il presupposto, di identica natura, stipulato a monte. D'altra parte, se si considera che la ratio della disposizione di legge di cui si discute deve essere ravvisata, come è stato già rilevato da questa Corte (Cass. 10 marzo 2001 n. 3559), nell'esigenza di accordare una particolare tutela ai lavoratori subordinati ausiliari dell'appaltatore - soggetti particolarmente deboli, che il legislatore ha voluto preservare dal rischio dell'inadempimento o, peggio ancora, dell'insolvenza del datore di lavoro, in modo da garantire ai medesimi, proprio in relazione a quella attività lavorativa prestata per l'esecuzione dell'opera o del servizio appaltati, il pagamento della retribuzione loro dovuta - tale esigenza ricorre non solo nell'appalto, ma anche nel subappalto: ad affermare il contrario, infatti, resterebbe esclusa dalla suddetta tutela, senza una razionale giustificazione, una categoria di lavoratori subordinati, gli ausiliari del subappaltatore, la cui situazione in nulla differisce da quella di coloro che sono dipendenti dall'appaltatore.
2. Accertata, in base ai rilievi che precedono, l'inconsistenza della prima doglianza formulata dal ricorrente, per ritenere l'inconferenza anche della seconda (sub b) sono sufficienti le seguenti, brevi considerazioni.
In primo luogo, l'esistenza di una responsabilità solidale passiva fra il committente e l'appaltatore, nei confronti dei lavoratori dipendenti da quest'ultimo e in applicazione dell'art. 1676 c.c., è stata già affermata da questa Corte (Cass. 27 settembre 2000 n. 12784, secondo cui, peraltro, da tale vincolo di solidarietà non deriva che il committente diviene parte del rapporto di lavoro). In secondo luogo, non ha rilievo discutere della esistenza, o meno, della solidarietà fra i due diversi soggetti, posto che, in base al tenore letterale della disposizione di legge, avendo i lavoratori diritto di "conseguire quanto è loro dovuto", il committente è tenuto per l'intero e non prò quota nei loro confronti, naturalmente fino a concorrenza del debito corrispondente al credito che l'appaltatore ha al tempo in cui è stata proposta la domanda.
3. Riguardo alla censura indicata con la lettera e - con la quale, come si è detto, si deduce che la Corte territoriale è pervenuta alla decisione impugnata omettendo il necessario esame di parte della documentazione prodotta in giudizio - va rilevato che, per costante giurisprudenza, il vizio di omessa o insufficiente motivazione, denunciabile con il ricorso per cassazione, ricorre quando, a norma del n. 5 dell'art. 360 c.p.c., il punto della controversia non esaminato o insufficientemente esaminato abbia il carattere della "decisività": il che significa che il vizio esiste solamente se da parte della Corte di Cassazione si stabilisca, in astratto, che il giudice di merito, se avesse compiuto la valutazione di un elemento di prova o di una circostanza di fatto non esaminati, sarebbe pervenuto, con certezza, ad una pronuncia diversa da quella in concreto emanata.
Questa situazione non ricorre nel caso di specie, giacché dai documenti acquisiti al giudizio, il cui contenuto è stato per esteso riportato nel ricorso per cassazione, non potrebbe ricavarsi, con sufficiente grado di certezza, il fatto prospettato dal ricorrente - diverso da quello accertato dal giudice di appello - e cioè che fra il SO e la Cooperativa H.P., in relazione ai lavori eseguiti per conto dell'Università degli Studi di Trieste, era stato instaurato un rapporto associativo e non già di subappalto. Posto che nei suddetti documenti (consistenti nelle lettere intercorse fra l'Università e il SO) si afferma che i lavori erano stati, prima, "affidati" ad una diversa società, la Cooperativa COSTEL e, poi, "riaffidati" alla Cooperativa H.P., risulta in radice smentito quanto ora afferma il SO (per denunciare l'asserito vizio di motivazione), ove si consideri che il termine "affidamento" può essere riferito non solo alla situazione indicata nel ricorso per cassazione (la relazione esistente fra un'impresa associata e un consorzio assodante), ma anche a quella affermata dal giudice di appello (la relazione esistente fra committente e appaltatore nel contratto di subappalto). D'altra parte, come va sottolineato, la Corte di appello di Catania, per escludere che fra la Cooperativa H.P. e il SO CO.PRO.LA. fosse intercorso un rapporto associativo, ha utilizzato due elementi di prova desunti da altrettanti documenti acquisiti agli atti, il primo costituito dall'elenco delle imprese associate al SO, nel quale non figurava la Cooperativa H.P., il secondo consistente nella revoca della cessione dei crediti maturati nei confronti dell'Università di Trieste (originaria committente), cessione in precedenza disposta dal SO a favore della medesima Cooperativa H.P.
Sulla valutazione effettuata dalla Corte di appello in ordine al primo di tali documenti nel ricorso per Cassazione non viene spesa una sola parola: e ciò sarebbe sufficiente, di per sè, a disattendere la censura relativa al vizio di motivazione di cui si discute, costituendo la suddetta valutazione un accertamento di fatto ormai divenuto incontrovertibile in quanto non contestato. Rilievi critici vengono esposti, invece, in relazione al secondo documento, riguardo al quale a lungo disserta la difesa del SO per rilevare che, al contrario di quanto ha ritenuto il giudice del merito, pur essendo nel suddetto documento contenuta la revoca della cessione di credito, tuttavia nello stesso non si faceva alcun cenno del relativo (e successivo) pagamento.
Anche in tal caso, peraltro, si deve notare la mancanza di decisività del punto insufficientemente esaminato. Basta al riguardo rilevare che, mentre del tutto privi di importanza, ai fini della decisione, sono gli avvenimenti successivi alla disposta revoca della cessione del credito, ciò che conta è che il giudice dell'appello ha tratto un ulteriore elemento di giudizio, circa l'esistenza del rapporto di subappalto, dalla circostanza che il SO, avendo diffidato l'Università dal corrispondere alla Cooperativa H.P. il compenso per i lavori dalla stessa già eseguiti, ha dimostrato di essere esso stesso coinvolto nella vicenda in qualità di appaltatore subappaltante. Valutazione, codesta, che, essendo sorretta da motivazione logica e plausibile (e nemmeno, per la verità, investita da specifiche censure da parte del ricorrente) sfugge al sindacato di legittimità.
4. Ciò posto, per quanto riguarda le rimanenti doglianze dedotte nel ricorso per cassazione (sopra indicate con le lettere c e d), va ricordato che la Corte di appello di Catania ha basato la sua decisione su due distinte ragioni, avendo in primo luogo fatto riferimento alla fattispecie regolata dall'art. 1676 c.c. e, poi, a quella prevista dall'art. 1 l. 23 ottobre 1960 n. 1369 (in relazione alla quale ha poi richiamato, a dire il vero a sproposito, un principio di diritto enunciato da questa Corte nella diversa materia disciplinata dall'art. 3 delle medesima legge). Ora, per costante giurisprudenza, qualora a sostegno di una sentenza vengano poste dal giudice di appello plurime ragioni, tra loro autonome, ciascuna delle quali sia sufficiente a sorreggerla, la correttezza anche di una sola di esse vale ad impedirne l'annullamento, con la conseguenza che, poiché per la cassazione della sentenza è necessario che il ricorso sia accolto nella sua interezza, una volta che vengano respinte le censure formulate in ordine ad una delle suddette ragioni, non è necessario esaminare le censure dedotte nei confronti delle altre, l'eventuale loro fondatezza non potendo portare ad alcun risultato concreto e dovendo, anzi, la pronuncia impugnata rimanere ferma in base alla ragione riconosciuta valida (cfr., fra le tante sentenze, da ultimo Cass. 27 marzo 2001 n. 5093 e Cass. 10 maggio 2000 n. 6013). Tenuto conto di questo principio di diritto, non mette conto di esaminare le suddette rimanenti censure formulate dal SO ricorrente, giacché, una volta riconosciuta la validità della prima ragione posta dalla Corte di appello a fondamento della decisione emessa (quella relativa alla applicabilità dell'art. 1676 c.c), il ricorso per Cassazione deve essere rigettato.
Per il principio di soccombenza posto dall'art. 91 c.p.c., il SO deve essere condannato a pagare al EA le spese e gli onorari di questa fase del giudizio, da distrarsi a favore dell'Avv. Giuseppe Rinaldi che ha reso, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il SO ricorrente a pagare al EA le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 14,00, oltre ad Euro 2.500/00 (duemilacinquecento/00) per onorari, e che distrae a favore dell'Avv. Giuseppe Rinaldi. Così deciso in Roma, il 10 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2003