Sentenza breve 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. V, sentenza breve 24/04/2026, n. 1236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1236 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01236/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Pluchino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di Ragusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Catania, via Vecchia Ognina, 149;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia
del Decreto del Questore di Ragusa Div. P.A.S./Cat.A.11/lmm./ Prot. n. -OMISSIS-, di non accoglimento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato - attesa occupazione, emesso in data 12 Febbraio 2026 e notificato in pari data e di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Ragusa;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 la dott.ssa SE NA Barone e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TT
Il 24 gennaio 2025 il ricorrente chiedeva il rilascio del premesso di soggiorno per lavoro subordinato – attesa occupazione, ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998.
In data 8 gennaio 2026 l’interessato riceveva la comunicazione dei motivi ostativi al rilascio del titolo in ragione di inammissibilità nel territorio Schengen dal 27 agosto 2024 al 27 agosto 2029 , in quanto segnalato dalla Francia come cittadino di Paesi terzi al quale è rifiutato l’ingresso e il soggiorno nel territorio degli Stati membri, ai sensi degli artt. 24 e 25 del Regolamento (EU) 2018/1861.
Il destinatario dell’atto presentava le proprie osservazioni e con successiva nota del 10 febbraio 2026 sollecitava il rilascio del titolo.
Con provvedimento del 12 febbraio 2026 il Questore di Ragusa denegava il permesso di soggiorno stante la perdurante causa di inammissibilità già rappresentata nella comunicazione dei motivi ostativi.
Con il ricorso in esame, notificato e depositato il 30 marzo 2026, l’interessato - previa ampia rappresentazione delle vicende che avevano determinato la segnalazione a suo carico da parte delle autorità francesi nonché di ulteriori circostanze, tra cui lo svolgimento di attività lavorativa nel corso dell’anno 2025 - ha chiesto l’annullamento del suindicato provvedimento per i seguenti motivi:
1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 5, 22 e 24 del D.lgs. 286/1998. Violazione degli artt. 24 e 25 Reg. (UE) 2018/1861. Eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei fatti e automatismo decisionale. Secondo la difesa di parte ricorrente, la segnalazione SIS non può tradursi in un automatismo espulsivo o
preclusivo, dovendo l’autorità nazionale verificare l’attualità, la proporzionalità e la coerenza della segnalazione rispetto alla posizione concreta dell’interessato. Nel caso in esame invece, l’amministrazione avrebbe operato un automatismo decisionale illegittimo omettendo del tutto di attivare la necessaria cooperazione amministrativa internazionale e ignorando la documentazione probatoria prodotta dalla difesa.
2) Violazione degli artt. 7, 10-bis e 3 L. 241/1990. Difetto di motivazione e mancata valutazione delle osservazioni difensive.
3) Violazione del principio di proporzionalità ed eccesso di potere per manifesta irragionevolezza
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con atto di mera forma.
All’udienza camerale del 21 aprile 2026, il ricorso è stato trattenuto in decisione, ai sensi dell’art. 60 c.p.a. previo avviso alle parti.
Il ricorso è infondato.
L’art. 5 della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 stabilisce che sia negato l’ingresso nel territorio Schengen a chi risulta segnalato ai fini della non ammissione; tale precetto trova conferma nell’ordinamento nazionale all’art. 4, comma 6° del d.lgs. 286/1998 giusta il quale “ non possono fare ingresso nel territorio dello Stato e sono respinti dalla frontiera gli stranieri espulsi, […] gli stranieri che debbono essere espulsi e quelli segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore in Italia, ai fini del respingimento o della non ammissione per gravi motivi di ordine pubblico, di sicurezza nazionale e di tutela delle relazioni internazionali ”.
Il successivo art. 5 prevede poi, al comma 5, che “ il permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato rilasciato, esso è revocato quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello Stato ”.
Al riguardo, la giurisprudenza (anche di questo TAR) ha costantemente affermato che la segnalazione di inammissibilità dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio Schengen preclude, in radice, ogni possibilità di ottenere il rilascio di qualsiasi titolo di soggiorno, salve le ipotesi residuali di sussistenza di motivi seri, in particolare umanitari o discendenti da obblighi internazionali e, comunque, previa consultazione con lo Stato segnalante (cfr. , tra le tante, Cons. Stato, sez. III, 14 ottobre 2021, n. 6901; T.A.R. Lombardia - Brescia, sez. I, 18 febbraio 2026, n. 237; 14 aprile 2025, 329; Milano, sez. I, 28/ maggio 2019, n.1215; T.A.R. Sicilia -Catania, sez. V, 1 aprile 2026, n. 1022; sez. IV, 3 ottobre 2025, n. 2775; 12 giugno 2024, n. 2193; 21 gennaio 2024, n. 629; T.A.R. Lazio - Roma, sez. V, 25 marzo 2025, n. 6033; T.A.R. Campania - Salerno, sez. III, 7 giugno 2024, n. 1245; T.A.R. Piemonte, sez. I, 16 giugno 2021, n. 617; T.A.R. Puglia - Bari, sez. II, 3 febbraio 2020, n.138; T.A.R. Veneto, sez. III, 20 luglio 2017, n.714); si tratta, quindi, di un atto vincolato che presuppone soltanto una verifica dell’esistenza della segnalazione, della riferibilità della stessa allo straniero e della sua attuale (al momento della adozione del provvedimento) validità ed efficacia.
Nella fattispecie in esame, pertanto, la presenza di una segnalazione di inammissibilità nel sistema Schengen a carico del ricorrente riveste valenza ostativa assoluta al rilascio del permesso di soggiorno richiesto, vincolando la P.A. all’adozione del diniego del permesso di soggiorno una volta verificata la riferibilità della segnalazione allo straniero stesso.
Il ricorrente non ha contestato che la segnalazione sia a lui riferibile, e pertanto nessun dubbio sussiste sulla circostanza che il ricorrente sia stato correttamente identificato quale effettivo destinatario della segnalazione; inoltre, a fronte della vincolatività della segnalazione Schengen, registrata nel sistema SIS a carico del ricorrente, alcuna rilevanza può essere attribuita all’eventuale svolgimento di attività lavorativa e alle altre vicende illustrate nelle osservazioni procedimentali che rimangono del tutto neutrali rispetto alla citata causa di inammissibilità.
Ne consegue la legittimità del provvedimento impugnato, adottato sul presupposto della vigenza della segnalazione ostativa all’atto della presentazione dell’istanza di rilascio di permesso di soggiorno, atteso che l’assenza di condizioni preclusive al rilascio del titolo deve ritenersi necessaria per tutta la durata del procedimento, dal momento della presentazione dell’istanza a quello dell’emissione del provvedimento.
Quanto al generico richiamato operato da parte ricorrente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 6/2026 è sufficiente osservare che la stessa non rileva nel caso di specie poiché riguarda esclusivamente la specifica ipotesi di regolarizzazione dello straniero ex art. 103 del D.L. n. 34 del 2020, mentre la fattispecie in esame concerne la richiesta di permesso di lavoro ai sensi dell’art. 22 del D.lgs. n. 286/1998
In conclusione per tutto quanto sopra esposto il ricorso è infondato e va accolto.
Le spese, tuttavia, possono essere compensate tra le parti, tenuto anche conto limitata attività difensiva spiegata dall’amministrazione resistente.
All’esito del presente giudizio consegue, ai sensi degli artt. 74, comma 2, 126, comma 1, e 136, comma 2, del D.P.R. n. 115/2002, la revoca dell'ammissione di parte ricorrente al gratuito patrocinio, provvisoriamente disposta con decreto n. 75 del 17 aprile 2026 della Commissione preposta, per insussistenza del presupposto della non manifesta infondatezza, stante la natura vincolata del provvedimento di diniego impugnato e la sussistenza di univoca giurisprudenza anche di questo Tribunale.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Revoca l'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, provvisoriamente disposta, con decreto n. 75 del 17 aprile 2026.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE NA Barone, Presidente, Estensore
Salvatore Ermete Massimo Accolla, Primo Referendario
Paola NA Rizzo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| SE NA Barone |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.