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Sentenza 9 marzo 2025
Sentenza 9 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 09/03/2025, n. 167 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 167 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2140/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2140/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
, ( ), ( ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._3 Parte_4 C.F._4
Viareggio (Lu), via Matteotti n. 47, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bartolini che li rappresenta e difende giusto mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
-attori opponenti -
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. e P.IVA ), quale mandataria di elettivamente
[...] P.IVA_3 Controparte_3 domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, presso lo studio dell'avv. Giorgio Segnana
( ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione di nuovo difensore
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti pagina 1 di 7 Per gli attori opponenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto: In via pregiudiziale, deferire le parti ad un tentativo di mediazione essendo la materia oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010. Nel merito: rigettare il decreto ingiuntivo in quanto infondato ed illegittimo per mancanza di titolarità della e per mancanza di prova del credito CP_1 preteso. In subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle ragioni di parte attrice e di conseguente rigetto del decreto ingiuntivo, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo iniziale pari a zero alla data del 30/11/211, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e CPA come per legge. In via istruttoria [omissis]
Per la convenuta opposta: “Voglia l'On.le Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: Concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 662/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di facile e pronta soluzione;
In via principale: Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto nonché meramente dilatoria, per tutte le ragioni meglio indicate in seno al presente atto;
Per l'effetto: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 662/2023 ; In ogni caso con condanna alle spese, oltre accessori come per legge a carico degli odierni opponenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 662/2023 (R.G.1465/2023) del 18.5.2023, il Tribunale di Lucca ha ingiunto a nonché ai soci illimitatamente responsabili di pagare in favore di Parte_1 [...]
quale cessionaria di la somma di euro 140.838,27, oltre interessi e CP_1 Controparte_4
spese del procedimento monitorio.
Il ricorso monitorio è stato fondato sui seguenti rapporti:
-saldo debitore (per euro 76.959,99) del c/c di corrispondenza n. 205152 con affidamento di euro
30.000,00 e di euro 50.000,00 per anticipo fatture s.b.f. stipulato da nel 2002 con l'allora Pt_1 [...]
(poi divenuta ed infine incorporata nel Controparte_5 Controparte_6
, oggi ); Controparte_7 CP_4
-saldo debitore (per euro 63.878,28) del mutuo chirografario n. 138732 del 1.10.2009 dell'originario importo di euro 144.702,00 (doc. 2 fascicolo monitorio).
pagina 2 di 7 Con atto di citazione del 26.6.2023 e i soci personalmente hanno proposto opposizione al D.I. Pt_1
lamentando la carenza di legittimazione attiva (sostanziale) della cessionaria e la mancanza di prova del credito azionato.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, il ricalcolo dell'esatto dare- avere tra le parti, “previa rideterminazione del saldo iniziale pari a zero alla data del 30/11/211”.
In data 18.12.2023 si è costituita in giudizio a mezzo della sub mandataria Controparte_1 [...]
contestando punto per punto le avverse doglianze e chiedendo la conferma del Controparte_2
decreto opposto.
Depositate le memorie istruttorie ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria
(verbale negativo del 5.2.2024), la causa è stata istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, che l'opposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2024, ha dato atto dell'incasso della somma di euro 40.424,90 corrisposta a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia prestata da FI SC relativamente al mutuo chirografario n. 138732 del 1.10.2009.
La circostanza è pacifica tra le parti.
Si passerà ora all'esame dei singoli motivi di opposizione.
Sulla carenza di legittimazione attiva.
Gli attori opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo a
[...]
ma la contestazione è infondata. CP_1
Contrariamente a quanto dagli stessi dedotto, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. non soltanto esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma costituisce anche prova della titolarità del credito in capo alla stessa.
Si ritiene infatti di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di cessioni in blocco (notificazione e pubblicazione sulla G.U.) secondo cui “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. ha la funzione di esonerare la cessionaria dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.” (Cass. n.
10200/2021); “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a
pagina 3 di 7 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Cass. n. 21821/2023; 4277/2023; Cass. n. 15884/2019;
Cass. n. 31118/2017).
In data 1.6.2018 , già (all. E fascicolo monitorio), ha ceduto a CP_4 Controparte_7
il credito per cui è causa, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CP_1
Parte Seconda n. 65 del 7 giugno 2018 (doc. 1 fascicolo parte opposta) in cui testualmente si legge: “La società nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge Controparte_1
130/1999… ha acquistato pro-soluto da …taluni crediti …di Controparte_4 Controparte_4
derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi"… come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il
Notaio , avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta Persona_1
2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”
Ebbene, a parte che non vi è dubbio che il credito de quo rientri per le sue caratteristiche generali
(“fonte” contrattuale, periodo di insorgenza del rapporto, qualificazione “a sofferenza” e segnalazione alla Centrale Rischi) tra quelli oggetto di cessione, nella lista dei crediti ceduti (a pag. 58), pubblicata pagina 4 di 7 sul sito internet indicato nell'avviso, sono in ogni caso specificamente indicate le seguenti linee di credito: ID 054979001 (conto unico) - 054979005 (conto corrente) e ID 54979006 (prestito artigiano), corrispondenti al NDG cliente n. 415508 (posizione debitoria “ , v. Parte_1
dichiarazione banca cedente doc. 2 fascicolo parte opposta).
Ad abundantiam, poi, la cessionaria ha depositato in giudizio la dichiarazione della banca cedente che
“al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a fornire la prova “processuale” della cessione del credito (Cass. SS.UU. n. 10790/2017) e ciò sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Si rileva infine che l'opposta è in possesso del titolo esecutivo e che l'opponente non ha allegato richieste di pagamento da parte di altri soggetti asseritamente titolari del credito de quo.
Sulla mancanza di prova del credito
Nell'atto di opposizione gli opponenti affermano che “la documentazione prodotta da parte convenuta nel procedimento monitorio non prova in alcun modo il credito vantato da parte avversa … Al fine di una ricostruzione esatta del dare avere è necessario analizzare la situazione contabile- bancaria dall'inizio e quindi dal 2002 e non certamente producendo dei saldaconto e un estratto conto che riguarda solo gli anni dal 2011 al 2014 tralasciando sia gli anni successivi ma ancor più la situazione precedente”.
Si osserva che in sede monitoria la cessionaria ha prodotto le certificazioni (del c/c e del mutuo) ex art. 50 TUB (docc.
4-5 fascicolo monitorio) nonché, ad abundantiam, gli e/c del conto corrente n. 205152 dal 31.1.2010 al 10.8.2015 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Ebbene, è principio costante quello per cui l'estratto conto certificato ex art 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto (cfr. Cass. n.
21092/2016; Cass. n. 14640/2018). Tale documento, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione - che è un giudizio a cognizione piena in cui trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova - può assumere mero valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto degli altri elementi significativi.
pagina 5 di 7 Nel giudizio che ci occupa, gli opponenti lamentano la mancata produzione degli estratti conto integrali, avendo intrattenuto rapporti bancari fin dal 2002 con l'odierno . CP_4
L'opposta (qui attore in senso sostanziale), di contra, sostiene che la pretesa creditoria derivante dal contratto di c/c n. 205152 sia già stata oggetto di accertamento nel giudizio Tribunale di Lucca RG
4160/2015 - instaurato dagli odierni opponenti nei confronti della Banca cedente - e definito con la sentenza n. 569/2020, passata in giudicato (doc.3 fascicolo monitorio).
Ebbene, a parte che le contestazioni di parte opponente sono oltremodo generiche (cfr. Cass. n.
28887/2019), da una attenta lettura della sopra richiamata sentenza emerge, comunque, che il giudizio
RG n. 4160/2015 abbia avuto ad oggetto l'accertamento degli addebiti che secondo le odierne opponenti sarebbero stati percepiti illegittimamente dalla banca, a titolo di interessi usurari e anatocistici, nel periodo compreso dal 2003 al 31.12.2014 (precisamente dal 1.4.2003 al 31.12.2014 v.
CTU RG 4160/2015), relativamente al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 205152 sottoscritto da con (già Pt_1 Controparte_8 Controparte_9
il 28.1.2002, in sostituzione del precedente a seguito di variazione della ragione sociale …
[...]
Il Tribunale di Lucca, all'esito di C.T.U. contabile nel citato giudizio, ha rigettato le domande attoree confermando la legittimità di tutti gli addebiti applicati dalla banca.
La sentenza n. 569/2020 fa pertanto stato tra le parti con riferimento al quantum della pretesa creditoria derivante dal contratto di c/c n. 205152 e a tutti i rapporti ad esso collegati;
quanto al mutuo, gli opponenti non hanno svolto contestazioni specifiche relative al contratto.
Il motivo di opposizione non può quindi trovare accoglimento.
Tuttavia, in considerazione del pagamento intervenuto nelle more del presente giudizio, di euro
40.424,90 da parte di FI SC relativo al mutuo chirografario, il credito azionato col ricorso monitorio deve essere conseguentemente ridotto ad euro 100.413,37, con revoca del decreto e condanna delle parti opponenti al pagamento del minor importo dovuto.
Quanto alle spese, si ritiene di condannare le parti opponenti in solido al pagamento delle stesse non ricorrendo una ipotesi di compensazione;
ed invero, sebbene il provvedimento monitorio venga revocato e le opponenti condannate al pagamento del minor importo sopra indicato, detta statuizione non è conseguenza del parziale accoglimento delle doglianze delle attrici ma unicamente di un pagina 6 di 7 pagamento parziale intervenuto in corso di causa (maggio 2024, come dichiarato dalla parte opposta nelle note del 6.3.2025). Non risultano pertanto condivisibili - e non incidono quindi sulla regolamentazione delle spese di lite - le difese delle opponenti che collocano detto pagamento in data precedente alla richiesta ingiunzione con conseguente doglianza di scorrettezza processuale della creditrice che avrebbe chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'intero credito.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, scaglione compreso tra euro 52.001,00 e euro
260.000,00, con applicazione dei parametri minimi e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta i motivi di opposizione;
2) in ragione del pagamento parziale nelle more intervenuto in favore dell'opposta della somma di euro
40.424,90, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 662/2023 e condanna le opponenti in solido al pagamento della minor somma di euro 100.413,37 in favore di parte opposta;
3) condanna le opponenti in solido a rifondere le spese di lite alla creditrice opposta, liquidate in euro
4.200,00 oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Lucca, 8.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in persona del Giudice Antonia Libera Oliva,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 2140/2023 R.G. promossa da:
(c.f. ), in persona del legale rapp.te p.t., Parte_1 P.IVA_1 Pt_1
, ( ), ( ),
[...] C.F._1 Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ), ( ), tutti elettivamente domiciliati in C.F._3 Parte_4 C.F._4
Viareggio (Lu), via Matteotti n. 47, presso lo studio dell'Avv. Fabrizio Bartolini che li rappresenta e difende giusto mandato allegato all'atto di citazione in opposizione
-attori opponenti -
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), e per essa Controparte_1 P.IVA_2 Controparte_2
(c.f. e P.IVA ), quale mandataria di elettivamente
[...] P.IVA_3 Controparte_3 domiciliata in Milano, Corso di Porta Vittoria n. 47, presso lo studio dell'avv. Giorgio Segnana
( ) dal quale è rappresentata e difesa giusta procura allegata alla comparsa di C.F._5
costituzione di nuovo difensore
-convenuta opposta-
Conclusioni delle parti pagina 1 di 7 Per gli attori opponenti: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, per tutte le ragioni in fatto ed in diritto esposte nel presente atto: In via pregiudiziale, deferire le parti ad un tentativo di mediazione essendo la materia oggetto di mediazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 28/2010. Nel merito: rigettare il decreto ingiuntivo in quanto infondato ed illegittimo per mancanza di titolarità della e per mancanza di prova del credito CP_1 preteso. In subordine: nella denegata ipotesi di non accoglimento delle ragioni di parte attrice e di conseguente rigetto del decreto ingiuntivo, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Lucca accertare e dichiarare, per l'effetto, previa rideterminazione del saldo iniziale pari a zero alla data del 30/11/211, l'esatto dare – avere tra le parti del rapporto sulla base delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta. Il tutto con vittoria di spese e compensi professionali, oltre rimb. forf. 15%, iva e CPA come per legge. In via istruttoria [omissis]
Per la convenuta opposta: “Voglia l'On.le Tribunale di Lucca, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: In via preliminare: Concedere, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto n. 662/2023 non essendo l'opposizione fondata su prova scritta, né essendo di facile e pronta soluzione;
In via principale: Respingere l'opposizione avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto nonché meramente dilatoria, per tutte le ragioni meglio indicate in seno al presente atto;
Per l'effetto: confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 662/2023 ; In ogni caso con condanna alle spese, oltre accessori come per legge a carico degli odierni opponenti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto ingiuntivo n. 662/2023 (R.G.1465/2023) del 18.5.2023, il Tribunale di Lucca ha ingiunto a nonché ai soci illimitatamente responsabili di pagare in favore di Parte_1 [...]
quale cessionaria di la somma di euro 140.838,27, oltre interessi e CP_1 Controparte_4
spese del procedimento monitorio.
Il ricorso monitorio è stato fondato sui seguenti rapporti:
-saldo debitore (per euro 76.959,99) del c/c di corrispondenza n. 205152 con affidamento di euro
30.000,00 e di euro 50.000,00 per anticipo fatture s.b.f. stipulato da nel 2002 con l'allora Pt_1 [...]
(poi divenuta ed infine incorporata nel Controparte_5 Controparte_6
, oggi ); Controparte_7 CP_4
-saldo debitore (per euro 63.878,28) del mutuo chirografario n. 138732 del 1.10.2009 dell'originario importo di euro 144.702,00 (doc. 2 fascicolo monitorio).
pagina 2 di 7 Con atto di citazione del 26.6.2023 e i soci personalmente hanno proposto opposizione al D.I. Pt_1
lamentando la carenza di legittimazione attiva (sostanziale) della cessionaria e la mancanza di prova del credito azionato.
Hanno chiesto, pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo o, in subordine, il ricalcolo dell'esatto dare- avere tra le parti, “previa rideterminazione del saldo iniziale pari a zero alla data del 30/11/211”.
In data 18.12.2023 si è costituita in giudizio a mezzo della sub mandataria Controparte_1 [...]
contestando punto per punto le avverse doglianze e chiedendo la conferma del Controparte_2
decreto opposto.
Depositate le memorie istruttorie ed esperito inutilmente il tentativo di mediazione obbligatoria
(verbale negativo del 5.2.2024), la causa è stata istruita con sole prove documentali e trattenuta in decisione all'udienza del 7.3.2025 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva, preliminarmente, che l'opposta, nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 13.12.2024, ha dato atto dell'incasso della somma di euro 40.424,90 corrisposta a seguito dell'avvenuta escussione della garanzia prestata da FI SC relativamente al mutuo chirografario n. 138732 del 1.10.2009.
La circostanza è pacifica tra le parti.
Si passerà ora all'esame dei singoli motivi di opposizione.
Sulla carenza di legittimazione attiva.
Gli attori opponenti eccepiscono il difetto di legittimazione attiva/titolarità del credito in capo a
[...]
ma la contestazione è infondata. CP_1
Contrariamente a quanto dagli stessi dedotto, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla G.U. non soltanto esonera la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto ma costituisce anche prova della titolarità del credito in capo alla stessa.
Si ritiene infatti di dover condividere l'orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di cessioni in blocco (notificazione e pubblicazione sulla G.U.) secondo cui “nel caso di cessione in blocco ex art. 4 della Legge n. 130 del 1999, la pubblicazione dell'avviso sulla G.U. ha la funzione di esonerare la cessionaria dalla notificazione stabilita in generale dall'art. 1264 c.c.” (Cass. n.
10200/2021); “In tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, è sufficiente a
pagina 3 di 7 dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (ex multis, Cass. n. 21821/2023; 4277/2023; Cass. n. 15884/2019;
Cass. n. 31118/2017).
In data 1.6.2018 , già (all. E fascicolo monitorio), ha ceduto a CP_4 Controparte_7
il credito per cui è causa, come da avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale CP_1
Parte Seconda n. 65 del 7 giugno 2018 (doc. 1 fascicolo parte opposta) in cui testualmente si legge: “La società nell'ambito di una operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge Controparte_1
130/1999… ha acquistato pro-soluto da …taluni crediti …di Controparte_4 Controparte_4
derivanti da finanziamenti ipotecari o chirografari, aperture di credito in conto corrente, linee di credito, scoperti bancari, sconfinamenti di conto corrente e altri rapporti finanziari di diversa natura e forma tecnica sorti nel periodo compreso tra 1962 e 2017, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in
"Centrale dei Rischi"… come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dai Cedenti nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista è (x) depositata presso il
Notaio , avente sede in Milano, con atto di deposito n. Repertorio 4584 e Raccolta Persona_1
2559 e (y) pubblicata, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge 130, sul seguente sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ fino alla loro estinzione. I dati indicativi dei crediti ceduti, nonché la conferma dell'avvenuta cessione per i debitori ceduti che ne faranno richiesta, sono messi a disposizione da parte del cedente e del cessionario sul sito internet http://www.bancobpm.it/generale/exodus/ e resteranno disponibili fino all'estinzione del relativo credito ceduto”
Ebbene, a parte che non vi è dubbio che il credito de quo rientri per le sue caratteristiche generali
(“fonte” contrattuale, periodo di insorgenza del rapporto, qualificazione “a sofferenza” e segnalazione alla Centrale Rischi) tra quelli oggetto di cessione, nella lista dei crediti ceduti (a pag. 58), pubblicata pagina 4 di 7 sul sito internet indicato nell'avviso, sono in ogni caso specificamente indicate le seguenti linee di credito: ID 054979001 (conto unico) - 054979005 (conto corrente) e ID 54979006 (prestito artigiano), corrispondenti al NDG cliente n. 415508 (posizione debitoria “ , v. Parte_1
dichiarazione banca cedente doc. 2 fascicolo parte opposta).
Ad abundantiam, poi, la cessionaria ha depositato in giudizio la dichiarazione della banca cedente che
“al pari della disponibilità del titolo esecutivo, è un elemento documentale rilevante, potenzialmente decisivo” a fornire la prova “processuale” della cessione del credito (Cass. SS.UU. n. 10790/2017) e ciò sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cfr. Cass. n. 10200/2021).
Si rileva infine che l'opposta è in possesso del titolo esecutivo e che l'opponente non ha allegato richieste di pagamento da parte di altri soggetti asseritamente titolari del credito de quo.
Sulla mancanza di prova del credito
Nell'atto di opposizione gli opponenti affermano che “la documentazione prodotta da parte convenuta nel procedimento monitorio non prova in alcun modo il credito vantato da parte avversa … Al fine di una ricostruzione esatta del dare avere è necessario analizzare la situazione contabile- bancaria dall'inizio e quindi dal 2002 e non certamente producendo dei saldaconto e un estratto conto che riguarda solo gli anni dal 2011 al 2014 tralasciando sia gli anni successivi ma ancor più la situazione precedente”.
Si osserva che in sede monitoria la cessionaria ha prodotto le certificazioni (del c/c e del mutuo) ex art. 50 TUB (docc.
4-5 fascicolo monitorio) nonché, ad abundantiam, gli e/c del conto corrente n. 205152 dal 31.1.2010 al 10.8.2015 (doc. 6 fascicolo monitorio).
Ebbene, è principio costante quello per cui l'estratto conto certificato ex art 50 TUB riveste efficacia probatoria nel solo procedimento per decreto ingiuntivo instaurato dall'istituto (cfr. Cass. n.
21092/2016; Cass. n. 14640/2018). Tale documento, nel successivo ed eventuale giudizio di opposizione - che è un giudizio a cognizione piena in cui trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova - può assumere mero valore indiziario, la cui portata è liberamente apprezzabile dal giudice, nel contesto degli altri elementi significativi.
pagina 5 di 7 Nel giudizio che ci occupa, gli opponenti lamentano la mancata produzione degli estratti conto integrali, avendo intrattenuto rapporti bancari fin dal 2002 con l'odierno . CP_4
L'opposta (qui attore in senso sostanziale), di contra, sostiene che la pretesa creditoria derivante dal contratto di c/c n. 205152 sia già stata oggetto di accertamento nel giudizio Tribunale di Lucca RG
4160/2015 - instaurato dagli odierni opponenti nei confronti della Banca cedente - e definito con la sentenza n. 569/2020, passata in giudicato (doc.3 fascicolo monitorio).
Ebbene, a parte che le contestazioni di parte opponente sono oltremodo generiche (cfr. Cass. n.
28887/2019), da una attenta lettura della sopra richiamata sentenza emerge, comunque, che il giudizio
RG n. 4160/2015 abbia avuto ad oggetto l'accertamento degli addebiti che secondo le odierne opponenti sarebbero stati percepiti illegittimamente dalla banca, a titolo di interessi usurari e anatocistici, nel periodo compreso dal 2003 al 31.12.2014 (precisamente dal 1.4.2003 al 31.12.2014 v.
CTU RG 4160/2015), relativamente al contratto di conto corrente di corrispondenza n. 205152 sottoscritto da con (già Pt_1 Controparte_8 Controparte_9
il 28.1.2002, in sostituzione del precedente a seguito di variazione della ragione sociale …
[...]
Il Tribunale di Lucca, all'esito di C.T.U. contabile nel citato giudizio, ha rigettato le domande attoree confermando la legittimità di tutti gli addebiti applicati dalla banca.
La sentenza n. 569/2020 fa pertanto stato tra le parti con riferimento al quantum della pretesa creditoria derivante dal contratto di c/c n. 205152 e a tutti i rapporti ad esso collegati;
quanto al mutuo, gli opponenti non hanno svolto contestazioni specifiche relative al contratto.
Il motivo di opposizione non può quindi trovare accoglimento.
Tuttavia, in considerazione del pagamento intervenuto nelle more del presente giudizio, di euro
40.424,90 da parte di FI SC relativo al mutuo chirografario, il credito azionato col ricorso monitorio deve essere conseguentemente ridotto ad euro 100.413,37, con revoca del decreto e condanna delle parti opponenti al pagamento del minor importo dovuto.
Quanto alle spese, si ritiene di condannare le parti opponenti in solido al pagamento delle stesse non ricorrendo una ipotesi di compensazione;
ed invero, sebbene il provvedimento monitorio venga revocato e le opponenti condannate al pagamento del minor importo sopra indicato, detta statuizione non è conseguenza del parziale accoglimento delle doglianze delle attrici ma unicamente di un pagina 6 di 7 pagamento parziale intervenuto in corso di causa (maggio 2024, come dichiarato dalla parte opposta nelle note del 6.3.2025). Non risultano pertanto condivisibili - e non incidono quindi sulla regolamentazione delle spese di lite - le difese delle opponenti che collocano detto pagamento in data precedente alla richiesta ingiunzione con conseguente doglianza di scorrettezza processuale della creditrice che avrebbe chiesto l'emissione del decreto ingiuntivo per l'intero credito.
Le spese vengono quindi liquidate come da dispositivo, scaglione compreso tra euro 52.001,00 e euro
260.000,00, con applicazione dei parametri minimi e con riferimento alle fasi di studio, introduttiva e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lucca, definitivamente decidendo, così provvede:
1) rigetta i motivi di opposizione;
2) in ragione del pagamento parziale nelle more intervenuto in favore dell'opposta della somma di euro
40.424,90, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Lucca n. 662/2023 e condanna le opponenti in solido al pagamento della minor somma di euro 100.413,37 in favore di parte opposta;
3) condanna le opponenti in solido a rifondere le spese di lite alla creditrice opposta, liquidate in euro
4.200,00 oltre oneri di legge.
Si comunichi.
Lucca, 8.3.25.
Il Giudice
Antonia Libera Oliva
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